ViaggiPetFriendly

Tutte le spiagge di Ginosa

Scheda della spiaggia

Spiagge libere di Marina di Ginosa

Ginosa (TA) · Puglia

Litorale ionico di Marina di Ginosa, Comune di Ginosa (TA)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere di Marina di Ginosa.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.

legge regionale della Puglia 20 dicembre 2018 n. 56, articolo 1 comma 1 e articolo 1 comma 2: nessun atto del Comune di Ginosa individua le spiagge libere aperte o vietate agli animali da affezione. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • Nessun atto del Comune di Ginosa pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese 56/2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Il proprietario o detentore deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Chi frequenta le spiagge libere deve avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune di Ginosa non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Il limite di peso non compare perche' nessuna fonte, comunale o regionale, ne pone uno.

Dove si trova

Litorale ionico di Marina di Ginosa, Comune di Ginosa (TA)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Non sappiamo dove, sul litorale di Marina di Ginosa, il cane possa stare: il Comune di Ginosa non lo dice da nessuna parte. La legge regionale pugliese n. 56 del 2018 obbliga ogni Comune costiero a individuare entro il 30 marzo di ogni anno le spiagge libere in cui l'accesso agli animali e' vietato, lasciando comunque aperto almeno un tratto di spiaggia libera e dichiarando se lì il guinzaglio sia obbligatorio o no; e all'articolo 8 obbliga i Comuni a pubblicare sul proprio sito l'elenco delle aree, libere e in concessione, che accolgono cani e gatti. Di nessuno dei due adempimenti abbiamo trovato traccia: ne' sul sito istituzionale, il cui motore di ricerca interno per «cani», «animali», «spiagge libere», «ordinanza balneare» e «regolamento animali» restituisce solo randagismo, canile e appalti di salvataggio, ne' nell'albo pretorio comunale, corrente e storico, dove le uniche ordinanze sindacali che accostano animali e litorale riguardano la reimmissione dei cani di proprieta' comunale e la tutela della nidificazione della tartaruga Caretta caretta. Ginosa non ha nemmeno un regolamento comunale sulla tutela degli animali. Non sappiamo quindi se esistano cartelli in loco, ne' quali tratti siano eventualmente interdetti: cio' che possiamo dire e' che il Comune, a stagione balneare 2026 gia' iniziata, risulta inadempiente rispetto all'obbligo regionale. Restano applicabili le sole regole della legge regionale, che valgono su tutto il demanio marittimo pugliese e che l'ordinanza balneare regionale 2026 richiama espressamente all'articolo 5 comma 4. Sulle spiagge in concessione la stessa ordinanza regionale impone a ogni stabilimento di affiggere un cartello che dichiari se l'accesso agli animali d'affezione sia consentito: quel cartello, stabilimento per stabilimento, e' l'unica informazione certa disponibile in loco. La scheda non compare in mappa perche' nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di un tratto dedicato.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio
Atto
ordinanza balneare regionale 2026, atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale; art. 1 comma 3 (stagione balneare 23 maggio - 13 settembre 2026), art. 5 comma 4 (conduzione degli animali d'affezione sulle aree demaniali marittime), art. 6 comma 4 (obblighi dei concessionari) e allegato «cartello informativo» del 15 aprile 2026
Originale
Leggi il documento sul sito della fonte