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Tutte le spiagge di Maruggio

Scheda della spiaggia

Spiagge libere di Campomarino di Maruggio

Maruggio (TA) · Puglia

Campomarino di Maruggio, litorale ionico del Comune di Maruggio (TA)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere di Campomarino di Maruggio.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.

legge regionale della Puglia 20 dicembre 2018 n. 56, articolo 1 comma 1 e articolo 1 comma 2: nessun atto del Comune di Maruggio individua le spiagge libere aperte o vietate agli animali da affezione. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • Nessun atto del Comune di Maruggio pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa - e a Maruggio il Comune organizza campagne di microcippatura gratuita per cani e gatti. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia.

Dove si trova

Campomarino di Maruggio, litorale ionico del Comune di Maruggio (TA)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Non sappiamo dove, a Campomarino di Maruggio, il cane possa stare: il Comune non lo dice. La legge regionale pugliese n. 56 del 2018 obbliga ogni Comune costiero a individuare entro il 30 marzo di ogni anno le spiagge libere in cui l'accesso agli animali e' vietato, lasciando comunque aperto almeno un tratto di spiaggia libera e dichiarando se lì il guinzaglio sia obbligatorio; e all'articolo 8 obbliga a pubblicare sul sito l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti. Sul sito del Comune la parola «arenile» non compare mai, e la sola notizia intitolata a un'ordinanza balneare risale al 2017. Il Comune degli animali si occupa - campagna di sterilizzazione e microcippatura per cani e gatti, avviso pubblico per il ricovero degli animali feriti, servizio di canile rifugio - ma mai in relazione alla spiaggia. ⚠️ QUESTA SCHEDA HA UNA VERIFICA PIU' DEBOLE DELLE ALTRE, e preferiamo dirlo: l'albo pretorio del Comune espone soltanto le pubblicazioni in corso, e la sua funzione di «archivio», pur rispondendo, restituisce le stesse settantaquattro pubblicazioni anche se le si chiede l'intervallo 2018-2026; per giunta il suo modulo di ricerca non ha un campo per cercare dentro l'oggetto degli atti, ma solo date, proponente e tipologia. Non abbiamo quindi potuto interrogare l'archivio storico degli atti comunali, e non possiamo escludere in assoluto un provvedimento non piu' pubblicato. Cio' che possiamo dire e' che il Comune non lo rende leggibile a chi lo cerca oggi, ne' sul sito ne' sull'albo, il che e' esattamente cio' che l'articolo 8 della legge regionale gli impone di fare. Restano applicabili le sole regole della legge regionale, valide su tutto il demanio marittimo pugliese. Sulle spiagge in concessione, l'ordinanza balneare regionale 2026 impone a ogni stabilimento di affiggere un cartello che dichiari se l'accesso agli animali d'affezione sia consentito: quel cartello e' l'unica informazione certa disponibile sul posto. La scheda non compare in mappa perche' nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di un tratto dedicato.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio
Atto
ordinanza balneare regionale 2026, atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale; art. 1 comma 3 (stagione balneare 23 maggio - 13 settembre 2026), art. 5 comma 4 (conduzione degli animali d'affezione sulle aree demaniali marittime), art. 6 comma 4 (obblighi dei concessionari) e allegato «cartello informativo» del 15 aprile 2026
Originale
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