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Spiagge libere di Lesina, dove il tratto aperto ai cani non risulta pubblicato

Lesina (FG) · Puglia

Spiagge libere del litorale del Comune di Lesina (FG). La legge regionale impone al Comune di tenere aperto agli animali da affezione almeno un tratto di spiaggia libera: quale sia, il Comune non lo ha reso noto. Gli atti del Comune chiamano il proprio tratto di costa «località balneare di Marina di Lesina», ma nessuno di essi riguarda gli animali.

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere di Lesina, dove il tratto aperto ai cani non risulta pubblicato.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Verifica dell'obbligo dell'articolo 8 della legge regionale — pubblicare sul sito istituzionale l'elenco delle aree, libere e in concessione, che accolgono cani e gatti, con i servizi offerti — e insieme la ricerca di un'ordinanza balneare regionale 2026. La ricerca del sito WordPress del Comune di Lesina (comune.lesina.fg.it/?s=) è stata interrogata su «balneare», «cani», «animali» e «spiaggia». Su «balneare» restituisce due sole notizie, entrambe del 2025: «Ordinanza Balneare 2025» e «Ordinanza balneare 2025 della Regione Puglia». È un fatto positivo e va detto: Lesina è l'unico Comune del tratto che ospiti sul proprio sito il testo dell'ordinanza regionale, e la copia PDF che tutte le schede pugliesi di questo archivio citano è scaricata da qui. Ma è anche un fatto negativo doppio. Primo: NON esiste una notizia analoga per il 2026 — confermando, da un secondo lato, che un'ordinanza balneare regionale 2026 non risulta pubblicata; la 2025, del resto, all'articolo 7 comma 8 dispone di restare in vigore «fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento», quindi nessun vuoto. Secondo: su «cani», «animali» e «spiaggia» il sito non restituisce alcun elenco di aree che accolgano cani e gatti, e nessuna pagina che indichi quale tratto del litorale di Marina di Lesina sia aperto agli animali. L'obbligo di pubblicità dell'articolo 8, a Lesina, non risulta adempiuto — e questo nonostante il Comune quell'ordinanza regionale, che glielo ricorda all'articolo 5 comma 4, l'abbia pubblicata lui stesso.

legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, articolo 1 commi 1 e 2, e ordinanza balneare regionale (atto dirigenziale n. 251 del 16 aprile 2025), articolo 5 comma 4: nessun atto comunale di individuazione risulta pubblicato. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • Attenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

Dove si trova

Spiagge libere del litorale del Comune di Lesina (FG). La legge regionale impone al Comune di tenere aperto agli animali da affezione almeno un tratto di spiaggia libera: quale sia, il Comune non lo ha reso noto. Gli atti del Comune chiamano il proprio tratto di costa «località balneare di Marina di Lesina», ma nessuno di essi riguarda gli animali.

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Quello che non sappiamo

Quello che manca, qui, è il nome della spiaggia — e non è una lacuna nostra, è un atto che il Comune non ha pubblicato. La legge regionale pugliese garantisce ai cani e ai gatti accompagnati l'accesso alle spiagge e impone al Comune di Lesina di individuare entro il 30 marzo di ogni anno quali spiagge libere siano vietate agli animali, tenendone aperta almeno una e dicendo se lì il guinzaglio sia obbligatorio o no. Quell'atto non risulta pubblicato, né per il 2026 né per gli anni precedenti: l'albo pretorio informatico del Comune, interrogato su tutti gli anni in archivio e su undici parole chiave, restituisce per «affezione» un solo atto — il capitolato del canile — e nessuna ordinanza balneare comunale; e la ricerca del sito istituzionale, che qui funziona, non restituisce alcun elenco di aree aperte a cani e gatti. Perciò: che a Lesina debba esistere un tratto di spiaggia libera aperto al cane è certo, ed è scritto in una legge regionale vigente e non abrogata; QUALE SIA, non lo sappiamo, e non lo inventiamo. Non sappiamo neppure se su quel tratto il guinzaglio sia obbligatorio, perché è il Comune a doverlo dire e non lo ha detto; e non sappiamo se esistano stabilimenti balneari «animal friendly» ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge, perché il Comune non pubblica l'elenco che l'articolo 8 gli impone. Non abbiamo coordinate e non ne stimiamo. Due cose in più le sappiamo. La prima è a favore del Comune: Lesina è l'unico del tratto che pubblichi sul proprio sito il testo dell'ordinanza balneare regionale — la 2025, l'ultima emanata — ed è da lì che l'abbiamo letta. La seconda spiega perché la risposta potrebbe non arrivare presto: con la delibera di Giunta n. 33 del 9 luglio 2025, letta per intero, il Comune dà indirizzi per completare il Piano Comunale delle Coste e per rimettere a gara le concessioni, tenendo intanto i concessionari uscenti in proroga tecnica. L'assetto dell'arenile, a Lesina, è ancora in movimento; quella delibera, però, non nomina animali nemmeno una volta. Prima di partire con un cane conviene chiedere direttamente al Comune, al numero 0882 707411.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Comune di Lesina
Atto
notizie «Ordinanza Balneare 2025» e «Ordinanza balneare 2025 della Regione Puglia» pubblicate nella sezione novità del sito istituzionale, con allegato il PDF dell'atto dirigenziale regionale n. 251 del 16 aprile 2025; ricerca del sito effettuata il 24 agosto 2026 del 16 aprile 2025
Originale
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