| Gabicce MarePU · 1 scheda | | - La legge regionale 8 luglio 2019 n. 20 non ribalta il divieto del regolamento regionale 2/2004: lo conferma e gli costruisce accanto una corsia autorizzativa.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale 8 luglio 2019 n. 20 non ribalta il divieto del regolamento regionale 2/2004: lo conferma e gli costruisce accanto una corsia autorizzativa. L'articolo 1 dichiara che la Regione, in attuazione della legge 201/2010, dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona e della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10, «promuove e disciplina l'accesso dei cani sulle spiagge in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti». L'articolo 2, rubricato «Spiagge libere», dispone al comma 1 che «per l'accesso dei cani sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 [...], garantendo comunque il rispetto delle prescrizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3», e al comma 2 che «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti sono disciplinate dai Comuni attenendosi, per quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3». È una facoltà, non un obbligo: la legge non fissa termini ai Comuni, non impone una quota minima di litorale e non li sanziona se non individuano nulla. L'articolo 3 disciplina le «spiagge dog-friendly»: nei Comuni in cui, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso degli animali, i concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative possono consentire l'accesso e la permanenza dei cani nel tratto di arenile a disposizione, presentando al Comune entro il mese di gennaio di ogni anno la SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, con allegata la planimetria dell'area attrezzata e dello specchio acqueo. Il comma 3 elenca le prescrizioni minime: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante (lettera a), distanza di almeno tre metri dalle aree non fruibili dagli animali e recinzione di almeno un metro e mezzo (lettera b), recinzione di almeno un metro per le aree ad uso esclusivo (lettera c), accesso consentito «esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo» (lettera d), obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di copertura assicurativa, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni e di libretto con vaccinazioni valide contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, o certificazione di adeguata copertura anticorpale (lettera e), segnaletica del percorso e boe a delimitare la porzione di mare destinata alla balneazione dei cani (lettera f), guinzaglio obbligatorio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree attrezzate comuni, salvo aree di sgambamento, aree ad uso esclusivo e specchio acqueo dedicato (lettera g), balneazione dei cani solo alla presenza in acqua del proprietario o detentore (lettera h), pulizia e risanamento periodici a carico del concessionario (lettera i). L'articolo 5 consente ai Comuni di destinare tratti di arenile delimitati in concessione ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste, con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare i cani accompagnati. L'articolo 6 prevede un logo autorizzato dal Comune, l'articolo 7 obbliga i Comuni a trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti dove è consentito l'accesso dei cani, l'articolo 8 detta il regime sanzionatorio rinviando all'articolo 1164 del regio decreto 327/1942 e, per le violazioni delle lettere d) ed e), alla legge regionale 10/1997 con sanzione da 125 a 750 euro. Le note al testo vigente segnalano che gli articoli 4 e 8 sono stati modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2019 n. 32, e che dopo il 2019 la legge non è più stata toccata. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie di accesso per i cani.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
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| PesaroPU · 2 schede | | - Nelle Marche non esiste un'ordinanza balneare regionale: l'ordinanza di sicurezza balneare che vale sul litorale pesarese è quella dell'autorità marittima.
Il testo intero, e gli orariNelle Marche non esiste un'ordinanza balneare regionale: l'ordinanza di sicurezza balneare che vale sul litorale pesarese è quella dell'autorità marittima. Il Comune di Pesaro pubblica, nella pagina Normativa dell'area Patrimonio e Demanio sotto la voce «Ordinanze 2026», l'«Ordinanza di sicurezza balneare» n. 14/2026 del Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pesaro (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pesaro; l'intestazione riporta anche l'Ufficio locale marittimo di Gabicce a Mare). Il PDF, di 17 pagine, è una scansione senza testo estraibile: lo abbiamo letto in OCR con tesseract in lingua italiana. Il risultato dell'OCR non contiene la parola «cani» né la parola «animali» in nessuna delle 17 pagine: l'ordinanza della Capitaneria non disciplina l'accesso degli animali alle spiagge, che resta materia del regolamento comunale e del regolamento regionale. Registriamo questo esito come un fatto negativo e non gli attribuiamo alcuna regola sui cani. Va detto che l'OCR di una scansione può perdere singole parole: non lo usiamo per trarre conclusioni sul contenuto positivo dell'atto, ma solo per escludere che la fonte regoli la materia. - La pagina istituzionale «Spiaggia per cani e animali d'affezione» del Comune di Pesaro, nell'area tematica Patrimonio e Demanio, è la sola fonte ufficiale che oggi dice DOVE sia l'area di spiaggia libera aperta ai cani: cita il comma 4 dell'articolo 2 del regolamento comunale nella versione che nominava «l'area di spiaggia libera sita in località Baia Flaminia, tra la foce del fiume Foglia ed il primo stabilimento balneare, nei limiti della superficie individuata ed appositamente delimitata», subordinando l'accesso «all'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi resi noti ai conduttori dei cani anche mediante apposito cartello monitorio» e aggiungendo che «è inoltre consentito l'utilizzo dello specchio acqueo, opportunamente delimitato con boe e cartelli di segnalazione, nell'area antistante la porzione di spiaggia libera destinata ai cani», che i conduttori devono provvedere alla sorveglianza dei cani sia in spiaggia sia in acqua e assicurarli sempre al guinzaglio al rientro in battigia, che l'accesso è consentito soltanto ai cani iscritti all'anagrafe canina con microchip e regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive, e che i proprietari o detentori devono provvedere al benessere dell'animale, al suo controllo e alla sua conduzione, «ivi compresa la creazione di zone d'ombra ad essi dedicate». ⚠️ Il testo del comma 4 citato in questa pagina NON coincide con quello del testo coordinato del regolamento pubblicato dallo stesso Comune, dove dopo l'integrazione del 22 giugno 2020 il comma 4 non nomina più la località e rinvia agli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: la pagina riporta la versione anteriore.
Il testo intero, e gli orariLa pagina istituzionale «Spiaggia per cani e animali d'affezione» del Comune di Pesaro, nell'area tematica Patrimonio e Demanio, è la sola fonte ufficiale che oggi dice DOVE sia l'area di spiaggia libera aperta ai cani: cita il comma 4 dell'articolo 2 del regolamento comunale nella versione che nominava «l'area di spiaggia libera sita in località Baia Flaminia, tra la foce del fiume Foglia ed il primo stabilimento balneare, nei limiti della superficie individuata ed appositamente delimitata», subordinando l'accesso «all'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi resi noti ai conduttori dei cani anche mediante apposito cartello monitorio» e aggiungendo che «è inoltre consentito l'utilizzo dello specchio acqueo, opportunamente delimitato con boe e cartelli di segnalazione, nell'area antistante la porzione di spiaggia libera destinata ai cani», che i conduttori devono provvedere alla sorveglianza dei cani sia in spiaggia sia in acqua e assicurarli sempre al guinzaglio al rientro in battigia, che l'accesso è consentito soltanto ai cani iscritti all'anagrafe canina con microchip e regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive, e che i proprietari o detentori devono provvedere al benessere dell'animale, al suo controllo e alla sua conduzione, «ivi compresa la creazione di zone d'ombra ad essi dedicate». ⚠️ Il testo del comma 4 citato in questa pagina NON coincide con quello del testo coordinato del regolamento pubblicato dallo stesso Comune, dove dopo l'integrazione del 22 giugno 2020 il comma 4 non nomina più la località e rinvia agli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: la pagina riporta la versione anteriore. La usiamo quindi solo per l'individuazione del luogo, non per le regole, che prendiamo dal regolamento. La stessa pagina precisa che per l'accesso dei cani agli stabilimenti balneari «è lasciata facoltà al concessionario della struttura stessa di limitarne o meno l'accesso secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale Marche n. 20 del 8 luglio 2019», che è sempre consentito in spiaggia e in ogni esercizio pubblico l'accesso dei cani guida per i non vedenti e dei cani preposti al servizio di sorveglianza e assistenza bagnanti, e che il Comune riconosce agli stabilimenti che ne facciano richiesta la possibilità di ospitare animali domestici nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e delle attrezzature previste dall'articolo 27 «Stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali domestici» delle NTA del Piano spiaggia. L'elenco nominativo di quegli stabilimenti non è pubblicato.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo. Il proprietario o detentore deve essere maggiorenne e non deve aver riportato condanne o patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali, e deve munirsi di idonea copertura assicurativa per l'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni valide contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, o in alternativa di una certificazione sanitaria di adeguata copertura anticorpale; i cani non in regola con questa documentazione non possono accedere. Per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea. Guinzaglio obbligatorio, di lunghezza massima un metro e mezzo, anche nello specchio acqueo dedicato. La balneazione avviene alla presenza in acqua del proprietario o detentore. Obbligo di rimuovere le deiezioni, compreso lo strato di sabbia coinvolto, in sacchetto sigillato da depositare negli appositi contenitori dell'area; le deiezioni liquide vanno risciacquate con abbondante acqua di mare, e ciascuno deve arrivare in spiaggia già munito di sacchetti e presidi. Vietato l'accesso dei cani alle altre aree della spiaggia destinate ai bagnanti o attrezzate per particolari scopi, come piscine, docce, attività ludiche e sportive. Vietato l'accesso ai cani oggetto di prescrizioni restrittive per la tutela dell'incolumità pubblica e alle cagne in fase estrale. I cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare e non possono oltrepassare le delimitazioni in acqua e in spiaggia, nemmeno al guinzaglio; la responsabilità civile e penale per i danni è del proprietario o detentore. Nei mesi di luglio e agosto non è consentito accedere con più di due cani a persona; negli altri mesi della stagione balneare sì. Obbligo di disporre di una ciotola con acqua sempre presente e di garantire ombra adeguata e continua. Vietato lasciare nell'area oggetti o attrezzature — ciotole, ombrelloni, sdraio, asciugamani, cibo — e indumenti: vanno rimossi all'uscita. Il proprietario deve cercare di evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, e gli organi di vigilanza possono invitarlo ad allontanarsi se la convivenza diventa insostenibile. Non è consentito correre, saltare o giocare con palle e racchette dentro l'area e sulla battigia, per non disturbare e agitare i cani presenti. È sempre consentito l'accesso dei cani preposti all'accompagnamento di persone con disabilità o all'assistenza di soggetti affetti da altre patologie certificate e dei cani con brevetto per il soccorso in acqua. | |
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| FanoPU · 3 schede | | - Il regolamento del 2016 è quello attualmente pubblicato dal Comune come vigente, e questo è il controllo che lo dimostra.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento del 2016 è quello attualmente pubblicato dal Comune come vigente, e questo è il controllo che lo dimostra. La pagina dell'ufficio «Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo» del sito istituzionale elenca fra i propri allegati «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo - Approvato con Delibera CC n. 118 del 16 giugno 2016», e non ne elenca altri in materia. La scheda del documento, nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, lo classifica come «Regolamento», ne indica la data 28/07/2016 come data di inizio validità ed efficacia e come data di inizio pubblicazione, dichiara come unità organizzativa responsabile l'ufficio Demanio Marittimo, lo distribuisce con licenza Creative Commons Attribution 4.0 e riporta come ultimo aggiornamento della scheda il 19/09/2024. Non compaiono, né sulla pagina dell'ufficio né sulla scheda, atti successivi che modifichino il regolamento. Va segnalato un doppione che può trarre in inganno: sul dominio intranet.comune.fano.pu.it è raggiungibile un PDF dello stesso regolamento, di sette pagine invece di dieci, in cui la disciplina dell'uso delle spiagge è numerata come articolo 3 anziché come articolo 4. Abbiamo confrontato le due versioni: il testo della disposizione sui cani è identico parola per parola, comprese le due aree e le due misure; cambia solo la numerazione e l'impaginazione. Citiamo la numerazione del testo pubblicato sul sito istituzionale. - L'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento comunale di Fano, dopo aver vietato durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale di pertinenza comunale, salvo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'ENCI, dispone: «In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento comunale di Fano, dopo aver vietato durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale di pertinenza comunale, salvo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'ENCI, dispone: «In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Questa scheda riguarda la seconda delle due, il tratto di cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso. L'atto non aggiunge altro: non nomina il soggetto convenzionato, non dà coordinate, non indica il punto di inizio del tratto, non distingue quale porzione sia spiaggia libera e quale sia in concessione, non fissa fasce orarie, non impone il guinzaglio per quest'area e non pone limiti di taglia o di peso. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 2 bis consente che con apposita ordinanza balneare siano stabiliti periodi più ampi. L'articolo 10 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 10 agosto 1998 n. 33. Il documento è stato letto per intero, tutte e dieci le pagine. - La regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto.
Il testo intero, e gli orariLa regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», stabilisce all'articolo 2 comma 1 che «la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno», con facoltà dei Comuni di stabilire periodi più ampi (comma 1 bis). L'articolo 3 comma 2 dispone che sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione «durante la stagione balneare è vietato: a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)». L'articolo 3 comma 1, che elenca i divieti validi tutto l'anno, non nomina gli animali. La deroga è affidata ai Comuni: l'articolo 9 comma 1 lettera b) consente loro di integrare il regolamento disciplinando «ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)», ed è la porta che il Comune di Fano ha usato per aprire le due aree. L'articolo 10 comma 1 obbliga i Comuni ad approvare un proprio regolamento e stabilisce che «fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento». L'articolo 8 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. Il testo consultato è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche; le note in calce mostrano che gli articoli 2, 6 e 9 sono stati modificati dal regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, che l'articolo 2 bis è stato aggiunto dallo stesso r.r. 4/2012 e poi modificato dal r.r. 7 agosto 2017 n. 4, e che l'articolo 3 non risulta modificato dopo il 2004. Nelle Marche non esiste un'ordinanza balneare regionale: la Regione detta il regolamento, i Comuni approvano il proprio, e le ordinanze annuali di sicurezza balneare sono delle Capitanerie di porto.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoIl regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non detta, per questa deroga, condizioni ulteriori: la disposizione si limita a consentire l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree individuate, precisando che sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. Le condizioni che comunque valgono vengono dalla legge regionale 8 luglio 2019 n. 20, che all'articolo 2 comma 1 impone, per l'accesso dei cani sulle spiagge libere, il rispetto delle prescrizioni delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3: accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, ovvero di una certificazione sanitaria attestante adeguata copertura anticorpale, fermo restando che gli animali non in regola con tale documentazione non possono accedere alle zone ad essi riservate e che per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea. Se l'area è gestita in convenzione, il gestore può aggiungere proprie regole: non le abbiamo lette. Le condizioni per estesoIl regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non detta, per questa deroga, condizioni ulteriori: consente l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree individuate, precisando che sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. Le condizioni che comunque valgono vengono dalla legge regionale 8 luglio 2019 n. 20, che all'articolo 2 comma 1 impone, per l'accesso dei cani sulle spiagge libere, il rispetto delle prescrizioni delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3: accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, ovvero di una certificazione sanitaria attestante adeguata copertura anticorpale. Se l'area è gestita in convenzione, il gestore può aggiungere proprie regole: non le abbiamo lette. | - Comune di Fanoscheda «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo» nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, tipologia Regolamento, unità organizzativa responsabile Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo, data di inizio validità ed efficacia 28/07/2016, ultimo aggiornamento 19/09/2024Documento del 28 luglio 2016. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Comune di Fano«Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16 giugno 2016; articolo 1 (oggetto e finalità), articolo 2 (stagione balneare), articolo 4 comma 2 lettera a) (uso delle spiagge - divieto di condurre cani o altri animali e deroga per le due aree individuate), articolo 10 (sanzioni)Documento del 16 giugno 2016. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Regione Marcheregolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative» (B.U. 20 maggio 2004, n. 51), articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani o altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (facoltà comunale di deroga), articolo 10 (regolamenti comunali); testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle MarcheDocumento del 13 maggio 2004. Letto da noi il 22 agosto 2026.
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| MondolfoPU · 1 scheda | | - La legge regionale 8 luglio 2019 n. 20 non ribalta il divieto del regolamento regionale 2/2004: lo conferma e affida ai Comuni la scelta.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale 8 luglio 2019 n. 20 non ribalta il divieto del regolamento regionale 2/2004: lo conferma e affida ai Comuni la scelta. L'articolo 2 comma 1 dispone che «per l'accesso dei cani sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 [...], garantendo comunque il rispetto delle prescrizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3» — cioè microchip e documentazione sanitaria e assicurativa; il comma 2 che «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti sono disciplinate dai Comuni attenendosi, per quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3». È una facoltà, non un obbligo: la legge non fissa termini ai Comuni, non impone una quota minima di litorale e non prevede sanzioni per il Comune che non individui nulla. L'articolo 3 disciplina le «spiagge dog-friendly» dei concessionari, che nei Comuni dove la deroga è prevista possono ammettere i cani presentando entro gennaio di ogni anno una SCIA al Comune con la planimetria dell'area attrezzata e dello specchio acqueo, e ne detta le prescrizioni minime al comma 3 (distanze, recinzioni, microchip, certificazione sanitaria e assicurazione, boe, guinzaglio da un metro e mezzo, balneazione con il proprietario in acqua, pulizia periodica). L'articolo 5 consente ai Comuni di destinare tratti di arenile delimitati in concessione ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste. L'articolo 7 obbliga i Comuni a trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti dove è consentito l'accesso dei cani: quell'elenco, per il Comune di Mondolfo, non lo abbiamo trovato pubblicato. L'articolo 8 detta il regime sanzionatorio. Le note al testo vigente segnalano che gli articoli 4 e 8 sono stati modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2019 n. 32 e che dopo il 2019 la legge non è più stata toccata. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
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| SenigalliaAN · 3 schede | | - La regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto.
Il testo intero, e gli orariLa regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», all'articolo 3 comma 2 lettera a), stabilisce che sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante la stagione balneare, è vietato «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; gli stessi cani guida e da soccorso devono restare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere con una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e al comma 1 bis consente ai Comuni di stabilire periodi più ampi per esigenze motivate. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare le disposizioni del regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la norma che apre lo spazio a tutte le eccezioni comunali marchigiane, e senza la quale non potrebbe esistere nemmeno una spiaggia in concessione che accolga i cani. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare entro un anno un proprio regolamento contenente le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e quelle integrative dell'articolo 9, e stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del regolamento regionale. L'articolo 8 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero; le note riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani: le fasce orarie che si incontrano sul litorale marchigiano sono scelte dei singoli Comuni. - Il «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» del Comune di Senigallia, adottato ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 2/2004 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14/06/2024, contiene sia il divieto sia la sua deroga.
Il testo intero, e gli orariIl «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» del Comune di Senigallia, adottato ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 2/2004 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14/06/2024, contiene sia il divieto sia la sua deroga. L'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, «dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno», di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale di cinofilia italiana». L'articolo 8, intitolato «Accesso, transito e permanenza dei cani in spiaggia», esercita al comma 1 la deroga prevista dall'art. 9 comma 1 lettera b) del regolamento regionale in tre casi: nelle due concessioni demaniali marittime previste dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile ed espressamente dedicate all'accoglienza degli animali di compagnia, dove è consentito anche l'accesso in mare nelle acque antistanti; presso i concessionari che destinano in tutto o in parte il proprio arenile all'accoglienza dei cani accompagnati con aree attrezzate ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 della l.r. 20/2019, dal 1° maggio al 30 settembre; e presso le spiagge libere appositamente attrezzate e recintate «ove istituite e realizzate dal Comune», anch'esse dal 1° maggio al 30 settembre. Il comma 2 stabilisce che i tratti di spiaggia libera accessibili ai cani sono individuati «tramite apposito provvedimento che stabilisce l'ubicazione e l'estensione delle aree in cui, sotto sorveglianza di personale incaricato dal Comune, è consentito l'accesso ai cani», e detta le tredici prescrizioni minime — dalla lettera a) alla lettera m) — che l'ordinanza n. 293/2024 richiama integralmente: fra queste la fascia oraria 6.00-8.00 e 19.30-21.30 con divieto di balneazione degli animali, il microchip, l'assicurazione, il guinzaglio da 1,50 metri, la museruola al seguito, il divieto per le femmine in calore e per i cani a rischio elevato di aggressività, la tutela delle dune e del Fratino, la raccolta delle deiezioni. Il comma 3 consente, dal 1° maggio al 30 settembre, di autorizzare l'accesso dei cani anche su tratti e in orari diversi in occasione di specifici eventi o manifestazioni lungo l'arenile, nel rispetto delle stesse prescrizioni minime; il comma 4 disciplina il caso degli eventi non itineranti, in cui l'accesso è consentito solo per raggiungere le aree recintate realizzate dagli organizzatori, fermo restando il divieto di balneazione dei cani negli specchi acquei davanti alle spiagge libere o alle concessioni non autorizzate. Il regolamento, otto pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - Il secondo tratto individuato dall'ordinanza n. 293 del 27 giugno 2024 del Comune di Senigallia è il «Litorale di levante: tratto di spiaggia in località Marzocca», che «si sviluppa per una lunghezza di circa 300 metri ed è compreso tra i varchi di accesso alla spiaggia situati in via Lungomare Italia - Marzocca tra il civico 109 (circa 20 m a sud della spiaggia dedicata ad attività acquatiche e Kite Surf) e il civico 130 (a circa 50 m a nord del confine con il Comune di Montemarciano)».
Il testo intero, e gli orariIl secondo tratto individuato dall'ordinanza n. 293 del 27 giugno 2024 del Comune di Senigallia è il «Litorale di levante: tratto di spiaggia in località Marzocca», che «si sviluppa per una lunghezza di circa 300 metri ed è compreso tra i varchi di accesso alla spiaggia situati in via Lungomare Italia - Marzocca tra il civico 109 (circa 20 m a sud della spiaggia dedicata ad attività acquatiche e Kite Surf) e il civico 130 (a circa 50 m a nord del confine con il Comune di Montemarciano)». Come per Cesano, «in corrispondenza della concessione destinata a rimessaggio barche, posta tra i restanti tratti di spiaggia libera, il transito con i cani è consentito unicamente all'interno della fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. p) del regolamento». Le prescrizioni minime sono le stesse elencate per l'altro tratto e sono richiamate integralmente dall'art. 8 comma 2 del regolamento comunale: accesso e permanenza «dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nelle zone di mare antistanti i tratti di spiaggia libera consentiti»; microchip o altro documento idoneo e vaccinazioni in regola; collare con targhetta con nome e telefono del proprietario; copertura assicurativa; responsabilità civile e penale del proprietario o detentore e vigilanza costante; comportamento del cane adeguato alla convivenza con gli altri frequentatori; guinzaglio non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida al seguito; divieto per i cani di sesso femminile in periodo estrale e per i cani a rischio elevato di aggressività; assenza di pulci, zecche e altri parassiti; divieto di calpestare le aree dunali e di danneggiare la vegetazione psammofila e i nidi o le uova di Fratino; divieto di avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi segnalati; accesso sempre consentito ai cani guida e ai cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua; rimozione immediata delle deiezioni e dilavamento di quelle liquide; transito nella sola fascia di 5 metri dalla battigia nei tratti non contigui. L'ordinanza dispone la cartellonistica all'inizio e alla fine dei tratti, resta in vigore «sino all'adozione di nuovo provvedimento» ed è immediatamente esecutiva dalla sottoscrizione. Sanzioni: art. 1164 del Codice della Navigazione per le infrazioni all'ordinanza e, per le violazioni del regolamento comunale, gli articoli 1161, 1164 e 1174 dello stesso codice, irrogati dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. La planimetria allegata non era presente nel PDF che abbiamo scaricato.
- Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza e il regolamento sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Accesso e permanenza sono ammessi dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nello specchio d'acqua antistante. Possono accedere solo i cani identificabili con microchip o altro documento idoneo e in regola con le vaccinazioni di legge; devono portare un collare con targhetta che riporti nome e numero di telefono del proprietario. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, ne garantisce salute e benessere, ne risponde civilmente e penalmente e deve vigilare costantemente. Guinzaglio obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. È interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale e ai cani a rischio elevato di aggressività. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori e conferite negli appositi contenitori; quelle liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare o con acqua portata da casa. È vietato calpestare le aree dunali e danneggiare la vegetazione psammofila; è vietato avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi di Fratino, segnalati con paletti e nastro bianco e rosso, nel periodo riproduttivo che va indicativamente da febbraio a luglio. In corrispondenza della concessione di rimessaggio barche che interrompe il tratto, il transito con il cane è consentito solo entro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. Ai cani guida per non vedenti e ai cani brevettati ENCI per il soccorso in acqua l'accesso è sempre consentito. Le condizioni per estesoL'ordinanza e il regolamento sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Accesso e permanenza dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nello specchio d'acqua antistante. Solo cani identificabili con microchip o altro documento idoneo e in regola con le vaccinazioni di legge, con collare e targhetta recante nome e telefono del proprietario. Obbligo di copertura assicurativa per l'animale, di garantirne salute e benessere e di vigilanza costante, con responsabilità civile e penale del detentore. Guinzaglio non superiore a 1,50 metri e museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. Divieto di accesso per le femmine in periodo estrale e per i cani a rischio elevato di aggressività. I cani devono essere esenti da pulci, zecche o altri parassiti. Rimozione immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori e conferimento negli appositi contenitori, con dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare o portata da casa. Divieto di calpestare le dune e di danneggiare la vegetazione psammofila; divieto di avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi di Fratino segnalati con paletti e nastro bianco e rosso, nel periodo riproduttivo che va indicativamente da febbraio a luglio. In corrispondenza della concessione di rimessaggio barche che interrompe il tratto, il transito è consentito solo entro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. Accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti e ai cani brevettati ENCI per il soccorso in acqua. | - Regione Marcheregolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle MarcheDocumento del 13 maggio 2004. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Comune di Senigallia«Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» (art. 10, regolamento regionale 13/05/2004 n. 2), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27/05/2009, modificato con deliberazione n. 20 del 16/04/2014 e da ultimo con deliberazione n. 57 del 14/06/2024, articolo 3 comma 2 lettera a) e articolo 8Documento del 14 giugno 2024. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Comune di Senigalliaordinanza n. 293 del 27 giugno 2024, Area Sindaco - Area 11 «Ambiente, Porto, Demanio marittimo, Verde pubblico», «Individuazione tratti di spiaggia con accesso consentito con prescrizioni ai cani al guinzaglio ai sensi del vigente regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative», firmata dall'ing. Paolo OlivantiDocumento del 27 giugno 2024. Letto da noi il 22 agosto 2026.
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| MontemarcianoAN · 1 scheda | | - Il registro delle ordinanze del Comune di Montemarciano, esportato in CSV per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dalla sezione «Atti amministrativi - Ordinanze» del portale istituzionale, contiene complessivamente 359 righe e non riporta alcuna ordinanza il cui oggetto nomini cani, animali, spiaggia per animali o arenile destinato agli animali: la ricerca è stata fatta per le parole «cane», «cani», «animal», «arenile», «balneare», «spiaggia» e «litorale» su tutti e quattro gli anni.
Il testo intero, e gli orariIl registro delle ordinanze del Comune di Montemarciano, esportato in CSV per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 dalla sezione «Atti amministrativi - Ordinanze» del portale istituzionale, contiene complessivamente 359 righe e non riporta alcuna ordinanza il cui oggetto nomini cani, animali, spiaggia per animali o arenile destinato agli animali: la ricerca è stata fatta per le parole «cane», «cani», «animal», «arenile», «balneare», «spiaggia» e «litorale» su tutti e quattro gli anni. Le sole ordinanze che riguardano l'arenile sono le ordinanze balneari annuali, tutte firmate dal Sindaco a metà maggio e tutte con lo stesso oggetto: n. 6 del 13/05/2024 «Ordinanza balneare comunale. Gestione arenile stagione 2024» (registro generale n. 54), n. 6 del 12/05/2025 «Ordinanza balneare comunale. Gestione arenile stagione 2025» e n. 6 del 13/05/2026 «Ordinanza balneare comunale. Gestione arenile stagione 2026». Il registro riporta inoltre, per il 2024 e per il 2026, due ordinanze su «disposizioni per l'accesso alla spiaggia» in occasione di concerti della banda musicale. Del 2026 abbiamo letto solo l'oggetto: l'elenco degli atti sul portale è generato via JavaScript e non espone i collegamenti ai PDF, la ricerca interna del sito risponde «Pagina non disponibile» e il portale SUAP dell'Unione dei Comuni «Le Terre della Marca Senone», che pubblica le ordinanze balneari di Senigallia e Montemarciano, si ferma alla stagione 2025.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
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| Falconara MarittimaAN · 2 schede | | - La regola di partenza nelle Marche è regionale e va nel verso del divieto.
Il testo intero, e gli orariLa regola di partenza nelle Marche è regionale e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)». L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, con facoltà dei Comuni di stabilire periodi più ampi. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare le disposizioni del regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la norma che il Comune di Falconara richiama espressamente all'articolo 9 del proprio regolamento del litorale sud per introdurre le aree autorizzate e le spiagge dog-friendly. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare un proprio regolamento e stabilisce che fino alla sua approvazione si applicano le disposizioni regionali. L'articolo 8 rinvia per le sanzioni agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Le note al testo riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca il divieto della lettera a). Il regolamento regionale non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani. - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Utilizzo del Litorale Sud di Falconara Marittima, elaborato B, diciotto pagine lette per intero, contengono una sola voce dedicata agli animali, intitolata «Area dog-friendly»: «Il Piano individua con specifica simbologia, un'area destinata a stabilimento balneare riservata esclusivamente ad accogliere animali da affezione accompagnati.
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Utilizzo del Litorale Sud di Falconara Marittima, elaborato B, diciotto pagine lette per intero, contengono una sola voce dedicata agli animali, intitolata «Area dog-friendly»: «Il Piano individua con specifica simbologia, un'area destinata a stabilimento balneare riservata esclusivamente ad accogliere animali da affezione accompagnati. Per tale area valgono le norme generali, quelle comuni e quelle specifiche per gli stabilimenti balneari oltre alle prescrizioni indicate dalla L.R. n. 20 del 08.07.2019, Art. 3 commi 3, 4, 5 e 6 e ss.mm.ii. Resta ferma la possibilità per i concessionari di aree demaniali per attività turistico ricreative, di attrezzare in tutto o in parte, aree per animali da affezione accompagnati secondo le norme e prescrizioni di cui alla L.R. 20/19 e del regolamento comunale di spiaggia e di eventuali normative di settore». Il testo delle Norme Tecniche non dice dove si trovi quell'area, non le dà un nome e non ne descrive i confini: la individua «con specifica simbologia», cioè su una tavola grafica del Piano che non fa parte di questo elaborato e che non abbiamo consultato. Nel resto delle Norme non compare nessun altro riferimento a cani o animali.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoNé il regolamento comunale né la legge regionale pongono limiti di taglia o di peso. Nelle spiagge dog-friendly in concessione valgono le prescrizioni dell'articolo 3 della legge regionale 20/2019, che il regolamento comunale richiama espressamente: accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo; copertura assicurativa, certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari negli ultimi trenta giorni, libretto con le vaccinazioni valide contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi; area recintata di almeno un metro e mezzo, a dieci metri dalla concessione confinante e a tre metri dalle aree dello stesso concessionario non fruibili dagli animali; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree comuni, non richiesto nelle aree di sgambamento, in quelle a uso esclusivo e nello specchio acqueo dedicato; balneazione ammessa solo con il proprietario o detentore in acqua, nella porzione di mare delimitata da boe davanti all'area attrezzata; doccia a uso esclusivo dei cani con sistema di raccolta delle acque, spazi d'ombra e abbeveraggio; obbligo di rimuovere le deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto; divieto di accesso alle altre aree della spiaggia attrezzate per scopi particolari, come piscine, docce e attività ludiche e sportive; divieto di accesso ai cani con prescrizioni restrittive per la tutela dell'incolumità pubblica e alle femmine in fase estrale; obbligo per il detentore di tenere il cane entro il perimetro dell'area attrezzata e nelle immediate vicinanze, e di dotarsi di museruola da applicare in caso di rischio o su richiesta delle autorità. Nelle aree autorizzate dal Piano il regolamento comunale impone di utilizzare i contenitori per rifiuti e le palette per la raccolta delle deiezioni in dotazione presso le aree. L'accesso alla spiaggia dei cani accompagnati è ammesso solo attraverso i cavalcavia e i sottopassi di Palombina Vecchia, via Goito. Le sanzioni per le spiagge dog-friendly sono quelle dell'articolo 8 della legge regionale 20/2019. | |
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| AnconaAN · 2 schede | | - Il comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 6/2017 del Comune di Ancona dispone: «Nel periodo dell'anno escluso dal divieto di cui al precedente comma 1 l'accesso degli animali d'affezione agli arenili è subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia e comunque alle seguenti disposizioni a carico dei conduttori: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una lunghezza non superiore a m 1,50; b) portare con se una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) essere dotati di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte che dovranno essere rimosse immediatamente dalla spiaggia».
Il testo intero, e gli orariIl comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 6/2017 del Comune di Ancona dispone: «Nel periodo dell'anno escluso dal divieto di cui al precedente comma 1 l'accesso degli animali d'affezione agli arenili è subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia e comunque alle seguenti disposizioni a carico dei conduttori: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una lunghezza non superiore a m 1,50; b) portare con se una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) essere dotati di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte che dovranno essere rimosse immediatamente dalla spiaggia». Il periodo di divieto richiamato dal comma 1 è quello «compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre», quindi la finestra in cui l'accesso è consentito va dal 1° ottobre al 30 aprile. Le aree interessate sono quelle dell'articolo 1 comma 1, cioè l'area demaniale marittima del Comune di Ancona «compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est (limite del territorio comunale) ad eccezione delle aree interdette al transito ed allo stazionamento delle persone a seguito di ordinanze del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto». L'ordinanza non nomina alcuna spiaggia, non descrive tratti e non dà coordinate; non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie. È stata letta per intero in OCR, perché il PDF pubblicato è una scansione senza testo. - Il regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è la ragione per cui ad Ancona d'estate il divieto c'è: all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)».
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è la ragione per cui ad Ancona d'estate il divieto c'è: all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)». L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare il regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la strada che altri Comuni marchigiani hanno preso per aprire tratti di spiaggia ai cani. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare un proprio regolamento e stabilisce che fino alla sua approvazione si applicano le disposizioni regionali. L'articolo 8 rinvia per le sanzioni agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Le note al testo riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca il divieto della lettera a). Il regolamento regionale non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani.
- Vale dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
- Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, né fasce orarie. Fuori dal periodo di divieto, che va dal 1° maggio al 30 settembre, il conduttore deve: utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; essere dotato di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte, che devono essere rimosse immediatamente dalla spiaggia. L'accesso resta comunque «subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia», fra cui il regolamento comunale sulla tutela del benessere degli animali, che non abbiamo letto. Restano escluse le aree interdette al transito e allo stazionamento delle persone per effetto di ordinanze del Comune di Ancona o della Capitaneria di Porto. | - Comune di Ancona«Ordinanza sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017», Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport, articolo 1 (disposizioni generali), articolo 5 (accesso degli animali in spiaggia) e articolo 6 comma 3 (disciplina per gli stabilimenti balneari). ⚠️ Il collegamento è stato tolto di proposito: l'atto era pubblicato su www.comuneancona.it, un dominio che oggi NON è più quello istituzionale del Comune (che è www.comune.ancona.it) e le cui pagine rinviano a un host estraneo. Il PDF a quell'indirizzo rispondeva ancora quando l'abbiamo letto, ed è autentico — carta intestata e partita IVA del Comune — ma un indirizzo così può servire altro da un giorno all'altro, e non lo mandiamo a nessuno. Il contenuto dell'atto è riportato per esteso qui in scheda proprio per questo. Sul dominio istituzionale lo stesso percorso risponde 410Il documento non porta una data. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Regione Marcheregolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle MarcheDocumento del 13 maggio 2004. Letto da noi il 22 agosto 2026.
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| SiroloAN · 1 scheda | | - Il regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, vieta all'articolo 3 comma 2 lettera a), sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; cani guida e cani da soccorso devono restare al guinzaglio con l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un sistema per la raccolta degli escrementi.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, vieta all'articolo 3 comma 2 lettera a), sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; cani guida e cani da soccorso devono restare al guinzaglio con l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un sistema per la raccolta degli escrementi. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare il regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la strada che altri Comuni marchigiani hanno preso per aprire tratti ai cani e che a Sirolo non risulta percorsa. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare un proprio regolamento e stabilisce che fino alla sua approvazione si applicano le disposizioni regionali. L'articolo 8 rinvia per le sanzioni agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Le note al testo riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca il divieto della lettera a).
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
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| NumanaAN · 2 schede | | - Il regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; cani guida e cani da soccorso devono restare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un idoneo sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere con una maglietta distintiva del servizio di salvataggio.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; cani guida e cani da soccorso devono restare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un idoneo sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere con una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 1 bis consente ai Comuni di stabilire periodi più ampi per esigenze motivate. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare le disposizioni del regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)». L'articolo 10 comma 1 impone ai Comuni di approvare un proprio regolamento e stabilisce che «fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento»: non avendo trovato il regolamento del Comune di Numana, è questa la disposizione che possiamo verificare. L'articolo 8 rinvia per le sanzioni agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Le note al testo riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca il divieto della lettera a). Il regolamento regionale non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani. - Il portale istituzionale del Comune di Numana, nella sezione «Domande frequenti», alla voce «Ci sono spiagge che accettano cani?» risponde: «Sì, Numana è una località Pet Friendly.
Il testo intero, e gli orariIl portale istituzionale del Comune di Numana, nella sezione «Domande frequenti», alla voce «Ci sono spiagge che accettano cani?» risponde: «Sì, Numana è una località Pet Friendly. Il Comune di Numana mette a tua disposizione il tratto di spiaggia libera adiacente allo stabilimento balneare n. 47 in direzione sud al confine con Porto Recanati». Sotto il titolo «DOG BEACH NEGLI STABILIMENTI BALNEARI» aggiunge: «Se vuoi godere in tutta comodità dei servizi di uno stabilimento balneare, il «Crazy Beach» al n. 46 (solo cani di piccola taglia) e il «Marisol» al n. 45 saranno felici di accogliere te e il tuo fido amico sotto l'ombrellone!». È l'unica fonte comunale che localizzi il tratto: non ne dà la lunghezza, non ne dà le coordinate, non indica fasce orarie né un periodo di validità e non cita il numero di un'ordinanza o di una delibera. La stessa sezione, alla voce «Ci sono aree dedicate ai cani?», indica fuori dalla spiaggia una piccola area verde a Marcelli fra via Bologna e via Ancona, dopo la rotatoria, dove i cani possono correre liberi, con accesso consentito dalle 8.00 alle 13.00, dalle 15.30 alle 20.00 e dalle 21.30 alle 23.30, e segnala l'Area Municipale Machiko e lo sgambatoio di via Cilea a Sirolo; e alla voce sulle navette gratuite precisa che i cani piccoli possono essere tenuti in braccio o nei trasportini e quelli di taglia grande sono ammessi con museruola e guinzaglio, a esclusione dei cani guida per non vedenti.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl regolamento comunale dell'area attrezzata per cani è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, né fasce orarie. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. Il cane NON può entrare in acqua: il punto 10 stabilisce che «non è possibile portare i cani in acqua». Guinzaglio obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose; deve provvedere autonomamente all'ombreggiatura con idonei dispositivi e alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata; deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali che usano la spiaggia libera. È interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori idonei e riposte negli appositi contenitori installati nell'area. Le infrazioni sono punite a norma di legge. | |
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| Porto RecanatiMC · 3 schede | | - Il regolamento comunale di Porto Recanati approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 riproduce all'articolo 3 comma 2 lettera a) il divieto regionale di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale durante la stagione balneare, «anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori», e vi aggiunge le eccezioni comunali: «le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale» e «tutti gli stabilimenti che si attrezzino secondo le prescrizioni del seguente punto 3, del presente articolo», oltre alle eccezioni già regionali dei cani guida per i non vedenti e dei cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento comunale di Porto Recanati approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 riproduce all'articolo 3 comma 2 lettera a) il divieto regionale di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale durante la stagione balneare, «anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori», e vi aggiunge le eccezioni comunali: «le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale» e «tutti gli stabilimenti che si attrezzino secondo le prescrizioni del seguente punto 3, del presente articolo», oltre alle eccezioni già regionali dei cani guida per i non vedenti e dei cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua. Fuori da queste eccezioni il divieto è pieno e riguarda i cani e ogni altro animale. La stagione balneare va dal 1° aprile al 30 settembre secondo l'articolo 2 comma 1, mentre la balneazione delle acque è consentita dal 1° giugno al 30 settembre secondo il comma 1 bis. Il comma 3 dell'articolo 3 detta le condizioni per le aree negli stabilimenti: autorizzazione del Comune e delle autorità igienico-sanitarie, aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, distanza minima di cinque metri dalle concessioni confinanti o dalle spiagge libere, accesso indipendente per le aree sia libere sia in concessione — salvo formale assenso dei concessionari contigui per l'uso del loro accesso —, recinzione assolutamente amovibile di tre metri per tre e altezza massima un metro in adiacenza dell'ombrellone, divieto di accesso degli animali al mare e alle docce dello stabilimento a eccezione delle fontanine loro dedicate, facoltà del titolare di revocare l'accesso quando l'animale per temperamento, carattere o pericolosità possa arrecare disturbo alla quiete della spiaggia o alla pubblica sicurezza, e di spostare la zona d'ombra assegnata a tutela della tranquillità dell'utenza. Il regolamento è stato letto per intero: non elenca gli stabilimenti attrezzati, non nomina i tratti liberi aperti, non pone limiti di taglia o di peso e non fissa fasce orarie. - Il regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è l'atto che rende possibile questo tratto: all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, durante la stagione balneare, di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale «anche se provvisti di museruola e guinzaglio», ma fa eccezione «per le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale, e per tutti gli stabilimenti che si attrezzino secondo le prescrizioni del seguente punto 3 del presente articolo», oltre che per i cani guida dei non vedenti e per i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12 luglio 2018 è l'atto che rende possibile questo tratto: all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, durante la stagione balneare, di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale «anche se provvisti di museruola e guinzaglio», ma fa eccezione «per le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale, e per tutti gli stabilimenti che si attrezzino secondo le prescrizioni del seguente punto 3 del presente articolo», oltre che per i cani guida dei non vedenti e per i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua. Il regolamento non nomina i tratti, non li misura e non ne descrive i confini nel testo: li individua soltanto per rinvio agli elaborati grafici del Piano. All'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e al comma 1 bis precisa che la balneazione delle acque è consentita dal 1° giugno al 30 settembre. Il comma 3 dell'articolo 3 riguarda le concessioni: i concessionari possono, previa autorizzazione del Comune e delle autorità sanitarie, individuare aree attrezzate, delimitate e riservate all'accoglienza di animali domestici, a non meno di cinque metri dalle concessioni confinanti o dalle spiagge libere, con accesso indipendente, recinzione amovibile di tre metri per tre e altezza massima un metro in adiacenza dell'ombrellone, divieto di accesso degli animali al mare e alle docce dello stabilimento salvo le fontanine loro dedicate. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie. - La pagina «Spiagge con accesso ai cani» del sito del Comune di Porto Recanati, nella sezione Novità / Avvisi, riporta il testo del divieto nella stessa formulazione del regolamento comunale — «fatta eccezione per le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale, i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)» — e invita a «Visualizza le spiagge attrezzate» allegando due tavole in formato immagine.
Il testo intero, e gli orariLa pagina «Spiagge con accesso ai cani» del sito del Comune di Porto Recanati, nella sezione Novità / Avvisi, riporta il testo del divieto nella stessa formulazione del regolamento comunale — «fatta eccezione per le aree individuate negli elaborati grafici allegati al Piano Particolareggiato del Litorale, i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)» — e invita a «Visualizza le spiagge attrezzate» allegando due tavole in formato immagine. La prima tavola mostra una striscia di arenile suddivisa in lotti, con due etichette leggibili: «SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI ml. 125,00» e, immediatamente a fianco, «BAR CONERO ml. 100,00». La seconda tavola mostra il tratto presso la foce del fiume Potenza, con le etichette «SPIAGGIA LIBERA - AREA MANIFESTAZIONI-SPORT ml 240,00», «SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI ml 100,00» e «FIUME POTENZA». Le due tavole non hanno cartiglio, non portano data, non recano numero di elaborato e non riportano coordinate né riferimenti catastali leggibili; la pagina che le ospita è datata 15 luglio 2010 e dichiara come ultimo aggiornamento il 25 novembre 2011. Alla stessa pagina è allegato un file «ordinanzacani.pdf» di sette pagine che è una scansione priva di testo estraibile: non lo abbiamo letto e non ne riportiamo il contenuto. La pagina non indica orari, non pone limiti di taglia e non dice se nei due tratti il bagno in mare sia ammesso.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl regolamento comunale e la normativa regionale sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso per l'accesso dei cani ai tratti di spiaggia libera aperti, e non fissano fasce orarie. La legge regionale 20/2019, all'articolo 2 comma 2, impone ai Comuni di disciplinare l'accesso ai tratti liberi attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3 della stessa legge: accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo, copertura assicurativa a carico del proprietario o detentore, certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo, rimozione delle deiezioni compreso l'eventuale strato di sabbia coinvolto, divieto di accesso per i cani oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per i cani di sesso femminile in fase estrale. Il comma 1 dello stesso articolo 2 richiede in ogni caso, anche sulle spiagge libere, il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3, cioè microchip, assicurazione e certificazioni sanitarie. Le condizioni per estesoIl regolamento comunale e la normativa regionale sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso per l'accesso dei cani ai tratti di spiaggia libera aperti. Nessuno dei due testi fissa fasce orarie. Per i cani guida dei non vedenti e per i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua — che possono accedere ovunque, anche fuori dai tratti aperti — il regolamento impone guinzaglio, imbracatura, copertura assicurativa per danni a terzi e vaccinazioni in regola, e ai conduttori l'obbligo di avere al seguito un sistema idoneo per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere indossando la maglietta distintiva del servizio di salvataggio. Il regolamento non ripete queste prescrizioni per i cani comuni nei tratti liberi aperti, ma la legge regionale 20/2019, all'articolo 2 comma 2, impone ai Comuni di attenersi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3 della stessa legge, fra cui l'accesso ai soli cani identificabili con microchip, la copertura assicurativa e la certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, il guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo, la rimozione delle deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto, il divieto per i cani oggetto di prescrizioni restrittive per la tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. | |
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| Potenza PicenaMC · 1 scheda | | - La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, non apre da sé alcuna spiaggia: all'articolo 2 comma 1 lascia ferme, per le spiagge libere, «le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2», e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, non apre da sé alcuna spiaggia: all'articolo 2 comma 1 lascia ferme, per le spiagge libere, «le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2», e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3, che disciplina le spiagge dog-friendly in concessione, si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale», e impone ai concessionari che vogliano destinare l'arenile all'accoglienza dei cani di presentare al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo; in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi; boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo; balneazione solo con il proprietario in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani, riparo dal sole e abbeveraggio; accesso sempre consentito ai cani di accompagnamento di persone con disabilità e ai cani con brevetto per il soccorso in acqua; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito, e alla Regione di pubblicarlo in una sezione dedicata dei propri siti istituzionali. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
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| Civitanova MarcheMC · 2 schede | | - Il «Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico e ricreative» del Comune di Civitanova Marche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 17 maggio 2018, all'articolo 5 lettera q) dispone: «Nel periodo 16 ottobre - 14 marzo, i cani ed altri animali potranno accedere alla spiaggia nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - i cani dovranno essere obbligatoriamente dotati di museruola e guinzaglio, - gli accompagnatori responsabili dei cani ed altri animali, dovranno obbligatoriamente provvedere alla pulizia dell'arenile mediante l'eliminazione degli eventuali escrementi prodotti dagli animali stessi».
Il testo intero, e gli orariIl «Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico e ricreative» del Comune di Civitanova Marche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 17 maggio 2018, all'articolo 5 lettera q) dispone: «Nel periodo 16 ottobre - 14 marzo, i cani ed altri animali potranno accedere alla spiaggia nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - i cani dovranno essere obbligatoriamente dotati di museruola e guinzaglio, - gli accompagnatori responsabili dei cani ed altri animali, dovranno obbligatoriamente provvedere alla pulizia dell'arenile mediante l'eliminazione degli eventuali escrementi prodotti dagli animali stessi». È il rovescio della lettera p), che per il periodo 15 marzo - 15 ottobre vieta di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo comunale, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, con eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, e che riserva al Comune la facoltà di prevedere, «attraverso specifici atti deliberativi nonché attraverso autorizzazioni rilasciate dal competente Servizio Demanio Marittimo», alcune aree libere e in concessione dove l'accesso dei cani può essere garantito, aggiungendo che «in nessun caso gli animali, durante la stagione balneare, possono accedere agli specchi acquei di tutto il litorale di Civitanova Marche». Il calendario di Civitanova non coincide con quello regionale: il regolamento regionale 2/2004 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre, mentre il divieto comunale corre dal 15 marzo al 15 ottobre. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie e, per il periodo 16 ottobre - 14 marzo, non dispone nulla sull'accesso degli animali al mare. - La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip, assicurazione e certificazioni sanitarie —, e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip, assicurazione e certificazioni sanitarie —, e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»: i concessionari presentano al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo, e in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi; segnaletica del percorso e boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree comuni; balneazione dei cani solo con il proprietario o detentore in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani, riparo dal sole e abbeveraggio; accesso sempre consentito ai cani di accompagnamento di persone con disabilità e ai cani con brevetto per il soccorso in acqua; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. Va notato che la previsione regionale sullo specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani è, a Civitanova, resa inoperante dal regolamento comunale, che durante la stagione balneare vieta in ogni caso l'accesso degli animali agli specchi acquei di tutto il litorale. L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito. L'articolo 8 punisce con la sanzione da 125 a 750 euro dell'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997 la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3, e con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione le altre violazioni degli articoli 3 e 4. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, e non fissa fasce orarie. Per il periodo 16 ottobre - 14 marzo prescrive due sole condizioni, entrambe obbligatorie: i cani devono essere dotati di museruola e guinzaglio, e gli accompagnatori responsabili dei cani e degli altri animali devono provvedere alla pulizia dell'arenile eliminando gli eventuali escrementi prodotti. Il regolamento non estende espressamente a questo periodo gli obblighi di microchip, assicurazione e certificazione sanitaria che la legge regionale 20/2019 pone per l'accesso dei cani alle spiagge, e noi non li diamo per applicabili di nostra iniziativa. | - Comune di Civitanova Marche«Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistico e ricreative», approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 17 maggio 2018, V Settore - Demanio marittimo - porto; articolo 5 lettere p) e q)Documento del 17 maggio 2018. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Regione Marchelegge regionale 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», B.U. 11 luglio 2019 n. 55, stato «Vigente», articoli 2, 3, 4, 7 e 8Documento del 8 luglio 2019. Letto da noi il 22 agosto 2026.
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| Porto Sant'ElpidioFM · 1 scheda | | - La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di idonea copertura assicurativa, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni e di libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, con divieto di accesso per gli animali non in regola con tale documentazione — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di idonea copertura assicurativa, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni e di libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, con divieto di accesso per gli animali non in regola con tale documentazione — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»; i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo, e in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. L'articolo 7 comma 1 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito, e il comma 2 impone alla Regione di istituire nei propri siti internet istituzionali un'apposita sezione da aggiornare con quelle notizie: è il fondamento della pagina regionale da cui abbiamo tratto l'informazione su questo tratto. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessuna delle fonti che abbiamo letto pone limiti di taglia o di peso per questo tratto. La scheda regionale indica come requisito l'identificazione dell'animale, con microchip o iscrizione all'anagrafe canina, e il libretto delle vaccinazioni al seguito. Non conoscendo l'atto comunale non sappiamo quali ulteriori prescrizioni siano imposte: la legge regionale 20/2019, all'articolo 2, impone comunque per le spiagge libere il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo, copertura assicurativa a carico del proprietario o detentore, certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e chiede ai Comuni di attenersi «per quanto compatibili» alle altre prescrizioni dello stesso comma, fra cui il guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo, la rimozione delle deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto, il divieto per i cani oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. Non sappiamo se e come il Comune le abbia recepite. | |
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| Porto San GiorgioFM · 1 scheda | | - La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»: i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo, e in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; distanza di almeno tre metri dalle altre aree dello stesso concessionario e recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione e certificazioni sanitarie a carico del proprietario; boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree comuni; balneazione solo con il proprietario o detentore in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani con sistema di raccolta delle acque, riparo dal sole e abbeveraggio; accesso sempre consentito ai cani di accompagnamento di persone con disabilità e ai cani con brevetto per il soccorso in acqua; divieto di accesso alle aree della spiaggia attrezzate per altri scopi; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. È da notare che la legge regionale non pone alcun limite di taglia: il limite ai soli «animali d'affezione di piccola taglia» è una scelta del regolamento comunale di Porto San Giorgio, il cui articolo 4 bis è anteriore alla legge del 2019. L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito; per Porto San Giorgio non lo abbiamo trovato pubblicato. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non fissa alcuna fascia oraria.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
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| AltidonaFM · 1 scheda | | - La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»; i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione e certificazioni sanitarie; boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo; balneazione solo con il proprietario in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani, riparo dal sole e abbeveraggio; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. Va notato che la previsione regionale sullo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani non trova riscontro ad Altidona: le Norme del Piano Particolareggiato della Spiaggia vietano espressamente di portare gli animali fuori dall'area attrezzata, «compreso lo specchio d'acqua antistante lo Stabilimento». L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito e alla Regione di pubblicarlo in una sezione dedicata dei propri siti istituzionali; per Altidona non abbiamo trovato pubblicato alcun elenco. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
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| MassignanoAP · 1 scheda | | - L'albo pretorio on line del Comune di Massignano, sulla piattaforma HalleyWeb, è stato interrogato il 22 agosto 2026 sia sugli atti in corso di pubblicazione sia sull'archivio degli atti a pubblicazione scaduta, cercando per oggetto le parole «cani», «animal», «balnear», «spiagg», «litoral», «arenil» e «demanio», e filtrando inoltre per tipo di atto «REGOLAMENTO».
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio on line del Comune di Massignano, sulla piattaforma HalleyWeb, è stato interrogato il 22 agosto 2026 sia sugli atti in corso di pubblicazione sia sull'archivio degli atti a pubblicazione scaduta, cercando per oggetto le parole «cani», «animal», «balnear», «spiagg», «litoral», «arenil» e «demanio», e filtrando inoltre per tipo di atto «REGOLAMENTO». Non è emerso alcun atto comunale sull'accesso dei cani o degli animali alla spiaggia, e nessun regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo. Gli unici atti relativi al litorale riguardano lavori e servizi: la ricostruzione del profilo di spiaggia tramite movimentazione della sabbia e la pulizia della spiaggia (anni 2024, 2025 e 2026), le opere di difesa della costa e la manutenzione degli arenili, il servizio di salvataggio e la sorveglianza delle spiagge libere, l'estensione delle concessioni demaniali marittime, la manutenzione dell'area comunale di retrospiaggia a Marina di Massignano e un incarico tecnico per il rilievo dei manufatti sul demanio marittimo «a supporto della redazione del piano di spiaggia». Sull'ordinanza di sicurezza balneare l'albo mostra atti che rimandano ad altri enti — una delibera di giunta del 30 aprile 2025 sui provvedimenti relativi al servizio di salvataggio e un'ordinanza del 2010 della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto — e nessuno di questi risulta riguardare gli animali. I regolamenti comunali pubblicati all'albo sono quattro e riguardano videosorveglianza, spese di rappresentanza, procedimenti amministrativi e accesso agli atti, e commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La ricerca è negativa, non esaustiva: un albo pretorio pubblica gli atti soggetti a pubblicazione, e un regolamento comunale sull'utilizzazione del litorale approvato prima dell'informatizzazione dell'albo potrebbe non risultarvi.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
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| Cupra MarittimaAP · 1 scheda | | - L'albo pretorio on line del Comune di Cupra Marittima, sulla piattaforma HalleyWeb, è stato interrogato il 22 agosto 2026 sia sugli atti in corso di pubblicazione sia sull'archivio degli atti a pubblicazione scaduta, cercando per oggetto le parole «cani», «animal», «balnear», «litoral» e «spiagg».
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio on line del Comune di Cupra Marittima, sulla piattaforma HalleyWeb, è stato interrogato il 22 agosto 2026 sia sugli atti in corso di pubblicazione sia sull'archivio degli atti a pubblicazione scaduta, cercando per oggetto le parole «cani», «animal», «balnear», «litoral» e «spiagg». Non è emersa alcuna ordinanza sindacale o dirigenziale sull'accesso dei cani o degli animali alla spiaggia, e nessun atto che modifichi o sostituisca il regolamento comunale del litorale del 2012-2015. Gli atti che riguardano il mare sono lavori e servizi: manutenzione straordinaria dell'arenile con movimentazione dei sedimenti per il ripristino del profilo di spiaggia (2024, 2025 e 2026), rilievo aerofotogrammetrico per la riduzione del rischio di inondazione marina, servizio di salvataggio sulle spiagge libere, affidamenti di aree demaniali ai sensi dell'articolo 45 bis del codice della navigazione e atti relativi al piano di spiaggia. Le parole «animal» restituiscono soltanto le determinazioni sulla gestione associata dei servizi di ricovero e cura degli animali da affezione e di lotta al randagismo. È stata controllata anche la pagina «Ordinanze di particolare rilevanza» del sito istituzionale, che raccoglie le ordinanze su sale da gioco, deroghe ai limiti delle sorgenti sonore, taglio dei rami interferenti con la ferrovia, raccolta differenziata e limitazione dei danni causati dai colombi: non contiene nulla sull'uso delle spiagge. La ricerca è negativa ma non esaustiva: l'albo pubblica gli atti soggetti a pubblicazione, e un elenco delle SCIA per le spiagge dog-friendly, che il Comune riceve entro gennaio di ogni anno, non è un atto che l'albo debba necessariamente ospitare.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
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| GrottammareAP · 3 schede | | - Il regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004 n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», dato come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, spiega perché il regolamento di Grottammare è scritto come è scritto.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004 n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», dato come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, spiega perché il regolamento di Grottammare è scritto come è scritto. L'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»: è il divieto che il Comune ha ricopiato quasi parola per parola, aggiungendovi le due deroghe. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 1 bis, aggiunto dal regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, consente ai Comuni di stabilire periodi più ampi per esigenze motivate. L'articolo 9 comma 1 lettera b) è la norma che autorizza le deroghe di Grottammare: consente ai Comuni di integrare il regolamento sull'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)». L'articolo 10 comma 1 prescrive che i Comuni approvino un proprio regolamento e che «fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento»: a Grottammare il regolamento comunale c'è, quindi vale quello. L'articolo 8 prevede per i contravventori le sanzioni degli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, irrogate dal Comune ai sensi della legge regionale 33/1998. Il testo regionale non prevede fasce orarie per l'accesso dei cani agli arenili e non pone limiti di taglia o di peso. - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Spiaggia di Grottammare, variante 2022, aggiornate al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche, sono state scaricate dal sito del Comune e lette con testo estraibile.
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Spiaggia di Grottammare, variante 2022, aggiornate al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione Marche, sono state scaricate dal sito del Comune e lette con testo estraibile. Il Piano divide il litorale in settori: il terzo settore, disciplinato dall'articolo 30, «comprende la foce del torrente Tesino, ha un fronte di metri 180 circa», e per esso il Piano dispone che «per la foce del Tesino e per zone immediatamente adiacenti é vietata la balneazione», precisando che «i confini della zona vietata verranno delimitati da appositi cartelli e segnati, il cui posizionamento sarà stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali e dalla Capitaneria di Porto». Il quarto settore, disciplinato dall'articolo 31, è quello «compreso tra la sponda sinistra della foce del Tesino e la Concessione n°28 esclusa». Le Norme Tecniche non nominano la spiaggia libera n. 14 né la sigla «S14» in alcun punto del testo, non ne definiscono i confini e non contengono disposizioni sull'accesso dei cani alle spiagge libere: le uniche spiagge libere individuate per numero sono la n. 4 e la n. 12, e soltanto per la possibilità di installarvi un campo da beach-volley. Il divieto di balneazione alla foce del Tesino e nelle zone immediatamente adiacenti è quindi un fatto rilevante per chi porta il cane sulla S14, ma la sua estensione esatta il Piano la rimette alla cartellonistica posata dalle autorità sanitarie e dalla Capitaneria, e noi non la conosciamo. - L'articolo 37 lettera f) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Spiaggia di Grottammare, variante 2022, è intitolato «Zone riservate agli animali da compagnia» e dispone che «ogni concessione potrà decidere di accogliere animali da compagnia dei propri clienti, previo il rispetto di quanto predisposto dal Regolamento Comunale sull'Utilizzo del Litorale e previa idonea segnalazione a mezzo di cartelli posti fuori dalla Concessione (porte d'ingresso, passaggi dalla pubblica via all'arenile)».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 37 lettera f) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Spiaggia di Grottammare, variante 2022, è intitolato «Zone riservate agli animali da compagnia» e dispone che «ogni concessione potrà decidere di accogliere animali da compagnia dei propri clienti, previo il rispetto di quanto predisposto dal Regolamento Comunale sull'Utilizzo del Litorale e previa idonea segnalazione a mezzo di cartelli posti fuori dalla Concessione (porte d'ingresso, passaggi dalla pubblica via all'arenile)». Per la sistemazione dell'area il Piano prescrive «recinzioni in legno bianche, con altezza variabile da 1,00 mt sino ad un massimo di 1,50 mt per animali di taglia grande», delle dimensioni previste dalla normativa regionale in materia, ben infisse nell'arenile, con divieto di opere di fondazione e di carattere permanente sulla spiaggia e obbligo di rimuovere tutti gli spazi recintati in modo definitivo e totale alla fine di ogni stagione balneare, pena la sanzione amministrativa. Dentro ogni spazio riservato devono trovare posto l'ombrellone e le attrezzature balneari dei proprietari, che hanno l'obbligo di non lasciare incustodito l'animale; devono essere poste in loco scodelle per l'acqua; i proprietari devono raccogliere nel più breve tempo possibile gli escrementi, da gettare in appositi contenitori chiusi che i concessionari forniscono e svuotano giornalmente, e se ciò non avviene la pulizia dello spazio recintato ricade sul concessionario, al quale spetta anche l'eventuale allontanamento dal lido di animali molesti. La realizzazione degli spazi recintati è autorizzata dal Servizio Demanio Marittimo comunale tramite procedura SUAP on line, previo versamento dei diritti di segreteria e presentazione di una planimetria con l'esatta indicazione degli spazi, delle loro dimensioni e della loro collocazione, «che dovrà essere comunque prevista all'ultima fila degli ombrelloni»; l'autorizzazione demaniale va tenuta in vista presso lo stabilimento. Il Piano stabilisce infine che «rimane espressamente vietato il bagno degli animali a mare e nelle docce comuni in quanto agli stessi è riservato lo specchio d'acqua davanti alla concessione Dog-Beach» e che «è altresì vietato l'accesso agli animali alla spiaggia e alla battigia in qualsiasi orario, sia da soli che accompagnati dai proprietari». Il Piano non individua quale sia la «concessione Dog-Beach», non ne dà il numero né la posizione, e non elenca le concessioni che hanno realizzato zone riservate agli animali. Va segnalata la discordanza sulla taglia: il Piano contempla recinzioni «per animali di taglia grande», mentre il regolamento comunale del litorale, al quale il Piano stesso rinvia, ammette negli stabilimenti i soli cani di piccola taglia.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Solo cani di piccola taglia
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl regolamento comunale, letto per intero, non pone alcun limite di taglia o di peso per l'accesso dei cani alla spiaggia libera n. 14: il limite alla piccola taglia riguarda soltanto gli stabilimenti in concessione. L'unico obbligo scritto per questa spiaggia è il guinzaglio, e il rispetto delle vigenti norme in materia di conduzione dei cani. Il cane deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore. Il regolamento non impone qui la museruola, non fissa orari, non richiede documentazione sanitaria e non dice nulla sull'ingresso in acqua. Restano gli obblighi generali che il regolamento pone a chiunque porti un cane in spiaggia nei casi ammessi, fra cui avere al seguito un idoneo sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso devono essere lasciati sulla spiaggia. Le condizioni per estesoIl regolamento comunale non dà chilogrammi: parla di «cani o altri animali di piccola taglia». Obblighi scritti: museruola e guinzaglio; sistemazione nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati; cane portato in braccio dal padrone fino all'ombrellone assegnato; ciotola d'acqua all'ombrellone; guinzaglio sempre attaccato sotto l'ombrellone; sistema idoneo per la raccolta degli escrementi al seguito, che in nessun caso possono essere lasciati sulla spiaggia. Divieti scritti: in nessun caso il padrone può condurre il cane sulla battigia, nel mare, nei locali dove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. Le Norme Tecniche del Piano di Spiaggia 2022 aggiungono, per gli spazi recintati che il concessionario può realizzare all'ultima fila di ombrelloni previa autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo tramite SUAP on line: recinzioni in legno bianche alte da 1,00 a 1,50 metri, da rimuovere integralmente a fine stagione balneare, divieto di opere di fondazione o permanenti, obbligo di non lasciare l'animale incustodito, scodelle per l'acqua, raccolta degli escrementi nel più breve tempo possibile in contenitori chiusi forniti e svuotati ogni giorno dal concessionario, e divieto del bagno degli animali a mare e nelle docce comuni. | - Regione Marcheregolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», B.U. 20 maggio 2004 n. 51, testo vigente: articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (integrazioni comunali anche in deroga), articolo 10 (regolamenti comunali)Documento del 13 maggio 2004. Letto da noi il 22 agosto 2026.
- Comune di GrottammarePiano di Spiaggia, variante 2022, Norme Tecniche di Attuazione aggiornate a seguito dell'approvazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 104 del 6 dicembre 2019, modificato e integrato con deliberazione della Giunta regionale n. 1015 dell'8 agosto 2022): articolo 30 (terzo settore, zona foce del Tesino), articolo 31 (quarto settore), articolo 37 lettera f) «Zone riservate agli animali da compagnia»Documento del 2 novembre 2022. Letto da noi il 22 agosto 2026.
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