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Scheda della spiaggia

Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani

Senigallia (AN) · Marche

Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Senigallia (AN), fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati dall'ordinanza n. 293/2024 e dalle concessioni che accolgono i cani

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026

Lo dispone regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

La regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», all'articolo 3 comma 2 lettera a), stabilisce che sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante la stagione balneare, è vietato «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; gli stessi cani guida e da soccorso devono restare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere con una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e al comma 1 bis consente ai Comuni di stabilire periodi più ampi per esigenze motivate. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare le disposizioni del regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la norma che apre lo spazio a tutte le eccezioni comunali marchigiane, e senza la quale non potrebbe esistere nemmeno una spiaggia in concessione che accolga i cani. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare entro un anno un proprio regolamento contenente le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e quelle integrative dell'articolo 9, e stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del regolamento regionale. L'articolo 8 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero; le note riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani: le fasce orarie che si incontrano sul litorale marchigiano sono scelte dei singoli Comuni.

regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a). Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Senigallia (AN), fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati dall'ordinanza n. 293/2024 e dalle concessioni che accolgono i cani

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Quello che non sappiamo

Questa scheda dice il no che sta sotto tutto il resto, e nelle Marche è il punto di partenza: la regola regionale vieta, e il Comune apre delle eccezioni. A Senigallia il regolamento comunale, all'articolo 3 comma 2 lettera a), vieta dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale, anche se muniti di museruola e guinzaglio, e anche a fotografi e cineoperatori. Fanno eccezione solo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, che devono stare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni. Chi vuole portare il cane in spiaggia a Senigallia ha quindi tre strade, e sono le uniche: i due tratti di spiaggia libera di Cesano e Marzocca, solo in due fasce orarie e senza bagno; le due concessioni dedicate all'accoglienza degli animali; gli stabilimenti che hanno presentato la SCIA della legge regionale 20/2019. Ognuna ha una scheda sua. Le date che indichiamo, 1° maggio - 30 settembre 2026, sono quelle scritte nel regolamento comunale, che le ripete «di ogni anno»: non sono una nostra stima, ma non sono nemmeno una scadenza dell'atto, che non ne ha. Fuori da quella finestra il divieto comunale non c'è; che cosa valga in quel periodo, però, gli atti non lo dicono, e noi non lo deduciamo. Da tenere presente che il divieto regionale è formulato per «la stagione balneare», che il regolamento regionale fissa dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, mentre quello comunale la data dal 1° maggio: la differenza di un mese esiste negli atti e non la risolviamo.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Marche
Atto
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche del 13 maggio 2004
Originale
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