Tutte le spiagge di Senigallia
Scheda della spiaggia
Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani
Senigallia (AN) · Marche
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Senigallia (AN), fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati dall'ordinanza n. 293/2024 e dalle concessioni che accolgono i cani
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026
Lo dispone regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a).

Che cosa dice l'ordinanza
La regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», all'articolo 3 comma 2 lettera a), stabilisce che sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione, durante la stagione balneare, è vietato «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)»; gli stessi cani guida e da soccorso devono restare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i loro conduttori devono avere al seguito un sistema per la raccolta degli escrementi, che in nessun caso vanno lasciati sulla spiaggia; i conduttori dei cani da soccorso devono farsi riconoscere con una maglietta distintiva del servizio di salvataggio. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e al comma 1 bis consente ai Comuni di stabilire periodi più ampi per esigenze motivate. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare le disposizioni del regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la norma che apre lo spazio a tutte le eccezioni comunali marchigiane, e senza la quale non potrebbe esistere nemmeno una spiaggia in concessione che accolga i cani. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare entro un anno un proprio regolamento contenente le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e quelle integrative dell'articolo 9, e stabilisce che fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del regolamento regionale. L'articolo 8 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero; le note riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani: le fasce orarie che si incontrano sul litorale marchigiano sono scelte dei singoli Comuni.
regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a). Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Senigallia (AN), fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati dall'ordinanza n. 293/2024 e dalle concessioni che accolgono i cani
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda dice il no che sta sotto tutto il resto, e nelle Marche è il punto di partenza: la regola regionale vieta, e il Comune apre delle eccezioni. A Senigallia il regolamento comunale, all'articolo 3 comma 2 lettera a), vieta dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale, anche se muniti di museruola e guinzaglio, e anche a fotografi e cineoperatori. Fanno eccezione solo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, che devono stare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni. Chi vuole portare il cane in spiaggia a Senigallia ha quindi tre strade, e sono le uniche: i due tratti di spiaggia libera di Cesano e Marzocca, solo in due fasce orarie e senza bagno; le due concessioni dedicate all'accoglienza degli animali; gli stabilimenti che hanno presentato la SCIA della legge regionale 20/2019. Ognuna ha una scheda sua. Le date che indichiamo, 1° maggio - 30 settembre 2026, sono quelle scritte nel regolamento comunale, che le ripete «di ogni anno»: non sono una nostra stima, ma non sono nemmeno una scadenza dell'atto, che non ne ha. Fuori da quella finestra il divieto comunale non c'è; che cosa valga in quel periodo, però, gli atti non lo dicono, e noi non lo deduciamo. Da tenere presente che il divieto regionale è formulato per «la stagione balneare», che il regolamento regionale fissa dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, mentre quello comunale la data dal 1° maggio: la differenza di un mese esiste negli atti e non la risolviamo.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Marche
- Atto
- regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche del 13 maggio 2004
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