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Spiagge di Gabicce Mare

Gabicce Mare (PU) · Marche

Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Gabicce Mare (PU)

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026

Lo dispone Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Gabicce Mare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 marzo 2023, articolo 3 comma 2 lettera a).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge di Gabicce Mare.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

La legge regionale 8 luglio 2019 n. 20 non ribalta il divieto del regolamento regionale 2/2004: lo conferma e gli costruisce accanto una corsia autorizzativa. L'articolo 1 dichiara che la Regione, in attuazione della legge 201/2010, dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona e della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 10, «promuove e disciplina l'accesso dei cani sulle spiagge in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti». L'articolo 2, rubricato «Spiagge libere», dispone al comma 1 che «per l'accesso dei cani sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 [...], garantendo comunque il rispetto delle prescrizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3», e al comma 2 che «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti sono disciplinate dai Comuni attenendosi, per quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3». È una facoltà, non un obbligo: la legge non fissa termini ai Comuni, non impone una quota minima di litorale e non li sanziona se non individuano nulla. L'articolo 3 disciplina le «spiagge dog-friendly»: nei Comuni in cui, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso degli animali, i concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative possono consentire l'accesso e la permanenza dei cani nel tratto di arenile a disposizione, presentando al Comune entro il mese di gennaio di ogni anno la SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, con allegata la planimetria dell'area attrezzata e dello specchio acqueo. Il comma 3 elenca le prescrizioni minime: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante (lettera a), distanza di almeno tre metri dalle aree non fruibili dagli animali e recinzione di almeno un metro e mezzo (lettera b), recinzione di almeno un metro per le aree ad uso esclusivo (lettera c), accesso consentito «esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo» (lettera d), obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di copertura assicurativa, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni e di libretto con vaccinazioni valide contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, o certificazione di adeguata copertura anticorpale (lettera e), segnaletica del percorso e boe a delimitare la porzione di mare destinata alla balneazione dei cani (lettera f), guinzaglio obbligatorio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree attrezzate comuni, salvo aree di sgambamento, aree ad uso esclusivo e specchio acqueo dedicato (lettera g), balneazione dei cani solo alla presenza in acqua del proprietario o detentore (lettera h), pulizia e risanamento periodici a carico del concessionario (lettera i). L'articolo 5 consente ai Comuni di destinare tratti di arenile delimitati in concessione ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste, con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare i cani accompagnati. L'articolo 6 prevede un logo autorizzato dal Comune, l'articolo 7 obbliga i Comuni a trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti dove è consentito l'accesso dei cani, l'articolo 8 detta il regime sanzionatorio rinviando all'articolo 1164 del regio decreto 327/1942 e, per le violazioni delle lettere d) ed e), alla legge regionale 10/1997 con sanzione da 125 a 750 euro. Le note al testo vigente segnalano che gli articoli 4 e 8 sono stati modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2019 n. 32, e che dopo il 2019 la legge non è più stata toccata. Il testo è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche ed è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie di accesso per i cani.

Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Gabicce Mare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 marzo 2023, articolo 3 comma 2 lettera a). Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Gabicce Mare (PU)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Questa scheda esiste per dire un no. A Gabicce Mare il regolamento comunale del litorale vieta, durante la stagione balneare, di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale del Comune, e non individua nessun tratto di spiaggia libera dove i cani possano entrare. L'unica porta aperta che l'atto lascia è dentro gli stabilimenti balneari: «fatta eccezione per gli stabilimenti balneari in cui, se autorizzata, è prevista un'apposita area da destinare a cani o altri animali». È la deroga che la legge regionale 20/2019 costruisce all'articolo 3 come «spiaggia dog-friendly», subordinata a una SCIA che il concessionario presenta al Comune entro gennaio di ogni anno con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo. QUALI siano, per nome, gli stabilimenti di Gabicce Mare autorizzati NON LO SAPPIAMO: il Comune non pubblica l'elenco, e i nomi che circolano sui portali turistici non vengono da un atto amministrativo — non li riportiamo. Restano fuori dal divieto, per legge, i cani guida per i non vedenti e i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuto dall'ENCI, che in spiaggia devono stare al guinzaglio, indossare l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni. Il periodo: indichiamo la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre, perché è l'arco in cui il divieto opera; fuori da quel periodo il regolamento non vieta i cani in spiaggia, e la Regione neppure. La scheda non ha coordinate e non compare in mappa: l'atto riguarda l'intero litorale comunale e non delimita nulla, e nessuna fonte ufficiale ci dà un perimetro.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Marche
Atto
legge regionale 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina dell'accesso dei cani sulle spiagge», articolo 1 (finalità), articolo 2 (spiagge libere), articolo 3 (spiagge dog-friendly), articolo 5 (iniziative comunali), articolo 8 (vigilanza e sanzioni); testo vigente, con le modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 32 del 8 luglio 2019
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