Marche (PU)
Spiagge per cani a Fano
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Fano
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Fano
scheda «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo» nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, tipologia Regolamento, unità organizzativa responsabile Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo, data di inizio validità ed efficacia 28/07/2016, ultimo aggiornamento 19/09/2024
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 28 luglio 2016
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Area per cani della Zona Arzilla.
Nelle schede lo citiamo così: «Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a)».
Comune di Fano
«Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16 giugno 2016; articolo 1 (oggetto e finalità), articolo 2 (stagione balneare), articolo 4 comma 2 lettera a) (uso delle spiagge - divieto di condurre cani o altri animali e deroga per le due aree individuate), articolo 10 (sanzioni)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 16 giugno 2016
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Area per cani della Zona Arzilla, Area per cani di Torrette / Ponte Sasso, Spiagge di Fano fuori dalle due aree per animali.
Nelle schede lo citiamo così: «Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a)».
Regione Marche
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative» (B.U. 20 maggio 2004, n. 51), articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani o altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (facoltà comunale di deroga), articolo 10 (regolamenti comunali); testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 13 maggio 2004
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Marche, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge di Fano fuori dalle due aree per animali.
Nelle schede lo citiamo così: «Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a)».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Area per cani della Zona Arzilla
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl regolamento del 2016 è quello attualmente pubblicato dal Comune come vigente, e questo è il controllo che lo dimostra. La pagina dell'ufficio «Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo» del sito istituzionale elenca fra i propri allegati «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo - Approvato con Delibera CC n. 118 del 16 giugno 2016», e non ne elenca altri in materia. La scheda del documento, nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, lo classifica come «Regolamento», ne indica la data 28/07/2016 come data di inizio validità ed efficacia e come data di inizio pubblicazione, dichiara come unità organizzativa responsabile l'ufficio Demanio Marittimo, lo distribuisce con licenza Creative Commons Attribution 4.0 e riporta come ultimo aggiornamento della scheda il 19/09/2024. Non compaiono, né sulla pagina dell'ufficio né sulla scheda, atti successivi che modifichino il regolamento. Va segnalato un doppione che può trarre in inganno: sul dominio intranet.comune.fano.pu.it è raggiungibile un PDF dello stesso regolamento, di sette pagine invece di dieci, in cui la disciplina dell'uso delle spiagge è numerata come articolo 3 anziché come articolo 4. Abbiamo confrontato le due versioni: il testo della disposizione sui cani è identico parola per parola, comprese le due aree e le due misure; cambia solo la numerazione e l'impaginazione. Citiamo la numerazione del testo pubblicato sul sito istituzionale.È la prima delle due sole aree del litorale di Fano dove il regolamento comunale consente l'accesso dei cani e degli altri animali da affezione, in spiaggia e in acqua: fuori da queste due il divieto vale per tutta la stagione balneare. L'atto le individua con una misura e non con un confine — «in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00» — e aggiunge una precisazione che va presa sul serio: le aree sono «parte libera parte in concessione» e «allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Vuol dire che una porzione è spiaggia libera e una è data in concessione, ma il regolamento non dice quale sia quale, non nomina il soggetto convenzionato e non fissa tariffe: non sappiamo, e quindi non scriviamo, se ci si entri gratis o pagando, né con quali orari. La convenzione non l'abbiamo letta. Non pubblichiamo coordinate: l'atto non ne dà e non indica dove il tratto cominci, e per questo la scheda non compare in mappa; sul posto valgono la delimitazione fisica e la cartellonistica. Il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, non pone limiti di taglia o di peso e — per questa deroga — non scrive nemmeno l'obbligo del guinzaglio: quello che l'atto scrive sul guinzaglio riguarda i cani guida e i cani da soccorso ammessi ovunque. Restano invece obbligatori per legge regionale, su una spiaggia libera aperta ai cani, il microchip e la documentazione sanitaria e assicurativa richiesti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019, che l'articolo 2 comma 1 della stessa legge richiama espressamente. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre.Fonte: Comune di Fano, scheda «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo» nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, tipologia Regolamento, unità organizzativa responsabile Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo, data di inizio validità ed efficacia 28/07/2016, ultimo aggiornamento 19/09/2024Area per cani di Torrette / Ponte Sasso
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento comunale di Fano, dopo aver vietato durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale di pertinenza comunale, salvo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'ENCI, dispone: «In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Questa scheda riguarda la seconda delle due, il tratto di cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso. L'atto non aggiunge altro: non nomina il soggetto convenzionato, non dà coordinate, non indica il punto di inizio del tratto, non distingue quale porzione sia spiaggia libera e quale sia in concessione, non fissa fasce orarie, non impone il guinzaglio per quest'area e non pone limiti di taglia o di peso. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 2 bis consente che con apposita ordinanza balneare siano stabiliti periodi più ampi. L'articolo 10 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 10 agosto 1998 n. 33. Il documento è stato letto per intero, tutte e dieci le pagine.È la seconda e ultima area del litorale di Fano dove il regolamento comunale consente l'accesso dei cani e degli altri animali da affezione, in spiaggia e in acqua, ed è la più piccola delle due: l'atto la individua come «a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00». Torrette e Ponte Sasso sono due frazioni distinte del litorale sud di Fano, e il regolamento le nomina insieme senza dire in quale delle due stia il tratto né dove cominci: non lo ricostruiamo. Vale anche qui la precisazione dell'atto, che le due aree sono «parte libera parte in concessione» e «allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione»: non sappiamo quale porzione sia libera e quale concessa, chi sia il soggetto convenzionato, se si paghi e con quali orari — la convenzione non l'abbiamo letta, e per questo la scheda non dichiara il tipo di accesso. Non pubblichiamo coordinate e la scheda non compare in mappa; sul posto valgono la delimitazione fisica e la cartellonistica. Il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, non pone limiti di taglia o di peso e, per questa deroga, non scrive l'obbligo del guinzaglio. Restano obbligatori per legge regionale, su una spiaggia libera aperta ai cani, il microchip e la documentazione sanitaria e assicurativa richiesti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre.Fonte: Comune di Fano, «Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16 giugno 2016; articolo 1 (oggetto e finalità), articolo 2 (stagione balneare), articolo 4 comma 2 lettera a) (uso delle spiagge - divieto di condurre cani o altri animali e deroga per le due aree individuate), articolo 10 (sanzioni)
Un luogo di Fano dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Fano nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Spiagge di Fano fuori dalle due aree per animali
Qui il cane non può entrare dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, e serve a delimitare i due sì. Fuori dai due tratti individuati dal regolamento — cento metri in Zona Arzilla e cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso — sulle spiagge e nelle acque del litorale di Fano è vietato durante la stagione balneare condurre cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio. Restano fuori dal divieto, per l'atto stesso, i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuto dall'ENCI, che in spiaggia devono stare al guinzaglio, indossare l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni, e i cui conduttori devono avere al seguito il necessario per raccogliere gli escrementi. A differenza di Pesaro, il regolamento di Fano NON prevede una deroga generale per gli stabilimenti balneari: la sola deroga scritta nell'atto è quella delle due aree. Questo non esclude che sul litorale di Fano operino stabilimenti che ammettono i cani come «spiagge dog-friendly» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/2019, che le consente «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia» — e a Fano una deroga c'è; ma il Comune non pubblica l'elenco delle SCIA presentate, noi non l'abbiamo trovato e non riportiamo nomi presi da portali turistici. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre: fuori da quel periodo il divieto non opera. La scheda non ha coordinate e non compare in mappa.
Lo dispone Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a).
Le aree di sgambamento a Fano
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Fano quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.