Tutte le spiagge di Porto San Giorgio
Scheda della spiaggia
Spiagge libere di Porto San Giorgio
Porto San Giorgio (FM) · Marche
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Porto San Giorgio (FM), fuori dagli stabilimenti balneari che abbiano attivato l'accesso agli animali d'affezione
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Porto San Giorgio, deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 7 aprile 2003 e successive modifiche fino alla deliberazione n. 28 del 1° luglio 2015, articolo 3 comma 2 lettera b), e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, articolo 3 comma 2 lettera a).

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»: i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo, e in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; distanza di almeno tre metri dalle altre aree dello stesso concessionario e recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione e certificazioni sanitarie a carico del proprietario; boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo nelle aree comuni; balneazione solo con il proprietario o detentore in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani con sistema di raccolta delle acque, riparo dal sole e abbeveraggio; accesso sempre consentito ai cani di accompagnamento di persone con disabilità e ai cani con brevetto per il soccorso in acqua; divieto di accesso alle aree della spiaggia attrezzate per altri scopi; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. È da notare che la legge regionale non pone alcun limite di taglia: il limite ai soli «animali d'affezione di piccola taglia» è una scelta del regolamento comunale di Porto San Giorgio, il cui articolo 4 bis è anteriore alla legge del 2019. L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito; per Porto San Giorgio non lo abbiamo trovato pubblicato. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non fissa alcuna fascia oraria.
Regolamento per l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Porto San Giorgio, deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 7 aprile 2003 e successive modifiche fino alla deliberazione n. 28 del 1° luglio 2015, articolo 3 comma 2 lettera b), e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, articolo 3 comma 2 lettera a). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Porto San Giorgio (FM), fuori dagli stabilimenti balneari che abbiano attivato l'accesso agli animali d'affezione
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire un no, e a Porto San Giorgio il no sulle spiagge libere è pieno. Durante la stagione balneare — che qui va dal 1° aprile al 30 ottobre, un mese più lunga di quella regionale, con facoltà del Sindaco di spostare inizio e fine fino a quindici giorni — è vietato condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale, anche se provvisti di museruola e guinzaglio. Le uniche eccezioni scritte nell'articolo 3 sono i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, che devono stare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni, e i cui conduttori devono garantire la raccolta degli escrementi. Il regolamento non individua alcun tratto di spiaggia libera aperto ai cani: non lo nomina, non lo mappa, non rinvia a elaborati grafici. L'unica strada per portare il cane in spiaggia è quindi uno stabilimento balneare, e l'articolo 4 bis la riserva agli «animali d'affezione di piccola taglia»: sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante o comunque tali da non arrecare disturbo agli altri utenti, con l'animale portato in braccio fino all'ombrellone assegnato e sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone. Lo stesso articolo consente inoltre ai concessionari, previa autorizzazione del Comune e delle autorità igienico-sanitarie, di attrezzare aree delimitate e riservate «per l'accoglienza di animali di affezione», con orario di utilizzo e prescrizioni d'uso indicati dal concessionario: lì la parola «piccola» non è ripetuta, ma il testo non dice espressamente che il limite di taglia cada, e noi non lo interpretiamo. Quali stabilimenti abbiano attivato il servizio non lo sappiamo: il regolamento impone al concessionario di informare preventivamente per iscritto il servizio ambiente e l'ufficio demanio, ma il Comune non pubblica l'elenco. Chi arriva con un cane grande a Porto San Giorgio deve mettere in conto che, sulla carta, l'unica porta aperta è quella dei cani piccoli e che sulle spiagge libere non ce n'è nessuna. Il periodo: fuori dalla stagione balneare il divieto dell'articolo 3 comma 2 non opera, e né il regolamento regionale né quello comunale disciplinano l'accesso dei cani alla spiaggia da novembre a marzo. Un'ultima avvertenza: il PDF del regolamento è pubblicato sul vecchio sito del Comune e le ultime modifiche di cui dà conto risalgono al 2015; non possiamo escludere che sia stato successivamente modificato. Non pubblichiamo coordinate perché questa scheda riguarda l'intero litorale comunale, e per questo non compare in mappa.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Marche
- Atto
- legge regionale 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», B.U. 11 luglio 2019 n. 55, stato «Vigente», articoli 2, 3, 4, 7 e 8 del 8 luglio 2019
- Originale
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