Marche (AN)
Spiagge per cani a Montemarciano
1 scheda in archivio: 0 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Montemarciano
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Montemarciano
registro delle ordinanze comunali pubblicato nella sezione «Atti amministrativi - Ordinanze» del portale istituzionale, consultato nell'esportazione CSV per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 22 agosto 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montemarciano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge e acque del litorale di Montemarciano.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento regionale Marche 13 maggio 2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a), applicabile direttamente ai sensi dell'art. 10 comma 1 in assenza del regolamento comunale».
Regione Marche
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 13 maggio 2004
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Marche, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge e acque del litorale di Montemarciano.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento regionale Marche 13 maggio 2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a), applicabile direttamente ai sensi dell'art. 10 comma 1 in assenza del regolamento comunale».
Comune di Montemarciano
ordinanza del Sindaco n. 54 del 13 maggio 2024 (numero particolare 6, protocollo in partenza n. 0010535 del 13/05/2024), «Ordinanza balneare comunale. Gestione arenile stagione 2024», articoli 1 e 2 e premesse
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 13 maggio 2024
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montemarciano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge e acque del litorale di Montemarciano.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento regionale Marche 13 maggio 2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a), applicabile direttamente ai sensi dell'art. 10 comma 1 in assenza del regolamento comunale».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Un luogo di Montemarciano dove il cane non può entrare
Abbiamo letto l'atto di Montemarciano e dice di no. Non è un buco della nostra raccolta: è la risposta, ed è quella che serve prima di partire — meglio saperlo adesso che davanti a un cartello.
Spiagge e acque del litorale di Montemarciano
Qui il cane non può entrare dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
A Montemarciano, per quanto siamo riusciti a verificare, il cane in spiaggia non ci può andare: durante la stagione balneare vale il divieto regionale, che vieta di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale, anche con museruola e guinzaglio, e fa eccezione solo per i cani guida dei non vedenti e per i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua — che devono comunque stare al guinzaglio con l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni. Il motivo per cui qui vale la regola regionale e non una comunale è scritto dal Comune stesso: nell'ordinanza balneare del 2024 dichiara di non essere dotato del regolamento comunale sul litorale che il regolamento regionale gli impone, e in quel caso — dice sempre il regolamento regionale — si applicano direttamente le sue disposizioni. Nelle Marche la deroga che apre le spiagge ai cani si esercita proprio integrando quel regolamento comunale: senza regolamento, non c'è deroga, e senza deroga comunale nemmeno uno stabilimento balneare può attrezzare l'area per i cani, perché la legge regionale 20/2019 lo consente soltanto «nei Comuni in cui è prevista la deroga al divieto». Tre cose, però, non le sappiamo, e vanno dette prima che qualcuno parta. La prima: non abbiamo letto l'ordinanza sindacale n. 38 del 3 giugno 2002 e le sue modifiche successive, che è l'atto con cui il Comune dichiara di aver disciplinato il litorale al posto del regolamento. Non è pubblicata in nessuno dei canali che abbiamo interrogato. Se contenesse una deroga sui cani, la risposta cambierebbe. La seconda: non abbiamo letto l'ordinanza balneare della stagione 2026, che esiste — è la n. 6 del 13 maggio 2026 nel registro comunale — ma il cui PDF non siamo riusciti a scaricare; abbiamo letto per intero quella del 2024, che ha lo stesso titolo, e nel suo testo i cani e gli animali non compaiono mai. La terza: le date. Indichiamo il 1° aprile - 30 settembre perché è la stagione balneare fissata dal regolamento regionale, non perché un atto di Montemarciano le abbia scritte; il Comune può stabilire periodi più ampi, e non sappiamo se lo abbia fatto. Fuori dalla stagione balneare quel divieto non opera, ma nessuna fonte ci dice che cosa valga al suo posto, e non lo deduciamo. Infine, sul posto il segno che vale è la cartellonistica.
Lo dispone regolamento regionale Marche 13 maggio 2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a), applicabile direttamente ai sensi dell'art. 10 comma 1 in assenza del regolamento comunale.
Le aree di sgambamento a Montemarciano
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Montemarciano quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.