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Scheda della spiaggia

Tratto di spiaggia libera accanto all'area kite-surf (concessione n. 37)

Porto Sant'Elpidio (FM) · Marche

Tratto di spiaggia libera di circa 35 metri adiacente al lato sud della Concessione n. 37 - Area riservata al kite-surf, fronte mare, Porto Sant'Elpidio (FM)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Tratto di spiaggia libera accanto all'area kite-surf (concessione n. 37).
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di idonea copertura assicurativa, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni e di libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, con divieto di accesso per gli animali non in regola con tale documentazione — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»; i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo, e in assenza di variazioni la SCIA già presentata resta valida. L'articolo 7 comma 1 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito, e il comma 2 impone alla Regione di istituire nei propri siti internet istituzionali un'apposita sezione da aggiornare con quelle notizie: è il fondamento della pagina regionale da cui abbiamo tratto l'informazione su questo tratto. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.

atto comunale non reperito; il tratto è pubblicato dalla Regione Marche nella sezione istituzionale prevista dall'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 luglio 2019 n. 20. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • Nessuna delle fonti che abbiamo letto pone limiti di taglia o di peso per questo tratto. La scheda regionale indica come requisito l'identificazione dell'animale, con microchip o iscrizione all'anagrafe canina, e il libretto delle vaccinazioni al seguito. Non conoscendo l'atto comunale non sappiamo quali ulteriori prescrizioni siano imposte: la legge regionale 20/2019, all'articolo 2, impone comunque per le spiagge libere il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — accesso ai soli cani identificabili con microchip o altro documento idoneo, copertura assicurativa a carico del proprietario o detentore, certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e chiede ai Comuni di attenersi «per quanto compatibili» alle altre prescrizioni dello stesso comma, fra cui il guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo, la rimozione delle deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto, il divieto per i cani oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. Non sappiamo se e come il Comune le abbia recepite.

Dove si trova

Tratto di spiaggia libera di circa 35 metri adiacente al lato sud della Concessione n. 37 - Area riservata al kite-surf, fronte mare, Porto Sant'Elpidio (FM)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Leggere prima questa avvertenza. Di Porto Sant'Elpidio non abbiamo letto l'atto comunale: il link al regolamento che la Regione stessa pubblica accanto a questo tratto è morto, perché il Comune ha cambiato piattaforma e i vecchi indirizzi del portale elpinet.it non portano più ai documenti, e sul nuovo sito la ricerca non restituisce nulla di pertinente. Quello che sappiamo è quindi soltanto quello che la Regione Marche pubblica: «È ammesso l'accesso ai cani nel tratto di spiaggia libera di circa 35 metri adiacente il lato sud della Concessione n. 37 - Area riservata al kite-surf - fronte mare», e il requisito principale è avere l'identificazione dell'animale, microchip o iscrizione all'anagrafe canina, e il libretto delle vaccinazioni al seguito. Tutto il resto non lo sappiamo e non lo inventiamo: non sappiamo se il tratto sia recintato, se sia delimitato in mare da boe, se il bagno del cane sia consentito, se ci siano acqua, ombra, docce o servizio di vigilanza, se valgano orari, se il tratto sia aperto anche fuori dalla stagione balneare, e non sappiamo se nel 2026 sia ancora dove era e ancora aperto. Non abbiamo coordinate da fonte ufficiale e non le stimiamo, quindi la scheda non compare in mappa. Il riferimento pratico per trovarlo è quello che dà la Regione: il lato sud dell'area riservata al kite-surf, sul fronte mare. Sul posto il segno che vale è la cartellonistica comunale, e per una risposta certa conviene chiamare il Comune, il cui centralino è 0734 9081. Il quadro dentro cui questo tratto esiste è quello regionale: nelle Marche il regolamento regionale 2/2004 vieta i cani in spiaggia durante la stagione balneare e sono i Comuni a poter derogare, tratto per tratto; fuori da questo tratto, e da eventuali stabilimenti attrezzati che noi non abbiamo verificato, sulle spiagge di Porto Sant'Elpidio il divieto regionale resta la regola.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Marche
Atto
legge regionale 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», B.U. 11 luglio 2019 n. 55, stato «Vigente», articoli 2, 3, 4, 7 e 8 del 8 luglio 2019
Originale
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