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Scheda della spiaggia
Spiaggia libera di Cesano - tratto accessibile ai cani
Senigallia (AN) · Marche
Via Strada Sesta, località Cesano, fra il civico 32 (inizio della pista ciclabile su sabbia) e il civico 64 (circa 100 metri a nord dei Bagni n. 4), Senigallia (AN)

Che cosa dice l'ordinanza
Il «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» del Comune di Senigallia, adottato ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 2/2004 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14/06/2024, contiene sia il divieto sia la sua deroga. L'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, «dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno», di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale di cinofilia italiana». L'articolo 8, intitolato «Accesso, transito e permanenza dei cani in spiaggia», esercita al comma 1 la deroga prevista dall'art. 9 comma 1 lettera b) del regolamento regionale in tre casi: nelle due concessioni demaniali marittime previste dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile ed espressamente dedicate all'accoglienza degli animali di compagnia, dove è consentito anche l'accesso in mare nelle acque antistanti; presso i concessionari che destinano in tutto o in parte il proprio arenile all'accoglienza dei cani accompagnati con aree attrezzate ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 della l.r. 20/2019, dal 1° maggio al 30 settembre; e presso le spiagge libere appositamente attrezzate e recintate «ove istituite e realizzate dal Comune», anch'esse dal 1° maggio al 30 settembre. Il comma 2 stabilisce che i tratti di spiaggia libera accessibili ai cani sono individuati «tramite apposito provvedimento che stabilisce l'ubicazione e l'estensione delle aree in cui, sotto sorveglianza di personale incaricato dal Comune, è consentito l'accesso ai cani», e detta le tredici prescrizioni minime — dalla lettera a) alla lettera m) — che l'ordinanza n. 293/2024 richiama integralmente: fra queste la fascia oraria 6.00-8.00 e 19.30-21.30 con divieto di balneazione degli animali, il microchip, l'assicurazione, il guinzaglio da 1,50 metri, la museruola al seguito, il divieto per le femmine in calore e per i cani a rischio elevato di aggressività, la tutela delle dune e del Fratino, la raccolta delle deiezioni. Il comma 3 consente, dal 1° maggio al 30 settembre, di autorizzare l'accesso dei cani anche su tratti e in orari diversi in occasione di specifici eventi o manifestazioni lungo l'arenile, nel rispetto delle stesse prescrizioni minime; il comma 4 disciplina il caso degli eventi non itineranti, in cui l'accesso è consentito solo per raggiungere le aree recintate realizzate dagli organizzatori, fermo restando il divieto di balneazione dei cani negli specchi acquei davanti alle spiagge libere o alle concessioni non autorizzate. Il regolamento, otto pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.
ordinanza del Comune di Senigallia n. 293 del 27/06/2024, punto 1 del dispositivo, in attuazione dell'art. 8 comma 2 del regolamento comunale sull'utilizzo del litorale. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza e il regolamento sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Accesso e permanenza sono ammessi dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nello specchio d'acqua antistante. Possono accedere solo i cani identificabili con microchip o altro documento idoneo e in regola con le vaccinazioni di legge; devono portare un collare con targhetta che riporti nome e numero di telefono del proprietario. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, ne garantisce salute e benessere, ne risponde civilmente e penalmente e deve vigilare costantemente. Guinzaglio obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. È interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale e ai cani a rischio elevato di aggressività. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori e conferite negli appositi contenitori; quelle liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare o con acqua portata da casa. È vietato calpestare le aree dunali e danneggiare la vegetazione psammofila; è vietato avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi di Fratino, segnalati con paletti e nastro bianco e rosso, nel periodo riproduttivo che va indicativamente da febbraio a luglio. In corrispondenza della concessione di rimessaggio barche che interrompe il tratto, il transito con il cane è consentito solo entro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. Ai cani guida per non vedenti e ai cani brevettati ENCI per il soccorso in acqua l'accesso è sempre consentito.
Dove si trova
Via Strada Sesta, località Cesano, fra il civico 32 (inizio della pista ciclabile su sabbia) e il civico 64 (circa 100 metri a nord dei Bagni n. 4), Senigallia (AN)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È uno dei due soli tratti di spiaggia libera dove il Comune di Senigallia ammette i cani: sul resto del litorale il divieto vale dal 1° maggio al 30 settembre. Tre cose vanno sapute prima di partire. La prima: si entra solo in due fasce orarie, dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30, e il cane non può fare il bagno — la balneazione degli animali è vietata nello specchio d'acqua antistante. La seconda: il tratto non è continuo. Fra le due porzioni di spiaggia libera c'è una concessione destinata al rimessaggio delle barche, e lì si può solo passare, dentro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. La terza: il tratto va cercato per numero civico, perché non abbiamo coordinate — né l'ordinanza né il regolamento ne danno, e non le stimiamo; per questo la scheda non compare in mappa. Sulla lunghezza l'ordinanza corregge sé stessa: l'indirizzo della Giunta parlava di circa 600 metri, il dispositivo scrive «circa 450 metri». Non sappiamo per quanto tempo valga: l'ordinanza è del giugno 2024 e dispone che resti in vigore «sino all'adozione di nuovo provvedimento», quindi non è un atto di stagione; abbiamo cercato un atto più recente e non l'abbiamo trovato, ma non abbiamo potuto interrogare l'albo pretorio del Comune. Da ultimo una cosa che l'atto non dice: che cosa valga fuori dal 1° maggio - 30 settembre. In quel periodo il divieto comunale non opera, ma l'orario 6-8 / 19.30-21.30 è scritto per la stessa finestra, e nessuna fonte ci dice se fuori stagione l'accesso sia libero tutto il giorno. Non lo deduciamo.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Senigallia
- Atto
- «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» (art. 10, regolamento regionale 13/05/2004 n. 2), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27/05/2009, modificato con deliberazione n. 20 del 16/04/2014 e da ultimo con deliberazione n. 57 del 14/06/2024, articolo 3 comma 2 lettera a) e articolo 8 del 14 giugno 2024
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