Scheda della spiaggia
Spiagge di Fano fuori dalle due aree per animali
Fano (PU) · Marche
Spiagge e acque del litorale marittimo di pertinenza del Comune di Fano (PU), escluse le due aree individuate in Zona Arzilla e a Torrette / Ponte Sasso
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026
Lo dispone Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a).

Che cosa dice l'ordinanza
La regola di partenza nelle Marche non è comunale ma regionale, e va nel verso del divieto. Il regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», stabilisce all'articolo 2 comma 1 che «la stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno», con facoltà dei Comuni di stabilire periodi più ampi (comma 1 bis). L'articolo 3 comma 2 dispone che sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione «durante la stagione balneare è vietato: a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)». L'articolo 3 comma 1, che elenca i divieti validi tutto l'anno, non nomina gli animali. La deroga è affidata ai Comuni: l'articolo 9 comma 1 lettera b) consente loro di integrare il regolamento disciplinando «ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)», ed è la porta che il Comune di Fano ha usato per aprire le due aree. L'articolo 10 comma 1 obbliga i Comuni ad approvare un proprio regolamento e stabilisce che «fino all'approvazione del regolamento comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento». L'articolo 8 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. Il testo consultato è quello pubblicato come vigente dal Consiglio regionale delle Marche; le note in calce mostrano che gli articoli 2, 6 e 9 sono stati modificati dal regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, che l'articolo 2 bis è stato aggiunto dallo stesso r.r. 4/2012 e poi modificato dal r.r. 7 agosto 2017 n. 4, e che l'articolo 3 non risulta modificato dopo il 2004. Nelle Marche non esiste un'ordinanza balneare regionale: la Regione detta il regolamento, i Comuni approvano il proprio, e le ordinanze annuali di sicurezza balneare sono delle Capitanerie di porto.
Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a). Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiagge e acque del litorale marittimo di pertinenza del Comune di Fano (PU), escluse le due aree individuate in Zona Arzilla e a Torrette / Ponte Sasso
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire un no, e serve a delimitare i due sì. Fuori dai due tratti individuati dal regolamento — cento metri in Zona Arzilla e cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso — sulle spiagge e nelle acque del litorale di Fano è vietato durante la stagione balneare condurre cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio. Restano fuori dal divieto, per l'atto stesso, i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuto dall'ENCI, che in spiaggia devono stare al guinzaglio, indossare l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni, e i cui conduttori devono avere al seguito il necessario per raccogliere gli escrementi. A differenza di Pesaro, il regolamento di Fano NON prevede una deroga generale per gli stabilimenti balneari: la sola deroga scritta nell'atto è quella delle due aree. Questo non esclude che sul litorale di Fano operino stabilimenti che ammettono i cani come «spiagge dog-friendly» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/2019, che le consente «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia» — e a Fano una deroga c'è; ma il Comune non pubblica l'elenco delle SCIA presentate, noi non l'abbiamo trovato e non riportiamo nomi presi da portali turistici. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre: fuori da quel periodo il divieto non opera. La scheda non ha coordinate e non compare in mappa.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Marche
- Atto
- regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative» (B.U. 20 maggio 2004, n. 51), articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani o altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (facoltà comunale di deroga), articolo 10 (regolamenti comunali); testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche del 13 maggio 2004
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