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Scheda della spiaggia

Area per cani di Torrette / Ponte Sasso

Fano (PU) · Marche

Torrette / Ponte Sasso, tratto di litorale di 50 metri appositamente individuato, Fano (PU)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Area per cani di Torrette / Ponte Sasso.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o peso

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento comunale di Fano, dopo aver vietato durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale di pertinenza comunale, salvo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'ENCI, dispone: «In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Questa scheda riguarda la seconda delle due, il tratto di cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso. L'atto non aggiunge altro: non nomina il soggetto convenzionato, non dà coordinate, non indica il punto di inizio del tratto, non distingue quale porzione sia spiaggia libera e quale sia in concessione, non fissa fasce orarie, non impone il guinzaglio per quest'area e non pone limiti di taglia o di peso. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 2 bis consente che con apposita ordinanza balneare siano stabiliti periodi più ampi. L'articolo 10 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 10 agosto 1998 n. 33. Il documento è stato letto per intero, tutte e dieci le pagine.

Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a). Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non detta, per questa deroga, condizioni ulteriori: consente l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree individuate, precisando che sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. Le condizioni che comunque valgono vengono dalla legge regionale 8 luglio 2019 n. 20, che all'articolo 2 comma 1 impone, per l'accesso dei cani sulle spiagge libere, il rispetto delle prescrizioni delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3: accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, ovvero di una certificazione sanitaria attestante adeguata copertura anticorpale. Se l'area è gestita in convenzione, il gestore può aggiungere proprie regole: non le abbiamo lette.

Dove si trova

Torrette / Ponte Sasso, tratto di litorale di 50 metri appositamente individuato, Fano (PU)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

È la seconda e ultima area del litorale di Fano dove il regolamento comunale consente l'accesso dei cani e degli altri animali da affezione, in spiaggia e in acqua, ed è la più piccola delle due: l'atto la individua come «a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00». Torrette e Ponte Sasso sono due frazioni distinte del litorale sud di Fano, e il regolamento le nomina insieme senza dire in quale delle due stia il tratto né dove cominci: non lo ricostruiamo. Vale anche qui la precisazione dell'atto, che le due aree sono «parte libera parte in concessione» e «allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione»: non sappiamo quale porzione sia libera e quale concessa, chi sia il soggetto convenzionato, se si paghi e con quali orari — la convenzione non l'abbiamo letta, e per questo la scheda non dichiara il tipo di accesso. Non pubblichiamo coordinate e la scheda non compare in mappa; sul posto valgono la delimitazione fisica e la cartellonistica. Il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, non pone limiti di taglia o di peso e, per questa deroga, non scrive l'obbligo del guinzaglio. Restano obbligatori per legge regionale, su una spiaggia libera aperta ai cani, il microchip e la documentazione sanitaria e assicurativa richiesti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre.

Chi l'ha controllato, e quando

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Da
redazione
Fonte
Comune di Fano
Atto
«Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16 giugno 2016; articolo 1 (oggetto e finalità), articolo 2 (stagione balneare), articolo 4 comma 2 lettera a) (uso delle spiagge - divieto di condurre cani o altri animali e deroga per le due aree individuate), articolo 10 (sanzioni) del 16 giugno 2016
Originale
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