Scheda della spiaggia
Area per cani di Torrette / Ponte Sasso
Fano (PU) · Marche
Torrette / Ponte Sasso, tratto di litorale di 50 metri appositamente individuato, Fano (PU)

Che cosa dice l'ordinanza
L'articolo 4 comma 2 lettera a) del regolamento comunale di Fano, dopo aver vietato durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale di pertinenza comunale, salvo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'ENCI, dispone: «In deroga, a quanto sopra, è consentito l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree appositamente individuate (parte libera parte in concessione): in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00 ed a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00. ; Tali aree sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Questa scheda riguarda la seconda delle due, il tratto di cinquanta metri a Torrette/Ponte Sasso. L'atto non aggiunge altro: non nomina il soggetto convenzionato, non dà coordinate, non indica il punto di inizio del tratto, non distingue quale porzione sia spiaggia libera e quale sia in concessione, non fissa fasce orarie, non impone il guinzaglio per quest'area e non pone limiti di taglia o di peso. L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, e il comma 2 bis consente che con apposita ordinanza balneare siano stabiliti periodi più ampi. L'articolo 10 rinvia, per le sanzioni, agli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 10 agosto 1998 n. 33. Il documento è stato letto per intero, tutte e dieci le pagine.
Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a). Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non detta, per questa deroga, condizioni ulteriori: consente l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree individuate, precisando che sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. Le condizioni che comunque valgono vengono dalla legge regionale 8 luglio 2019 n. 20, che all'articolo 2 comma 1 impone, per l'accesso dei cani sulle spiagge libere, il rispetto delle prescrizioni delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3: accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, ovvero di una certificazione sanitaria attestante adeguata copertura anticorpale. Se l'area è gestita in convenzione, il gestore può aggiungere proprie regole: non le abbiamo lette.
Dove si trova
Torrette / Ponte Sasso, tratto di litorale di 50 metri appositamente individuato, Fano (PU)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È la seconda e ultima area del litorale di Fano dove il regolamento comunale consente l'accesso dei cani e degli altri animali da affezione, in spiaggia e in acqua, ed è la più piccola delle due: l'atto la individua come «a Torrette/Ponte Sasso per un tratto di ml. 50,00». Torrette e Ponte Sasso sono due frazioni distinte del litorale sud di Fano, e il regolamento le nomina insieme senza dire in quale delle due stia il tratto né dove cominci: non lo ricostruiamo. Vale anche qui la precisazione dell'atto, che le due aree sono «parte libera parte in concessione» e «allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione»: non sappiamo quale porzione sia libera e quale concessa, chi sia il soggetto convenzionato, se si paghi e con quali orari — la convenzione non l'abbiamo letta, e per questo la scheda non dichiara il tipo di accesso. Non pubblichiamo coordinate e la scheda non compare in mappa; sul posto valgono la delimitazione fisica e la cartellonistica. Il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, non pone limiti di taglia o di peso e, per questa deroga, non scrive l'obbligo del guinzaglio. Restano obbligatori per legge regionale, su una spiaggia libera aperta ai cani, il microchip e la documentazione sanitaria e assicurativa richiesti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Fano
- Atto
- «Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative», approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 16 giugno 2016; articolo 1 (oggetto e finalità), articolo 2 (stagione balneare), articolo 4 comma 2 lettera a) (uso delle spiagge - divieto di condurre cani o altri animali e deroga per le due aree individuate), articolo 10 (sanzioni) del 16 giugno 2016
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