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Scheda della spiaggia

Spiagge del demanio marittimo di Ancona in estate

Ancona (AN) · Marche

Area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa fra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026

Lo dispone ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 1.

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del demanio marittimo di Ancona in estate.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento regionale delle Marche 13 maggio 2004, n. 2 «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», letto per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è la ragione per cui ad Ancona d'estate il divieto c'è: all'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo della regione e durante la stagione balneare, di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)». L'articolo 2 comma 1 fissa la stagione balneare dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. L'articolo 9 comma 1 lettera b) consente ai Comuni di integrare il regolamento quanto all'«ingresso di animali in spiaggia anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a)»: è la strada che altri Comuni marchigiani hanno preso per aprire tratti di spiaggia ai cani. L'articolo 10 impone ai Comuni di approvare un proprio regolamento e stabilisce che fino alla sua approvazione si applicano le disposizioni regionali. L'articolo 8 rinvia per le sanzioni agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, irrogate dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. Le note al testo riportano tre modifiche — regolamento regionale 2 maggio 2012 n. 4, legge regionale 17 novembre 2014 n. 29 e regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 4 — nessuna delle quali tocca il divieto della lettera a). Il regolamento regionale non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per i cani.

ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 1. Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa fra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Dal 1° maggio al 30 settembre, sulle spiagge del demanio marittimo di Ancona, l'accesso agli animali è vietato: lo dice l'articolo 5 dell'ordinanza comunale sul demanio marittimo, che motiva il divieto «in ragione della limitata superficie delle stesse e del massimo afflusso turistico nel litorale» e lo estende anche agli animali muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli usati da fotografi e cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, purché condotti da personale munito di brevetto di assistente bagnanti; devono stare al guinzaglio con l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i conduttori devono farsi riconoscere con la maglietta del servizio di salvataggio. Ci sono due strade che restano aperte, e hanno una scheda ciascuna: fuori da questi cinque mesi l'accesso è consentito con guinzaglio, museruola al seguito e raccolta delle deiezioni; e gli stabilimenti balneari possono autorizzare i cani nella propria area in concessione. Nella stessa ordinanza l'Amministrazione «si riserva di individuare e di attrezzare idonee aree demaniali marittime libere da concessioni da destinare ad uso esclusivo di utenti con animali d'affezione al seguito»: è una riserva, non una designazione, e nell'atto non c'è nessuna area così individuata. Tre cose non le sappiamo. La prima, e pesa: l'ordinanza è del 2017 e non abbiamo trovato né un atto successivo che la sostituisca né una pagina del Comune che la dichiari ancora vigente. La seconda: l'ambito. L'ordinanza vale, per il suo articolo 1, sull'area demaniale «compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto della Vela a sud-est», perché il tratto fra lo stabilimento Fincantieri e la foce dell'Esino è area di preminente interesse nazionale esclusa dalla delega delle funzioni al Comune; sul litorale a nord del porto, quindi, questa regola non arriva, e quale sia quella che vale non lo sappiamo. La terza: le date. Il 1° maggio - 30 settembre è scritto nell'atto «di ogni anno» come periodo del divieto, non come scadenza dell'ordinanza. Sul posto contano la cartellonistica e le ordinanze della Capitaneria di Porto, che l'articolo 1 fa salve per le aree interdette al transito.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Regione Marche
Atto
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche del 13 maggio 2004
Originale
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