Scheda della spiaggia
Spiaggia libera per cani di Baia Flaminia
Pesaro (PU) · Marche
Area di spiaggia libera delimitata, Baia Flaminia, fra la foce del fiume Foglia e il primo stabilimento balneare, Pesaro (PU)

Che cosa dice l'ordinanza
La pagina istituzionale «Spiaggia per cani e animali d'affezione» del Comune di Pesaro, nell'area tematica Patrimonio e Demanio, è la sola fonte ufficiale che oggi dice DOVE sia l'area di spiaggia libera aperta ai cani: cita il comma 4 dell'articolo 2 del regolamento comunale nella versione che nominava «l'area di spiaggia libera sita in località Baia Flaminia, tra la foce del fiume Foglia ed il primo stabilimento balneare, nei limiti della superficie individuata ed appositamente delimitata», subordinando l'accesso «all'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi resi noti ai conduttori dei cani anche mediante apposito cartello monitorio» e aggiungendo che «è inoltre consentito l'utilizzo dello specchio acqueo, opportunamente delimitato con boe e cartelli di segnalazione, nell'area antistante la porzione di spiaggia libera destinata ai cani», che i conduttori devono provvedere alla sorveglianza dei cani sia in spiaggia sia in acqua e assicurarli sempre al guinzaglio al rientro in battigia, che l'accesso è consentito soltanto ai cani iscritti all'anagrafe canina con microchip e regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive, e che i proprietari o detentori devono provvedere al benessere dell'animale, al suo controllo e alla sua conduzione, «ivi compresa la creazione di zone d'ombra ad essi dedicate». ⚠️ Il testo del comma 4 citato in questa pagina NON coincide con quello del testo coordinato del regolamento pubblicato dallo stesso Comune, dove dopo l'integrazione del 22 giugno 2020 il comma 4 non nomina più la località e rinvia agli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: la pagina riporta la versione anteriore. La usiamo quindi solo per l'individuazione del luogo, non per le regole, che prendiamo dal regolamento. La stessa pagina precisa che per l'accesso dei cani agli stabilimenti balneari «è lasciata facoltà al concessionario della struttura stessa di limitarne o meno l'accesso secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale Marche n. 20 del 8 luglio 2019», che è sempre consentito in spiaggia e in ogni esercizio pubblico l'accesso dei cani guida per i non vedenti e dei cani preposti al servizio di sorveglianza e assistenza bagnanti, e che il Comune riconosce agli stabilimenti che ne facciano richiesta la possibilità di ospitare animali domestici nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e delle attrezzature previste dall'articolo 27 «Stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali domestici» delle NTA del Piano spiaggia. L'elenco nominativo di quegli stabilimenti non è pubblicato.
Regolamento comunale «Norme sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative» del Comune di Pesaro, d.C.C. n. 97/2002 integrata da d.C.C. n. 99/2016 e d.C.C. n. 43/2020, articolo 2 comma 4 e articolo 2 bis. Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo. Il proprietario o detentore deve essere maggiorenne e non deve aver riportato condanne o patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali, e deve munirsi di idonea copertura assicurativa per l'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni valide contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, o in alternativa di una certificazione sanitaria di adeguata copertura anticorpale; i cani non in regola con questa documentazione non possono accedere. Per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea. Guinzaglio obbligatorio, di lunghezza massima un metro e mezzo, anche nello specchio acqueo dedicato. La balneazione avviene alla presenza in acqua del proprietario o detentore. Obbligo di rimuovere le deiezioni, compreso lo strato di sabbia coinvolto, in sacchetto sigillato da depositare negli appositi contenitori dell'area; le deiezioni liquide vanno risciacquate con abbondante acqua di mare, e ciascuno deve arrivare in spiaggia già munito di sacchetti e presidi. Vietato l'accesso dei cani alle altre aree della spiaggia destinate ai bagnanti o attrezzate per particolari scopi, come piscine, docce, attività ludiche e sportive. Vietato l'accesso ai cani oggetto di prescrizioni restrittive per la tutela dell'incolumità pubblica e alle cagne in fase estrale. I cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare e non possono oltrepassare le delimitazioni in acqua e in spiaggia, nemmeno al guinzaglio; la responsabilità civile e penale per i danni è del proprietario o detentore. Nei mesi di luglio e agosto non è consentito accedere con più di due cani a persona; negli altri mesi della stagione balneare sì. Obbligo di disporre di una ciotola con acqua sempre presente e di garantire ombra adeguata e continua. Vietato lasciare nell'area oggetti o attrezzature — ciotole, ombrelloni, sdraio, asciugamani, cibo — e indumenti: vanno rimossi all'uscita. Il proprietario deve cercare di evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, e gli organi di vigilanza possono invitarlo ad allontanarsi se la convivenza diventa insostenibile. Non è consentito correre, saltare o giocare con palle e racchette dentro l'area e sulla battigia, per non disturbare e agitare i cani presenti. È sempre consentito l'accesso dei cani preposti all'accompagnamento di persone con disabilità o all'assistenza di soggetti affetti da altre patologie certificate e dei cani con brevetto per il soccorso in acqua.
Dove si trova
Area di spiaggia libera delimitata, Baia Flaminia, fra la foce del fiume Foglia e il primo stabilimento balneare, Pesaro (PU)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È l'unico tratto di spiaggia libera di Pesaro dove i cani possono entrare: su tutto il resto del litorale comunale il divieto vale per l'intera stagione balneare. Attenzione a due cose, e sono entrambe cose che non sappiamo. La prima è il confine. Il testo coordinato del regolamento, dopo l'integrazione del 22 giugno 2020, non nomina più la località: il comma 4 dell'articolo 2 parla soltanto di «area di spiaggia appositamente delimitata». Che quell'area sia a Baia Flaminia, fra la foce del fiume Foglia e il primo stabilimento balneare, lo dice la pagina istituzionale del Comune, e una notizia comunale del 1° giugno 2022 la descriveva come «il tratto di arenile libero tra il fiume Foglia e la concessione demaniale dei Vigili del Fuoco». Non abbiamo trovato un provvedimento del 2026 che ne fissi il perimetro per la stagione in corso, e quindi non pubblichiamo né misure né coordinate: sul posto valgono la delimitazione fisica e la segnaletica, che il regolamento richiede espressamente. La seconda è il calendario dell'accesso: il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, e l'apertura effettiva dell'area dipende dalla gestione della spiaggia libera, che il Comune affida con bando. Le regole che invece l'atto scrive nero su bianco stanno nella politica di questa scheda e vanno lette prima di partire: microchip, assicurazione, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitario negli ultimi trenta giorni, libretto delle vaccinazioni, guinzaglio da un metro e mezzo obbligatorio anche in acqua, massimo due cani a persona a luglio e agosto. Il proprietario o detentore deve essere maggiorenne e non avere condanne o patteggiamenti per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali; parte di queste informazioni si fornisce con un'autocertificazione su modulo predisposto dal Comune (allegato A).
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Pesaro
- Atto
- pagina «Spiaggia per cani e animali d'affezione», area tematica Patrimonio e Demanio / Demanio del sito istituzionale, che individua l'area di spiaggia libera aperta ai cani e pubblica il regolamento comunale e la legge regionale 20/2019 del 22 agosto 2026
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