Scheda della spiaggia
Spiagge di Marina di Altidona
Altidona (FM) · Marche
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Altidona (FM), Marina di Altidona
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone Regolamento comunale per l'utilizzazione del litorale del Comune di Altidona, deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24 maggio 2006, articolo 3 comma 2 lettera b), e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, articolo 3 comma 2 lettera a).

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale delle Marche 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», indicata come vigente dalla banca dati del Consiglio regionale, all'articolo 2 comma 1 lascia ferme per le spiagge libere le disposizioni degli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 2/2004, garantendo comunque il rispetto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 — microchip o altro documento idoneo di identificazione, copertura assicurativa, certificazione sanitaria con esame parassitologico negativo o antiparassitari negli ultimi trenta giorni e vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi — e al comma 2 rimette ai Comuni «l'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza», da disciplinare attenendosi «per quanto compatibili» alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 3. L'articolo 3 disciplina le spiagge dog-friendly in concessione e si applica solo «nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale»; i concessionari presentano al Comune entro gennaio di ogni anno una SCIA con la planimetria dell'area attrezzata e dell'eventuale specchio acqueo. Fra le prescrizioni minime del comma 3: distanza di almeno dieci metri dalla concessione confinante salvo assenso o confine con spiaggia libera; recinzione di almeno un metro e mezzo; accesso ai soli cani identificabili con microchip; assicurazione e certificazioni sanitarie; boe a delimitare lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani; guinzaglio di lunghezza massima un metro e mezzo; balneazione solo con il proprietario in acqua; doccia a uso esclusivo dei cani, riparo dal sole e abbeveraggio; divieto per i cani con prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e per le femmine in fase estrale. Va notato che la previsione regionale sullo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani non trova riscontro ad Altidona: le Norme del Piano Particolareggiato della Spiaggia vietano espressamente di portare gli animali fuori dall'area attrezzata, «compreso lo specchio d'acqua antistante lo Stabilimento». L'articolo 7 impone ai Comuni di trasmettere entro marzo di ogni anno alla struttura regionale competente l'elenco dei tratti di arenile dove l'accesso dei cani è consentito e alla Regione di pubblicarlo in una sezione dedicata dei propri siti istituzionali; per Altidona non abbiamo trovato pubblicato alcun elenco. L'articolo 8 punisce la violazione delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 con la sanzione da 125 a 750 euro prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della l.r. 10/1997, e le altre violazioni degli articoli 3 e 4 con le sanzioni degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. La legge è stata letta per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa alcuna fascia oraria.
Regolamento comunale per l'utilizzazione del litorale del Comune di Altidona, deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24 maggio 2006, articolo 3 comma 2 lettera b), e regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2, articolo 3 comma 2 lettera a). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiagge e acque del litorale marittimo del Comune di Altidona (FM), Marina di Altidona
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire un no. Ad Altidona, durante la stagione balneare — dal 1° aprile al 30 settembre, secondo l'articolo 2 del regolamento comunale — è vietato condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale, anche se provvisti di museruola e guinzaglio; le uniche eccezioni scritte nel regolamento sono i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, che devono essere coperti da assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, con obbligo di raccolta degli escrementi e maglietta distintiva del servizio di salvataggio per i conduttori dei cani da soccorso. Il regolamento non apre alcun tratto di spiaggia libera e non contiene una norma che permetta agli stabilimenti di accogliere animali: sotto questo profilo Altidona è più chiusa dei Comuni vicini. C'è però una cosa da sapere, e sta in un atto diverso: il Piano Particolareggiato della Spiaggia destina due delle ventuno aree da dare in concessione a «Zona per animali domestici» — la concessione demaniale n. 1 e la concessione demaniale n. 15, trenta metri di fronte mare ciascuna, individuate nelle tavole 3, 4 e 6 —, e prevede inoltre che dentro qualunque spiaggia in concessione possano essere allestite zone o punti d'ombra per ospitare animali d'affezione, previa comunicazione all'ufficio demaniale comunale e purché non sul perimetro della concessione. Attenzione però: il Piano dice dove quelle zone potranno stare, non che esistano. Le stesse Norme prevedono che le aree non ancora assegnate potranno esserlo soltanto dopo la riconterminazione della proprietà e dopo che l'arenile avrà raggiunto trenta metri di profondità, e noi non abbiamo trovato alcun atto che attesti che le concessioni n. 1 e n. 15 siano state rilasciate. Per questo non abbiamo scritto per esse una scheda di spiaggia: prima di partire conviene chiamare l'Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzioni e Demanio del Comune, allo 0734 936353 interno 3. Se quelle zone esistono, comunque, il Piano è netto su un punto che vale la pena conoscere in anticipo: è vietato portare gli animali fuori dall'area attrezzata, compreso lo specchio d'acqua antistante lo stabilimento — il bagno del cane in mare, lì, non è previsto — e l'uso è limitato all'orario di apertura dello stabilimento. Il periodo: fuori dalla stagione balneare il divieto dell'articolo 3 comma 2 non opera, e né il regolamento regionale né quello comunale disciplinano l'accesso dei cani alla spiaggia da ottobre a marzo. Non pubblichiamo coordinate perché questa scheda riguarda l'intero litorale comunale, e per questo non compare in mappa.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Marche
- Atto
- legge regionale 8 luglio 2019, n. 20, «Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge», B.U. 11 luglio 2019 n. 55, stato «Vigente», articoli 2, 3, 4, 7 e 8 del 8 luglio 2019
- Originale
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