ViaggiPetFriendly

Tutte le spiagge di Fano

Scheda della spiaggia

Area per cani della Zona Arzilla

Fano (PU) · Marche

Zona Arzilla, tratto di litorale di 100 metri appositamente individuato, Fano (PU)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Area per cani della Zona Arzilla.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o peso

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento del 2016 è quello attualmente pubblicato dal Comune come vigente, e questo è il controllo che lo dimostra. La pagina dell'ufficio «Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo» del sito istituzionale elenca fra i propri allegati «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo - Approvato con Delibera CC n. 118 del 16 giugno 2016», e non ne elenca altri in materia. La scheda del documento, nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, lo classifica come «Regolamento», ne indica la data 28/07/2016 come data di inizio validità ed efficacia e come data di inizio pubblicazione, dichiara come unità organizzativa responsabile l'ufficio Demanio Marittimo, lo distribuisce con licenza Creative Commons Attribution 4.0 e riporta come ultimo aggiornamento della scheda il 19/09/2024. Non compaiono, né sulla pagina dell'ufficio né sulla scheda, atti successivi che modifichino il regolamento. Va segnalato un doppione che può trarre in inganno: sul dominio intranet.comune.fano.pu.it è raggiungibile un PDF dello stesso regolamento, di sette pagine invece di dieci, in cui la disciplina dell'uso delle spiagge è numerata come articolo 3 anziché come articolo 4. Abbiamo confrontato le due versioni: il testo della disposizione sui cani è identico parola per parola, comprese le due aree e le due misure; cambia solo la numerazione e l'impaginazione. Citiamo la numerazione del testo pubblicato sul sito istituzionale.

Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo del Comune di Fano, d.C.C. n. 118 del 16 giugno 2016, articolo 4 comma 2 lettera a). Vale dal 1 aprile 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non detta, per questa deroga, condizioni ulteriori: la disposizione si limita a consentire l'accesso in spiaggia e nelle acque del litorale ai cani o altri animali da affezione nelle due aree individuate, precisando che sono allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione. Le condizioni che comunque valgono vengono dalla legge regionale 8 luglio 2019 n. 20, che all'articolo 2 comma 1 impone, per l'accesso dei cani sulle spiagge libere, il rispetto delle prescrizioni delle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3: accesso consentito esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo; obbligo per il proprietario o detentore di munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità con esame parassitologico negativo oppure con i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, e del libretto con le vaccinazioni in corso di validità contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, ovvero di una certificazione sanitaria attestante adeguata copertura anticorpale, fermo restando che gli animali non in regola con tale documentazione non possono accedere alle zone ad essi riservate e che per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea. Se l'area è gestita in convenzione, il gestore può aggiungere proprie regole: non le abbiamo lette.

Dove si trova

Zona Arzilla, tratto di litorale di 100 metri appositamente individuato, Fano (PU)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

È la prima delle due sole aree del litorale di Fano dove il regolamento comunale consente l'accesso dei cani e degli altri animali da affezione, in spiaggia e in acqua: fuori da queste due il divieto vale per tutta la stagione balneare. L'atto le individua con una misura e non con un confine — «in Zona Arzilla, per un tratto di ml. 100,00» — e aggiunge una precisazione che va presa sul serio: le aree sono «parte libera parte in concessione» e «allestite e gestite a mezzo di apposita convenzione». Vuol dire che una porzione è spiaggia libera e una è data in concessione, ma il regolamento non dice quale sia quale, non nomina il soggetto convenzionato e non fissa tariffe: non sappiamo, e quindi non scriviamo, se ci si entri gratis o pagando, né con quali orari. La convenzione non l'abbiamo letta. Non pubblichiamo coordinate: l'atto non ne dà e non indica dove il tratto cominci, e per questo la scheda non compare in mappa; sul posto valgono la delimitazione fisica e la cartellonistica. Il regolamento non fissa fasce orarie per i cani, non pone limiti di taglia o di peso e — per questa deroga — non scrive nemmeno l'obbligo del guinzaglio: quello che l'atto scrive sul guinzaglio riguarda i cani guida e i cani da soccorso ammessi ovunque. Restano invece obbligatori per legge regionale, su una spiaggia libera aperta ai cani, il microchip e la documentazione sanitaria e assicurativa richiesti dalle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019, che l'articolo 2 comma 1 della stessa legge richiama espressamente. Il periodo indicato è la stagione balneare fissata dall'articolo 2 comma 1 del regolamento, dal 1° aprile al 30 settembre.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Fano
Atto
scheda «Demanio Marittimo: Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo» nella sezione Amministrazione / Documenti e dati / Documenti di funzionamento interno, tipologia Regolamento, unità organizzativa responsabile Pianificazione Urbanistica e Demanio Marittimo: Demanio Marittimo, data di inizio validità ed efficacia 28/07/2016, ultimo aggiornamento 19/09/2024 del 28 luglio 2016
Originale
Leggi il documento sul sito della fonte