| MartinsicuroTE · 5 schede | | - La battigia a Martinsicuro ha un divieto suo, scritto due volte.
Il testo intero, e gli orariLa battigia a Martinsicuro ha un divieto suo, scritto due volte. Compare come settimo punto dell'elenco di condizioni che l'ordinanza pone in premessa — «è vietato L'ACCESSO degli animali da affezione lungo la battigia e/o nei tratti di spiaggia libera non individuate dal presente provvedimento (tale divieto è da intendersi ANCHE prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00» — e poi come secondo capoverso autonomo del dispositivo, dove il verbo cambia e diventa più preciso: «Il divieto di far passeggiare/transitare i propri animali da affezione lungo la battigia e/o nei tratti di spiaggia libera non individuate dal presente provvedimento (tale divieto è da intendersi ANCHE prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00)». Le maiuscole sono dell'atto. È la disposizione che rende Martinsicuro più severa della Regione: le nove e le diciannove sono gli estremi della fascia in cui l'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova impone il servizio di sicurezza a mare, e il Comune precisa che il divieto non si ferma lì. A differenza del divieto sulle spiagge libere, questo non porta con sé alcun periodo: l'ordinanza non lo data. Restano escluse dal divieto le due categorie che l'atto esclude sempre, i cani guida per non vedenti e i cani con brevetto di salvataggio. La sanzione è la stessa, da venticinque a cinquecento euro. - È la prima delle due sole aree di Martinsicuro in cui i cani possono stare in spiaggia.
Il testo intero, e gli orariÈ la prima delle due sole aree di Martinsicuro in cui i cani possono stare in spiaggia. L'ordinanza è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e cinque le pagine. Apre quest'area «a far data dalla data odierna», cioè dal 5 giugno 2026, e fino al 23 novembre 2026, e la descrive così: il tratto di spiaggia libera antistante il Biotopo di Martinsicuro, delimitato a sud dal fosso che si trova in prossimità del confine dello stabilimento balneare «Boca Beach» e a est dall'area protetta, con una fascia di dieci metri di distanza dal limite del Biotopo, per una superficie di circa mille metri quadrati — cinquanta metri di fronte mare e venti di profondità. È l'unica delle due a essere identificata come «Bau Beach 1». È destinata alla libera fruizione dei cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola. Il bagno dei cani nello specchio acqueo antistante è vietato dal 23 maggio al 20 settembre dalle nove alle diciannove, cioè nelle fasce in cui l'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova impone il servizio di sicurezza a mare; fuori da quelle fasce è consentito, e l'ordinanza prescrive che lo specchio acqueo in cui il bagno è permesso sia delimitato con corde e boe. È l'unico specchio acqueo di Martinsicuro in cui il bagno del cane sia consentito in qualche momento. Per quest'area il dispositivo richiama le condizioni «dal punto 1) al punto 10)» dell'elenco in premessa, una in meno di quelle richiamate per l'altra: la undicesima è il divieto permanente di balneazione che riguarda solo la Bau Beach 2. L'accesso e la permanenza dei cani nelle due aree sono subordinati a un elenco di condizioni che l'ordinanza numera in premessa e richiama nel dispositivo: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito; gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono; è vietato l'accesso alle cagne in periodo estrale; chi porta un cane non identificabile con microchip o tatuaggio è soggetto a sanzione; i cani possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze; l'accesso dei cani guida per non vedenti è comunque consentito; chi accompagna l'animale ne garantisce salute e benessere e ne risponde direttamente; le deiezioni solide vanno rimosse subito e quelle liquide asperse e dilavate con acqua, anche marina. Dentro quello stesso elenco l'ordinanza infila anche il divieto di accesso lungo la battigia e sulle spiagge libere non individuate, che con le condizioni d'ingresso alle due aree non c'entra nulla: è una stranezza di stesura, ma è lì. L'ordinanza prescrive al Comune di installare cartellonistica sia nelle due aree aperte sia nelle restanti aree demaniali dove i cani non possono entrare. L'atto è stato riletto per intero, tutte e cinque le pagine, e non pone alcun limite di taglia o di peso. Chi non lo rispetta rischia da venticinque a cinquecento euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000. - Questa ordinanza non parla di cani, e serve qui a spiegare perché davanti alla Bau Beach 2 il bagno è vietato sempre.
Il testo intero, e gli orariQuesta ordinanza non parla di cani, e serve qui a spiegare perché davanti alla Bau Beach 2 il bagno è vietato sempre. Ogni anno la Regione approva l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate, e il Sindaco lo recepisce con un'ordinanza propria: per il 2026 lo ha fatto il 30 aprile, con l'ordinanza n. 29 (registro generale n. 48), sulla scorta della delibera di Giunta regionale n. 67 del 17 febbraio 2026. Per Martinsicuro le acque interdette sono due tratti, e uno è quello che riguarda la spiaggia per cani: «le acque delimitate dalla foce del torrente Vibrata fino a 100 metri a Nord dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate», con i punti di inizio e fine espressi in coordinate — 42,839335 e 13,932278 il primo, 42,838509 e 13,932703 il secondo — e una lunghezza di cento metri. L'altro tratto interdetto è il Porticciolo di Martinsicuro, per trecentodieci metri. L'ordinanza elenca anche le acque classificate «eccellenti» del Comune, e fra queste c'è il punto «250 m Nord foce fiume Vibrata»: la qualità dell'acqua poco più a nord è buona, ma i cento metri davanti alla foce restano chiusi a chiunque, persone comprese. È il divieto che l'ordinanza sui cani richiama quando dice che davanti alla Bau Beach 2 la balneazione è permanentemente vietata. - L'ordinanza del Sindaco di Martinsicuro vieta di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune per tutto il periodo della stagione balneare — dall'11 marzo al 23 novembre — con l'eccezione dei due soli tratti che individua e chiama «Bau Beach 1» e «Bau Beach 2».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco di Martinsicuro vieta di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune per tutto il periodo della stagione balneare — dall'11 marzo al 23 novembre — con l'eccezione dei due soli tratti che individua e chiama «Bau Beach 1» e «Bau Beach 2». Vieta inoltre, con una disposizione a sé, di far passeggiare o transitare gli animali d'affezione lungo la battigia e nei tratti di spiaggia libera non individuati dal provvedimento, e precisa che quel divieto vale anche prima delle nove e dopo le diciannove. Vieta infine la balneazione dei cani negli specchi acquei antistanti le zone non destinate all'accoglienza dei cani, in quelli dove vige il divieto permanente di balneazione e, per la sola area «Bau Beach 1», negli orari non consentiti. Dal divieto sono esclusi i cani guida per non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvataggio. L'atto precisa che è vietato portare in spiaggia animali diversi da quelli che disciplina, e dà atto di non disporre nulla sull'accesso dei cani dentro gli stabilimenti balneari e le altre aree in concessione, perché quella scelta spetta ai titolari delle concessioni. Il Comune deve installare cartellonistica anche nelle aree dove l'accesso non è consentito. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da venticinque a cinquecento euro. - C'è una premessa dell'ordinanza che vale quanto il dispositivo, perché delimita ciò che il Comune ha deciso di non decidere: «DATO ATTO che, con il presente provvedimento, non si dispone in merito all'accesso dei cani all'interno degli stabilimenti balneari e/o di ogni altra area demaniale assegnata in concessione a soggetti privati (in considerazione del fatto che, ai titolari di concessioni demaniali private è attribuita la facoltà di decidere autonomamente se consentire o meno l'accesso degli animali da affezione all'interno delle proprie aree demaniali)».
Il testo intero, e gli orariC'è una premessa dell'ordinanza che vale quanto il dispositivo, perché delimita ciò che il Comune ha deciso di non decidere: «DATO ATTO che, con il presente provvedimento, non si dispone in merito all'accesso dei cani all'interno degli stabilimenti balneari e/o di ogni altra area demaniale assegnata in concessione a soggetti privati (in considerazione del fatto che, ai titolari di concessioni demaniali private è attribuita la facoltà di decidere autonomamente se consentire o meno l'accesso degli animali da affezione all'interno delle proprie aree demaniali)». In un Comune che vieta i cani su ogni spiaggia libera e sulla battigia a qualunque ora, questa frase è la sola porta aperta: dentro una concessione il divieto comunale non entra. L'ordinanza non elenca però nessuno stabilimento, non dice quanti abbiano attrezzato una zona per il cane e non prevede che il Comune ne pubblichi l'elenco; l'unico obbligo che pone ai concessionari è indiretto, perché l'atto è trasmesso alla Capitaneria di Porto di Giulianova e all'Ufficio Locale Marittimo di Martinsicuro. Gli unici stabilimenti che l'ordinanza nomina li nomina per delimitare altro: il «Boca Beach», che segna il confine sud della Bau Beach 1, e lo «Chalet Lidian», che il Piano Demaniale Marittimo Comunale identifica come Posizione n. 2 e che chiude a nord la Bau Beach 2.
- Vale dal 5 giugno 2026.
- Vale dal 5 giugno 2026 al 23 novembre 2026.
- Vale dal 1 luglio 2026 al 23 novembre 2026.
- Vale dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale e gli atti regionali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola, in alternativa fra loro e non insieme — l'ordinanza ricopia la formula della legge regionale, «nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola», e non impone quindi il guinzaglio in ogni caso; libretto delle vaccinazioni o certificazione sanitaria; microchip o tatuaggio; raccolta immediata delle deiezioni. Le cagne in calore non possono accedere. L'ordinanza di Martinsicuro parla di cani; la legge regionale che la sorregge nomina cani e gatti, e lo stesso atto vieta di portare in spiaggia animali diversi da quelli che disciplina. Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale e gli atti regionali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola, in alternativa fra loro e non insieme — l'ordinanza ricopia la formula della legge regionale, «nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola», e non impone quindi il guinzaglio in ogni caso; libretto delle vaccinazioni o certificazione sanitaria; microchip o tatuaggio; raccolta immediata delle deiezioni. Le cagne in calore non possono accedere. L'ordinanza di Martinsicuro parla di cani; la legge regionale che la sorregge nomina cani e gatti, e lo stesso atto vieta di portare in spiaggia animali diversi da quelli che disciplina. In quest'area il bagno del cane è comunque vietato, sempre e in ogni periodo. Le condizioni per estesoNessuno degli atti letti — la legge regionale 19/2014, l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026 e l'ordinanza comunale n. 33 del 2026 — pone limiti di taglia o di peso, e le loro condizioni riguardano il conduttore. Ma dentro una concessione, a Martinsicuro, la regola pratica non la scrive nessuno di questi atti: la scrive il gestore, che il Comune autorizza espressamente a decidere da solo se ammettere o no gli animali. Un limite di taglia posto dal singolo stabilimento è quindi possibile e noi non lo conosceremmo. | - Città di Martinsicuro — il Sindacoordinanza del Sindaco n. 33 del 05/06/2026, registro generale n. 56, «Predisposizione di due tratti di spiaggia da destinare all'accesso dei cani, durante la stagione balneare 2025, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2014 n. 19 e dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo n. DPC 032/67 del 11.03.2026» — l'oggetto dice davvero 2025, ed è un errore dell'atto; 5 pagine, riscaricata e riletta per intero il 6 agosto 2026Documento del 5 giugno 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Martinsicuro — il Sindacoordinanza del Sindaco n. 29 del 30/04/2026, registro generale n. 48, «Stagione balneare 2026 — acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate — adempimenti DGR n. 67 del 17.02.2026», 5 pagine, letta per interoDocumento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Martinsicuroordinanza del Sindaco n. 33 del 05/06/2026, registro generale n. 56, «Predisposizione di due tratti di spiaggia da destinare all'accesso dei cani […] ai sensi della legge regionale 17 aprile 2014 n. 19 e dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo n. DPC 032/67 del 11.03.2026», letta per intero (5 pagine)Documento del 5 giugno 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| Alba AdriaticaTE · 4 schede | | - La regola oraria che la Regione ha introdotto a metà luglio 2026 vale anche qui, e non sta nel testo dell'ordinanza balneare che la Regione pubblica: chi scarica soltanto quell'allegato non la vede.
Il testo intero, e gli orariLa regola oraria che la Regione ha introdotto a metà luglio 2026 vale anche qui, e non sta nel testo dell'ordinanza balneare che la Regione pubblica: chi scarica soltanto quell'allegato non la vede. La determinazione del 14 luglio 2026, adottata dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari del 22 giugno, precisa che durante il periodo di balneazione compreso tra il 23 maggio e il 20 settembre «l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8.00-19.00». Poiché l'area per cani di Alba Adriatica è, per il piano comunale, una spiaggia libera attrezzata, la fascia oraria regionale la riguarda: fra le otto e le diciannove, in quei quattro mesi, il cane non dovrebbe esserci. La determinazione lascia invece sempre aperti gli stabilimenti balneari che abbiano comunicato l'attivazione delle aree destinate agli animali. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, che è quello competente su questo tratto di costa. - Questo è il resoconto della ricerca fra gli atti amministrativi, ed è utile soprattutto per ciò che non ha trovato.
Il testo intero, e gli orariQuesto è il resoconto della ricerca fra gli atti amministrativi, ed è utile soprattutto per ciò che non ha trovato. Il registro delle ordinanze del Comune di Alba Adriatica sul portale Halley è stato scaricato in formato tabellare: per il 2026 contiene centoquarantacinque atti — centosei del Comando di Polizia Locale, trentaquattro del Sindaco, quattro dell'Area amministrativa e uno dell'Ufficio urbanistica — e nessuno riguarda gli animali in spiaggia. Gli atti del litorale ci sono, ma sono altri: le interdizioni temporanee per i lavori di ripascimento del 7 giugno 2026, il divieto di balneazione alla foce del Vibrata del 26 maggio e un'interdizione di un giorno per uno spettacolo pirotecnico davanti alla spiaggia libera fra gli stabilimenti «Calimero» e «Punto Rosso». Sono stati interrogati anche i registri delle determinazioni e delle deliberazioni del 2026, con lo stesso esito sugli animali. Il limite di questa ricerca va detto per intero: gli export per gli anni dal 2019 al 2025, chiesti per tutti e tre i registri, tornano vuoti — il portale conserva soltanto il 2026, e un'ordinanza più vecchia e mai revocata non sarebbe visibile lì. È esattamente per questo che la regola sui cani di Alba Adriatica è stata trovata altrove, dentro il piano d'arenile pubblicato sul sito istituzionale del Comune. - L'ordinanza regionale consente qualcosa di più ampio di quanto il piano comunale scriva, ed è utile sapere che cosa un gestore potrebbe allestire.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza regionale consente qualcosa di più ampio di quanto il piano comunale scriva, ed è utile sapere che cosa un gestore potrebbe allestire. L'articolo 4 comma 5 permette, durante l'arco dell'intero anno, di attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e nei limiti della legge regionale 19/2014; quelle zone possono avere spazi individuali e vanno delimitate con materiale naturale, non impattante, alto al massimo un metro e cinquanta. Lo specchio acqueo antistante, di superficie massima cento metri quadrati, può essere usato per il bagno dei cani esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, va delimitato con boe o corde galleggianti e segnalato, previa comunicazione al Comune. È l'unica strada per cui, ad Alba Adriatica, un cane potrebbe legittimamente entrare in acqua da uno stabilimento. L'ordinanza aggiunge, all'articolo 5, che nelle aree in concessione va comunque garantito il libero e gratuito accesso alla battigia durante la stagione di balneazione, e alla spiaggia durante tutto l'anno. Non pone limiti di taglia o di peso. - Questa determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale».
Il testo intero, e gli orariQuesta determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale». Integra l'articolo 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che durante il periodo di balneazione, compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00, ferme restando le norme sulla conduzione e la custodia degli animali; e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali e abbiano predisposto aree e servizi nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare 2026 e delle ordinanze comunali. La determinazione afferma essa stessa che la disciplina dell'accesso degli animali alle spiagge sta in quattro luoghi: la legge regionale 19/2014, il Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con delibera di Giunta 20/4 del 15 febbraio 2015, l'Ordinanza Balneare 2026 e le ordinanze annuali dei Comuni costieri. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola taglia
- Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl limite di taglia è quello che le tavole di progetto del piano d'arenile scrivono in legenda; il testo delle norme tecniche, all'articolo 8.3, parla solo di «area attrezzata per cani» e non pone limiti. Dove il piano quantifica la piccola taglia lo fa in un altro articolo e per un altro luogo, l'articolo 32.11 sugli stabilimenti balneari, dove scrive «animali domestici di piccola taglia (6 – 7 Kg.)»: se quel numero valga anche qui, il piano non lo dice. Il piano chiede in ogni caso che i proprietari dei cani esibiscano il libretto delle vaccinazioni su richiesta degli organi di controllo. La legge regionale, che vale sopra il piano, non pone limiti di taglia o di peso di alcun genere. Le condizioni per estesoLe parole del piano sono queste e il numero è suo, non nostro. Oltre alla taglia, il piano chiede che l'animale sia in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, che stia sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante o comunque in posizione tale da non arrecare disturbo agli altri utenti, che sia portato in braccio fino all'ombrellone assegnato e che sia sempre mantenuto al guinzaglio sotto l'ombrellone. Il proprietario deve assicurare l'aspetto igienico-sanitario, tenere sul posto il minimo necessario alla sussistenza dell'animale, pulire l'area occupata e asportare i materiali inquinanti, e risponde del comportamento dell'animale ai sensi dell'articolo 2052 del Codice civile. La legge regionale, che sta sopra il piano, non pone invece alcun limite di taglia o di peso. Le condizioni per estesoLa legge regionale 19/2014 e l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026 sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, identificazione del cane con microchip o tatuaggio, divieto di accesso per le femmine in calore, raccolta immediata delle deiezioni solide e dilavamento con acqua, anche marina, di quelle liquide. Nessuna di queste condizioni viene da un atto del Comune di Alba Adriatica, che su questo non risulta aver provveduto per il 2026. | - Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Alba Adriatica — registro degli atti amministrativi sul portale Halley (ente c067001)registri delle ordinanze, delle determinazioni e delle deliberazioni, export CSV annuale interrogato per ogni anno dal 2019 al 2026Documento del 6 agosto 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio MarittimoOrdinanza Balneare 2026, adottata con determinazione DPC032/28 del 06/02/2026, approvata con determinazione DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con determinazione DPC032/118 del 21/05/2026; articoli 1, 3, 4 comma 5, 5 e 9 comma 5Documento del 21 maggio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| TortoretoTE · 3 schede | | - L'avviso comunale del 12 luglio 2023 è l'unico documento in cui il Comune di Tortoreto dica qualcosa sugli stabilimenti, e dice una cosa forte: sulla base della legge regionale 19 del 2014, gli stabilimenti balneari «che non hanno comunicato il diniego hanno l'obbligo di lasciare libero accesso agli animali da affezione».
Il testo intero, e gli orariL'avviso comunale del 12 luglio 2023 è l'unico documento in cui il Comune di Tortoreto dica qualcosa sugli stabilimenti, e dice una cosa forte: sulla base della legge regionale 19 del 2014, gli stabilimenti balneari «che non hanno comunicato il diniego hanno l'obbligo di lasciare libero accesso agli animali da affezione». Il meccanismo è quello dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale, che chiede ai concessionari e ai gestori di comunicare al Comune entro il 30 marzo di ogni anno le misure limitative all'accesso degli animali: chi tace, secondo l'avviso, resta aperto. Il Comune però non pubblica l'elenco di chi ha comunicato il diniego né di chi non l'ha fatto, e l'avviso non è stato più ripetuto negli anni successivi: vale come lettura che il Comune dà della legge regionale, non come elenco di stabilimenti su cui contare. - Questo è il resoconto della ricerca negativa, e contiene una cosa che va detta perché cambia il valore di quel silenzio.
Il testo intero, e gli orariQuesto è il resoconto della ricerca negativa, e contiene una cosa che va detta perché cambia il valore di quel silenzio. Il registro delle ordinanze del Comune di Tortoreto sul portale Halley è stato scaricato in formato tabellare per ognuno degli anni dal 2021 al 2026: cinquantotto atti nel 2021, ottantasette nel 2022, centoventuno nel 2023, centouno nel 2024, centoundici nel 2025 e cinquantadue nel 2026, cinquecentotrenta in tutto. Nessuno riguarda gli animali in spiaggia. Ma tutti e cinquecentotrenta, senza eccezione, sono emessi dal «Settore n. 3 – Polizia Locale» e riguardano la circolazione e la sosta: in quel registro le ordinanze del Sindaco non compaiono affatto, e infatti non ci sono nemmeno quelle del 2018, del 2019 e del 2020 sui cani in spiaggia, che pure esistono e che abbiamo letto. Per questo la loro assenza dal registro non prova che un'ordinanza del Sindaco non esista: prova soltanto che se esiste non è lì. Sono stati controllati anche il registro delle determinazioni dagli anni 2018 al 2026, oltre sedicimila atti, e quello delle deliberazioni dal 2021 al 2026, cercando cani, animali, arenile, demanio marittimo, «bau beach» e «pet beach»: le uniche voci pertinenti sono impegni di spesa per il randagismo e il benessere animale, gli atti sul piano demaniale e le due delibere sul regolamento. Il canale su cui il Comune pubblicava le ordinanze sui cani era la sezione notizie del sito istituzionale, interrogata anch'essa: l'ultima voce in materia è del 12 luglio 2023. - È l'atto che potrebbe contenere la risposta e non ce la fa leggere, e lo diciamo invece di far finta che non esista.
Il testo intero, e gli orariÈ l'atto che potrebbe contenere la risposta e non ce la fa leggere, e lo diciamo invece di far finta che non esista. Con la deliberazione di Giunta n. 35 del 15 febbraio 2024 il Comune di Tortoreto ha approvato in via definitiva la variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale, adottata con la deliberazione di Giunta n. 237 del 9 novembre 2021 per recepire il Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato dal Consiglio regionale d'Abruzzo nella seduta del 24 febbraio 2015. Le due deliberazioni sono state lette per intero: né l'una né l'altra nomina cani, animali o aree per cani. Ma la deliberazione di adozione elenca gli elaborati che compongono la variante e dichiara che ne fanno parte integrante «anche se non materialmente allegati alla presente deliberazione e depositati agli atti dell'Ufficio Urbanistico comunale»: fra questi ci sono la Tav. C1 «Norme tecniche di attuazione» e la Tav. D1 «Utilizzazione dell'arenile». Nessuna delle due è pubblicata sul sito del Comune, e il piano che il Comune pubblica nella sezione documenti è ancora quello del 2007. È l'unico posto rimasto in cui un'area per cani vigente potrebbe essere scritta, e per leggerlo bisogna andare in Comune.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoNessuno degli atti letti — l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026, le norme tecniche del piano d'arenile comunale del 2007 e l'avviso comunale del 2023 — pone limiti di taglia o di peso. Le dimensioni massime che il piano d'arenile fissa riguardano i box di ricovero, non l'animale ammesso: novanta centimetri per cinquanta, alti ottanta, al massimo sei per stabilimento, e non più di un metro e sessanta di altezza complessiva se i box sono sovrapposti. Ogni stabilimento può poi avere regole proprie, che né il Comune né la Regione disciplinano. Le condizioni per estesoGli atti letti — la legge regionale 19/2014, l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026, il regolamento comunale vigente e le tre ordinanze comunali scadute — sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di taglia o di peso. Il regolamento comunale chiede al conduttore il guinzaglio, da usare in caso di necessità, e nelle aree di libera fruizione dell'arenile — che non hanno ombreggio, acqua corrente né servizio di salvataggio — gli impone di portare con sé quanto serve al benessere dell'animale e di tenere una ciotola con acqua sempre accessibile. Vieta l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale, obbliga a non lasciare mai l'animale incustodito e a rimuovere subito le deiezioni solide, dilavando con abbondante acqua di mare quelle liquide. Le condizioni per estesoLe tre ordinanze che istituivano la Pet Beach sono state lette per intero e nessuna pone limiti di taglia o di peso: le condizioni riguardano il conduttore e sono nove, identiche in tutti e tre gli atti. Chiedevano il libretto delle vaccinazioni o un'idonea certificazione sanitaria, vietavano l'accesso alle femmine in calore, esponevano a sanzione chi avesse un cane non identificabile con microchip o tatuaggio, consentivano la sosta entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle sue immediate vicinanze, facevano salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti, imponevano di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare quelle liquide con acqua anche marina — e vietavano espressamente la balneazione degli animali. Quest'ultimo divieto è scaduto con l'atto, e la legge regionale dice l'opposto: dove la balneazione non è espressamente vietata o segnalata, è consentita. | |
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| GiulianovaTE · 14 schede | | - Con questo avviso il Comune di Giulianova dichiara dove sta, nel 2026, la spiaggia per i cani.
Il testo intero, e gli orariCon questo avviso il Comune di Giulianova dichiara dove sta, nel 2026, la spiaggia per i cani. Pubblica l'avviso per l'affidamento temporaneo della gestione della spiaggia prevista in concessione dal Piano Demaniale Marittimo Comunale — approvato con le delibere di Consiglio comunale n. 50 del 21 dicembre 2023 e n. 53 del 28 dicembre 2023 — distinta al n. 3, unitamente alla adiacente spiaggia libera n. 7, lunga ventisette metri, «per la realizzazione della spiaggia attrezzata per gli animali d'affezione». L'affidamento riguarda la stagione balneare 2026, che l'avviso indica come presumibilmente dal 15 maggio al 15 ottobre. Le domande andavano presentate entro l'11 maggio all'Area IV, Settore Demanio Marittimo. L'avviso individua il luogo e la stagione, e nient'altro: non detta le condizioni d'ingresso, non indica orari, non pone limiti di taglia o di peso, e non dice chi si sia poi aggiudicato la gestione. Lo stesso Comune aveva pubblicato un bando identico nella struttura per la stagione 2024, che nominava per esteso «spiaggia libera n. 07 (ml. 27) e nuova spiaggia non in concessione n. 3»: la collocazione della spiaggia per cani a Giulianova è quindi stabile da almeno tre stagioni. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 1, vi compare con 174,28 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 10, vi compare con 25 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 11, vi compare con 17 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 12, vi compare con 57,5 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 2, vi compare con 76,47 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 3, vi compare con 23 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 4, vi compare con 104,74 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 5, vi compare con 29,90 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 6, vi compare con 14,85 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 8, vi compare con 35,60 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere serve qui a una cosa che gli atti sui cani non fanno: misurare i tratti. Elenca una per una le undici aree che mette a bando — le n. 1 (174,28 m), 2 (76,47 m), 3 (23 m), 4 (104,74 m), 5 (29,90 m), 6 (14,85 m), 8 (35,60 m), 9 (67,66 m), 10 (25 m), 11 (17 m) e 12 (57,5 m) — e questa spiaggia, la n. 9, vi compare con 67,66 metri di fronte mare. Le undici sono esattamente le undici vietate ai cani dalla delibera del 2024, e la spiaggia libera n. 7 non c'è: il Comune la tiene fuori dall'affidamento generale perché la affida a parte, insieme alla concessione n. 3, come spiaggia per animali. Il bando non nomina mai i cani e non pone loro né divieti né condizioni: la sua utilità qui è la conferma indiretta e la misura. Vale per la sola stagione balneare 2026, che definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. È adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 — un atto diverso dalla n. 60 dello stesso giorno, che è quella dei cani — e approvato con la determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026. - Il bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere è stato letto per intero e serve qui a una verifica indiretta ma netta.
Il testo intero, e gli orariIl bando con cui il Comune affida per il 2026 la gestione delle spiagge libere è stato letto per intero e serve qui a una verifica indiretta ma netta. Elenca, una per una, le undici aree per spiagge libere previste dal Piano Demaniale Marittimo Comunale che il Comune mette a bando: le n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Mancano la n. 7 — la spiaggia libera di ventisette metri che l'avviso sugli animali d'affezione destina alla spiaggia per cani — e la spiaggia n. 3 compare qui con ventitré metri di fronte mare. L'affidamento vale per la sola stagione balneare 2026, che il bando definisce dal 15 maggio al 15 ottobre, esclude impianti fissi o mobili e non dà diritto di insistenza; i tratti vanno prioritariamente ai titolari di concessioni confinanti, poi ai gestori di strutture ricettive limitrofe, poi a operatori privati e cooperative. Il bando è adottato in attuazione della delibera di Giunta n. 59 del 15 aprile 2026 e accompagnato dalla determinazione dirigenziale n. 507 del 20 aprile 2026, che subordina espressamente le attività di balneazione e in spiaggia per il 2026 alle disposizioni dell'Ordinanza Balneare regionale approvata con determinazione n. 67 dell'11 marzo 2026. Né il bando né la determinazione nominano mai i cani o gli animali: non pongono divieti e non pongono condizioni. - Questa determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale».
Il testo intero, e gli orariQuesta determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale». Integra l'articolo 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che durante il periodo di balneazione, compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00, ferme restando le norme sulla conduzione e la custodia degli animali; e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali e abbiano predisposto aree e servizi nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare 2026 e delle ordinanze comunali. Attribuisce però il Piano Demaniale Marittimo Regionale a una «deliberazione di Giunta regionale n. 20/4 del 15.02.2015»: è sbagliata sia sull'organo sia sulla data, e a smentirla basta una delibera dello stesso Comune di Giulianova, che il Piano lo colloca correttamente in una «delibera, nella seduta del 24.02.2015». È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri.
- Vale dal 15 maggio 2026 al 15 ottobre 2026.
- Vale dal 16 aprile 2024.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoGli atti letti — la legge regionale 19/2014, l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026, l'avviso comunale del 30 aprile 2026 e il bando sulle spiagge libere — non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni che conosciamo sono quelle di legge regionale, che valgono su tutte le spiagge abruzzesi: guinzaglio o museruola, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, identificazione del cane, divieto per le femmine in calore, raccolta immediata delle deiezioni. Il gestore della spiaggia può porne altre e noi non le conosciamo. Le condizioni per estesoLa legge regionale 19/2014 e l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026 sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, identificazione del cane con microchip o tatuaggio, divieto di accesso alle femmine in calore, raccolta immediata delle deiezioni solide e dilavamento con acqua di quelle liquide. Nessuna di queste condizioni viene da un atto del Comune di Giulianova, che su questo non risulta aver deliberato per il 2026. Le condizioni per estesoGli atti regionali letti non pongono limiti di taglia o di peso, ma non è questo che decide dentro una concessione: lì la regola la scrive il concessionario, che la legge regionale autorizza a comunicare al Comune le proprie misure limitative. Nemmeno il Comune di Giulianova può aiutarci, perché il regolamento comunale sull'accesso e la conduzione degli animali in spiaggia — delibera di Consiglio n. 31 dell'11 giugno 2012, richiamata da tutti gli atti recenti — non è pubblicato, e non sappiamo se e come riguardi anche gli stabilimenti. | - Città di Giulianova — Area IV, Settore Demanio Marittimoavviso «Bando di gara affidamento del servizio di gestione della spiaggia per la conduzione degli animali di affezione stagione balneare 2026», pubblicato il 30 aprile 2026 nella sezione Avvisi del sito istituzionaleDocumento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Giulianova — Area IV, Settore Demanio Marittimobando pubblico del 21/04/2026 per l'affidamento e gestione temporanea per l'anno 2026 dei tratti di spiagge libere, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15/04/2026 e della determinazione dirigenziale n. 507 del 20/04/2026: elenca le undici spiagge libere con il loro fronte mare in metri e non nomina mai gli animaliDocumento del 21 aprile 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Giulianova — Area IV, Settore Demanio Marittimobando pubblico del 21/04/2026 per l'affidamento e gestione temporanea per l'anno 2026 dei tratti di spiagge libere, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 15/04/2026, e determinazione dirigenziale n. 507 del 20/04/2026Documento del 21 aprile 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| Roseto degli AbruzziTE · 9 schede | | - L'avviso pubblicato dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, Ordinario n. 29/2026 del 22 luglio 2026, è stato scaricato e letto: rende noto «che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17/07/2026 è stata definitivamente approvata la Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale».
Il testo intero, e gli orariL'avviso pubblicato dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, Ordinario n. 29/2026 del 22 luglio 2026, è stato scaricato e letto: rende noto «che con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17/07/2026 è stata definitivamente approvata la Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale». Serve a una cosa sola, ma decisiva: il punto 12 del dispositivo della deliberazione stabilisce che la Variante «entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURAT dell'avviso dell'approvazione», quindi la data di entrata in vigore del nuovo piano d'arenile di Roseto è il 22 luglio 2026 e non il 17 luglio. ⚠️ L'avviso contiene un errore, che dichiariamo e non correggiamo: attribuisce le controdeduzioni alla «deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17/04/2026», mentre la deliberazione approvata e il suo stesso oggetto la indicano come n. 21 del 17/04/2026. - Il 13 luglio 2026 il Sindaco di Roseto degli Abruzzi ha firmato una seconda ordinanza che tocca i cani sull'arenile, ed è nata da una segnalazione delle Guide del Borsacchio arrivata al protocollo lo stesso giorno: il 10 luglio, circa cento metri a sud della Casa Verde, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta, deposto presumibilmente il 9 luglio.
Il testo intero, e gli orariIl 13 luglio 2026 il Sindaco di Roseto degli Abruzzi ha firmato una seconda ordinanza che tocca i cani sull'arenile, ed è nata da una segnalazione delle Guide del Borsacchio arrivata al protocollo lo stesso giorno: il 10 luglio, circa cento metri a sud della Casa Verde, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie Caretta caretta, deposto presumibilmente il 9 luglio. Il Centro Studi Cetacei è intervenuto, ha individuato la camera delle uova e ha recintato il sito. L'ordinanza vieta, fino al 30 settembre 2026 e salvo schiusa anticipata, una quindicina di attività nei dieci metri a destra, a sinistra, a monte e a mare del punto di coordinate 42.710263 e 13.994601. Fra queste ce n'è una che riguarda chi arriva con un cane: è vietato «condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola», e sono esclusi dal divieto soltanto i cani di salvataggio al servizio di addetti formati e i cani guida per non vedenti, che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare. Il cane, quindi, qui non è vietato: è vietato che sia sciolto, e la museruola non lo sostituisce al guinzaglio. Sono vietati anche l'occupazione della zona recintata con ombrelloni, sedie e sdraio, il gioco con la palla, gli assembramenti e il passaggio di persone in prossimità dell'area, i fuochi, il transito di veicoli e gli apparecchi sonori ad alto volume. L'ordinanza dispone inoltre che le luci notturne non interferiscano con le tartarughine e che l'illuminazione pubblica del lungomare prospiciente possa essere sospesa in concomitanza con la schiusa. Le sanzioni sono quelle dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000. Non è la prima volta: il Comune aveva emesso un'ordinanza identica nell'oggetto il 9 settembre 2024. - L'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine. È la seconda delle quattro aree in cui consente l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione: l'area del piano spiaggia vigente ubicata a sud del Pontile, che la tavola 8A identifica come struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale o turistico-ricreativa. È l'unica delle quattro che l'atto non chiama spiaggia libera. L'elenco delle quattro aree compare due volte nello stesso atto, al punto 1.1 fra le disposizioni sull'accesso e al punto 2.5 fra quelle sulla balneazione, ed è identico nelle due occorrenze. L'atto vale «per la stagione balneare 2026 e fino a revoca» e revoca l'ordinanza n. 40 del 2023, che apriva già le stesse quattro aree. Sulla balneazione l'ordinanza ripete la formula della legge regionale — dove non è espressamente vietata o segnalata, il bagno dell'animale è consentito sotto stretta sorveglianza di chi lo accompagna — e vi aggiunge un orario: sempre fuori dalle fasce riservate alla balneazione assistita, che l'atto dichiara essere dalle nove alle diciannove sulla scorta dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, allegata all'ordinanza stessa. Quell'orario il Comune lo scrive per il bagno dell'animale, non per la sua presenza sulla sabbia: all'accesso alla spiaggia l'ordinanza comunale non pone alcun orario. Le condizioni valgono uguali sulle quattro spiagge libere aperte e nelle aree in concessione che accolgono animali: serve la certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono, è vietato l'accesso agli animali di sesso femminile in periodo estrale, chi porta un cane non identificabile con microchip o tatuaggio è soggetto a sanzione, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze di chi li accompagna, che deve evitare che disturbino la quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso dei cani guida per non vedenti, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani con brevetto di salvataggio. Chi accompagna l'animale ne garantisce salute e benessere, rimuove subito le deiezioni solide dall'arenile e dilava con acqua, anche marina, quelle liquide. Restano interdetti agli animali piscine, docce e aree attrezzate per gioco e sport. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro, ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. - L'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine. È la prima delle quattro aree in cui consente l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione: la spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del piano spiaggia vigente, ubicata a sud del Torrente Borsacchio. L'elenco delle quattro aree compare due volte nello stesso atto, al punto 1.1 fra le disposizioni sull'accesso e al punto 2.5 fra quelle sulla balneazione, ed è identico nelle due occorrenze. L'atto vale «per la stagione balneare 2026 e fino a revoca» e revoca l'ordinanza n. 40 del 2023, che apriva già le stesse quattro aree. Sulla balneazione l'ordinanza ripete la formula della legge regionale — dove non è espressamente vietata o segnalata, il bagno dell'animale è consentito sotto stretta sorveglianza di chi lo accompagna — e vi aggiunge un orario: sempre fuori dalle fasce riservate alla balneazione assistita, che l'atto dichiara essere dalle nove alle diciannove sulla scorta dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, allegata all'ordinanza stessa. Quell'orario il Comune lo scrive per il bagno dell'animale, non per la sua presenza sulla sabbia: all'accesso alla spiaggia l'ordinanza comunale non pone alcun orario. Le condizioni valgono uguali sulle quattro spiagge libere aperte e nelle aree in concessione che accolgono animali: serve la certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono, è vietato l'accesso agli animali di sesso femminile in periodo estrale, chi porta un cane non identificabile con microchip o tatuaggio è soggetto a sanzione, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze di chi li accompagna, che deve evitare che disturbino la quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso dei cani guida per non vedenti, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani con brevetto di salvataggio. Chi accompagna l'animale ne garantisce salute e benessere, rimuove subito le deiezioni solide dall'arenile e dilava con acqua, anche marina, quelle liquide. Restano interdetti agli animali piscine, docce e aree attrezzate per gioco e sport. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro, ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. Su questo tratto l'ordinanza aggiunge una disposizione che non ripete altrove: per la Riserva Guidata del Borsacchio è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, fermi restando l'articolo 69 della legge regionale 6/2005 e le norme del Piano di Assetto Naturalistico adottato. - L'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine. È la terza delle quattro aree in cui consente l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione: la spiaggia libera posta a sud dell'alaggio comunale della frazione di Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del piano spiaggia vigente. È l'unica delle quattro aree che non si trova nel capoluogo. L'elenco delle quattro aree compare due volte nello stesso atto, al punto 1.1 fra le disposizioni sull'accesso e al punto 2.5 fra quelle sulla balneazione, ed è identico nelle due occorrenze. L'atto vale «per la stagione balneare 2026 e fino a revoca» e revoca l'ordinanza n. 40 del 2023, che apriva già le stesse quattro aree. Sulla balneazione l'ordinanza ripete la formula della legge regionale — dove non è espressamente vietata o segnalata, il bagno dell'animale è consentito sotto stretta sorveglianza di chi lo accompagna — e vi aggiunge un orario: sempre fuori dalle fasce riservate alla balneazione assistita, che l'atto dichiara essere dalle nove alle diciannove sulla scorta dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, allegata all'ordinanza stessa. Quell'orario il Comune lo scrive per il bagno dell'animale, non per la sua presenza sulla sabbia: all'accesso alla spiaggia l'ordinanza comunale non pone alcun orario. Le condizioni valgono uguali sulle quattro spiagge libere aperte e nelle aree in concessione che accolgono animali: serve la certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono, è vietato l'accesso agli animali di sesso femminile in periodo estrale, chi porta un cane non identificabile con microchip o tatuaggio è soggetto a sanzione, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze di chi li accompagna, che deve evitare che disturbino la quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso dei cani guida per non vedenti, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani con brevetto di salvataggio. Chi accompagna l'animale ne garantisce salute e benessere, rimuove subito le deiezioni solide dall'arenile e dilava con acqua, anche marina, quelle liquide. Restano interdetti agli animali piscine, docce e aree attrezzate per gioco e sport. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro, ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. - L'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi è stata riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero, tutte e quattro le pagine. È la quarta delle quattro aree in cui consente l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione: la spiaggia libera compresa fra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 della tavola 8D del piano spiaggia vigente. È l'unica delle quattro che l'atto colloca fra due concessioni invece che rispetto a un punto del territorio. L'elenco delle quattro aree compare due volte nello stesso atto, al punto 1.1 fra le disposizioni sull'accesso e al punto 2.5 fra quelle sulla balneazione, ed è identico nelle due occorrenze. L'atto vale «per la stagione balneare 2026 e fino a revoca» e revoca l'ordinanza n. 40 del 2023, che apriva già le stesse quattro aree. Sulla balneazione l'ordinanza ripete la formula della legge regionale — dove non è espressamente vietata o segnalata, il bagno dell'animale è consentito sotto stretta sorveglianza di chi lo accompagna — e vi aggiunge un orario: sempre fuori dalle fasce riservate alla balneazione assistita, che l'atto dichiara essere dalle nove alle diciannove sulla scorta dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, allegata all'ordinanza stessa. Quell'orario il Comune lo scrive per il bagno dell'animale, non per la sua presenza sulla sabbia: all'accesso alla spiaggia l'ordinanza comunale non pone alcun orario. Le condizioni valgono uguali sulle quattro spiagge libere aperte e nelle aree in concessione che accolgono animali: serve la certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono, è vietato l'accesso agli animali di sesso femminile in periodo estrale, chi porta un cane non identificabile con microchip o tatuaggio è soggetto a sanzione, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma comunque nelle immediate vicinanze di chi li accompagna, che deve evitare che disturbino la quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso dei cani guida per non vedenti, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani con brevetto di salvataggio. Chi accompagna l'animale ne garantisce salute e benessere, rimuove subito le deiezioni solide dall'arenile e dilava con acqua, anche marina, quelle liquide. Restano interdetti agli animali piscine, docce e aree attrezzate per gioco e sport. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro, ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. - Fra le disposizioni sulla sorveglianza e la balneazione, al punto 2.8, l'ordinanza del Sindaco scrive che «sono consentite passeggiate degli animali lungo la battigia a condizione che il proprietario adotti tutte le misure (utilizzo del guinzaglio e/o museruola) idonee a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità».
Il testo intero, e gli orariFra le disposizioni sulla sorveglianza e la balneazione, al punto 2.8, l'ordinanza del Sindaco scrive che «sono consentite passeggiate degli animali lungo la battigia a condizione che il proprietario adotti tutte le misure (utilizzo del guinzaglio e/o museruola) idonee a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità». È una frase breve e sta da sola: non nomina le quattro spiagge aperte, non nomina un orario, non nomina un periodo, e non è ripetuta altrove nell'atto. È l'unico punto in cui l'ordinanza parla della riva come di un luogo a sé, distinto dall'arenile di cui il punto 1.1 chiude l'accesso fuori dalle quattro aree. Il guinzaglio, qui come nel resto dell'atto, è alternativo alla museruola e non cumulativo: l'ordinanza scrive «guinzaglio e/o museruola», ricalcando la formula della legge regionale, e non impone quindi il guinzaglio in ogni caso. Restano le condizioni generali dell'atto sul conduttore e sulle deiezioni, e resta la sanzione da cento a mille euro. - Al punto 2.1 lettera g) l'ordinanza del Sindaco dedica alla Riserva Guidata del Borsacchio una disposizione che non ripete per nessun altro luogo del Comune: «per quanto attiene la Riserva Guidata del Borsacchio, è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio che non deve superare la lunghezza di mt 1,5.
Il testo intero, e gli orariAl punto 2.1 lettera g) l'ordinanza del Sindaco dedica alla Riserva Guidata del Borsacchio una disposizione che non ripete per nessun altro luogo del Comune: «per quanto attiene la Riserva Guidata del Borsacchio, è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio che non deve superare la lunghezza di mt 1,5. In ogni caso devono essere rispettati l'art. 69 della L.R. 6/2005 e, ai fini di maggiore tutela, le norme contenute nel Piano di Assetto Naturalistico adottato». Sono le uniche righe dell'atto in cui compaia un obbligo di guinzaglio con una misura: dovunque altro il Comune ricopia la formula della legge regionale, «guinzaglio o museruola», che lascia scegliere. È anche l'unica volta in cui l'atto nomina la taglia dell'animale, e lo fa per dire che non conta. La disposizione sta dentro il blocco delle condizioni che l'ordinanza premette valere sia sulle quattro spiagge libere aperte sia nelle aree in concessione che accolgono animali, e l'atto non delimita la Riserva né dice in che rapporto stia con l'elenco esclusivo del punto 1.1. Una delle quattro spiagge aperte, la n. 27 a sud del Torrente Borsacchio, ricade dentro o al margine della Riserva. - Nel nuovo piano d'arenile — letto per intero nelle buste firmate allegate alla deliberazione — c'è la regola più concreta che a Roseto sia scritta sulle zone per cani dentro gli stabilimenti, e non sta in nessuna ordinanza.
Il testo intero, e gli orariNel nuovo piano d'arenile — letto per intero nelle buste firmate allegate alla deliberazione — c'è la regola più concreta che a Roseto sia scritta sulle zone per cani dentro gli stabilimenti, e non sta in nessuna ordinanza. È l'articolo 14.15 lettera i) delle Norme Tecniche di Attuazione: «Durante l'arco dell'anno è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane/gatto», nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti della legge regionale 19/2014 e dell'Ordinanza Balneare stagionale; quelle zone «potranno essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50». E poi la parte che riguarda il bagno: «Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane/gatto, avente superficie max di mq. 100, può essere utilizzato per il bagno dei cani/gatti, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione; deve inoltre essere opportunamente delimitato con boe, corde galleggianti e dotato di adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune». Quindi: dentro uno stabilimento di Roseto il cane può entrare in acqua, ma in un tratto di mare delimitato e non più grande di cento metri quadrati, e fuori dagli orari di balneazione — cosa che il piano dice e che l'ordinanza comunale n. 44 non dice. ⚠️ Resta che non esiste un elenco degli stabilimenti che hanno allestito la zona e comunicato al Comune: il piano dà la regola, non i nomi.
- Vale dal 26 maggio 2026.
- Vale dal 13 luglio 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza n. 53 del 2026 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso: pone un obbligo di condotta. Vieta di condurre senza guinzaglio o di lasciare in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola — qui, a differenza del resto dell'ordinanza sui cani in spiaggia, la museruola non basta a sostituire il guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti formati e i cani guida per non vedenti, che però non possono a loro volta essere lasciati liberi di circolare. Le condizioni per estesoGli atti — la legge regionale 19/2014, l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026 e l'ordinanza comunale n. 44 del 2026 — sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola, in alternativa fra loro e non insieme; libretto delle vaccinazioni o certificazione sanitaria al seguito; identificazione del cane con microchip o tatuaggio; raccolta immediata delle deiezioni solide e dilavamento con acqua di quelle liquide. Le cagne in calore non possono accedere. La legge regionale nomina espressamente cani e gatti. Le condizioni per estesoNessuno degli atti letti pone limiti di taglia o di peso, e l'ordinanza comunale è esplicita: nella Riserva «è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza». Le condizioni che pone sono due e riguardano il conduttore: il cane dev'essere registrato all'anagrafe canina e condotto con un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo. È l'unico punto dell'ordinanza in cui il guinzaglio non è alternativo alla museruola ma prescritto, e con una misura. Restano da verificare le norme del Piano di Assetto Naturalistico, che l'ordinanza richiama e che non abbiamo letto. Le condizioni per estesoGli atti letti — la legge regionale 19/2014, l'Ordinanza Balneare regionale 2026 con la sua integrazione del 14 luglio 2026 e l'ordinanza comunale n. 44 del 2026 — non pongono limiti di taglia o di peso, e le loro condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio o museruola in alternativa, libretto delle vaccinazioni o certificazione sanitaria, microchip o tatuaggio, raccolta immediata delle deiezioni, divieto per le femmine in periodo estrale. Dentro una concessione, però, la regola pratica la scrive il gestore, e i singoli stabilimenti possono porne altre che nessuno di questi atti conosce. | - Regione Abruzzo — Bollettino Ufficiale telematico (BURAT), Ordinario n. 29/2026«Avviso di approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale» della Città di Roseto degli Abruzzi, a firma del dirigente del Settore I, prot. 38212 del 20/07/2026, pubblicato sul BURAT Ordinario n. 29/2026 del 22 luglio 2026 — è la data da cui la Variante entra in vigore, per espressa previsione del punto 12 del dispositivo della deliberazioneDocumento del 22 luglio 2026. Letto da noi il 21 agosto 2026.
- Comune di Roseto degli Abruzzi — il Sindacoordinanza del Sindaco n. 53 del 13/07/2026, registro generale n. 136, «Tutela della nidificazione di una tartaruga marina della specie Caretta caretta sull'arenile del Comune di Roseto degli Abruzzi», 4 pagine, letta per interoDocumento del 13 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Roseto degli Abruzzi — il Sindacoordinanza del Sindaco n. 44 del 26/05/2026, registro generale n. 105, «Disciplina per l'accesso alle spiagge e la balneazione degli animali d'affezione», 4 pagine, riscaricata dal registro delle ordinanze del Comune e riletta per intero il 6 agosto 2026, allegati compresi (Ordinanza Balneare regionale 2026 e Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova)Documento del 26 maggio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Roseto degli Abruzzi — Consiglio comunaledeliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 17/07/2026, «Approvazione definitiva della Variante al vigente Piano Demaniale Marittimo Comunale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 13/10/2025, controdedotta alle osservazioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/04/2026»; con gli elaborati allegati «Norme Tecniche di Attuazione» (46 pagine, artt. 14.15 lett. i, 18.6 e 20.5) e «Relazione generale» — buste firmate .p7m scaricate dal registro delle deliberazioni e aperteDocumento del 17 luglio 2026. Letto da noi il 21 agosto 2026.
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| PinetoTE · 5 schede | | - La regola più utile su questa spiaggia non sta nell'ordinanza ma nel piano dell'arenile, e va cercata lì.
Il testo intero, e gli orariLa regola più utile su questa spiaggia non sta nell'ordinanza ma nel piano dell'arenile, e va cercata lì. Le Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione della Variante al Piano Demaniale Comunale, approvata l'11 marzo 2024 e scaricata dentro lo ZIP del piano approvato, contengono un articolo 18 nuovo, intitolato «Concessione area Bau Beach», che al punto 18.1 prevede in zona Villa Fumosa, individuata nella Tavola 4, un'area da destinare a spiaggia per il defatigamento e il mantenimento dei cani. Su quell'area è consentita l'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari all'attività — spazi ombreggiati, punti idrici, passerelle, deposito per i rifiuti organici e non organici —, da proporre progettualmente insieme alla domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione; ma «su tale area non è ammessa alcuna installazione di attrezzature balneari quali ombrelloni, sdraio e lettini». L'area potrà essere gestita anche in convenzione con associazioni senza fini di lucro individuate in forma pubblica. L'articolo 4.2, che elenca le aree per cui è il Comune ad assumere la veste di soggetto attuatore, alla lettera c) indica l'«area in zona Villa Fumosa per consentire la creazione di una area attrezzata per i cani indicata col lotto n. 53 sulla Tav. 4»; e l'articolo 11.2, che classifica le unità di intervento, mette fra le concessioni demaniali speciali, alla lettera b.4), le «aree riservate agli animali di affezione (es. bau beach)». Il piano, insomma, tratta la bau beach come una figura urbanistica a sé, con parametri propri. - L'ordinanza divide il litorale di Pineto in due al torrente Calvano e dà alle due metà regole opposte.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza divide il litorale di Pineto in due al torrente Calvano e dà alle due metà regole opposte. Per il tratto di arenile compreso tra la sponda nord del torrente Calvano e il confine con il Comune di Roseto degli Abruzzi, il comma 3 dell'articolo 3 dispone che «è consentita lungo la battigia la circolazione di animali di affezione nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6 del presente articolo», senza limiti di periodo e senza fasce orarie. Il comma 7 aggiunge che negli stabilimenti balneari siti nel tratto di litorale a nord del torrente Calvano che non impediscano l'accesso degli animali e riservino a tale scopo porzioni di spiaggia attrezzata, e nelle spiagge libere attrezzate, devono essere installate almeno una bacheca in legno bifacciale di settanta centimetri per cento e cartelli con le prescrizioni per l'accesso di cani e gatti, tradotti in inglese, francese e tedesco oltre che in italiano; il comma 9 consente in quelle aree spazi per il ristoro, l'abbeveraggio e il gioco degli animali. Le condizioni del comma 6 valgono anche qui: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, identificazione con microchip o tatuaggio, conduzione sempre al guinzaglio con museruola al seguito, sosta entro il perimetro degli ombrelloni o nelle immediate vicinanze, sacchetti per le deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide, divieto di accesso con cani femmina in periodo estrale, divieto di balneazione dei cani su tutto il litorale comunale tranne la bau beach, e interdizione a piscine, docce, spazi ludici e sportivi. Il comma 10 impone al proprietario di assicurare l'abbeveraggio dell'animale su tutto il litorale dove la circolazione è ammessa. L'atto è stato letto per intero, planimetrie comprese, e non pone limiti di peso né di taglia. - La determinazione regionale del 14 luglio 2026 pesa su questo tratto più che su altri, perché il regime che qui comincia il 31 luglio si sovrappone quasi per intero al periodo in cui la Regione limita l'orario.
Il testo intero, e gli orariLa determinazione regionale del 14 luglio 2026 pesa su questo tratto più che su altri, perché il regime che qui comincia il 31 luglio si sovrappone quasi per intero al periodo in cui la Regione limita l'orario. La Regione precisa che durante il periodo di balneazione compreso tra il 23 maggio e il 20 settembre l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria destinata alla balneazione, fissata dalle ore 8:00 alle ore 19:00: dal 31 luglio al 20 settembre, quindi, la circolazione lungo la battigia che l'ordinanza comunale riapre sarebbe consentita solo la mattina presto e la sera. Resta sempre consentito, dice la stessa determinazione, l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali — e sono proprio quelli che il comma 8 dell'ordinanza comunale riconosce a sud del Calvano da quella stessa data. I due atti non si citano a vicenda e nessuno dei due dice quale prevalga. - La pagina che l'Area Marina Protetta tiene pubblicata dice fin dove arriva il divieto, perché esiste e che cosa resta possibile.
Il testo intero, e gli orariLa pagina che l'Area Marina Protetta tiene pubblicata dice fin dove arriva il divieto, perché esiste e che cosa resta possibile. Il tratto costiero interessato è quello compreso fra il torrente Calvano, a Pineto, e piazza Aldo Moro, a Silvi. Dal 1° marzo al 30 luglio lì non è consentita la circolazione dei cani, né libera né al guinzaglio, e la ragione è la nidificazione del Fratino, il Charadrius alexandrinus, un piccolo trampoliere protetto che in quell'area depone le uova direttamente sulla sabbia fra marzo e luglio. L'ente indica quali sono le alternative in quel periodo: i percorsi pedonali ai margini della pineta, tenuti a distanza dalle dune; le concessioni balneari che accettano gli animali; e le dog beach autorizzate. Dopo il 30 luglio la circolazione lungo la battigia torna possibile, al guinzaglio. Il fondamento che la pagina richiama è il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta e il suo disciplinare integrativo, non un'ordinanza comunale. - L'unica disposizione dell'Ordinanza Balneare 2026 dedicata ai cani è l'articolo 4 comma 5, e riguarda le concessioni: durante l'arco dell'intero anno è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti previsti dalla legge regionale 19/2014.
Il testo intero, e gli orariL'unica disposizione dell'Ordinanza Balneare 2026 dedicata ai cani è l'articolo 4 comma 5, e riguarda le concessioni: durante l'arco dell'intero anno è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti previsti dalla legge regionale 19/2014. Quelle zone possono avere spazi individuali delimitati con materiale naturale non impattante alto al massimo un metro e mezzo; e lo specchio acqueo antistante, di superficie massima cento metri quadri, può essere usato per il bagno dei cani esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, delimitato con boe o corde galleggianti, dotato di segnaletica e previa comunicazione al Comune. A Pineto quella facoltà regionale incontra un limite comunale: l'ordinanza del 2023 vieta la balneazione dei cani su tutto il litorale tranne la bau beach. L'articolo 1 comma 2 lettera g) ricorda che nei tratti costieri ricadenti in aree e riserve marine protette le disposizioni dell'ordinanza vanno coordinate con le norme speciali di quelle aree, e l'articolo 9 comma 5 che fra norme in contrasto prevale la più restrittiva: per gli stabilimenti a sud del torrente Calvano è la chiave che tiene insieme la facoltà regionale e il divieto dell'area protetta fino al 30 luglio.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Vale dal 31 luglio 2026.
- Vale dal 1 marzo 2026 al 30 luglio 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni che pone sono altre: certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni; identificazione dell'animale con microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; conduzione sempre al guinzaglio, con obbligo di portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali; sosta entro il perimetro degli ombrelloni assegnati o impiantati dal proprietario e comunque nelle immediate vicinanze; sacchetti per la raccolta immediata delle deiezioni solide, da conferire nel più vicino contenitore per la raccolta indifferenziata, e obbligo di aspergere e dilavare quelle liquide con acqua anche marina; divieto di accedere con cani femmina durante il periodo estrale; divieto di accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi. Su tutto il litorale dove la circolazione degli animali è ammessa, il proprietario deve assicurare all'animale il dovuto abbeveraggio. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni che pone sono altre: certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni; identificazione dell'animale con microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; conduzione sempre al guinzaglio, con museruola al seguito da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali; sosta entro il perimetro degli ombrelloni assegnati o impiantati dal proprietario e comunque nelle immediate vicinanze; sacchetti per la raccolta immediata delle deiezioni solide, da conferire nel più vicino contenitore per l'indifferenziata, e obbligo di aspergere e dilavare quelle liquide con acqua anche marina; divieto di accedere con cani femmina durante il periodo estrale; divieto di accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi; obbligo per il proprietario di assicurare all'animale il dovuto abbeveraggio. La balneazione dei cani è vietata: l'unica eccezione su tutto il Comune è la bau beach. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia, ma qui pone un limite di modo: si circola, non si sosta, e si circola soltanto lungo la battigia. Restano tutte le condizioni del comma 6: certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni; microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; conduzione sempre al guinzaglio, con museruola al seguito da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali; sacchetti per la raccolta immediata delle deiezioni solide, da conferire nel più vicino contenitore per l'indifferenziata, e obbligo di aspergere e dilavare quelle liquide con acqua anche marina; divieto di accedere con cani femmina durante il periodo estrale; divieto di accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi; obbligo di assicurare all'animale il dovuto abbeveraggio. La balneazione dei cani resta vietata su tutto il litorale comunale tranne alla bau beach. Restano inoltre i divieti dell'articolo 1 che valgono tutto l'anno, fra cui quello di calpestare le aree di duna, delimitate o no. Le condizioni per estesoGli atti comunali e regionali sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di peso né di taglia: quello che decide il singolo concessionario, però, non lo regola nessun atto pubblico e può essere più restrittivo, fino al divieto totale. Restano le condizioni del comma 6 dell'articolo 3 dell'ordinanza comunale: certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni; microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; conduzione sempre al guinzaglio, con museruola al seguito; sosta entro il perimetro degli ombrelloni assegnati o impiantati e comunque nelle immediate vicinanze; sacchetti per le deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con acqua anche marina; divieto di accedere con cani femmina in periodo estrale; interdizione a piscine, docce, spazi ludici e sportivi. Nelle aree riservate agli animali il concessionario può realizzare spazi per il ristoro, l'abbeveraggio e il gioco. La balneazione dei cani resta vietata su tutto il litorale comunale tranne alla bau beach. | - Comune di PinetoVariante al Piano Demaniale Comunale, «Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione», articolo 4.2 lettera c), articolo 11.2 lettera b.4), articolo 18 «Concessione area Bau Beach», articolo 25 «Area Marina Protetta Torre del Cerrano» e articolo 26.2, approvata con deliberazione n. 3 dell'11/03/2024 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunaleDocumento del 11 marzo 2024. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Pinetoordinanza n. 62 del 17/07/2023 (registro generale), Area Urbanistica n. 1, «Ordinanza per la disciplina d'uso del demanio marittimo e delle attività balneari», articolo 1 (prescrizioni sull'uso delle spiagge, delle pinete e del mare, comma 2 lettera k), articolo 2 (aree attrezzate), articolo 3 «Animali di affezione», articolo 6 comma 4 e articolo 7 (sanzioni), con le due planimetrie allegateDocumento del 17 luglio 2023. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026»Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Area Marina Protetta Torre del Cerranopagina istituzionale «Divieto di cani in spiaggia dal primo marzo al 30 luglio: campagna di sensibilizzazione per i proprietari di animali da affezione»Il documento non porta una data. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione AbruzzoOrdinanza Balneare 2026, approvata con determinazione dirigenziale DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con DPC032/118 del 21/05/2026, articoli 1, 3, 4 comma 5 e 9Documento del 21 maggio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| SilviTE · 3 schede | | - La relazione tecnica della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale dice una cosa che l'ordinanza in vigore non dice: che la Bau Beach cambia posto.
Il testo intero, e gli orariLa relazione tecnica della Variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale dice una cosa che l'ordinanza in vigore non dice: che la Bau Beach cambia posto. Il testo, nel paragrafo sulle spiagge libere, prevede «la destinazione di una porzione di spiaggia libera destinata agli animali d'affezione, denominata BAU BEACH, che è stata spostata, per motivi di maggiore fruibilità alla fine di Vicolo Volturno, tra la concessione n° 04 e la STR-01». È un posto diverso da quello che l'ordinanza n. 138 del 5 giugno 2026 indica ancora oggi, cioè la località Piomba nei pressi di via della Riviera, dentro l'Arenile Sud — anche se non lontanissimo, visto che la STR-01 è la concessione dell'Elena Resort, all'estremità sud del litorale. La stessa relazione, al paragrafo sulle aree di elevato valore naturalistico, ricorda che «nella parte più a nord del litorale» comunale si trova l'Area Marina Protetta del Cerrano. Le due indicazioni sulla Bau Beach non si contraddicono nel tempo — la Variante è stata adottata nel marzo 2023 ma non risultava approvata alla ricognizione regionale del dicembre 2023, e l'ordinanza 2026 continua a rinviare alla delibera di Giunta del 2022 che colloca l'area a Piomba —, ma dicono che il trasferimento è previsto. Finché la Variante non è approvata, la Bau Beach resta dove l'ordinanza la mette; quando lo sarà, questa scheda andrà rifatta. - L'ordinanza dirigenziale n. 138 del 5 giugno 2026 dispone che l'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, sia «limitato alle seguenti aree»: la porzione di spiaggia libera denominata BAU BEACH, in località Piomba, e le concessioni balneari che lo consentano, indicate nell'Allegato 1, che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza dirigenziale n. 138 del 5 giugno 2026 dispone che l'accesso alle spiagge da parte degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, sia «limitato alle seguenti aree»: la porzione di spiaggia libera denominata BAU BEACH, in località Piomba, e le concessioni balneari che lo consentano, indicate nell'Allegato 1, che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014. Sulle altre spiagge libere del litorale di Silvi l'accesso degli animali non rientra quindi fra le aree consentite. L'atto è stato riletto per intero il 6 agosto 2026: non individua per nome nessun altro tratto libero, non fissa un periodo con date proprie, non fissa orari e non prevede eccezioni diverse da quelle generali, cioè i cani guida per i non vedenti, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio. L'inosservanza comporta una sanzione amministrativa da cento a mille euro, ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione. - Controllo negativo, ed è il motivo per cui questa scheda esiste separata dalle altre: l'ordinanza dirigenziale n. 138 del 5 giugno 2026 del Comune di Silvi è stata riletta per intero, premesse e dispositivo, e non contiene una sola parola sull'Area Marina Protetta «Torre del Cerrano», né sul Fratino, né sul periodo dal 1° marzo al 30 luglio.
Il testo intero, e gli orariControllo negativo, ed è il motivo per cui questa scheda esiste separata dalle altre: l'ordinanza dirigenziale n. 138 del 5 giugno 2026 del Comune di Silvi è stata riletta per intero, premesse e dispositivo, e non contiene una sola parola sull'Area Marina Protetta «Torre del Cerrano», né sul Fratino, né sul periodo dal 1° marzo al 30 luglio. Nomina un unico tratto aperto — la Bau Beach, in località Piomba, all'estremità sud del litorale — e le concessioni dell'Allegato 1, e per il resto tace. Chi si informasse soltanto sull'atto comunale non saprebbe che sulla parte nord dell'arenile, da piazza Aldo Moro in su, per cinque mesi l'anno un altro ente vieta perfino di passare col cane al guinzaglio.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Vale dal 1 marzo 2026 al 30 luglio 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia per la Bau Beach: i limiti di taglia compaiono soltanto nell'allegato, e riguardano i singoli stabilimenti balneari, non la spiaggia libera. Le condizioni che l'atto pone sono altre: uso del guinzaglio o della museruola, in alternativa fra loro; obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo su richiesta degli organi di controllo; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina. Sulla spiaggia libera l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo sono a carico del proprietario, perché il punto 12 dell'ordinanza mette l'obbligo di predisporre aree dove rinfrescare gli animali in capo alle sole concessioni. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro. | |
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| Città Sant'AngeloPE · 1 scheda | | - L'albo pretorio on line del Comune è stato interrogato il 6 agosto 2026 sulle pubblicazioni in corso, e restituisce un dato che nessun'altra fonte comunale dà: esiste un'ordinanza del Settore IV – Polizia Locale, la n. 71 del 23 luglio 2026, intitolata «Misure per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», in pubblicazione dal 24 luglio al 22 agosto 2026.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio on line del Comune è stato interrogato il 6 agosto 2026 sulle pubblicazioni in corso, e restituisce un dato che nessun'altra fonte comunale dà: esiste un'ordinanza del Settore IV – Polizia Locale, la n. 71 del 23 luglio 2026, intitolata «Misure per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», in pubblicazione dal 24 luglio al 22 agosto 2026. È l'unico atto comunale del 2026 che riguardi gli animali. Il testo non siamo riusciti a scaricarlo: l'albo espone gli estremi dell'atto ma il collegamento agli allegati restituisce una pagina di errore, e l'interfaccia di dettaglio non risponde alle chiamate dirette. Non sappiamo quindi se quell'ordinanza ponga limiti d'orario o di luogo alla conduzione dei cani, né se riguardi anche l'arenile: se qualcosa di applicabile in spiaggia a Città Sant'Angelo in agosto esiste, è lì dentro, e va chiesto al Comune. Nelle stesse pubblicazioni in corso non compare alcun atto sull'accesso degli animali alle spiagge, né sul piano demaniale marittimo comunale.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLa legge regionale è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia, e non esiste un atto comunale che ne ponga. Le condizioni che la legge pone sono altre: uso del guinzaglio o della museruola; obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni; divieto di accesso alle zone riservate per gli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso ai cani femmina durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; sosta entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina; divieto di accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, purché delimitate e segnalate. L'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti è comunque consentito. | |
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| MontesilvanoPE · 3 schede | | - La legge regionale che sta a monte spiega perché un Comune abruzzese può vietare così.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale che sta a monte spiega perché un Comune abruzzese può vietare così. L'articolo 1 comma 1 garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola; il comma 2 consente però ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, con un limite preciso: prevedere comunque, per ogni Comune, almeno un tratto di spiaggia per il quale l'accesso sia consentito. Montesilvano quel tratto ce l'ha, ed è la spiaggia libera SL_8. Il comma 3 aggiunge che i concessionari o i gestori comunicano al Comune, entro la stessa data, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge. La legge non pone limiti di peso né di taglia, e nulla dice sul divieto di balneazione degli animali se non che è consentita «ove non espressamente vietata o segnalata»: a Montesilvano è espressamente vietata su tutto il tratto di costa. Il testo è quello che la banca dati dei testi vigenti del Consiglio regionale d'Abruzzo pubblica come vigente, in vigore dal 29 aprile 2014 e senza modifiche successive registrate. - Il 23 luglio 2026 il Sindaco di Montesilvano ha firmato una seconda ordinanza che riguarda chi arriva col cane, e che non c'entra con le spiagge ma vale su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026: la n. 59, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore».
Il testo intero, e gli orariIl 23 luglio 2026 il Sindaco di Montesilvano ha firmato una seconda ordinanza che riguarda chi arriva col cane, e che non c'entra con le spiagge ma vale su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026: la n. 59, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore». La premessa richiama i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara, assunta come riferimento per contiguità territoriale, che nel mese di luglio avevano segnalato livelli di rischio elevato. L'ordinanza vieta di detenere animali d'affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni quando ricorra anche una sola di queste condizioni: esposizione diretta e prolungata ai raggi solari; assenza di zone d'ombra effettivamente fruibili per l'intera durata dell'esposizione; assenza di ventilazione o aerazione adeguate; mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile in quantità sufficiente; impossibilità per l'animale di raggiungere da solo un ricovero ombreggiato e protetto dal calore; condizioni ambientali che, per specie, razza, età o stato di salute, possano arrecargli sofferenza o pericolo. Obbliga a garantire in ogni momento acqua fresca, ombra, riparo e aerazione, e a verificare con frequenza le condizioni dell'animale. Vieta di lasciare animali in veicoli parcheggiati o in sosta, anche per brevi periodi e anche con i finestrini parzialmente aperti. Raccomanda inoltre — raccomanda, non ordina — di evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde, indicativamente fra le undici e le diciotto, di verificare prima la temperatura dell'asfalto e dei marciapiedi per non ustionare i cuscinetti plantari, e di portare con sé acqua e un recipiente. La sanzione, quando la condotta non sia già punita da altra norma, va da venticinque a cinquecento euro. È un atto che chi passa l'estate a Montesilvano con un cane farebbe bene a conoscere, e che nessuna guida turistica riporta.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni le prende dalla legge regionale 19/2014, che ricopia per esteso: accesso e permanenza subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie, con obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni; divieto di accesso per gli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso ai cani femmina durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; possibilità per gli animali di sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario; garanzia dello stato di salute e di benessere dell'animale a carico del proprietario, fatta salva la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice Civile; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina; interdizione dell'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi delimitate e segnalate; predisposizione di aree dove poter rinfrescare gli animali. Il bagno, invece, non è compreso: l'ordinanza vieta la balneazione degli animali su tutto il tratto di costa comunale, e questa è una regola di luogo, non di taglia. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro. | |
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| PescaraPE · 3 schede | | - L'ordinanza dirigenziale n. 385 del 13 maggio 2026 individua le aree in cui l'accesso degli animali d'affezione alle spiagge di Pescara è consentito: la porzione di spiaggia libera tra la concessione «Mare Blu» e Fosso Vallelunga, la porzione di spiaggia libera tra le concessioni «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara», e le concessioni balneari che lo consentano e che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza dirigenziale n. 385 del 13 maggio 2026 individua le aree in cui l'accesso degli animali d'affezione alle spiagge di Pescara è consentito: la porzione di spiaggia libera tra la concessione «Mare Blu» e Fosso Vallelunga, la porzione di spiaggia libera tra le concessioni «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara», e le concessioni balneari che lo consentano e che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014. Fuori da queste, sul litorale di Pescara, l'accesso non rientra fra i casi consentiti. All'atto è allegato l'elenco delle concessioni che hanno comunicato al Comune le proprie misure limitative per la stagione balneare 2026: le abbiamo contate riga per riga e sono trentotto, non quaranta come avevamo scritto in una lettura precedente, e in tutte e trentotto la colonna dell'accesso riporta NO. Eccole per intero, con il numero di concessione: 5 Stella d'Oro, 7 La Caravella, 9 Mareblu, 12 Bora Bora, 14 Coralba, 19 Lido delle Sirene – Le Pailottes, 20 La Lucciola, 21 Ippo Beach Club Playa Segunda, 22 Ippo Beach Playa Privada, 23 Mila, 26 La Perla Rosa, 27 Cavallino Azzurro, 28 Aretusa, 29 La Conchiglia, 30 La Sabbia d'Oro, 38 Oriente, 39 Gilda, 47 La Tramontana – Venezia, 48 Zara, 50 L'Adriatica, 52 Sole e Luna, 62 La Sirena, 63 Venere, 64 Saturno, 65 Miramare, 73 Tartarughino, 75 Hai Bin, 76 4 Vele, 78 Istria, 79 Calypso, 80 Onda Marina, 85 Sea Club – ex Delfino Verde, 88 Il Traghetto, 91 Acapulco, 95 Le Antille, 96 Tahiti, 97 Stella Marina, 101 Le Naiadi. Restano esclusi dal divieto, ovunque, i cani guida per i non vedenti, i cani di assistenza per le persone con disabilità muniti di tesserino identificativo, i cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio. L'inosservanza comporta una sanzione amministrativa da cento a mille euro. L'atto è stato letto per intero: non individua per nome gli altri tratti del litorale e non fissa un periodo con date proprie. - Le norme tecniche del Piano Demaniale Comunale dicono da dove nascono i due tratti.
Il testo intero, e gli orariLe norme tecniche del Piano Demaniale Comunale dicono da dove nascono i due tratti. L'articolo 14, dedicato all'utilizzazione delle zone libere, al comma 11 stabilisce che in almeno due aree libere l'Amministrazione comunale individuerà porzioni delle stesse ove sarà consentito l'accesso con animali, «come da ordinanza della Regione», e che dette aree dovranno essere appositamente segnalate e attrezzate con l'indicazione dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso, oltre a essere dotate di accesso indipendente. È il piano, quindi, a fissare il numero minimo di due, e a prevedere che l'orario di utilizzo sia indicato sul posto: l'ordinanza annuale del Comune un orario non lo scrive, e chi arriva lo trova, se c'è, sulla cartellonistica. Lo stesso articolo descrive le zone libere come l'insieme dell'arenile libero adiacente alla battigia — una fascia di almeno cinque metri dalla linea di battigia, con funzione di percorso pedonale lungo la riva —, dei corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e delle spiagge libere. Il piano è stato adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 dell'8 febbraio 2006 e approvato con deliberazione n. 164 del 12 novembre 2007; l'articolo 10 suddivide il litorale in tre ambiti — nord, centrale e sud — più una quarta zona fra la foce nord del fiume Pescara e lo stabilimento n. 35, ma nessuno di questi ambiti è associato dal piano agli animali. - L'ordinanza per la stagione balneare 2026 consente l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, in tre casi soltanto: la porzione di spiaggia libera tra la concessione denominata «Mare Blu» e Fosso Vallelunga; la porzione di spiaggia libera tra le concessioni denominate «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara»; e presso le concessioni balneari che lo consentano e che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza per la stagione balneare 2026 consente l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, in tre casi soltanto: la porzione di spiaggia libera tra la concessione denominata «Mare Blu» e Fosso Vallelunga; la porzione di spiaggia libera tra le concessioni denominate «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara»; e presso le concessioni balneari che lo consentano e che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014. Le due porzioni di spiaggia libera erano state individuate dalla deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 12 maggio 2015, che l'ordinanza richiama nelle premesse. Accesso e permanenza sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie, con obbligo di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo su richiesta; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni e agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale; chi ha un cane non identificabile con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo è soggetto alle sanzioni amministrative. Gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario, che deve evitare disturbi alla quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso alle spiagge dei cani guida per i non vedenti, dei cani di assistenza per le persone con disabilità — intesi come i cani muniti di tesserino identificativo, addestrati per il supporto di persone con compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, anche senza certificato di riconoscimento della disabilità —, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani muniti di brevetto di salvataggio. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente dall'arenile e quelle liquide asperse e dilavate con acqua, anche marina. Dove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza del proprietario nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, per una superficie massima di cento metri quadri, delimitato con boe e corde galleggianti, segnalato, e fuori dalle fasce orarie di balneazione individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. L'inosservanza comporta una sanzione amministrativa da cento a mille euro. All'ordinanza è allegato l'elenco delle concessioni che hanno comunicato al Comune le proprie misure limitative per la stagione 2026: sono trentotto, contate riga per riga, dalla numero 5 «Stella d'Oro» alla numero 101 «Le Naiadi», e per tutte e trentotto la colonna dell'accesso riporta NO — nessuna eccezione. L'atto è stato letto per intero, allegato compreso: non pone limiti di peso né di taglia, non fissa date di inizio e fine della stagione, non fissa fasce orarie proprie di accesso alla spiaggia e non nomina per nome nessun altro luogo del litorale, né varchi, né accessi, né la foce del fiume Pescara.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero, allegato compreso, e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni che pone sono altre: uso del guinzaglio o della museruola, in alternativa fra loro; obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo su richiesta degli organi di controllo; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina; divieto di accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. Su questo tratto di spiaggia libera l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo restano a carico del proprietario, perché il punto 12 dell'ordinanza pone l'obbligo di predisporre aree dove rinfrescare gli animali soltanto in capo alle concessioni; resta però la facoltà di usare liberamente le aree che quelle concessioni predispongono. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro. | |
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| Francavilla al MareCH · 6 schede | | - Il Comune di Francavilla al Mare tiene pubblicata, fra la modulistica del Demanio, la «Comunicazione divieto di accesso alle spiagge degli animali da affezione», con questa spiegazione: entro il 30 marzo di ogni anno i concessionari e i gestori devono comunicare le misure limitative per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Francavilla al Mare tiene pubblicata, fra la modulistica del Demanio, la «Comunicazione divieto di accesso alle spiagge degli animali da affezione», con questa spiegazione: entro il 30 marzo di ogni anno i concessionari e i gestori devono comunicare le misure limitative per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione. È l'attuazione dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 19/2014 e serve a delimitare che cosa questa scheda copre e che cosa no: il divieto della Giunta riguarda le spiagge libere, mentre dentro le concessioni non è il Comune a decidere se il cane entra, ma il singolo gestore, che deve comunicarlo entro quella data. La pagina è aggiornata al 29 settembre 2025, allega il modello in formato RTF e indica come ufficio responsabile Patrimonio, Valorizzazione e gestione. Il Comune pubblica anche un secondo modulo, «Comunicazione di divieto di accesso all'interno degli stabilimenti balneari per gli animali da affezione», con la stessa funzione. Nessuno dei due produce un elenco pubblico di chi abbia comunicato che cosa. - Il divieto del punto 1 non riguarda soltanto le spiagge libere: la Giunta vieta l'accesso agli animali da affezione «su tutte le spiagge libere del Comune di Francavilla al Mare, nonché sulle aree destinate alla sosta e alaggio delle barche e rimessaggio pescatori».
Il testo intero, e gli orariIl divieto del punto 1 non riguarda soltanto le spiagge libere: la Giunta vieta l'accesso agli animali da affezione «su tutte le spiagge libere del Comune di Francavilla al Mare, nonché sulle aree destinate alla sosta e alaggio delle barche e rimessaggio pescatori». Sono aree di demanio marittimo con una destinazione d'uso propria, e l'atto le nomina in una voce distinta invece di comprenderle fra le spiagge. Lo stesso atto le colloca, perché le usa come confini del tratto che apre ai cani: la spiaggia libera di ottantuno metri di fronte mare sul lungomare Aldo Moro è individuata «tra la zona di alaggio e sosta imbarcazioni a confine con la concessione denominata BELLA VITA» a nord «e la zona destinata a rimessaggio pescatori a sud». Il divieto non ha eccezioni, non ha orari e non ha periodo. L'inosservanza è punita, come per il resto della delibera, con la sanzione amministrativa da 1.032 a 3.098 euro prevista dall'articolo 1164 del Codice della navigazione. - La determinazione regionale del 14 luglio 2026 è l'unico atto che parli espressamente della battigia, ed è per questo che qui il conflitto di orari si vede meglio che altrove: la Regione precisa che durante il periodo di balneazione, dal 23 maggio al 20 settembre, «l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria destinata alla balneazione, fissata dalle ore 8:00 alle ore 19:00».
Il testo intero, e gli orariLa determinazione regionale del 14 luglio 2026 è l'unico atto che parli espressamente della battigia, ed è per questo che qui il conflitto di orari si vede meglio che altrove: la Regione precisa che durante il periodo di balneazione, dal 23 maggio al 20 settembre, «l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria destinata alla balneazione, fissata dalle ore 8:00 alle ore 19:00». Il Comune apre la battigia dalle sei alle nove e dalle diciotto alle ventuno; la Regione la chiude dalle otto alle diciannove. L'ora fra le otto e le nove del mattino è consentita dal Comune e vietata dalla Regione; l'ora fra le diciannove e le venti è consentita da entrambi; e fra le diciannove e le ventuno la Regione non pone limiti mentre il Comune chiude alle ventuno. L'Ordinanza Balneare regionale, all'articolo 9 comma 5, prevede che fra norme in contrasto prevalga la più restrittiva, ma quale sia in concreto su questa fascia non lo decidiamo noi: riportiamo entrambe le regole. - È la seconda delle due eccezioni al divieto generale che il Comune di Francavilla al Mare ha posto sulle spiagge libere: la spiaggia libera con fronte mare di 22,70 metri individuata sull'arenile a nord al confine con la concessione denominata «Lido Nausica», per la quale — dice la delibera — «rimarrà il libero accesso a cani e gatti limitatamente agli orari giornalieri dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00».
Il testo intero, e gli orariÈ la seconda delle due eccezioni al divieto generale che il Comune di Francavilla al Mare ha posto sulle spiagge libere: la spiaggia libera con fronte mare di 22,70 metri individuata sull'arenile a nord al confine con la concessione denominata «Lido Nausica», per la quale — dice la delibera — «rimarrà il libero accesso a cani e gatti limitatamente agli orari giornalieri dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00». È l'unico dei due tratti aperti a cui l'atto attacchi un orario. Il punto 2 consente qui, come sull'altro tratto, la balneazione degli animali sotto stretta sorveglianza del proprietario o del detentore. Fuori da quelle due finestre vale il divieto generale del punto 1, punito con la sanzione amministrativa da 1.032 a 3.098 euro dell'articolo 1164 del Codice della navigazione; resta però il permesso del punto 3, che su tutto l'arenile cittadino consente accesso e transito nella sola fascia di cinque metri dalla battigia, negli stessi due orari. La delibera non pone limiti di taglia o di peso e non fissa un periodo di validità. - L'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo, letta per intero, disciplina le attività sulle spiagge di tutto il litorale regionale e fissa le date della stagione: la stagione balneare va dall'11 marzo al 23 novembre 2026, il periodo di allestimento dall'11 marzo al 22 maggio, il periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre, il disallestimento dal 21 settembre al 23 novembre e il «Mare d'inverno», cioè l'apertura straordinaria a fini elioterapici, dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027.
Il testo intero, e gli orariL'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo, letta per intero, disciplina le attività sulle spiagge di tutto il litorale regionale e fissa le date della stagione: la stagione balneare va dall'11 marzo al 23 novembre 2026, il periodo di allestimento dall'11 marzo al 22 maggio, il periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre, il disallestimento dal 21 settembre al 23 novembre e il «Mare d'inverno», cioè l'apertura straordinaria a fini elioterapici, dal 24 novembre 2026 al 10 marzo 2027. Sui cani l'ordinanza non pone divieti: l'articolo 3, che elenca ciò che è vietato sulle spiagge, non li nomina — vieta invece espressamente le passeggiate sulla battigia con i cavalli — e l'unica disposizione dedicata è l'articolo 4 comma 5, che durante l'arco dell'intero anno consente ai concessionari di attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti previsti dalla legge regionale 19/2014. Quelle zone possono avere spazi individuali delimitati con materiale naturale non impattante alto al massimo un metro e mezzo; lo specchio acqueo antistante, fino a cento metri quadri, può essere usato per il bagno dei cani soltanto fuori dalle fasce orarie di balneazione, va delimitato con boe o corde galleggianti, dotato di segnaletica e comunicato al Comune. Il PDF che la Regione pubblica come testo dell'ordinanza, e di cui il Comune di Francavilla tiene una copia in Amministrazione trasparente, porta le modifiche fino alla rettifica del 21 maggio 2026 e non contiene l'integrazione del 14 luglio 2026 sulle fasce orarie per gli animali. - L'unica disposizione dell'Ordinanza Balneare 2026 dedicata ai cani è l'articolo 4 comma 5, e riguarda proprio le concessioni: durante l'arco dell'intero anno è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti previsti dalla legge regionale 19/2014.
Il testo intero, e gli orariL'unica disposizione dell'Ordinanza Balneare 2026 dedicata ai cani è l'articolo 4 comma 5, e riguarda proprio le concessioni: durante l'arco dell'intero anno è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e nei limiti previsti dalla legge regionale 19/2014. Quelle zone possono avere spazi individuali delimitati con materiale naturale non impattante alto al massimo un metro e mezzo; e lo specchio acqueo antistante, di superficie massima cento metri quadri, può essere usato per il bagno dei cani esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, delimitato con boe o corde galleggianti, dotato di segnaletica e previa comunicazione al Comune. È l'unica strada che gli atti prevedano perché un cane faccia il bagno dentro uno stabilimento a Francavilla; sulle spiagge libere la balneazione degli animali è consentita solo nei due tratti aperti dalla delibera comunale. L'elenco dei divieti dell'articolo 3 non nomina mai gli animali.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Quello che pone, qui, è un limite di spazio e di tempo: cinque metri dalla battigia, dalle sei alle nove e dalle diciotto alle ventuno, per accedere e transitare — non per sostare. Restano le condizioni della legge regionale che la delibera ricopia: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, microchip o tatuaggio di riconoscimento, divieto per le cagne in periodo estrale, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento con acqua anche marina di quelle liquide, guinzaglio o museruola come norme di sicurezza. La balneazione degli animali, che il punto 2 consente espressamente, è scritta per i due tratti aperti individuati al punto 1 e non per questa fascia: che il cane possa entrare in acqua transitando di qui l'atto non lo dice. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Valgono le condizioni della legge regionale: guinzaglio o museruola, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, animali non vaccinati esclusi, divieto per le cagne in periodo estrale, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide, animale nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna, microchip o tatuaggio di riconoscimento. Su questo tratto la balneazione dell'animale è espressamente consentita, sotto stretta sorveglianza del proprietario o del detentore. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni vengono dalla legge regionale, che la delibera ricopia per esteso: guinzaglio o museruola come norme di sicurezza, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, animali non vaccinati esclusi dalle zone loro riservate, divieto per le cagne in periodo estrale, obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare con acqua anche marina quelle liquide, animale che sosta entro il perimetro dell'ombrellone o comunque nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna. I cani non identificabili con microchip o tatuaggio espongono il proprietario a sanzione. Su questo tratto la balneazione dell'animale è espressamente consentita, sotto stretta sorveglianza del proprietario o del detentore. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoGli atti regionali e comunali sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di taglia o di peso: quello che decide il singolo concessionario, però, non lo regola nessun atto pubblico e può essere più restrittivo, fino al divieto totale. Restano le condizioni della legge regionale: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, microchip o tatuaggio di riconoscimento, divieto per le cagne in periodo estrale, animali non vaccinati esclusi dalle zone loro riservate, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con acqua anche marina. L'animale può sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Restano interdetti piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi quando delimitate e segnalate. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. | - Città di Francavilla al Mare — Ufficio Patrimonio, Valorizzazione e gestionepagina di modulistica «Demanio - Comunicazione divieto di accesso alle spiagge degli animali da affezione», con il modello allegato «modello_comunicazione_divieto.rtf», e modulo gemello «Demanio - Comunicazione di divieto di accesso all'interno degli stabilimenti balneari per gli animali da affezione» — ultimo aggiornamento 29 settembre 2025Documento del 29 settembre 2025. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Francavilla al Maredeliberazione della Giunta comunale n. 16 del 27/01/2022, «Individuazione delle spiagge libere in cui è consentito l'accesso agli animali da affezione», punti 1, 2, 3, 4 e 5 del deliberatoDocumento del 27 gennaio 2022. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezioneDocumento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio MarittimoOrdinanza Balneare 2026, approvata con determinazione dirigenziale n. DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con determinazione n. DPC032/118 del 21/05/2026, articolo 1 (stagione e periodo di balneazione), articolo 3 (divieti) e articolo 4 comma 5 (zone di accoglienza del cane) — copia pubblicata dal Comune di Francavilla al MareDocumento del 21 maggio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| OrtonaCH · 4 schede | | - È l'atto che stabilisce a quali condizioni la spiaggia per cani viene affidata, e quindi quello che conta di più per chi si chiede se si paghi.
Il testo intero, e gli orariÈ l'atto che stabilisce a quali condizioni la spiaggia per cani viene affidata, e quindi quello che conta di più per chi si chiede se si paghi. La Giunta comunale, il 9 febbraio 2026, conferma «la possibilità di affidamento anch'essa per la stagione balneare 2026, della zona di spiaggia libera da attrezzare per gli animali di compagnia denominata “Bau-Beach 1 – Arielli” ad Associazioni o privati che vogliano svolgere questo servizio a titolo gratuito come rappresentato nel documento n. 2 in allegato all'Atto di transazione e di accordo» sottoscritto il 26 aprile 2021 con WWF Italia e Legambiente. Il nome dell'area, numero compreso, viene da quel documento e non da una numerazione di più spiagge. La delibera individua separatamente, sempre a sud del fiume Arielli, la zona speciale demaniale SA 18 destinata ad associazioni nautiche e sport acquatici, e stabilisce che le operazioni di preparazione possono cominciare quindici giorni prima a partire dal 15 maggio e quelle di ricovero e ripristino quindici giorni dopo a partire dal 14 settembre, nelle more dell'ordinanza balneare regionale. - L'atto di indirizzo con cui la Giunta comunale ha avviato la stagione balneare 2026 è quello che colloca le concessioni dentro questo tratto, ed è il motivo per cui il divieto va letto con attenzione anche da chi va in uno stabilimento.
Il testo intero, e gli orariL'atto di indirizzo con cui la Giunta comunale ha avviato la stagione balneare 2026 è quello che colloca le concessioni dentro questo tratto, ed è il motivo per cui il divieto va letto con attenzione anche da chi va in uno stabilimento. La delibera individua «in località Foro» le tre concessioni per posa numerica di ombrelloni CPO 03, CPO 04 e CPO 12, da affidare per la stagione 2026 nel periodo dal 1° giugno al 13 settembre, e prende atto che ricadono all'interno del proposto Sito di Importanza Comunitaria «Ripari di Giobbe – Foce del fiume Foro», tanto da rendere necessaria per ciascuna la Valutazione di Incidenza. Le stesse concessioni discendono da un Atto di transazione e di accordo sottoscritto il 26 aprile 2021 fra il Comune e le associazioni WWF Italia e Legambiente, dopo un ricorso al Tribunale amministrativo contro il bando del 2020 e un'ordinanza cautelare che aveva imposto al Comune di riesaminarlo per verificare il rispetto sostanziale del Piano demaniale regionale. La delibera individua inoltre, «a sud del fiume Arielli», la zona speciale demaniale SA 18, e conferma per il 2026 l'affidamento della zona di spiaggia libera per gli animali di compagnia denominata «Bau-Beach 1 – Arielli»: entrambe stanno fuori dal tratto vietato. - È l'unico atto del 2026 che dica quali siano, e come si chiamino, le spiagge libere di Ortona.
Il testo intero, e gli orariÈ l'unico atto del 2026 che dica quali siano, e come si chiamino, le spiagge libere di Ortona. La determinazione che affida il servizio di salvamento per la stagione 2026 premette che il Comune «presenta una estensione in spiagge libere pari a circa km 4,750 di cui circa km 2,300 rappresentate da spiaggia sabbiosa», che il Settore III ha redatto una valutazione dei rischi per individuare le spiagge a maggiore frequentazione e che, tenuti presenti gli equilibri di bilancio, le postazioni sono quattro: due nella zona del litorale Nord in corrispondenza della Stazione di Tollo, una al Lido Riccio nella zona fra Teoma e Maristella, una alla spiaggia libera del Lido Saraceni. L'atto riguarda il salvamento e non gli animali: non pone né toglie divieti ai cani, e lo citiamo soltanto perché colloca con un nome le spiagge libere di cui gli atti sui cani parlano in blocco. Va letto insieme all'ordinanza del Sindaco: la zona della Stazione di Tollo, presidiata da due postazioni di salvataggio, è dentro il tratto in cui dal 1° aprile al 31 luglio gli animali non possono entrare. - La legge regionale mette in capo ai gestori, e non al Comune, la decisione su chi entra in uno stabilimento: l'articolo 1 comma 3 stabilisce che i concessionari o gestori comunicano al Comune, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure limitative per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale mette in capo ai gestori, e non al Comune, la decisione su chi entra in uno stabilimento: l'articolo 1 comma 3 stabilisce che i concessionari o gestori comunicano al Comune, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure limitative per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione. L'articolo 2 aggiunge che gli animali non in regola con le vaccinazioni non accedono alle zone loro riservate, che gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e che l'accesso dei cani guida per non vedenti è comunque consentito. L'articolo 4 impone che negli stabilimenti, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate siano affissi cartelli con le prescrizioni per l'accesso di cani e gatti, e consente di realizzare spazi per il ristoro, l'abbeveraggio e il gioco degli animali. La legge non pone limiti di taglia o di peso.
- Vale dal 15 maggio 2026 al 29 settembre 2026.
- Vale dal 1 aprile 2026 al 31 luglio 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoGli atti comunali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso; le condizioni che descrivono riguardano l'allestimento e non l'animale. Valgono comunque le prescrizioni della legge regionale 19/2014 e del regolamento comunale: guinzaglio non superiore a un metro e mezzo, museruola al seguito, iscrizione all'anagrafe canina e microchip, libretto delle vaccinazioni, raccolta e dilavamento delle deiezioni. Il Comune prescrive espressamente al concessionario di accertarsi, durante la stagione balneare, che non vi siano cani liberi al di fuori della concessione. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di taglia o di peso. Le condizioni riguardano il conduttore: guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, museruola — rigida o morbida — sempre al seguito da applicare se c'è rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, cane iscritto all'anagrafe canina e dotato di microchip, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito. Il proprietario deve rimuovere subito le deiezioni solide e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide. La legge regionale vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale e agli animali non in regola con le vaccinazioni. La balneazione dell'animale, dove non sia vietata o segnalata, è consentita sotto la stretta sorveglianza e la responsabilità del proprietario. Restano interdetti piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi quando delimitate e segnalate. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoGli atti regionali e comunali sono stati letti per intero e nessuno pone limiti di taglia o di peso: quello che il singolo concessionario decide, però, non lo regola nessun atto pubblico e può essere più restrittivo. Restano le condizioni della legge regionale e del regolamento comunale: guinzaglio non superiore a un metro e mezzo, museruola al seguito, iscrizione all'anagrafe canina e microchip, certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto per le cagne in periodo estrale, raccolta immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con acqua anche marina. L'animale può sostare entro il perimetro dell'ombrellone o comunque nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. | - Città di Ortonadeliberazione della Giunta comunale n. 18 del 09/02/2026, «Stagione balneare 2026 — Concessioni demaniali marittime stagionali. Atto di indirizzo», punti 3, 4, 5 e 6 del deliberatoDocumento del 9 febbraio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Città di Ortonadeterminazione del Dirigente n. 1091 del 2026, «BL-04-26 Servizio di salvamento mediante posizionamento di n. 4 postazioni presso spiagge libere del litorale del Comune di Ortona (CH) – stagione balneare 2026. Affidamento e impegno di spesa»Documento del 29 maggio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzolegge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014Documento del 17 aprile 2014. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| San Vito ChietinoCH · 2 schede | | - Il Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico del testo il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga.
Il testo intero, e gli orariIl Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico del testo il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga. L'articolo 7, che elenca le funzioni dei Comuni, alla lettera n) del comma 1 mette fra queste la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare»; il comma 3 lettera g) stabilisce che nei piani demaniali comunali i Comuni devono disciplinare in via prioritaria, fra l'altro, le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; il comma 4 prevede che il Servizio regionale competente vigili e, in caso di accertato inadempimento di uno o più Comuni, nomini commissari ad acta. L'articolo 4 comma 1 lettera t) elenca quelle stesse aree fra le tipologie per cui può essere rilasciata una concessione demaniale, e l'articolo 5 comma 53 prescrive che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»: abbiamo riletto proprio quel comma perché la nota regionale del luglio 2026 lo cita come comma 5, e il numero giusto è 53. Non risulta che il Comune di San Vito Chietino abbia individuato un'area attrezzata di questo tipo: non compare in nessuno degli atti che abbiamo letto, nei registri delle ordinanze e delle delibere del 2024, 2025 e 2026 non c'è alcuna delibera di adozione o di variante di un piano demaniale marittimo comunale, e il Comune non pubblica quel piano sul proprio sito. È un'inadempienza rispetto a una dotazione minima che il Piano regionale impone dal 2015, e la dichiariamo come tale. - La legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro: è la ragione per cui su questa pagina non dichiariamo un obbligo di guinzaglio, che sarebbe più severo di quanto la norma impone. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito. Il comma 3 chiede ai concessionari e ai gestori di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa comunque salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile e lo stato di salute e benessere dell'animale, gli impone di rimuovere immediatamente le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata, interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate, e chiede che siano predisposte aree dove rinfrescare gli animali. L'articolo 4 impone di affiggere negli stabilimenti, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate cartelli con le prescrizioni per l'accesso e per la convivenza con i bagnanti. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoGli atti regionali che regolano l'accesso sono stati riletti per intero il 6 agosto 2026 e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni sono quelle della legge regionale 19/2014: guinzaglio oppure museruola come norme di sicurezza, in alternativa fra loro; certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, con esclusione dalle zone riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso alle cagne in periodo estrale; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza espone il proprietario a sanzione; l'animale sosta entro il perimetro dell'ombrellone o comunque nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna; obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide. Dove non sia espressamente vietata o segnalata, la balneazione dell'animale è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità di chi lo accompagna, e a San Vito Chietino nessun atto la vieta. Restano interdetti piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, quando delimitate e segnalate. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoNon dichiariamo l'assenza di limiti di taglia o di peso: gli atti pubblici letti — legge regionale 19/2014, Ordinanza Balneare 2026, nota regionale di chiarimenti dell'8 luglio 2026 e determinazione DPC032/168 — non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il concessionario e non è pubblicata. Restano comunque le condizioni igienico-sanitarie della legge regionale: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto di accesso alle cagne in periodo estrale, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze del detentore, rimozione immediata delle deiezioni. L'Ordinanza Balneare aggiunge che, dove il concessionario attrezzi una zona di accoglienza, lo specchio acqueo antistante fino a cento metri quadri può essere usato per il bagno dei cani soltanto fuori dalle fasce orarie di balneazione. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. | - Regione AbruzzoPiano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026Documento del 24 febbraio 2015. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzolegge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificatoDocumento del 17 aprile 2014. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| Rocca San GiovanniCH · 3 schede | | - Il 6 agosto 2026 abbiamo riscaricato per intero, con l'esportazione CSV annuale del portale Halley, sei registri del Comune: ordinanze 2026 (quarantasette atti) e 2025 (cinquantacinque), deliberazioni 2026 (novanta) e 2025 (centoquarantasette), determinazioni 2026 (trecentoquarantotto) e 2025 (cinquecentododici).
Il testo intero, e gli orariIl 6 agosto 2026 abbiamo riscaricato per intero, con l'esportazione CSV annuale del portale Halley, sei registri del Comune: ordinanze 2026 (quarantasette atti) e 2025 (cinquantacinque), deliberazioni 2026 (novanta) e 2025 (centoquarantasette), determinazioni 2026 (trecentoquarantotto) e 2025 (cinquecentododici). Sull'accesso degli animali alle spiagge esiste un solo atto per stagione: l'ordinanza n. 25 del registro generale del 7 maggio 2026 e, per l'anno prima, l'ordinanza n. 35 del 28 giugno 2025 con lo stesso identico oggetto. Nessun altro atto individua aree per cani, e in particolare non risulta alcuna «bao beach» o area attrezzata per cani e gatti: le uniche spiagge attrezzate che il Comune finanzia sono la spiaggia inclusiva del progetto «Bike to Coast for everyone», destinata alle persone con disabilità, e il servizio di salvamento sulla spiaggia libera. Il Piano Demaniale Marittimo Comunale è in corso di revisione: con la determinazione n. 292 del 31 luglio 2025 il Comune ha affidato l'incarico professionale per la redazione della variante, e nel gennaio 2026 ha affidato il rilievo topografico che ne è il presupposto. Fino a quando quella variante non sarà pubblicata, l'area attrezzata per cani e gatti che il Piano Demaniale Marittimo Regionale mette fra le dotazioni minime dei Comuni costieri a Rocca San Giovanni non risulta esistere. - Due mesi dopo l'ordinanza comunale, il 14 luglio 2026, la Regione Abruzzo ha integrato l'articolo 4 comma 5 dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che, durante il periodo di balneazione compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle otto alle diciannove; resta invece sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di consentirne l'ingresso e abbiano predisposto le relative aree e servizi.
Il testo intero, e gli orariDue mesi dopo l'ordinanza comunale, il 14 luglio 2026, la Regione Abruzzo ha integrato l'articolo 4 comma 5 dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che, durante il periodo di balneazione compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle otto alle diciannove; resta invece sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di consentirne l'ingresso e abbiano predisposto le relative aree e servizi. L'atto è stato adottato su richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, dichiara di voler assicurare un'applicazione uniforme su tutto il litorale regionale ed è stato trasmesso a tutti i Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara e alla Capitaneria di Porto di Ortona. Non nomina i singoli atti comunali già adottati e non dice che cosa accada dove un Comune abbia già individuato un'area senza orari. ⚠️ Nel richiamare il Piano Demaniale Marittimo Regionale lo attribuisce a una «deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015»: è sbagliato su organo e data, perché il Piano è del Consiglio regionale, seduta del 24 febbraio 2015, verbale n. 20/4. - L'ordinanza di Rocca San Giovanni nomina lo stabilimento «Il Cavalluccio» ma non lo colloca.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza di Rocca San Giovanni nomina lo stabilimento «Il Cavalluccio» ma non lo colloca. L'unico documento che lo colloca è di un altro Comune: l'ordinanza dirigenziale n. 72 del 4 agosto 2025 del Comune di Fossacesia, che istituisce un divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata «in c.da Piano Favaro loc. Cavalluccio, tratto di accesso allo stabilimento balneare denominato Il Cavalluccio», e specifica che l'area interessata ricade nel territorio del Comune di Fossacesia, per lavori di manutenzione della strada. La località Cavalluccio è quindi a cavallo del confine fra Rocca San Giovanni e Fossacesia: la strada di accesso sta di là, la concessione è amministrata di qua, e nessuno dei due atti disegna il confine sull'arenile. Nel registro delle ordinanze di Fossacesia, letto per intero per gli anni dal 2024 al 2026, non c'è alcun atto sull'accesso degli animali alle spiagge.
- Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata riletta per intero il 7 agosto 2026 e non pone limiti di taglia o di peso, né fasce orarie. Le condizioni sono quelle degli articoli 2 e 3 della legge regionale 19/2014, che l'atto ricopia: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, con esclusione dalle aree riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso ai cani femmina durante il periodo estrale; animali che sostano entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide. La balneazione dell'animale, dove non espressamente vietata, è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità di chi lo accompagna: a Rocca San Giovanni non è vietata. Come norma di sicurezza la legge regionale prescrive il guinzaglio oppure la museruola, in alternativa fra loro. | - Comune di Rocca San Giovanni — registro degli atti amministrativi (portale Halley c069074)registri annuali delle ordinanze 2026 e 2025, delle deliberazioni 2026 e 2025 e delle determinazioni 2026 e 2025, scaricati per intero il 06/08/2026 con l'esportazione CSV annuale del portaleIl documento non porta una data. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione; riletta per intero il 06/08/2026Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Fossacesia — servizi online, consultazione ordinanzeordinanza dirigenziale n. 72 del 04/08/2025 del Comune di Fossacesia, «Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata in c.da Piano Favaro loc. Cavalluccio, tratto di accesso allo stabilimento balneare denominato Il Cavalluccio, nell'area ricadente nel territorio del Comune di Fossacesia»; registro delle ordinanze del Comune di Fossacesia interrogato per intero il 06/08/2026Documento del 4 agosto 2025. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| FossacesiaCH · 2 schede | | - Il Piano Demaniale Marittimo Regionale, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga.
Il testo intero, e gli orariIl Piano Demaniale Marittimo Regionale, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga. L'articolo 7, che elenca le funzioni dei Comuni, alla lettera n) del comma 1 mette fra queste la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare»; il comma 3 lettera g) chiede ai Comuni di disciplinare in via prioritaria, nei piani demaniali comunali, le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; il comma 4 prevede che il Servizio regionale vigili e, in caso di accertato inadempimento di uno o più Comuni, nomini commissari ad acta. L'articolo 4 comma 1 lettera t) elenca quelle stesse aree fra le tipologie concessorie, e l'articolo 5 comma 53 prescrive che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»: abbiamo riletto quel comma perché la nota regionale del luglio 2026 lo cita come comma 5, e il numero giusto è 53. A Fossacesia un'area attrezzata di questo tipo non risulta: non compare in nessuno dei registri di ordinanze, delibere e altri atti che abbiamo interrogato, e la variante generale al Piano Demaniale Marittimo Comunale — approvata nel 2025, cioè dopo dieci anni dal Piano regionale — non è consultabile online, quindi non possiamo dire se la preveda. - La legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro, e questa è la ragione per cui non dichiariamo un obbligo di guinzaglio. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito: è la porta che Fossacesia non ha mai aperto, perché non ha mai individuato nulla. Il comma 3 chiede ai concessionari di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile, gli impone di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata e interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate. L'articolo 4 impone cartelli con le prescrizioni. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoGli atti che regolano l'accesso sono stati riletti per intero il 6 agosto 2026 e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni sono quelle della legge regionale 19/2014: guinzaglio oppure museruola come norme di sicurezza, in alternativa fra loro; certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, con esclusione dalle zone riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso alle cagne in periodo estrale; identificazione con microchip o tatuaggio; l'animale sosta entro il perimetro dell'ombrellone o comunque nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna; obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide. Dove non sia espressamente vietata o segnalata, la balneazione dell'animale è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità di chi lo accompagna, e a Fossacesia nessun atto la vieta. Restano interdetti piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, quando delimitate e segnalate. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. Le condizioni per estesoNon dichiariamo l'assenza di limiti di taglia o di peso: gli atti pubblici letti — legge regionale 19/2014, Ordinanza Balneare 2026, nota regionale di chiarimenti del luglio 2026, determinazione DPC032/168 e regolamento comunale sulle concessioni demaniali stagionali — non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il concessionario e non è pubblicata. Restano comunque le condizioni igienico-sanitarie della legge regionale: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto di accesso alle cagne in periodo estrale, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze del detentore, rimozione immediata delle deiezioni. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi. | - Regione AbruzzoPiano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026Documento del 24 febbraio 2015. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzolegge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificatoDocumento del 17 aprile 2014. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| Torino di SangroCH · 7 schede | | - Il Piano Demaniale Marittimo Regionale, adottato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 24 febbraio 2015 con verbale n. 20/4, all'Allegato C «Norme di dettaglio» — un PDF scansionato, riletto con riconoscimento ottico — mette fra le tipologie concessorie, all'articolo 4 comma 1 lettera t), le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; all'articolo 5 comma 53 dispone che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»; all'articolo 7 comma 1 lettera n) mette fra le funzioni dei Comuni la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti», e al comma 3 lettera g) chiede ai Comuni di disciplinare in via prioritaria, nei piani demaniali comunali, quelle stesse aree; il comma 4 dà al Servizio regionale il potere di nominare commissari ad acta nei Comuni inadempienti.
Il testo intero, e gli orariIl Piano Demaniale Marittimo Regionale, adottato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 24 febbraio 2015 con verbale n. 20/4, all'Allegato C «Norme di dettaglio» — un PDF scansionato, riletto con riconoscimento ottico — mette fra le tipologie concessorie, all'articolo 4 comma 1 lettera t), le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; all'articolo 5 comma 53 dispone che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»; all'articolo 7 comma 1 lettera n) mette fra le funzioni dei Comuni la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti», e al comma 3 lettera g) chiede ai Comuni di disciplinare in via prioritaria, nei piani demaniali comunali, quelle stesse aree; il comma 4 dà al Servizio regionale il potere di nominare commissari ad acta nei Comuni inadempienti. Torino di Sangro quell'obbligo lo ha assolto: le due aree sono etichettate «Bau Beach (L.R. n. 19 del 17 aprile 2014)» proprio nelle planimetrie del Piano Demaniale Marittimo Comunale allegate all'ordinanza, dove compaiono con i numeri 30 e 21 accanto alle spiagge libere e alle concessioni. - La determinazione dirigenziale n.
Il testo intero, e gli orariLa determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14 luglio 2026 della Regione Abruzzo integra l'Ordinanza Balneare 2026 e precisa che, durante il periodo di balneazione compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8:00-19:00, e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano comunicato al Comune l'attivazione delle aree destinate agli animali nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare e delle ordinanze comunali. La determinazione nasce da una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari del 22 giugno 2026 e dichiara di voler assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale»; è stata trasmessa a tutti i Comuni costieri, compreso Torino di Sangro. - L'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina. Il Sindaco ordina il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune di Torino di Sangro e all'interno delle strutture ricettive che abbiano adottato misure limitative all'accesso degli animali da affezione, a partire dal 1° giugno 2025 e per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'Ordinanza Balneare Regionale. Dal divieto esclude tre cose: i cani guida per i non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvataggio; l'area in località Borgata Marina - viale Costa Verde, in prossimità della Rotonda Ivan Graziani (lato sud), di circa 3.000 metri quadri con 35 metri di fronte mare; e l'area in località Lungomare Le Morge, a circa 130 metri a nord oltre la fine dell'area polivalente del vigente Piano Demaniale Marittimo, di circa 800 metri quadri con 30 metri di fronte mare. Questo tratto non compare nell'elenco delle esclusioni: compare nella planimetria allegata n. 1, dove la legenda numera le aree del Piano Demaniale Marittimo Comunale e assegna il numero 29 a una spiaggia libera confinante con la Bau Beach numero 30 dalla parte opposta rispetto all'area 31 «Rotonda ed area di rinaturalizzazione». Essendo spiaggia libera ricade nel divieto generale del dispositivo, che riguarda «le spiagge libere del Comune di Torino di Sangro» senza eccezioni diverse dalle due aree individuate. La legenda nomina anche una spiaggia libera numero 32 il cui richiamo non è leggibile sul disegno scansionato. - L'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina. Il Sindaco ordina il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune di Torino di Sangro e all'interno delle strutture ricettive che abbiano adottato misure limitative all'accesso degli animali da affezione, a partire dal 1° giugno 2025 e per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'Ordinanza Balneare Regionale. Dal divieto esclude tre cose: i cani guida per i non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvataggio; l'area in località Borgata Marina - viale Costa Verde, in prossimità della Rotonda Ivan Graziani (lato sud), di circa 3.000 metri quadri con 35 metri di fronte mare; e l'area in località Lungomare Le Morge, a circa 130 metri a nord oltre la fine dell'area polivalente del vigente Piano Demaniale Marittimo, di circa 800 metri quadri con 30 metri di fronte mare. Questo tratto non compare nel testo dell'ordinanza: compare nella planimetria allegata n. 2, dove è disegnato come spiaggia libera numerata 22 e quotato «170» sulla stessa linea di misura che quota «30» la Bau Beach e «50» l'altra spiaggia libera. Le quote della planimetria sono metri di fronte mare, come si vede dal fatto che il 30 e il 35 delle due Bau Beach coincidono con i «mt. 30 di fronte mare» e i «mt. 35 di fronte mare» scritti nel testo. Essendo spiaggia libera il tratto ricade nel divieto generale del dispositivo, che riguarda «le spiagge libere del Comune di Torino di Sangro» senza eccezioni diverse dalle due aree individuate. - L'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza sindacale n. 49 del 30 maggio 2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», è stata riscaricata dal sito del Comune e riletta per intero: è una scansione senza testo, quattro pagine di atto più due planimetrie, letta pagina per pagina. Il Sindaco ordina il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune di Torino di Sangro e all'interno delle strutture ricettive che abbiano adottato misure limitative all'accesso degli animali da affezione, a partire dal 1° giugno 2025 e per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'Ordinanza Balneare Regionale. Dal divieto esclude tre cose: i cani guida per i non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvataggio; l'area in località Borgata Marina - viale Costa Verde, in prossimità della Rotonda Ivan Graziani (lato sud), di circa 3.000 metri quadri con 35 metri di fronte mare; e l'area in località Lungomare Le Morge, a circa 130 metri a nord oltre la fine dell'area polivalente del vigente Piano Demaniale Marittimo, di circa 800 metri quadri con 30 metri di fronte mare. Anche questo tratto compare soltanto nella planimetria allegata n. 2, come spiaggia libera numerata 20 e quotata «50» metri di fronte mare, immediatamente oltre la Bau Beach numerata 21. Essendo spiaggia libera ricade nel divieto generale del dispositivo, che riguarda «le spiagge libere del Comune di Torino di Sangro» senza eccezioni diverse dalle due aree individuate. Nella stessa planimetria, dall'altro capo del tratto di 170 metri, è disegnato un «tratto di concessione da assegnare» numerato 23, che non è spiaggia libera e sul quale l'ordinanza non dice nulla. - La determinazione dirigenziale n.
Il testo intero, e gli orariLa determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14 luglio 2026 della Regione Abruzzo, riletta per intero, integra l'Ordinanza Balneare 2026 e precisa che, durante il periodo di balneazione compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle otto alle diciannove, e che resta consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano comunicato l'attivazione delle aree destinate agli animali nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare e delle ordinanze comunali. Nasce dalla richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari acquisita il 22 giugno 2026, dichiara di voler assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale» ed è stata trasmessa ai Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara, alla Capitaneria di Porto di Ortona e agli Uffici Circondariali Marittimi di Giulianova e di Vasto. ⚠️ Nel richiamare il Piano Demaniale Marittimo Regionale la determinazione lo attribuisce a una «deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 15.02.2015»: è sbagliato su organo e data, perché il Piano è del Consiglio regionale, seduta del 24 febbraio 2015, verbale n. 20/4.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Vale dal 1 giugno 2025.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoGli atti sono stati riletti per intero il 7 agosto 2026 e non pongono limiti di taglia o di peso: la parola «taglia» non compare né nella legge regionale né nell'ordinanza. Le dieci prescrizioni che l'ordinanza elenca in premessa e richiama nel dispositivo sono: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito; esclusione dalle zone riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso ai cani femmina durante il periodo estrale; sanzione amministrativa per chi conduce un cane non identificabile con microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; sosta entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso; accesso comunque consentito ai cani guida per le esigenze dei non vedenti; divieto di balneazione degli animali; responsabilità diretta del proprietario o detentore per lo stato di salute e di benessere dell'animale; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento con acqua, anche marina, di quelle liquide; obbligo di avere con sé, già al momento dell'ingresso in spiaggia, il kit per la pulizia o altra attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, da esibire su semplice richiesta degli organi di vigilanza. L'ordinanza scrive «guinzaglio e museruola» insieme, e non «guinzaglio o museruola» come fa la legge regionale. Chi non la rispetta paga da 25 a 500 euro. Le condizioni per estesoNon dichiariamo l'assenza di limiti di taglia o di peso: gli atti pubblici letti — legge regionale 19/2014, Ordinanza Balneare 2026, determinazione DPC032/168 e ordinanza comunale n. 49/2025 — non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il concessionario e non è pubblicata. Le condizioni sanitarie e igieniche della legge regionale valgono comunque: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto di accesso alle cagne in periodo estrale, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze del detentore, rimozione immediata delle deiezioni. I cani guida per i non vedenti sono comunque ammessi. | - Consiglio regionale dell'AbruzzoPiano Demaniale Marittimo Regionale, adottato nella seduta del 24/02/2015 con verbale n. 20/4 (BURA ordinario n. 13 del 15/04/2015), Allegato C «Norme di dettaglio»: articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53, articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4Documento del 24 febbraio 2015. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», che integra l'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezioneDocumento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Torino di Sangroordinanza sindacale n. 49 del 30/05/2025, «Individuazione di aree demaniali marittime in cui è consentito l'accesso degli animali da affezione ai sensi della L.R. 17.04.2014, n. 19», riletta per intero il 06/08/2026: quattro pagine di atto in scansione più le due planimetrie allegate, che riportano la numerazione delle aree del Piano Demaniale Marittimo ComunaleDocumento del 30 maggio 2025. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimodeterminazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», che integra l'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione; riletta per intero il 06/08/2026Documento del 14 luglio 2026. Letto da noi il 6 agosto 2026.
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| VastoCH · 11 schede | | - La legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», è stata letta per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29 aprile 2014 e mai modificato.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», è stata letta per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29 aprile 2014 e mai modificato. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia aperto. Il comma 3 obbliga concessionari e gestori a comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, esclusione degli animali non vaccinati dalle zone loro riservate, divieto per le cagne in periodo estrale, sanzione per chi non ha il cane identificato con microchip o tatuaggio, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze, accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti. L'articolo 3 impone al proprietario di garantire salute e benessere dell'animale, di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare quelle liquide, e stabilisce che «ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita»: a Vasto la balneazione è però espressamente vietata dall'ordinanza, salvo lo specchio acqueo davanti alle quattro spiagge aperte. L'articolo 4 impone la cartellonistica e consente spazi per ristoro, abbeveraggio e gioco degli animali. L'articolo 5 riguarda i cani da salvataggio, l'articolo 6 impegna la Regione a pubblicare sui propri siti del turismo l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti, l'articolo 7 le convenzioni fra stabilimenti, strutture ricettive e rifugi. La legge non pone limiti di taglia o di peso. - La determinazione dirigenziale n.
Il testo intero, e gli orariLa determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14 luglio 2026 della Regione Abruzzo integra l'Ordinanza Balneare 2026 e precisa che, durante il periodo di balneazione compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8:00-19:00, fermo restando il rispetto delle disposizioni sulla conduzione e custodia degli animali, e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano comunicato al Comune l'attivazione delle aree destinate agli animali. La determinazione nasce da una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari del 22 giugno 2026 e dichiara di voler assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale»; è stata trasmessa a tutti i Comuni costieri. È successiva di quasi quattro mesi all'ordinanza di Vasto, che quella fascia oraria non la contiene.
- Vale dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso: la parola «taglia» non compare né nella legge regionale né nell'ordinanza. Le condizioni sono quelle degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19/2014, che l'ordinanza richiama e riscrive: guinzaglio (l'ordinanza lo impone espressamente) o museruola come norme di sicurezza; certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, con esclusione dalle zone riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso alle cagne in periodo estrale; identificazione con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo, la cui mancanza espone il proprietario a sanzione amministrativa; l'animale sosta entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o comunque nelle immediate vicinanze; obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide; divieto di accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici delimitate e segnalate; obbligo di predisporre aree dove rinfrescare gli animali; cartellonistica con le prescrizioni negli stabilimenti, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate. Chi non rispetta l'ordinanza paga da 25 a 500 euro. | |
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