Marche (AN)
Spiagge per cani a Senigallia
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Senigallia
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Marche
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 13 maggio 2004
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Marche, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a)».
Comune di Senigallia
«Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» (art. 10, regolamento regionale 13/05/2004 n. 2), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27/05/2009, modificato con deliberazione n. 20 del 16/04/2014 e da ultimo con deliberazione n. 57 del 14/06/2024, articolo 3 comma 2 lettera a) e articolo 8
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 giugno 2024
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Senigallia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani, Spiaggia libera di Cesano - tratto accessibile ai cani.
Nelle schede lo citiamo così: «regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a)»; «ordinanza del Comune di Senigallia n. 293 del 27/06/2024, punto 1 del dispositivo, in attuazione dell'art. 8 comma 2 del regolamento comunale sull'utilizzo del litorale».
Comune di Senigallia
ordinanza n. 293 del 27 giugno 2024, Area Sindaco - Area 11 «Ambiente, Porto, Demanio marittimo, Verde pubblico», «Individuazione tratti di spiaggia con accesso consentito con prescrizioni ai cani al guinzaglio ai sensi del vigente regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative», firmata dall'ing. Paolo Olivanti
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 27 giugno 2024
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Senigallia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia libera di Cesano - tratto accessibile ai cani, Spiaggia libera di Marzocca - tratto accessibile ai cani.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Comune di Senigallia n. 293 del 27/06/2024, punto 1 del dispositivo, in attuazione dell'art. 8 comma 2 del regolamento comunale sull'utilizzo del litorale»; «ordinanza del Comune di Senigallia n. 293 del 27/06/2024, punto 2 del dispositivo, in attuazione dell'art. 8 comma 2 del regolamento comunale sull'utilizzo del litorale».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiaggia libera di Cesano - tratto accessibile ai cani
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» del Comune di Senigallia, adottato ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 2/2004 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 14/06/2024, contiene sia il divieto sia la sua deroga. L'articolo 3 comma 2 lettera a) vieta, «dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno», di «condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale di cinofilia italiana». L'articolo 8, intitolato «Accesso, transito e permanenza dei cani in spiaggia», esercita al comma 1 la deroga prevista dall'art. 9 comma 1 lettera b) del regolamento regionale in tre casi: nelle due concessioni demaniali marittime previste dal vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile ed espressamente dedicate all'accoglienza degli animali di compagnia, dove è consentito anche l'accesso in mare nelle acque antistanti; presso i concessionari che destinano in tutto o in parte il proprio arenile all'accoglienza dei cani accompagnati con aree attrezzate ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 della l.r. 20/2019, dal 1° maggio al 30 settembre; e presso le spiagge libere appositamente attrezzate e recintate «ove istituite e realizzate dal Comune», anch'esse dal 1° maggio al 30 settembre. Il comma 2 stabilisce che i tratti di spiaggia libera accessibili ai cani sono individuati «tramite apposito provvedimento che stabilisce l'ubicazione e l'estensione delle aree in cui, sotto sorveglianza di personale incaricato dal Comune, è consentito l'accesso ai cani», e detta le tredici prescrizioni minime — dalla lettera a) alla lettera m) — che l'ordinanza n. 293/2024 richiama integralmente: fra queste la fascia oraria 6.00-8.00 e 19.30-21.30 con divieto di balneazione degli animali, il microchip, l'assicurazione, il guinzaglio da 1,50 metri, la museruola al seguito, il divieto per le femmine in calore e per i cani a rischio elevato di aggressività, la tutela delle dune e del Fratino, la raccolta delle deiezioni. Il comma 3 consente, dal 1° maggio al 30 settembre, di autorizzare l'accesso dei cani anche su tratti e in orari diversi in occasione di specifici eventi o manifestazioni lungo l'arenile, nel rispetto delle stesse prescrizioni minime; il comma 4 disciplina il caso degli eventi non itineranti, in cui l'accesso è consentito solo per raggiungere le aree recintate realizzate dagli organizzatori, fermo restando il divieto di balneazione dei cani negli specchi acquei davanti alle spiagge libere o alle concessioni non autorizzate. Il regolamento, otto pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.È uno dei due soli tratti di spiaggia libera dove il Comune di Senigallia ammette i cani: sul resto del litorale il divieto vale dal 1° maggio al 30 settembre. Tre cose vanno sapute prima di partire. La prima: si entra solo in due fasce orarie, dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30, e il cane non può fare il bagno — la balneazione degli animali è vietata nello specchio d'acqua antistante. La seconda: il tratto non è continuo. Fra le due porzioni di spiaggia libera c'è una concessione destinata al rimessaggio delle barche, e lì si può solo passare, dentro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. La terza: il tratto va cercato per numero civico, perché non abbiamo coordinate — né l'ordinanza né il regolamento ne danno, e non le stimiamo; per questo la scheda non compare in mappa. Sulla lunghezza l'ordinanza corregge sé stessa: l'indirizzo della Giunta parlava di circa 600 metri, il dispositivo scrive «circa 450 metri». Non sappiamo per quanto tempo valga: l'ordinanza è del giugno 2024 e dispone che resti in vigore «sino all'adozione di nuovo provvedimento», quindi non è un atto di stagione; abbiamo cercato un atto più recente e non l'abbiamo trovato, ma non abbiamo potuto interrogare l'albo pretorio del Comune. Da ultimo una cosa che l'atto non dice: che cosa valga fuori dal 1° maggio - 30 settembre. In quel periodo il divieto comunale non opera, ma l'orario 6-8 / 19.30-21.30 è scritto per la stessa finestra, e nessuna fonte ci dice se fuori stagione l'accesso sia libero tutto il giorno. Non lo deduciamo.Fonte: Comune di Senigallia, «Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative» (art. 10, regolamento regionale 13/05/2004 n. 2), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27/05/2009, modificato con deliberazione n. 20 del 16/04/2014 e da ultimo con deliberazione n. 57 del 14/06/2024, articolo 3 comma 2 lettera a) e articolo 8Spiaggia libera di Marzocca - tratto accessibile ai cani
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl secondo tratto individuato dall'ordinanza n. 293 del 27 giugno 2024 del Comune di Senigallia è il «Litorale di levante: tratto di spiaggia in località Marzocca», che «si sviluppa per una lunghezza di circa 300 metri ed è compreso tra i varchi di accesso alla spiaggia situati in via Lungomare Italia - Marzocca tra il civico 109 (circa 20 m a sud della spiaggia dedicata ad attività acquatiche e Kite Surf) e il civico 130 (a circa 50 m a nord del confine con il Comune di Montemarciano)». Come per Cesano, «in corrispondenza della concessione destinata a rimessaggio barche, posta tra i restanti tratti di spiaggia libera, il transito con i cani è consentito unicamente all'interno della fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. p) del regolamento». Le prescrizioni minime sono le stesse elencate per l'altro tratto e sono richiamate integralmente dall'art. 8 comma 2 del regolamento comunale: accesso e permanenza «dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21.30 dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, con divieto di balneazione degli animali nelle zone di mare antistanti i tratti di spiaggia libera consentiti»; microchip o altro documento idoneo e vaccinazioni in regola; collare con targhetta con nome e telefono del proprietario; copertura assicurativa; responsabilità civile e penale del proprietario o detentore e vigilanza costante; comportamento del cane adeguato alla convivenza con gli altri frequentatori; guinzaglio non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida al seguito; divieto per i cani di sesso femminile in periodo estrale e per i cani a rischio elevato di aggressività; assenza di pulci, zecche e altri parassiti; divieto di calpestare le aree dunali e di danneggiare la vegetazione psammofila e i nidi o le uova di Fratino; divieto di avvicinarsi a meno di 25 metri dai nidi segnalati; accesso sempre consentito ai cani guida e ai cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua; rimozione immediata delle deiezioni e dilavamento di quelle liquide; transito nella sola fascia di 5 metri dalla battigia nei tratti non contigui. L'ordinanza dispone la cartellonistica all'inizio e alla fine dei tratti, resta in vigore «sino all'adozione di nuovo provvedimento» ed è immediatamente esecutiva dalla sottoscrizione. Sanzioni: art. 1164 del Codice della Navigazione per le infrazioni all'ordinanza e, per le violazioni del regolamento comunale, gli articoli 1161, 1164 e 1174 dello stesso codice, irrogati dal Comune secondo la legge regionale 33/1998. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. La planimetria allegata non era presente nel PDF che abbiamo scaricato.È il secondo dei due tratti di spiaggia libera aperti ai cani a Senigallia, all'estremo sud del litorale comunale: finisce circa 50 metri prima del confine con Montemarciano. Vale quanto vale a Cesano, e va saputo prima di partire: si entra solo dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 19.30 alle 21.30, e il cane non può fare il bagno, perché la balneazione degli animali è vietata nello specchio d'acqua antistante. Anche qui il tratto è interrotto da una concessione destinata al rimessaggio delle barche, dove si può soltanto passare, dentro la fascia di libero transito di 5 metri dalla battigia. Lunghezza dichiarata: circa 300 metri. Non abbiamo coordinate — né l'ordinanza né il regolamento ne danno e non le stimiamo — quindi la scheda non compare in mappa: il tratto va cercato per numero civico sul Lungomare Italia. Sul periodo di validità: l'ordinanza è del giugno 2024 e resta in vigore «sino all'adozione di nuovo provvedimento», quindi non scade con la stagione; un atto più recente lo abbiamo cercato senza trovarlo, ma non abbiamo potuto interrogare l'albo pretorio del Comune. E una cosa che l'atto non dice: che cosa valga fuori dalla finestra 1° maggio - 30 settembre, quando il divieto comunale non opera. Non lo deduciamo.Fonte: Comune di Senigallia, ordinanza n. 293 del 27 giugno 2024, Area Sindaco - Area 11 «Ambiente, Porto, Demanio marittimo, Verde pubblico», «Individuazione tratti di spiaggia con accesso consentito con prescrizioni ai cani al guinzaglio ai sensi del vigente regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative», firmata dall'ing. Paolo Olivanti
Un luogo di Senigallia dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Senigallia nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Spiagge e acque del litorale di Senigallia diverse dai tratti aperti ai cani
Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
Questa scheda dice il no che sta sotto tutto il resto, e nelle Marche è il punto di partenza: la regola regionale vieta, e il Comune apre delle eccezioni. A Senigallia il regolamento comunale, all'articolo 3 comma 2 lettera a), vieta dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno di condurre cani o altri animali sulle spiagge e nelle acque del litorale comunale, anche se muniti di museruola e guinzaglio, e anche a fotografi e cineoperatori. Fanno eccezione solo i cani guida per i non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, che devono stare al guinzaglio con l'apposita imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni. Chi vuole portare il cane in spiaggia a Senigallia ha quindi tre strade, e sono le uniche: i due tratti di spiaggia libera di Cesano e Marzocca, solo in due fasce orarie e senza bagno; le due concessioni dedicate all'accoglienza degli animali; gli stabilimenti che hanno presentato la SCIA della legge regionale 20/2019. Ognuna ha una scheda sua. Le date che indichiamo, 1° maggio - 30 settembre 2026, sono quelle scritte nel regolamento comunale, che le ripete «di ogni anno»: non sono una nostra stima, ma non sono nemmeno una scadenza dell'atto, che non ne ha. Fuori da quella finestra il divieto comunale non c'è; che cosa valga in quel periodo, però, gli atti non lo dicono, e noi non lo deduciamo. Da tenere presente che il divieto regionale è formulato per «la stagione balneare», che il regolamento regionale fissa dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, mentre quello comunale la data dal 1° maggio: la differenza di un mese esiste negli atti e non la risolviamo.
Lo dispone regolamento comunale sull'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative del Comune di Senigallia, art. 3 comma 2 lettera a); regolamento regionale Marche 13/05/2004 n. 2, art. 3 comma 2 lettera a).
Le aree di sgambamento a Senigallia
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Senigallia quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.