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Liguria

In Liguria decide il Comune, e spesso dice di no

Sul litorale ligure si affacciano 63 comuni con un arenile. Di 52 abbiamo letto l'atto che decide se un cane può starci, e qui sotto ci sono tutti insieme: chi apre un tratto, chi lo apre solo in certe ore, e chi non apre niente.

52 comuni su 63 e 121 schede, di cui 46 sono luoghi dove il cane non può entrare. Ne mancano 11, e più sotto c'è scritto perché. L'ultima lettura è del 24 agosto 2026.

Perché qui il silenzio del Comune non è una risposta

In Liguria non esiste una legge regionale che apra le spiagge ai cani, e non esiste un divieto regionale a cui i Comuni facciano eccezione. Esiste una terza cosa: la legge regionale sugli animali d'affezione — la n. 23 del 2000 — obbliga ogni Comune a ricavare, durante la stagione balneare, un'area attrezzata da destinare agli animali, e su tutto il resto del litorale non dice nulla.

Quel «nulla» è la ragione di questa pagina. In Toscana, dove la legge regionale consente, un'ordinanza comunale che tace lascia in piedi il permesso; in Emilia-Romagna, dove il divieto è il punto di partenza, un'ordinanza che tace lascia in piedi il divieto. In Liguria un'ordinanza che tace non lascia in piedi niente: non si può dedurre né il sì né il no, e quando ci è capitato l'abbiamo scritto come una cosa che non sappiamo, invece di risolverla per somiglianza con la regione accanto.

Nella pratica quasi tutti i Comuni che abbiamo letto partono dal divieto e ritagliano eccezioni, con una formula che si ripete quasi parola per parola da un capo all'altro della regione: il risultato somiglia all'Emilia-Romagna, ma l'origine è opposta, perché la Regione semmai chiede il contrario. E l'obbligo di ricavare l'area resta in larga parte sulla carta: in 11 comuni su 52 tutto quello che l'atto dice è un divieto.

Dove un Comune dichiara che una spiaggia per cani esiste ma non scrive dove sia, la sua scheda lo dice: non abbiamo inventato il luogo che l'atto non individua.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Chi cerca una risposta per la regione ne trova 52 diverse. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Dove la riga dice che il cane non può entrare, non troverete accanto le condizioni d'ingresso: descriverebbero un ingresso che lì non avviene. Nessuno di questi comuni pubblica le coordinate dei tratti — li individuano con una concessione, un molo, una staccionata — quindi queste schede non compaiono in mappa, e non abbiamo stimato una posizione per farcele entrare.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
VentimigliaIM · 1 scheda
  • L'ordinanza dedica ai cani la lettera g) dell'elenco dei divieti sull'uso delle spiagge: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato.
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza dedica ai cani la lettera g) dell'elenco dei divieti sull'uso delle spiagge: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato. L'atto non esclude dal divieto alcuna spiaggia e non prevede aree per animali domestici, né in gestione comunale né dentro le concessioni. La stagione balneare, per l'art. 2, comincia il 1° maggio e finisce il 30 settembre, ai sensi del d.P.R. 470/1982; prima del 1° maggio e dopo il 30 settembre gli stabilimenti possono restare aperti per cure elioterapiche o salsoiodiche, tenendo issata la bandiera rossa e un cartello plurilingue ben visibile. L'ordinanza va tenuta esposta al pubblico, insieme al tariffario, in tutte le aree del demanio marittimo dove si svolgono attività balneari, per tutta la durata della stagione.

  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
    CamporossoIM · 1 scheda
    • L'articolo 6 dell'ordinanza elenca le prescrizioni sull'uso delle spiagge e alla lettera g) mette i cani: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
      Il testo intero, e gli orari

      L'articolo 6 dell'ordinanza elenca le prescrizioni sull'uso delle spiagge e alla lettera g) mette i cani: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. L'atto non esclude dal divieto alcuna spiaggia, non individua aree per animali domestici e non riconosce nemmeno ai concessionari la facoltà di attrezzarne dentro la propria concessione. Non pone limiti di taglia o di peso, non prevede fasce orarie e non disciplina la raccolta delle deiezioni. La stagione balneare, per l'articolo 2, è compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, e fuori da quel periodo le strutture balneari possono essere usate per fini elioterapici; l'apertura obbligatoria delle spiagge libere attrezzate va invece dal 1° giugno al 15 settembre. L'ordinanza è entrata in vigore il 31 maggio 2021 e sostituisce e abroga la precedente n. 2363 del 14 maggio 2007. Chi la viola è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 29 del d.lgs. 114/1998: l'atto non fissa importi propri.

    • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
      BordigheraIM · 3 schede
      • Il regolamento comunale per la disciplina delle attività balneari fissa all'articolo 1 la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento comunale per la disciplina delle attività balneari fissa all'articolo 1 la stagione balneare dal 1° maggio al 30 settembre. All'articolo 3, fra le prescrizioni sull'uso delle spiagge, la lettera g) vieta durante la stagione balneare di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con la sola eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. A differenza del regolamento sulla tutela degli animali, qui non c'è alcuna eccezione per gli stabilimenti privati né per spiagge individuate dal Comune: l'unica apertura è che i concessionari possono individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche di legge. Chi viola il regolamento è punito in via amministrativa o penale ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre norme vigenti; l'atto non fissa importi propri.

      • L'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 5 del 16 luglio 2026 dispone, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2026, verso tutti i proprietari, detentori o custodi di animali d'affezione presenti sul territorio comunale di Bordighera: divieto assoluto, fra le ore 10.00 e le ore 18.00, di lasciare cani e gatti confinati o custoditi in aree esterne esposte al sole quali balconi, terrazzi, cortili, giardini recintati privi di ripari o altre pertinenze scoperte; obbligo, nella stessa fascia oraria o comunque in presenza di temperature elevate, di trasferirli e mantenerli in zone fresche, ventilate e idonee, preferibilmente all'interno delle abitazioni; obbligo di garantire costantemente acqua fresca potabile in contenitori puliti e la regolare somministrazione dei pasti; obbligo di garantire zone coperte e protette e, per gli animali che si trovino all'esterno fuori dalla fascia di divieto, strutture stabili di protezione — cucce, tettoie, zone d'ombra naturali o artificiali — e giacigli in condizioni di igiene.
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 5 del 16 luglio 2026 dispone, con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2026, verso tutti i proprietari, detentori o custodi di animali d'affezione presenti sul territorio comunale di Bordighera: divieto assoluto, fra le ore 10.00 e le ore 18.00, di lasciare cani e gatti confinati o custoditi in aree esterne esposte al sole quali balconi, terrazzi, cortili, giardini recintati privi di ripari o altre pertinenze scoperte; obbligo, nella stessa fascia oraria o comunque in presenza di temperature elevate, di trasferirli e mantenerli in zone fresche, ventilate e idonee, preferibilmente all'interno delle abitazioni; obbligo di garantire costantemente acqua fresca potabile in contenitori puliti e la regolare somministrazione dei pasti; obbligo di garantire zone coperte e protette e, per gli animali che si trovino all'esterno fuori dalla fascia di divieto, strutture stabili di protezione — cucce, tettoie, zone d'ombra naturali o artificiali — e giacigli in condizioni di igiene. La violazione comporta la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. L'ordinanza è stata letta per intero: non nomina le spiagge né gli arenili e non dispone nulla sull'accesso dei cani al litorale. È però l'unico atto del 2026 con cui il Comune di Bordighera dispone sugli animali, ed è stato adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000.

      • Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
        Il testo intero, e gli orari

        Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unica strada che l'atto lascia aperta per avere il cane in spiaggia in questo Comune. L'ordinanza non pone limiti di peso né di taglia su queste aree, non chiede che siano recintate, non fissa un numero massimo di animali, non stabilisce orari propri e non dice nulla sul bagno in mare del cane: quelle condizioni, dove esistono, le pone il concessionario.

      • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Limite di peso non verificato
      • Guinzaglio non obbligatorio
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone invece condizioni precise sul cane e sul conduttore: il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina o, se viene dall'estero, in regola con le vaccinazioni; deve essere accompagnato da una persona responsabile della sua custodia e non va mai lasciato incustodito; il conduttore deve avere sempre con sé la museruola, da applicare in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, e la paletta o altro strumento per raccogliere subito le deiezioni solide; deve garantire al cane acqua e ombra. Non possono entrare i cani con sindrome aggressiva e le cagne in estro. L'area non ammette più di venti-venticinque cani insieme.

      Le condizioni per esteso

      L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate. A Bordighera si aggiungono le prescrizioni proprie del regolamento comunale sulla tutela degli animali, che valgono su tutto il territorio: l'articolo 26 impone il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il contenitore con almeno mezzo litro d'acqua per lavare lo spazio sporcato dalle deiezioni, e che i cani di grossa taglia siano condotti da persone in grado di trattenerli. È l'unico riferimento alla taglia che gli atti di questo Comune contengano, ed è un criterio sulla persona che conduce, non un limite di peso sul cane.

      OspedalettiIM · 1 scheda
      • L'ordinanza del Sindaco elenca le zone vietate ai cani e mette le spiagge fra queste: è vietato l'accesso ai cani, con l'eccezione esclusiva dei cani guida per non vedenti e dei cani delle Forze dell'Ordine in servizio, all'interno delle aree giochi e dei parchi pubblici attrezzati per bambini, delimitati e non; all'interno del cimitero comunale; nelle aiuole fiorite, nelle fontane pubbliche e nei monumenti storici; e sulle spiagge, salvo quelle indicate appositamente come «spiagge per cani».
        Il testo intero, e gli orari

        L'ordinanza del Sindaco elenca le zone vietate ai cani e mette le spiagge fra queste: è vietato l'accesso ai cani, con l'eccezione esclusiva dei cani guida per non vedenti e dei cani delle Forze dell'Ordine in servizio, all'interno delle aree giochi e dei parchi pubblici attrezzati per bambini, delimitati e non; all'interno del cimitero comunale; nelle aiuole fiorite, nelle fontane pubbliche e nei monumenti storici; e sulle spiagge, salvo quelle indicate appositamente come «spiagge per cani». L'atto non nomina nessuna di quelle spiagge e non definisce alcuna stagione balneare, quindi non limita il divieto a un periodo dell'anno. Fuori dalle zone vietate valgono le regole generali che la stessa ordinanza detta: nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i cani vanno sempre condotti con un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, salvo nelle aree per cani individuate dal Comune; il conduttore deve avere sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità; guinzaglio e museruola sono obbligatori sui mezzi pubblici, e il guinzaglio anche negli edifici pubblici. Su tutto il territorio comunale è obbligatorio raccogliere subito gli escrementi solidi ed essere muniti, per l'intera durata della passeggiata, di un kit di rimozione e di acqua. Le violazioni — fra cui l'accesso nelle zone vietate — sono punite con sanzione amministrativa da venticinque a cinquecento euro, con pagamento in misura ridotta pari a cinquanta euro.

      • Vale dal 10 luglio 2026.
        SanremoIM · 6 schede
        • L'ordinanza dedica ai cani la lettera g) dell'elenco dei divieti: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori.
          Il testo intero, e gli orari

          L'ordinanza dedica ai cani la lettera g) dell'elenco dei divieti: durante la stagione balneare è vietato condurre sugli arenili e sulle scogliere limitrofe cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori. Ne sono esclusi soltanto i cani guida dei non vedenti e i cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato. Il divieto non si applica a tre spiagge, che l'atto nomina in chiusura dell'elenco: la regione Tre Ponti — Banchette, Bussana Ponente nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta, e Pian di Poma levante. La stagione balneare, per l'art. 2, comincia il 15 maggio e finisce il 15 settembre, in applicazione del decreto legge 73/2025 e delle linee guida regionali approvate con decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 2276 del 24 marzo 2026; gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono comunque essere aperti fra il 1° giugno e il 15 settembre. Ai concessionari l'ordinanza riconosce la facoltà di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, installando recinti, ricoveri, ombreggiature e abbeveratoi conformi alla normativa igienico-sanitaria e dandone comunicazione preventiva al Comune, e di riservare al bagno degli animali un tratto di specchio acqueo opportunamente delimitato. L'ordinanza abroga la precedente n. 312 del 9 giugno 2025 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. Chi la viola è punito in via amministrativa o penale ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre norme vigenti: l'atto non fissa importi propri.

        • L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file.
          Il testo intero, e gli orari

          L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per la zona dei Tre Ponti l'allegato indica come non destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Tre Ponti Banchette” e lo Stabilimento balneare “La Brezza”» e «il tratto compreso tra lo Stabilimento balneare “Bagni Azzurri” e la scogliera di protezione (questa compresa) della Spiaggia Libera Attrezzata “Tre Ponti”». Nella toponomastica dell'atto la Spiaggia Libera «Tre Ponti Banchette» e la Spiaggia Libera Attrezzata «Tre Ponti» sono quindi due luoghi distinti. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.

        • L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file.
          Il testo intero, e gli orari

          L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per Bussana l'allegato indica come non destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Armea Levante” e la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente”» e «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente” e la Spiaggia Libera “Torchi Levante”»: su questo pezzo di costa non balneabili sono i tratti fra una spiaggia e l'altra. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.

        • L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file.
          Il testo intero, e gli orari

          L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per Pian di Poma l'allegato indica come non destinato alla balneazione «il tratto frontistante la zona di pian di poma ovvero il tratto compreso tra il Camping Villaggio dei Fiori e la Spiaggia Libera Pian di Poma Levante». L'atto nomina quindi una spiaggia libera chiamata per nome «Pian di Poma Levante», distinta dal tratto che le sta a ponente. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.

        • Fra le facoltà che l'ordinanza riconosce ai concessionari e ai gestori delle strutture balneari c'è quella di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili — quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — conformi alla normativa igienico-sanitaria, e dandone preventiva comunicazione all'Autorità comunale.
          Il testo intero, e gli orari

          Fra le facoltà che l'ordinanza riconosce ai concessionari e ai gestori delle strutture balneari c'è quella di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili — quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — conformi alla normativa igienico-sanitaria, e dandone preventiva comunicazione all'Autorità comunale. È una comunicazione, non un'autorizzazione: il Comune non deve dire di sì, e non tiene un elenco pubblico di chi l'abbia fatta. L'atto non individua nessun tratto, non ne fissa la dimensione né la capienza, non pone limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.

        • Nella stessa facoltà che consente di destinare tratti di arenile agli animali domestici, l'ordinanza aggiunge che la medesima comunicazione preventiva all'Autorità comunale è richiesta qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato.
          Il testo intero, e gli orari

          Nella stessa facoltà che consente di destinare tratti di arenile agli animali domestici, l'ordinanza aggiunge che la medesima comunicazione preventiva all'Autorità comunale è richiesta qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato. È l'unica disposizione dell'atto che riguardi il cane in acqua. L'ordinanza non individua nessuno specchio acqueo, non ne fissa le dimensioni, non dice come vada delimitato, non stabilisce quanti animali possano entrarci insieme né in quali orari, e non richiede un'autorizzazione ma solo una comunicazione.

        • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Limite di peso non verificato
        • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
        • Guinzaglio obbligatorio
        • Guinzaglio non obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, ma non pone nemmeno condizioni esplicite di conduzione su questa spiaggia. Si limita a escluderla dal divieto generale. Su questa spiaggia va aggiunto che il nome dell'atto — «regione Tre Ponti — Banchette» — indica un luogo diverso dalla Spiaggia Libera Attrezzata «Tre Ponti», che è un'altra cosa e non è esclusa dal divieto.

        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, ma non pone nemmeno condizioni esplicite di conduzione su questa spiaggia. Si limita a escluderla dal divieto generale. Qui in più conta il perimetro: l'esclusione dal divieto riguarda la sola porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta, non l'intera Bussana Ponente, e l'atto non ne scrive i confini.

        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, ma non pone nemmeno condizioni esplicite di conduzione su questa spiaggia. Si limita a escluderla dal divieto generale. È la più recente delle tre e l'unica che non abbiamo potuto mettere in mappa: nessuna coordinata pubblicata, e non la stimiamo.

        Le condizioni per esteso

        L'atto parla di «animali domestici» senza distinguere le specie e non pone nessun limite di peso o di taglia; non dichiara però che non ce ne siano, perché non tratta l'argomento. Chiede che il tratto sia attrezzato con strutture mobili conformi alla normativa igienico-sanitaria — recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — e che sia salvaguardata l'incolumità e la tranquillità del pubblico. A Sanremo il confronto è illuminante: sulle tre spiagge libere escluse dal divieto l'ordinanza non scrive nessuna condizione di conduzione, mentre su questi tratti chiede almeno che siano attrezzati e conformi alla normativa igienico-sanitaria. Il posto dove l'atto è più esigente è quello privato.

        Le condizioni per esteso

        L'ordinanza non pone limiti di peso o di taglia e non dichiara che non ce ne siano: sul bagno degli animali dice soltanto che il tratto di specchio acqueo dev'essere «opportunamente delimitato» e che va data comunicazione preventiva al Comune. Ogni altra condizione — sorveglianza, numero di cani, orari — la pone il gestore, e l'atto non la scrive. A Sanremo l'ordinanza fissa la stagione balneare dal 15 maggio al 15 settembre, e fuori da quella finestra non dispone nulla: né sul bagno degli animali, né sul resto.

        TaggiaIM · 1 scheda
        • L'articolo 7 del regolamento comunale, dedicato alle situazioni particolari, vieta di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili, pubblici esercizi, negozi e aree attrezzate per i giochi dei bambini, e in particolare dentro parchi giochi, aiuole e altre zone indicate da specifico provvedimento dell'Amministrazione; e aggiunge che è vietato introdurre cani sulle spiagge dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
          Il testo intero, e gli orari

          L'articolo 7 del regolamento comunale, dedicato alle situazioni particolari, vieta di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili, pubblici esercizi, negozi e aree attrezzate per i giochi dei bambini, e in particolare dentro parchi giochi, aiuole e altre zone indicate da specifico provvedimento dell'Amministrazione; e aggiunge che è vietato introdurre cani sulle spiagge dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno. Il regolamento non nomina alcuna spiaggia esclusa dal divieto e non definisce una stagione balneare: indica solo quel periodo. Chi viola il divieto paga una sanzione amministrativa da venticinque a settantacinque euro. Fuori dalle spiagge valgono le regole generali dello stesso regolamento: sulle aree aperte al pubblico chi accompagna il cane deve sempre applicare la museruola o il guinzaglio, e nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici entrambi; per i cani a rischio di aggressività guinzaglio e museruola sono sempre obbligatori in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, con sanzione da cinquanta a centocinquanta euro, raddoppiata per le razze a rischio. Le deiezioni vanno asportate integralmente e smaltite, con attrezzatura idonea che va avere con sé e mostrare a richiesta delle autorità: la mancata asportazione costa da trenta a novanta euro oltre alla rimozione, il mancato possesso dell'attrezzatura da venticinque a settantacinque euro, e ne sono esclusi i non vedenti con cani guida. Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.

        • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          Riva LigureIM · 3 schede
          • Ricerca condotta sulle fonti del Comune per stabilire se la «porzione di litorale destinata a tale scopo» sia individuata da un atto diverso dall'ordinanza demaniale, e conclusa in negativo.
            Il testo intero, e gli orari

            Ricerca condotta sulle fonti del Comune per stabilire se la «porzione di litorale destinata a tale scopo» sia individuata da un atto diverso dall'ordinanza demaniale, e conclusa in negativo. L'elenco dei regolamenti comunali pubblicati dal Comune comprende i regolamenti degli affari generali, dell'area vigilanza, della gestione rifiuti, dei servizi scolastici, dei tributi, l'edilizio, quello sulle immissioni sonore, sugli incentivi per funzioni tecniche, di polizia mortuaria, sulle sanzioni ambientali, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sull'uso dei beni comunali e degli immobili di proprietà comunale e quello sulla videosorveglianza del 2025: non esiste un regolamento comunale sulla tutela o sul benessere degli animali. La pagina di argomento «Animale domestico» del Comune elenca due soli servizi, la denuncia di smarrimento del cane e la segnalazione di cane vagante o randagio, e non tratta l'accesso alle spiagge. Nessuna delle due fonti nomina, colloca o misura una spiaggia o una porzione di litorale destinata agli animali.

          • Fra le facoltà che l'ordinanza riconosce ai concessionari e ai gestori delle strutture balneari c'è quella di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili — quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — conformi alla normativa igienico-sanitaria, e dandone preventiva comunicazione all'Autorità comunale.
            Il testo intero, e gli orari

            Fra le facoltà che l'ordinanza riconosce ai concessionari e ai gestori delle strutture balneari c'è quella di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili — quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — conformi alla normativa igienico-sanitaria, e dandone preventiva comunicazione all'Autorità comunale. È una comunicazione, non un'autorizzazione: il Comune non deve dire di sì, e non tiene un elenco pubblico di chi l'abbia fatta. L'atto non individua nessun tratto, non ne fissa la dimensione né la capienza, non pone limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.

          • Nella stessa facoltà che consente di destinare tratti di arenile agli animali domestici, l'ordinanza aggiunge che la medesima comunicazione preventiva all'Autorità comunale è richiesta qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato.
            Il testo intero, e gli orari

            Nella stessa facoltà che consente di destinare tratti di arenile agli animali domestici, l'ordinanza aggiunge che la medesima comunicazione preventiva all'Autorità comunale è richiesta qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato. È l'unica disposizione dell'atto che riguardi il cane in acqua. L'ordinanza non individua nessuno specchio acqueo, non ne fissa le dimensioni, non dice come vada delimitato, non stabilisce quanti animali possano entrarci insieme né in quali orari, e non richiede un'autorizzazione ma solo una comunicazione.

          • Vale dal 28 maggio 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          • Guinzaglio non obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'atto parla di «animali domestici» senza distinguere le specie e non pone nessun limite di peso o di taglia; non dichiara però che non ce ne siano, perché non tratta l'argomento. Chiede che il tratto sia attrezzato con strutture mobili conformi alla normativa igienico-sanitaria — recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — e che sia salvaguardata l'incolumità e la tranquillità del pubblico. A Riva Ligure va aggiunta una cosa che nessun altro atto della provincia dice: poiché il divieto dell'articolo 4 lettera h vale «durante tutto l'anno», queste strutture mobili — recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — non delimitano un'eccezione stagionale ma l'unico spazio in cui, in questo Comune, un animale possa stare sull'arenile in qualsiasi giorno dell'anno.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza non pone limiti di peso o di taglia e non dichiara che non ce ne siano: sul bagno degli animali dice soltanto che il tratto di specchio acqueo dev'essere «opportunamente delimitato» e che va data comunicazione preventiva al Comune. Ogni altra condizione — sorveglianza, numero di cani, orari — la pone il gestore, e l'atto non la scrive. A Riva Ligure vale in più che il divieto sull'arenile è annuale e non stagionale: non esiste una finestra di mesi in cui la questione non si ponga.

          Santo Stefano al MareIM · 3 schede
          • La lettera g delle prescrizioni sull'uso delle spiagge vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con eccezione dei cani guida dei non vedenti e dei cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
            Il testo intero, e gli orari

            La lettera g delle prescrizioni sull'uso delle spiagge vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con eccezione dei cani guida dei non vedenti e dei cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Il divieto è scritto per gli arenili senza distinguere fra liberi e in concessione. La deroga oraria che segue — prima delle otto del mattino e dopo le venti di sera — l'ordinanza la scrive però soltanto per «tutte le spiagge libere del territorio comunale», e non la estende alle concessioni: dentro uno stabilimento il divieto resta quindi intero, salvo l'area attrezzata che il concessionario può farsi autorizzare.

          • L'ordinanza dell'anno precedente, che il Comune tiene pubblicata sul proprio sito, detta sui cani un testo identico: divieto sugli arenili durante la stagione balneare, con le stesse due eccezioni, e apertura di tutte le spiagge libere prima delle otto e dopo le venti, con obbligo di igiene e raccolta delle deiezioni.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza dell'anno precedente, che il Comune tiene pubblicata sul proprio sito, detta sui cani un testo identico: divieto sugli arenili durante la stagione balneare, con le stesse due eccezioni, e apertura di tutte le spiagge libere prima delle otto e dopo le venti, con obbligo di igiene e raccolta delle deiezioni. Cambia però la durata della stagione balneare, e quindi la durata del divieto: nel 2025 andava dal 1° maggio al 30 settembre, nel 2026 va dal 15 maggio al 15 settembre. L'abbiamo letta per confronto: la regola sui cani a Santo Stefano al Mare non è cambiata, è cambiata la finestra in cui si applica.

          • Fra gli obblighi che l'ordinanza balneare 2026 pone ai concessionari, al punto 1, si legge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare agli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            Fra gli obblighi che l'ordinanza balneare 2026 pone ai concessionari, al punto 1, si legge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare agli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unico punto dell'atto che apra agli animali un pezzo di arenile in concessione, ed è scritto come facoltà: il Comune non individua nessuna area, non ne fissa la dimensione, non dice quanti animali possano starci, non pone limiti di taglia e non dispone nulla sul bagno in mare.

          • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Limite di peso non verificato
          • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
          • Guinzaglio non obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Chiede il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata, con asporto delle deiezioni dell'animale. Sul guinzaglio non dispone nulla.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla di «animali domestici» senza distinguere le specie, non pone limiti di peso o di taglia e non dichiara che non ce ne siano: non tratta l'argomento. Non impone nemmeno il guinzaglio dentro l'area, e su tutto il resto rinvia genericamente alle «vigenti normative».

          ImperiaIM · 2 schede
          • L'ordinanza è stata letta per intero: dispone l'interdizione all'accesso su un tratto di spiaggia libera in Borgo Cappuccini per lavori di ripascimento e non tratta di animali.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza è stata letta per intero: dispone l'interdizione all'accesso su un tratto di spiaggia libera in Borgo Cappuccini per lavori di ripascimento e non tratta di animali. La leggiamo per un'altra ragione, e sta nei suoi richiami: fra i «Visti» l'Ufficio Porti, Demanio e Spiagge del Comune elenca «il Provvedimento Dirigenziale n. 20/2023 “Disciplina delle attività balneari elioterapica e salsoiodica” emesso dal Servizio Porti e Demanio del Comune di Imperia ad oggi ancora vigente come da comunicazione prot. 37444/2025 del 19-05-2025 dello scrivente Ufficio». È un'attestazione dell'ufficio competente sulla vigenza dell'atto del 2023 alla data del 24 giugno 2025: il testo del divieto che riportiamo era ancora la regola del Comune a quella data. L'ordinanza richiama inoltre l'ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 22/04/2024 della Capitaneria di porto di Imperia, che è atto dell'autorità marittima e non del Comune.

          • Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unica strada che l'atto lascia aperta per avere il cane in spiaggia in questo Comune. L'ordinanza non pone limiti di peso né di taglia su queste aree, non chiede che siano recintate, non fissa un numero massimo di animali, non stabilisce orari propri e non dice nulla sul bagno in mare del cane: quelle condizioni, dove esistono, le pone il concessionario.

          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate. A Imperia c'è una ragione in più per cui questo campo resta vuoto: il testo che leggiamo è quello del 2023, e dell'ordinanza in vigore dal 29 giugno 2026 conosciamo solo il record dell'albo pretorio. Che quel testo abbia introdotto limiti di taglia o di peso non lo sappiamo, e non lo escludiamo.

          Diano MarinaIM · 4 schede
          • L'ordinanza vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, e ne esclude solo i cani guida per i non vedenti e i cani impiegati nel servizio di salvataggio condotti da personale specializzato.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, e ne esclude solo i cani guida per i non vedenti e i cani impiegati nel servizio di salvataggio condotti da personale specializzato. Da quel divieto è però esclusa la spiaggia libera in zona Borgo Paradiso, a ponente di Vico Fabbrica e per un fronte mare di trenta metri, che l'atto individua espressamente «quale arenile per animali domestici». Chi porta il cane deve assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata, asportando le deiezioni. La stagione balneare, per l'art. 1, coincide con il periodo dal 1° maggio al 30 settembre, riferito alla qualità delle acque di balneazione; stabilimenti e spiagge libere attrezzate devono essere pienamente funzionanti almeno dal 1° giugno al 15 settembre. L'ordinanza consente inoltre ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche di legge.

          • La lettera g dell'articolo 5 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con eccezione dei cani guida dei non vedenti, dei cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio e della spiaggia libera in zona Borgo Paradiso, a ponente di Vico Fabbrica e per un fronte mare di trenta metri, che il Comune individua come arenile per animali domestici.
            Il testo intero, e gli orari

            La lettera g dell'articolo 5 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con eccezione dei cani guida dei non vedenti, dei cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio e della spiaggia libera in zona Borgo Paradiso, a ponente di Vico Fabbrica e per un fronte mare di trenta metri, che il Comune individua come arenile per animali domestici. Subito dopo l'ordinanza precisa che durante la stagione balneare estiva, prima delle otto del mattino e dopo le venti della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane in tutte le spiagge libere del territorio comunale, assicurando il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata con l'asporto delle deiezioni dell'animale. Quella deroga è scritta per le spiagge libere e non per le concessioni: sugli arenili in concessione il divieto della lettera g resta intero, salvo le aree attrezzate che i concessionari possono farsi autorizzare.

          • La regola di Diano Marina è a fasce orarie.
            Il testo intero, e gli orari

            La regola di Diano Marina è a fasce orarie. L'ordinanza vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con l'eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani impiegati nel salvataggio condotti da personale specializzato. Subito dopo, però, precisa che durante la stagione balneare estiva, prima delle otto del mattino e dopo le venti della sera, il transito e la permanenza con il proprio cane sono permessi su tutte le spiagge libere del territorio comunale. In quelle fasce chi accompagna il cane deve comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata, asportando le eventuali deiezioni. La stagione balneare, per l'art. 1, coincide con il periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Fuori da queste spiagge libere, l'unico tratto aperto ai cani per tutta la giornata è la spiaggia libera di Borgo Paradiso, a ponente di Vico Fabbrica, individuata dall'ordinanza come arenile per animali domestici. Ai concessionari degli stabilimenti l'atto riconosce la facoltà di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici.

          • La lettera g dell'articolo 5 si chiude con una frase che nelle altre ordinanze del ponente è identica: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            La lettera g dell'articolo 5 si chiude con una frase che nelle altre ordinanze del ponente è identica: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. L'ordinanza non individua nessuna area, non fissa capienze, non pone limiti di taglia o di peso, non stabilisce orari e non dispone nulla sulla balneazione dell'animale.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Limite di peso non verificato
          • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Le condizioni che pone riguardano l'igiene: rispetto delle norme igienico-sanitarie e pulizia dell'area occupata o attraversata, con asporto delle deiezioni dell'animale.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Chiede il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata, con asporto delle deiezioni dell'animale. Sul guinzaglio non dispone nulla.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla di «animali domestici» senza distinguere le specie, non pone limiti di peso o di taglia e non dichiara che non ce ne siano: non tratta l'argomento. Restano gli obblighi generali che l'atto pone a chi porta il cane sulle spiagge del Comune, cioè il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la pulizia dell'area occupata o attraversata con l'asporto delle deiezioni.

          CervoIM · 2 schede
          • Il regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali, approvato dal Consiglio comunale il 28 luglio 2026 e dichiarato immediatamente eseguibile, dedica alle spiagge il secondo capoverso dell'articolo 22: l'Amministrazione comunale, nell'ambito della definizione del Piano di Utilizzo Demaniale, provvede a individuare porzioni di spiaggia delimitate da apposita cartellonistica e attrezzate per l'accesso dei cani al seguito del proprietario o del detentore durante la stagione balneare, e il proprietario o detentore dell'animale sorpreso ad accedere alle pubbliche spiagge del litorale comunale diverse da quelle espressamente dedicate ai cani è passibile di sanzione amministrativa.
            Il testo intero, e gli orari

            Il regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali, approvato dal Consiglio comunale il 28 luglio 2026 e dichiarato immediatamente eseguibile, dedica alle spiagge il secondo capoverso dell'articolo 22: l'Amministrazione comunale, nell'ambito della definizione del Piano di Utilizzo Demaniale, provvede a individuare porzioni di spiaggia delimitate da apposita cartellonistica e attrezzate per l'accesso dei cani al seguito del proprietario o del detentore durante la stagione balneare, e il proprietario o detentore dell'animale sorpreso ad accedere alle pubbliche spiagge del litorale comunale diverse da quelle espressamente dedicate ai cani è passibile di sanzione amministrativa. Nessuna porzione è individuata dal regolamento, che rinvia al PUD. Lo stesso articolo consente ai cani accompagnati l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico dove non sia diversamente previsto dall'ente comunale, con obbligo di guinzaglio e museruola al seguito. L'articolo 19 fissa in un metro e mezzo la lunghezza massima del guinzaglio sulla pubblica via e impone di portare sempre con sé una museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. L'articolo 23 nomina espressamente la spiaggia fra le aree pubbliche o di uso pubblico su cui vale l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide e di risciacquare quelle liquide, con paletta e bottiglietta d'acqua al seguito; ne sono esentate le persone non vedenti, ipovedenti e diversamente abili. Le sanzioni stanno all'articolo 37, da 100 a 500 euro, e la vigilanza all'articolo 38, affidata alla Polizia Locale e alle guardie zoofile. L'articolo 39 abroga le disposizioni in contrasto o incompatibili contenute in altri regolamenti comunali. Il regolamento non fissa orari e non pone limiti di taglia o di peso. Una precisazione sull'atto: l'articolo 22 rinvia, per la sanzione, «all'art. 38 del presente Regolamento», che però è l'articolo sulla vigilanza; le sanzioni sono all'articolo 37. È un difetto di numerazione dell'atto, che segnaliamo senza risolverlo.

          • Il regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali, in vigore dal 2026, non nomina i concessionari e non disciplina le aree di custodia dentro gli stabilimenti: la sua strada è un'altra, e passa dal Comune.
            Il testo intero, e gli orari

            Il regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali, in vigore dal 2026, non nomina i concessionari e non disciplina le aree di custodia dentro gli stabilimenti: la sua strada è un'altra, e passa dal Comune. L'articolo 22 impegna infatti l'Amministrazione a individuare, nell'ambito della definizione del Piano di Utilizzo Demaniale, porzioni di spiaggia delimitate da apposita cartellonistica e attrezzate per l'accesso dei cani durante la stagione balneare. Sono quindi due istituti distinti e nessuno dei due atti richiama l'altro. Quello che il regolamento aggiunge, e che vale anche dentro una concessione, sono le regole di conduzione: guinzaglio di misura non superiore a un metro e mezzo sulla pubblica via (art. 19), museruola sempre al seguito, obbligo di raccogliere le deiezioni solide e di risciacquare le liquide sulle aree pubbliche o di uso pubblico, fra cui l'articolo 23 nomina espressamente la spiaggia. Sanzioni da 100 a 500 euro (art. 37).

          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate. Dal 28 luglio 2026 valgono in più, su tutto il territorio comunale, le regole di conduzione del regolamento comunale sul benessere e la tutela degli animali: guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo sulla pubblica via, museruola sempre al seguito, obbligo di raccogliere le deiezioni solide e di risciacquare quelle liquide anche in spiaggia, che l'articolo 23 nomina espressamente. Nemmeno quel regolamento pone limiti di taglia o di peso.

          AndoraSV · 1 scheda
          • Il Regolamento di gestione del demanio marittimo di Andora, trentotto pagine, disciplina concessioni, stabilimenti balneari, spiagge libere e libere attrezzate, e l'elenco dei divieti in area demaniale: fuochi sull'arenile, bombole a gas e prodotti infiammabili, commercio itinerante, transito e sosta di veicoli, tende e roulotte, attività lucrative in forma fissa o itinerante.
            Il testo intero, e gli orari

            Il Regolamento di gestione del demanio marittimo di Andora, trentotto pagine, disciplina concessioni, stabilimenti balneari, spiagge libere e libere attrezzate, e l'elenco dei divieti in area demaniale: fuochi sull'arenile, bombole a gas e prodotti infiammabili, commercio itinerante, transito e sosta di veicoli, tende e roulotte, attività lucrative in forma fissa o itinerante. Cani e animali domestici non compaiono mai: né fra i divieti né fra le facoltà dei concessionari. Lo registriamo perché è la prova che ad Andora il divieto generale che altri Comuni della costa savonese scrivono nell'ordinanza balneare qui non risulta scritto da nessuna parte.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Gli articoli del Regolamento di Polizia Urbana dedicati ai cani sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Pongono obblighi sul conduttore: guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, museruola sempre al seguito — rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità —, affidamento del cane solo a persone in grado di gestirlo, e attrezzatura per raccogliere le feci più una bottiglietta d'acqua per dilavare le deiezioni urinarie. Nessuna condizione sanitaria specifica per la spiaggia è pubblicata dal Comune.

          AlassioSV · 4 schede
          • L'articolo 13 comma 2 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare dentro la propria concessione aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia dei cani, tenute ad almeno tre metri e cinquanta dai confini della concessione.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 13 comma 2 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare dentro la propria concessione aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia dei cani, tenute ad almeno tre metri e cinquanta dai confini della concessione. La capienza è legata alla superficie: fino a centocinquanta metri quadri non più di sei cani contemporaneamente, fra centocinquanta e trecento metri quadri non più di dodici, oltre i trecento metri quadri non più di venti. L'area deve salvaguardare l'incolumità e la tranquillità degli utenti e assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie, dev'essere debitamente recintata — salvo quelle che abbiano un lato direttamente sulla battigia — e l'accesso dev'essere garantito da un'idonea passatoia. Restano valide tutte le condizioni sull'animale che l'articolo 13 comma 1 pone per l'accesso agli stabilimenti, compreso il divieto d'accesso ai cani di grossa taglia.

          • L'articolo 6, che raccoglie i divieti comuni a stabilimenti, spiagge libere attrezzate e spiagge libere, vieta alla lettera g di condurre sugli arenili, durante la stagione balneare e anche nelle ore notturne, cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 6, che raccoglie i divieti comuni a stabilimenti, spiagge libere attrezzate e spiagge libere, vieta alla lettera g di condurre sugli arenili, durante la stagione balneare e anche nelle ore notturne, cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal primo maggio al trenta settembre. L'articolo 5 aggiunge che le spiagge libere sono gestite dal Comune in modalità «non presidiata ma dotata di adeguata informativa al pubblico», quindi sulle spiagge libere non c'è nessun gestore che possa derogare al divieto: la deroga dell'articolo 13 è scritta per i soli titolari di stabilimenti balneari. Chi viola l'ordinanza è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione. L'ordinanza abroga la precedente n. 255 del ventuno luglio 2022 e resta valida finché non sia sostituita.

          • L'articolo 13, limitatamente alla stagione estiva 2023, dà ai titolari di stabilimenti balneari di Alassio la facoltà di accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 13, limitatamente alla stagione estiva 2023, dà ai titolari di stabilimenti balneari di Alassio la facoltà di accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane deve avere microchip o tatuaggio, la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, il certificato veterinario di buona salute e la copia dell'assicurazione di responsabilità civile, oppure una dichiarazione di manleva firmata dal proprietario. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che l'animale non possa raggiungere i vicini e resti dentro l'area di influenza della postazione. Il cane deve essere munito di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità. L'accompagnatore deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile, garantire che il cane possa ripararsi all'ombra, avere con sé paletta e raccoglitore, rimuovere le deiezioni solide e depositarle nei contenitori dei rifiuti mentre quelle liquide vanno asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci dell'animale — e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia — e condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica circa ogni due ore. L'accesso è comunque proibito ai cani di grossa taglia, a quelli con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale. La responsabilità di far rispettare queste regole è dei bagnini concessionari e dei gestori, che ne rispondono in solido con i proprietari dei cani.

          • L'articolo 13 comma 3 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare uno specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 13 comma 3 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare uno specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento. L'area di mare dev'essere ricavata davanti alla porzione di arenile attrezzato, a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento, in ogni caso ad almeno cinque metri dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti e segnalata da un cartello con la scritta «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». Se due concessionari mettono le proprie aree attrezzate a confine, lo specchio acqueo può essere condiviso. Dove davanti allo stabilimento sia autorizzata la locazione di natanti, quell'attività deve poter continuare senza turbativa. Il proprietario deve portare il cane all'acqua tenendolo al guinzaglio e riassicurarlo al guinzaglio appena esce; durante la permanenza in acqua devono esserci sempre il proprietario o un accompagnatore, e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare. Il numero di cani che possono fare il bagno insieme dev'essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. È vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola. La pulizia dello specchio acqueo e della fascia di libero transito davanti, se sporcata dalle deiezioni dell'animale, è responsabilità dei proprietari.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Solo cani di piccola e media taglia
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza non pone un limite in chilogrammi e non dichiara che non ce ne siano: fissa la taglia a parole. La capienza dell'area la lega invece alla superficie — sei cani insieme sotto i centocinquanta metri quadri, dodici fino a trecento, venti oltre — quindi quanti cani ci stiano nello stesso momento dipende da quanto è grande l'area, che l'atto non dice per nessuno stabilimento in particolare.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza non dichiara nessun limite in chilogrammi e non dichiara che non ce ne siano: fissa la soglia a parole, ed è il gestore a doverla applicare. Chiede però documenti precisi: riconoscimento con microchip o tatuaggio, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, certificazione veterinaria di buona salute e copia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario dai danni a persone o cose.

          Le condizioni per esteso

          Il limite di taglia è quello dell'articolo 13 comma 1, che vale per l'accesso allo stabilimento e quindi anche per arrivare all'acqua. In più l'ordinanza vieta espressamente la balneazione ai cani obbligati a tenere la museruola, e chiede che il proprietario o un accompagnatore sia sempre presente durante la permanenza in acqua.

          CerialeSV · 4 schede
          • L'ordinanza di balneazione vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza di balneazione vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. Nello stesso punto l'atto consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. L'articolo 11 detta poi le condizioni con cui il gestore di uno stabilimento balneare o di una spiaggia libera attrezzata può accettare animali: la scelta è sua e la fa in relazione alla situazione meteo-marina, all'afflusso all'arenile e alla taglia dell'animale. L'animale deve avere microchip o tatuaggio, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, certificato veterinario di buona salute e copia dell'assicurazione di responsabilità civile — o una dichiarazione di manleva del proprietario — da depositare presso la direzione per tutto il soggiorno. Sulla spiaggia va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, fissato stabilmente all'asta dell'ombrellone, e va condotto sulle parti non sabbiose dello stabilimento: sull'arenile può transitare solo per il tratto più breve fino al proprio ombrellone. Il bagno in mare non è consentito nell'orario di balneazione vigilata ed è comunque consentito fra le dodici e trenta e le sedici, salvo diversa indicazione della direzione. L'accompagnatore deve essere maggiorenne, avere paletta o raccoglitore, rimuovere le deiezioni solide e dilavare con acqua di mare quelle liquide, e portare il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica circa ogni due ore. L'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Lo stabilimento deve individuare una zona ombreggiata e segnalata con acqua dolce corrente, il gestore assegna l'ombrellone e può applicare tariffe apposite, che vanno comunicate prima. La stagione balneare va dal 1° maggio al 30 settembre. Chi viola l'ordinanza è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

          • L'articolo 11 dell'ordinanza di balneazione, intitolato «Disposizioni per l'accoglienza degli animali da compagnia», detta quattordici punti.
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 11 dell'ordinanza di balneazione, intitolato «Disposizioni per l'accoglienza degli animali da compagnia», detta quattordici punti. Accettare l'animale è una facoltà del gestore dello stabilimento balneare o della spiaggia libera attrezzata, che può decidere in relazione alla situazione meteo-marina, all'afflusso all'arenile e alla taglia dell'animale. L'animale può accedere se ha microchip o tatuaggio, la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, il certificato veterinario di buona salute e la fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure una dichiarazione di manleva del proprietario; quella documentazione va depositata presso la direzione dello stabilimento per tutto il periodo di soggiorno. Sulla spiaggia l'animale va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo fissato stabilmente all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve impedire che raggiunga i vicini, sistemare una ciotola d'acqua sempre presente e accessibile e garantirgli l'ombra. Servono paletta e raccoglitore: le deiezioni solide vanno nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'animale va condotto al guinzaglio nelle parti non sabbiose dello stabilimento — camminamenti, piazzole cabine, terrazzi, dehors, gazebo, zona bar e ristorante — mentre sull'arenile il proprietario può transitare solo per il tratto più breve che porta all'ombrellone assegnato. Il bagno in mare non è consentito nell'orario di balneazione vigilata; è consentito negli altri orari di apertura dello stabilimento ed è comunque consentito fra le dodici e trenta e le sedici, salvo che negli stabilimenti attrezzati per accogliere animali e nelle spiagge libere e libere attrezzate destinate agli animali, dove quel limite non vale. Gli orari vanno chiesti alla direzione e restano a sua discrezione; durante il bagno il proprietario deve sorvegliare l'animale e riassicurarlo al guinzaglio appena esce. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena l'obbligo di allontanarsi; l'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; ogni due ore circa il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. L'accompagnatore dev'essere maggiorenne. Lo stabilimento deve individuare una zona segnalata e ombreggiata con fontanella o rubinetto, possibilmente con una gomma, dove rinfrescare e abbeverare l'animale con acqua dolce corrente in ogni momento della giornata. Il gestore stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con l'animale, può spostarla quando lo ritiene opportuno e ha facoltà di applicare tariffe apposite, che devono essere sempre comunicate preventivamente. Copia della norma dev'essere esposta al pubblico.

          • L'ordinanza di balneazione, dopo aver vietato i cani su tutti gli arenili durante la stagione balneare, apre un'eccezione nominata: gli animali domestici possono essere condotti sulla spiaggia libera denominata «pescecane», posta fra la foce del Rio Torsero e il campeggio Delphis, nella porzione di spiaggia denominata «quattro zampe» posta all'interno della spiaggia libera attrezzata «Ex-veronese», a condizione che siano custoditi secondo la normativa vigente, salvaguardando il benessere degli animali, l'incolumità e la tranquillità del pubblico e le condizioni igieniche.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza di balneazione, dopo aver vietato i cani su tutti gli arenili durante la stagione balneare, apre un'eccezione nominata: gli animali domestici possono essere condotti sulla spiaggia libera denominata «pescecane», posta fra la foce del Rio Torsero e il campeggio Delphis, nella porzione di spiaggia denominata «quattro zampe» posta all'interno della spiaggia libera attrezzata «Ex-veronese», a condizione che siano custoditi secondo la normativa vigente, salvaguardando il benessere degli animali, l'incolumità e la tranquillità del pubblico e le condizioni igieniche. Valgono le regole generali dell'articolo 11: l'animale va tenuto al guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, l'accompagnatore deve avere paletta o raccoglitore, rimuovere le deiezioni solide e dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, ed essere maggiorenne. L'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. Sul bagno in mare l'ordinanza dice che non è consentito nell'orario di balneazione vigilata e che è comunque consentito fra le dodici e trenta e le sedici, ma esclude espressamente da questa limitazione le spiagge libere e libere attrezzate destinate agli animali domestici. La stagione balneare, per la stessa ordinanza, va dal 1° maggio al 30 settembre.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • La taglia la giudica il gestore
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza non traduce mai la taglia in chilogrammi e non dichiara che non ci siano limiti: la mette fra i criteri con cui il gestore decide, insieme al tempo e all'affollamento della spiaggia. Chiede in cambio una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e la possibilità per l'animale di ripararsi all'ombra, e obbliga lo stabilimento ad avere una zona segnalata, ombreggiata, con fontanella o rubinetto — possibilmente con una gomma — dove rinfrescare e abbeverare l'animale con acqua dolce corrente in qualsiasi momento della giornata. L'accompagnatore del cane deve essere maggiorenne.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e per questa spiaggia non pone limiti di taglia o di peso: la taglia compare solo come criterio con cui il gestore di uno stabilimento decide se accettare un animale, e qui non c'è un gestore. Le condizioni che l'atto pone per questo tratto sono la custodia dell'animale secondo la normativa vigente, la salvaguardia del suo benessere, l'incolumità e la tranquillità del pubblico e le condizioni igieniche. Restano gli obblighi generali sull'accompagnatore: guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, paletta o raccoglitore, rimozione delle deiezioni solide e dilavamento con acqua di mare di quelle liquide, accompagnatore maggiorenne; l'accesso è comunque proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

          Borghetto Santo SpiritoSV · 1 scheda
          • Il regolamento comunale, scritto dall'Ufficio Demanio Marittimo insieme alla sezione provinciale di Savona dell'ENPA, apre questa spiaggia libera non presidiata alle persone con cani e fissa nove regole.
            Il testo intero, e gli orari

            Il regolamento comunale, scritto dall'Ufficio Demanio Marittimo insieme alla sezione provinciale di Savona dell'ENPA, apre questa spiaggia libera non presidiata alle persone con cani e fissa nove regole. L'accesso è consentito a un massimo di venticinque cani. Ogni cane può entrare se tatuato o dotato di microchip e munito della documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, più il certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni dal veterinario curante. Prima di accedere il cane deve avere un collare antipulci; sulla spiaggia va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, fissato stabilmente a terra, eventualmente a un paletto o all'asta di un ombrellone piantato nella sabbia in modo che non si sfili. L'accompagnatore deve impedire che il cane raggiunga i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantirgli l'ombra — per questo è consentito installare un ombrellone, da montare all'arrivo e togliere alla partenza. Le deiezioni solide vanno rimosse e messe nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. In acqua possono stare non più di cinque cani per volta, sempre con l'accompagnatore presente per la sorveglianza, e al termine del bagno il cane va subito riassicurato al guinzaglio. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, e se non ci riesce deve allontanarsi dalla spiaggia, anche su richiesta degli agenti di vigilanza. L'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. I cani non vanno mai lasciati incustoditi e liberi di vagare: la responsabilità è dell'accompagnatore, cui si suggerisce di portare il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica circa ogni due ore. La verifica del rispetto del regolamento e l'applicazione di eventuali sanzioni sono rimesse agli organi istituzionali competenti.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso: pone un limite di NUMERO, venticinque cani in spiaggia e cinque per volta in acqua. Chiede che ogni cane sia tatuato o dotato di microchip, con la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive e il certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni; prima di entrare serve il collare antipulci. L'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

          LoanoSV · 2 schede
          • L'ordinanza balneare 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Il punto 11 disciplina l'unica apertura: i concessionari possono, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune, individuare dentro la propria concessione aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia di cani, con il limite di un cane ogni dieci metri quadrati di arenile dedicato. Quelle aree devono essere recintate — salvo che abbiano un lato direttamente sulla battigia — con accesso garantito da una passatoia, e la recinzione dev'essere costruita in modo da non consentire la fuoriuscita della bocca dell'animale né la sua fuga. Ogni cane deve avere la museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità, essere accompagnato al guinzaglio, essere identificato con tatuaggio o microchip e avere la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive più il certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni dal veterinario curante. L'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'animale non va mai lasciato incustodito né libero di vagare e va tenuto a un guinzaglio lungo al massimo un metro e mezzo, fissato stabilmente al paletto o all'ombrellone; le deiezioni solide vanno rimosse e messe nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. La balneazione degli animali è consentita durante tutto l'orario di apertura al pubblico della spiaggia, preferibilmente nella prima e nell'ultima ora, e l'area di bagno è lo specchio acqueo davanti alla zona attrezzata, delimitato secondo le indicazioni del Capo del Circondario Marittimo. La stagione balneare, per la stessa ordinanza, va dal 15 maggio al 15 settembre.

          • Il punto 11 dell'ordinanza balneare 2026, intitolato «Spazi per cani», consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Loano e nell'ambito della propria concessione, di individuare aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia di cani, con il limite di un cane ogni dieci metri quadrati di arenile dedicato, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità degli utenti e assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie.
            Il testo intero, e gli orari

            Il punto 11 dell'ordinanza balneare 2026, intitolato «Spazi per cani», consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Loano e nell'ambito della propria concessione, di individuare aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia di cani, con il limite di un cane ogni dieci metri quadrati di arenile dedicato, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità degli utenti e assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie. Le aree devono essere recintate — salvo quelle che abbiano un lato direttamente sulla battigia — con una recinzione costruita in modo da non lasciar uscire la bocca dell'animale e da impedirne la fuga, e l'accesso dev'essere garantito da un'idonea passatoia. Ogni cane deve avere la museruola con sé, essere accompagnato al guinzaglio, essere identificato con tatuaggio o microchip e avere la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale e il certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni. L'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. L'animale non va mai lasciato incustodito né libero di vagare e va tenuto al guinzaglio, lungo al massimo un metro e mezzo, fissato stabilmente al paletto o all'ombrellone. Le deiezioni solide vanno rimosse e messe nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. La balneazione degli animali è consentita durante tutto l'orario di apertura al pubblico della spiaggia, preferibilmente nella prima e nell'ultima ora; l'area destinata al bagno è compresa nello specchio acqueo davanti alla zona di arenile attrezzata e dev'essere delimitata secondo quanto indica il Capo del Circondario Marittimo. Resta a carico del proprietario assicurare che il cane si comporti adeguatamente rispetto alla convivenza con le persone e con gli altri animali, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare.

          • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza chiede microchip o tatuaggio, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni dal veterinario curante. Il cane va tenuto al guinzaglio, lungo al massimo un metro e mezzo, fissato stabilmente al paletto o all'ombrellone, e deve avere con sé la museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità. Non è ammesso l'accesso ai cani con sindrome aggressiva né alle femmine in calore. Nessun limite di peso e nessun limite di taglia è dichiarato dall'atto — che però non dichiara nemmeno che non ce ne siano.

          Pietra LigureSV · 4 schede
          • L'ordinanza balneare 2026 vieta, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio, come specificato nell'ordinanza dell'Autorità Marittima.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare 2026 vieta, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio, come specificato nell'ordinanza dell'Autorità Marittima. Dal divieto sono escluse solo le porzioni attrezzate delle due spiagge libere attrezzate comunali «Ex Soggiorno Leonessa» e «di Ponente – Rin Tin Beach»: nelle porzioni di quelle stesse spiagge lasciate libere e senza attrezzature, l'accesso degli animali domestici è espressamente vietato. I concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche previste. Chi viola l'ordinanza è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

          • Il regolamento comunale delle spiagge per animali vale per le spiagge libere attrezzate comunali organizzate ad accoglierli, nel solo tratto di arenile appositamente delimitato.
            Il testo intero, e gli orari

            Il regolamento comunale delle spiagge per animali vale per le spiagge libere attrezzate comunali organizzate ad accoglierli, nel solo tratto di arenile appositamente delimitato. Chiede tatuaggio o microchip, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni e collare antipulci o gocce antiparassitarie prima dell'ingresso. Sulla spiaggia l'animale va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo fissato stabilmente a terra; l'accompagnatore deve evitare che raggiunga i vicini, garantirgli acqua e ombra, rimuovere le deiezioni solide e dilavare con acqua di mare quelle liquide anche lungo i percorsi di accesso, e portarlo fuori per una passeggiata igienica circa ogni due ore. In mare possono stare non più di cinque cani per volta, con il proprietario presente, e l'area di balneazione è delimitata con attrezzatura galleggiante fissata al fondale. Il numero di animali ammessi e la balneazione li stabilisce il gestore a suo insindacabile giudizio. Vietato l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; gli animali non vanno mai lasciati incustoditi e la responsabilità civile e penale dei danni è del proprietario.

          • Il regolamento comunale disciplina l'accesso e la balneazione degli animali domestici nelle spiagge libere attrezzate comunali organizzate per accoglierli, e vale nel solo tratto di arenile appositamente delimitato.
            Il testo intero, e gli orari

            Il regolamento comunale disciplina l'accesso e la balneazione degli animali domestici nelle spiagge libere attrezzate comunali organizzate per accoglierli, e vale nel solo tratto di arenile appositamente delimitato. Ogni animale può entrare se tatuato o dotato di microchip — il microchip solo per i cani — con la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive e il certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni. Prima di entrare l'animale deve avere un collare antipulci o un equivalente, come le gocce antiparassitarie; sulla spiaggia va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, fissato stabilmente a terra, per esempio a un paletto o all'asta dell'ombrellone piantata bene nella sabbia. L'accompagnatore deve impedire che l'animale raggiunga i vicini, garantirgli una ciotola d'acqua sempre accessibile e la possibilità di stare all'ombra, rimuovere le deiezioni solide e dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide — anche lungo i percorsi di accesso alla spiaggia — e portarlo fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica circa ogni due ore. In acqua si può stare in non più di cinque cani per volta, sempre con il proprietario presente, e al termine del bagno il cane va subito riassicurato al guinzaglio. L'area di balneazione è lo specchio acqueo davanti alla zona attrezzata, delimitato da attrezzatura galleggiante fissata al fondale per impedire agli animali di uscirne. Il numero di animali ammessi e la balneazione sono regolati dal gestore a suo insindacabile giudizio. È vietato l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; gli animali non vanno mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, e la responsabilità civile e penale per i danni è del proprietario.

          • In fondo alla lettera h dell'articolo 5, dopo il divieto e dopo l'apertura alle due spiagge libere attrezzate comunali, l'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            In fondo alla lettera h dell'articolo 5, dopo il divieto e dopo l'apertura alle due spiagge libere attrezzate comunali, l'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. L'atto non individua nessuna area, non fissa capienze, non pone limiti di taglia o di peso, non dà orari e non dice nulla sul bagno in mare del cane dentro le concessioni.

          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza balneare e il Regolamento delle Spiagge per Animali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni sono le stesse dell'altra spiaggia attrezzata: tatuaggio o microchip, documentazione della profilassi vaccinale, certificato veterinario di buona salute non più vecchio di trenta giorni, collare antipulci o antiparassitario prima di entrare, guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo fissato stabilmente a terra, ciotola d'acqua e ombra garantite. Vietato l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza balneare e il Regolamento delle Spiagge per Animali sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Pongono condizioni sull'animale e sul suo accompagnatore: tatuaggio o microchip (il microchip solo per i cani), documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni, collare antipulci o gocce antiparassitarie prima di entrare, guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo fissato stabilmente a terra, ciotola d'acqua sempre accessibile e possibilità di stare all'ombra. L'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla di «animali domestici» e altrove precisa che si intendono cani e gatti. Non pone limiti di peso né di taglia e non dichiara che non ce ne siano: non tratta l'argomento, e il gestore può porne di suoi.

          Borgio VerezziSV · 2 schede
          • L'ordinanza balneare 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. Nello stesso punto l'atto consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. La stagione balneare, per l'articolo 2 della stessa ordinanza, è compresa fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno; fuori da quel periodo è consentito usare le strutture balneari per fini elioterapici. Nessun tratto di litorale è nominato come spiaggia aperta agli animali, e nessuna area comunale attrezzata per animali domestici è individuata dall'atto.

          • Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unica strada che l'atto lascia aperta per avere il cane in spiaggia in questo Comune. L'ordinanza non pone limiti di peso né di taglia su queste aree, non chiede che siano recintate, non fissa un numero massimo di animali, non stabilisce orari propri e non dice nulla sul bagno in mare del cane: quelle condizioni, dove esistono, le pone il concessionario.

          • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate.

          Finale LigureSV · 2 schede
          • L'ordinanza comunale sulla balneazione e sull'utilizzo degli arenili vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza comunale sulla balneazione e sull'utilizzo degli arenili vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Nello stesso punto l'atto consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche previste dalle normative vigenti e dal «Regolamento comunale Dog Welcome Beach». Quel regolamento è richiamato per nome ma non è allegato all'ordinanza, che non ne indica né il numero né la data. La stagione balneare, per l'articolo 2, è compresa fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, e fuori da quel periodo è consentito usare le strutture balneari per fini elioterapici. L'ordinanza porta la data del 23 aprile 2026.

          • Del Regolamento comunale «Dog Welcome Beach» sappiamo che esiste e che è vigente, perché l'ordinanza balneare del 23 aprile 2026 lo cita per nome e vi sottopone le aree per animali dentro le concessioni.
            Il testo intero, e gli orari

            Del Regolamento comunale «Dog Welcome Beach» sappiamo che esiste e che è vigente, perché l'ordinanza balneare del 23 aprile 2026 lo cita per nome e vi sottopone le aree per animali dentro le concessioni. Il testo non è pubblicato in nessuna pagina raggiungibile del sito del Comune: la ricerca interna non lo restituisce, la sezione dei documenti pubblici risponde con un errore del server e la sitemap XML del dominio non lo contiene. Non è un atto inesistente ed è un atto che non abbiamo potuto leggere: la differenza è tutta, e la scheda la dichiara invece di riempirla con un'ipotesi.

          • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza balneare non pone limiti di peso o di taglia e non dichiara che non ce ne siano: rinvia al regolamento «Dog Welcome Beach», che non siamo riusciti a leggere. Finché quel testo non si trova, nessuna condizione d'accesso può essere data per certa.

          NoliSV · 4 schede
          • L'ordinanza balneare vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; fanno eccezione i cani guida delle persone non vedenti, i cani condotti da personale specializzato impiegati nel servizio di salvataggio e le aree individuate dal comma successivo.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; fanno eccezione i cani guida delle persone non vedenti, i cani condotti da personale specializzato impiegati nel servizio di salvataggio e le aree individuate dal comma successivo. I concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali e assicurando le condizioni igienico-sanitarie previste. L'ordinanza consente inoltre ai gestori di stabilimenti e di spiagge libere attrezzate di impiegare unità cinofile da salvamento a integrazione del servizio ordinario di assistenza bagnanti, con un piano stagionale concordato con la Capitaneria di Porto e comunicato al Comune, e con conduttore e cane entrambi brevettati. La stagione balneare è compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno. Fra le premesse l'atto richiama una deliberazione n. 44 del 16 aprile 2015 con cui sarebbero stati individuati i tratti di litorale demaniale da destinare ad animali domestici ai sensi della legge regionale 23/2000: quel documento non lo abbiamo letto.

          • L'ordinanza balneare, dopo aver vietato di condurre cani e altri animali sugli arenili durante la stagione balneare, dichiara che è consentito — ai sensi della legge regionale ligure 23 del 22 marzo 2000 — condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio o di imbragature di sicurezza in alcune aree demaniali appositamente individuate, e ne elenca due.
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare, dopo aver vietato di condurre cani e altri animali sugli arenili durante la stagione balneare, dichiara che è consentito — ai sensi della legge regionale ligure 23 del 22 marzo 2000 — condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio o di imbragature di sicurezza in alcune aree demaniali appositamente individuate, e ne elenca due. La prima è il tratto di spiaggia libera posto al confine fra il Comune di Noli e il Comune di Spotorno, localizzato nella zona compresa fra la concessione demaniale del rimessaggio nautico intestata alla società Sea Goodness e lo stabilimento balneare denominato «Bagni Tripodoro», fatta eccezione per il tratto compreso fra la staccionata a giorno installata durante la stagione estiva e il confine di levante dello stesso stabilimento; l'immagine che l'atto allega porta la dicitura «spiaggia bau-beach». Su ogni proprietario grava l'obbligo di adoperarsi per garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, il mantenimento della pulizia e il decoro dell'arenile a uso libero, di essere munito di idonei strumenti per la raccolta delle feci, di usare guinzagli di misura non superiore a un metro e mezzo, di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, e di affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente. La stagione balneare, per l'articolo 1 della stessa ordinanza, è compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno. Chi viola l'ordinanza è punito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione.

          • Il secondo dei due tratti che l'ordinanza individua come aree demaniali dove è consentito condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio o imbragatura di sicurezza è il tratto di arenile compreso fra il terzo e il quarto molo in direzione Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare denominato «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli; anche qui l'atto allega un'immagine satellitare, con la dicitura «zona capo noli».
            Il testo intero, e gli orari

            Il secondo dei due tratti che l'ordinanza individua come aree demaniali dove è consentito condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio o imbragatura di sicurezza è il tratto di arenile compreso fra il terzo e il quarto molo in direzione Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare denominato «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli; anche qui l'atto allega un'immagine satellitare, con la dicitura «zona capo noli». Il permesso è dato espressamente ai sensi della legge regionale ligure 23 del 2000, e porta con sé gli obblighi che l'ordinanza mette in capo a ogni proprietario: garantire le condizioni igienico-sanitarie, la pulizia e il decoro dell'arenile a uso libero, avere con sé strumenti idonei per la raccolta delle feci, usare guinzagli non più lunghi di un metro e mezzo, portare una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, affidare l'animale solo a chi sappia gestirlo. La stagione balneare va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

          • La lettera g dell'articolo 4, dopo aver vietato di condurre cani o altri animali sugli arenili durante la stagione balneare e dopo aver fatto salvi i cani guida dei non vedenti, i cani da salvataggio e le aree indicate al comma 2, aggiunge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali e assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative.
            Il testo intero, e gli orari

            La lettera g dell'articolo 4, dopo aver vietato di condurre cani o altri animali sugli arenili durante la stagione balneare e dopo aver fatto salvi i cani guida dei non vedenti, i cani da salvataggio e le aree indicate al comma 2, aggiunge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali e assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative. L'atto non individua nessuna di queste aree, non fissa capienze, non pone limiti di taglia o di peso e non dice nulla sul bagno in mare del cane.

          • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          • Nessun limite di taglia o peso
          • Limite di peso non verificato
          • Guinzaglio obbligatorio
          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone obblighi sul proprietario: garantire le condizioni igienico-sanitarie e la pulizia e il decoro dell'arenile a uso libero, avere con sé strumenti idonei per la raccolta delle feci, usare un guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo o un'imbragatura di sicurezza, portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, e affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Valgono gli stessi obblighi dell'altro tratto: condizioni igienico-sanitarie e decoro dell'arenile a carico del proprietario, strumenti per la raccolta delle feci, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo o imbragatura di sicurezza, museruola al seguito da applicare in caso di rischio, e affidamento dell'animale solo a persone in grado di gestirlo.

          Le condizioni per esteso

          L'ordinanza parla di «animali domestici» senza distinguere le specie e chiede che le aree salvaguardino l'incolumità e la tranquillità del pubblico E DEGLI ANIMALI — una precisazione che il testo di catena delle altre ordinanze del ponente non ha — assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative. Nessun limite di peso e nessun limite di taglia è dichiarato, e l'atto non dichiara nemmeno che non ce ne siano.

          SpotornoSV · 1 scheda
          • L'articolo 8, che elenca i divieti «sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime», alla lettera j vieta «durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio».
            Il testo intero, e gli orari

            L'articolo 8, che elenca i divieti «sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime», alla lettera j vieta «durante la stagione balneare, anche nelle ore notturne, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio». La stessa lettera prosegue: «I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili (quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi, ecc...) conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente, previa acquisizione della relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio. La predetta autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui si intendesse riservare per la balneazione degli animali domestici, un tratto di specchio acqueo antistante la concessione demaniale che dovrà essere opportunamente delimitato». L'articolo 3 fissa la stagione balneare dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno; l'articolo 1 estende l'ordinanza a tutte le aree demaniali marittime del territorio comunale, anche non in concessione. L'ordinanza sostituisce e abroga la n. 44/2015. Nessun tratto di arenile è individuato dal Comune come area per animali domestici e nessuno stabilimento è nominato come autorizzato ad accoglierli.

          • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
            BergeggiSV · 2 schede
            • L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Bergeggi ne indica uno solo: «Località Punta di Bergeggi». ⚠️ È lo stesso nome che nelle premesse dell'atto segna il confine del comprensorio portuale, mentre l'articolo 10 comma 2 lo chiama «Punta dell'Asino in Comune di Bergeggi»: due nomi nello stesso documento.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Bergeggi ne indica uno solo: «Località Punta di Bergeggi». ⚠️ È lo stesso nome che nelle premesse dell'atto segna il confine del comprensorio portuale, mentre l'articolo 10 comma 2 lo chiama «Punta dell'Asino in Comune di Bergeggi»: due nomi nello stesso documento. L'ordinanza non dice quanta parte del litorale di Bergeggi resti fuori da quel confine né chi la disciplini, e noi non lo ricostruiamo. Su quell'arenile, durante la stagione balneare, il cane non può comunque essere condotto: lo vieta l'articolo 10 comma 2 lettera f.

            • L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane può accedere se ha un riconoscimento, microchip o tatuaggio, ed è accompagnato dalla documentazione sanitaria che attesta la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, dalla certificazione veterinaria di buona salute e dalla fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure da una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che non possa raggiungere i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire che l'animale possa ripararsi all'ombra. Deve avere con sé paletta o raccoglitore: le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'ordinanza scrive, in una riga sola e senza eccezioni, che il bagno in mare del cane non è consentito. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane, e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia; l'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale; circa ogni due ore il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Solo cani di piccola e media taglia
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza fissa la taglia a parole e non in chilogrammi: dice «piccola e media taglia» e non traduce mai la soglia in un numero, quindi in pratica la applica il gestore. A differenza dell'ordinanza di Alassio, l'atto dell'Autorità portuale non scrive da nessuna parte un divieto espresso per i cani «di grossa taglia»: si limita a indicare quali sono ammessi, e a proibire l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. La ciotola con acqua sempre presente e accessibile è un obbligo dell'accompagnatore, non un servizio dello stabilimento. Il bagno in mare del cane non è consentito.

            Vado LigureSV · 2 schede
            • L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Vado Ligure ne indica cinque, quattro sul Lungomare Matteotti più la passeggiata ciclopedonale di Porto Vado.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Vado Ligure ne indica cinque, quattro sul Lungomare Matteotti più la passeggiata ciclopedonale di Porto Vado. Sono, nell'ordine dell'atto: a levante dei Bagni San Pietro (escluse le aree destinate al solo parcheggio), a levante del pontile Enel, a levante del rio Valletta, a levante del torrente Segno, e la passeggiata ciclopedonale in località Porto Vado. ⚠️ Quello a levante del rio Valletta l'atto lo dà temporaneamente interdetto fino al termine dell'intervento di difesa della costa fra il pontile Enel e il pontile Tirreno Power: se sia stato riaperto non lo sappiamo. Su quegli arenili, durante la stagione balneare, il cane non può comunque essere condotto: lo vieta l'articolo 10 comma 2 lettera f.

            • L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane può accedere se ha un riconoscimento, microchip o tatuaggio, ed è accompagnato dalla documentazione sanitaria che attesta la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, dalla certificazione veterinaria di buona salute e dalla fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure da una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che non possa raggiungere i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire che l'animale possa ripararsi all'ombra. Deve avere con sé paletta o raccoglitore: le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'ordinanza scrive, in una riga sola e senza eccezioni, che il bagno in mare del cane non è consentito. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane, e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia; l'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale; circa ogni due ore il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Solo cani di piccola e media taglia
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza fissa la taglia a parole e non in chilogrammi: dice «piccola e media taglia» e non traduce mai la soglia in un numero, quindi in pratica la applica il gestore. A differenza dell'ordinanza di Alassio, l'atto dell'Autorità portuale non scrive da nessuna parte un divieto espresso per i cani «di grossa taglia»: si limita a indicare quali sono ammessi, e a proibire l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. La ciotola con acqua sempre presente e accessibile è un obbligo dell'accompagnatore, non un servizio dello stabilimento. Il bagno in mare del cane non è consentito.

            SavonaSV · 2 schede
            • L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Savona ne indica diciassette: è di gran lunga il numero più alto del comprensorio.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Savona ne indica diciassette: è di gran lunga il numero più alto del comprensorio. Vanno dalla località Galleria Valloria a levante fino al Lungomare dei Ceramisti a Zinola, elencati via per via: piazzale Eroe dei due Mondi, la sponda sinistra della foce del Letimbro, via Cimarosa fra i «Bagnarci» e i Bagni Barbadoro, tre accessi su corso Vittorio Veneto (ponente Bagni Cavour, «Scaletto Pescatori», e dalla passeggiata dei giardini delle Scuole XV Aprile) e nove su via Nizza, riconoscibili dagli stabilimenti che li fiancheggiano. ⚠️ Quello a ponente dei Bagni Stella Marina l'atto lo dà chiuso «temporaneamente per motivi di sicurezza», e non sappiamo se sia stato riaperto. Su quegli arenili, durante la stagione balneare, il cane non può comunque essere condotto: lo vieta l'articolo 10 comma 2 lettera f.

            • L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane può accedere se ha un riconoscimento, microchip o tatuaggio, ed è accompagnato dalla documentazione sanitaria che attesta la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, dalla certificazione veterinaria di buona salute e dalla fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure da una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che non possa raggiungere i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire che l'animale possa ripararsi all'ombra. Deve avere con sé paletta o raccoglitore: le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'ordinanza scrive, in una riga sola e senza eccezioni, che il bagno in mare del cane non è consentito. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane, e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia; l'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale; circa ogni due ore il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Solo cani di piccola e media taglia
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza fissa la taglia a parole e non in chilogrammi: dice «piccola e media taglia» e non traduce mai la soglia in un numero, quindi in pratica la applica il gestore. A differenza dell'ordinanza di Alassio, l'atto dell'Autorità portuale non scrive da nessuna parte un divieto espresso per i cani «di grossa taglia»: si limita a indicare quali sono ammessi, e a proibire l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. La ciotola con acqua sempre presente e accessibile è un obbligo dell'accompagnatore, non un servizio dello stabilimento. Il bagno in mare del cane non è consentito.

            Albissola MarinaSV · 3 schede
            • L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Albissola Marina ne indica due: il levante del piazzale Margonara e la scalinata «Madonnetta» a Rio Termine. ⚠️ Il primo dei due l'atto lo dà temporaneamente interdetto con l'ordinanza n. 3 del 21 aprile 2021, «fino ad ultimazione dei lavori di ripristino delle aree adibite a parcheggio»: se quei lavori siano finiti non lo sappiamo, perché l'ordinanza che leggiamo è del 2022.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 11 dell'ordinanza elenca gli accessi pedonali pubblici agli arenili comune per comune, e per Albissola Marina ne indica due: il levante del piazzale Margonara e la scalinata «Madonnetta» a Rio Termine. ⚠️ Il primo dei due l'atto lo dà temporaneamente interdetto con l'ordinanza n. 3 del 21 aprile 2021, «fino ad ultimazione dei lavori di ripristino delle aree adibite a parcheggio»: se quei lavori siano finiti non lo sappiamo, perché l'ordinanza che leggiamo è del 2022. Su quegli arenili, durante la stagione balneare, il cane non può comunque essere condotto: lo vieta l'articolo 10 comma 2 lettera f.

            • L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia.
              Il testo intero, e gli orari

              L'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane può accedere se ha un riconoscimento, microchip o tatuaggio, ed è accompagnato dalla documentazione sanitaria che attesta la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, dalla certificazione veterinaria di buona salute e dalla fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure da una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che non possa raggiungere i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire che l'animale possa ripararsi all'ombra. Deve avere con sé paletta o raccoglitore: le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'ordinanza scrive, in una riga sola e senza eccezioni, che il bagno in mare del cane non è consentito. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane, e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia; l'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale; circa ogni due ore il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

            • Nel testo stesso del divieto, all'articolo 10 comma 2 lettera f, l'Autorità di Sistema Portuale aggiunge una riga informativa che non ripete per nessun altro comune del comprensorio: «A titolo informativo si rende noto che sul litorale del Comune di Albissola Marina è presente uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito».
              Il testo intero, e gli orari

              Nel testo stesso del divieto, all'articolo 10 comma 2 lettera f, l'Autorità di Sistema Portuale aggiunge una riga informativa che non ripete per nessun altro comune del comprensorio: «A titolo informativo si rende noto che sul litorale del Comune di Albissola Marina è presente uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito». È l'unica affermazione, in tutto l'atto, che dica che un posto dove portare il cane esiste davvero e non solo che potrebbe esistere. L'ordinanza non ne scrive il nome, non ne dà l'indirizzo e non ne indica i confini; le condizioni d'accesso restano quelle dell'articolo 8, compreso il divieto di bagno in mare per il cane e il limite alla piccola e media taglia.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Solo cani di piccola e media taglia
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza fissa la taglia a parole e non in chilogrammi: dice «piccola e media taglia» e non traduce mai la soglia in un numero, quindi in pratica la applica il gestore. A differenza dell'ordinanza di Alassio, l'atto dell'Autorità portuale non scrive da nessuna parte un divieto espresso per i cani «di grossa taglia»: si limita a indicare quali sono ammessi, e a proibire l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. La ciotola con acqua sempre presente e accessibile è un obbligo dell'accompagnatore, non un servizio dello stabilimento. Il bagno in mare del cane non è consentito.

            Albisola SuperioreSV · 2 schede
            • L'ordinanza sindacale che disciplina le attività balneari per il 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
              Il testo intero, e gli orari

              L'ordinanza sindacale che disciplina le attività balneari per il 2026 vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative vigenti. La stagione balneare, per la stessa ordinanza, è compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno; l'atto dà anche conto della norma statale che fissa la stagione balneare ai fini della sicurezza dalla terza settimana di maggio, con facoltà di anticiparne o posticiparne inizio e fine di una settimana. Nessun tratto di litorale è nominato come spiaggia aperta agli animali.

            • Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
              Il testo intero, e gli orari

              Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unica strada che l'atto lascia aperta per avere il cane in spiaggia in questo Comune. L'ordinanza non pone limiti di peso né di taglia su queste aree, non chiede che siano recintate, non fissa un numero massimo di animali, non stabilisce orari propri e non dice nulla sul bagno in mare del cane: quelle condizioni, dove esistono, le pone il concessionario.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Limite di peso non verificato
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate.

            Celle LigureSV · 2 schede
            • L'ordinanza che disciplina le attività balneari a Celle Ligure vieta, per tutta la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
              Il testo intero, e gli orari

              L'ordinanza che disciplina le attività balneari a Celle Ligure vieta, per tutta la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori; fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche previste. La stagione balneare, per la stessa ordinanza, va dal 1° maggio al 30 settembre. L'atto dichiara di entrare in vigore il giorno stesso della firma e di avere validità sino all'emissione di una successiva nuova ordinanza; chi lo viola è punito in via amministrativa o penale secondo le norme richiamate.

            • Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
              Il testo intero, e gli orari

              Dentro lo stesso articolo che pone il divieto, e subito dopo di esso, l'ordinanza apre una possibilità: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unica strada che l'atto lascia aperta per avere il cane in spiaggia in questo Comune. L'ordinanza non pone limiti di peso né di taglia su queste aree, non chiede che siano recintate, non fissa un numero massimo di animali, non stabilisce orari propri e non dice nulla sul bagno in mare del cane: quelle condizioni, dove esistono, le pone il concessionario.

            • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
            • Limite di peso non verificato
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            L'ordinanza parla genericamente di «animali domestici» e non nomina le specie una per una. Non pone nessun limite di peso e nessun limite di taglia, e non dichiara che non ce ne siano: semplicemente non tratta l'argomento, quindi `senzaLimiteDiPeso` resta falso — non sappiamo che un limite non esista, sappiamo che l'atto non ne parla. Le condizioni igienico-sanitarie sono richiamate per rinvio alle normative vigenti e non elencate.

            VarazzeSV · 1 scheda
            • Il Regolamento di Polizia Urbana, all'articolo 14 lettera b, vieta nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico di «condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili», impone la museruola ai proprietari o detentori di cani di grossa taglia o di razze a rischio di aggressività — con rinvio all'allegato A dell'ordinanza del Ministro della Salute del 14/01/2008, prorogata il 09/08/2023 — e obbliga chi li conduce ad avere con sé l'attrezzatura per la rimozione immediata delle deiezioni e bottigliette o contenitori d'acqua senza detergenti per dilavare quelle liquide.
              Il testo intero, e gli orari

              Il Regolamento di Polizia Urbana, all'articolo 14 lettera b, vieta nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico di «condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili», impone la museruola ai proprietari o detentori di cani di grossa taglia o di razze a rischio di aggressività — con rinvio all'allegato A dell'ordinanza del Ministro della Salute del 14/01/2008, prorogata il 09/08/2023 — e obbliga chi li conduce ad avere con sé l'attrezzatura per la rimozione immediata delle deiezioni e bottigliette o contenitori d'acqua senza detergenti per dilavare quelle liquide. Gli stessi divieti sono estesi ai locali pubblici e ai mezzi di trasporto pubblico. Il Titolo V, sul mantenimento e la tutela degli animali, vieta il maltrattamento e l'abbandono e vieta di condurre cani al guinzaglio dalla bicicletta o da altri veicoli. Il regolamento non nomina mai le spiagge né gli arenili e non pone limiti di peso: le sue regole valgono in città, non sull'arenile, dove il cane non può comunque salire.

            • Vale dal 21 maggio 2015.
              ArenzanoGE · 3 schede
              • L'ordinanza di disciplina delle attività balneari per l'anno 2026, in vigore dal 29 aprile 2026, vieta durante la stagione balneare — che indica espressamente come il periodo dal 1° maggio al 30 settembre — di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio.
                Il testo intero, e gli orari

                L'ordinanza di disciplina delle attività balneari per l'anno 2026, in vigore dal 29 aprile 2026, vieta durante la stagione balneare — che indica espressamente come il periodo dal 1° maggio al 30 settembre — di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida dei non vedenti, i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio se muniti di regolare brevetto, e i cani in transito per raggiungere lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata in cui sia attivato il servizio apposito, purché muniti di museruola. Lo stesso comma consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree idonee a essere debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, assicurando le condizioni di igiene e sicurezza previste e salvaguardando la pubblica incolumità e la quiete. L'ordinanza dispone infine l'abrogazione della precedente ordinanza n. 55 del 27 aprile 2016 e delle disposizioni in essa contenute eventualmente in contrasto con le nuove; per quanto non disciplinato valgono il progetto comunale di utilizzo del demanio e le norme regionali e nazionali.

              • Sul sito turistico istituzionale il Comune dichiara che sul Lungomare Olanda, in direzione Genova, è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione in un tratto di spiaggia libera non attrezzata, e che l'uso della spiaggia è consentito solo ai cani muniti di certificazione di iscrizione all'anagrafe canina, dalle sette del mattino alle nove di sera, nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre; è cura del proprietario creare zone d'ombra e portare l'acqua per abbeverare l'animale e per le docciature.
                Il testo intero, e gli orari

                Sul sito turistico istituzionale il Comune dichiara che sul Lungomare Olanda, in direzione Genova, è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione in un tratto di spiaggia libera non attrezzata, e che l'uso della spiaggia è consentito solo ai cani muniti di certificazione di iscrizione all'anagrafe canina, dalle sette del mattino alle nove di sera, nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre; è cura del proprietario creare zone d'ombra e portare l'acqua per abbeverare l'animale e per le docciature. La stessa pagina, però, per tutte le indicazioni normative rimanda all'ordinanza sindacale n. 55 del 27 aprile 2016, che l'ordinanza balneare 2026 ha abrogato: la pagina non risulta aggiornata dopo il 29 aprile 2026.

              • L'ordinanza balneare 2026 di Arenzano vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, ma la stessa lettera g) fa tre eccezioni e non due: i cani guida dei non vedenti, i cani da salvataggio con brevetto e — è l'eccezione che nessun elenco riporta — i cani «in transito per raggiungere lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata in cui è attivato il servizio apposito, se muniti di museruola».
                Il testo intero, e gli orari

                L'ordinanza balneare 2026 di Arenzano vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, ma la stessa lettera g) fa tre eccezioni e non due: i cani guida dei non vedenti, i cani da salvataggio con brevetto e — è l'eccezione che nessun elenco riporta — i cani «in transito per raggiungere lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata in cui è attivato il servizio apposito, se muniti di museruola». La lettera prosegue consentendo ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree idonee da attrezzare e far autorizzare per la custodia di animali domestici. Sono due facce dello stesso regime: l'ordinanza presuppone che il servizio esista dentro qualche struttura arenzanese e concede il passaggio per arrivarci, ma non nomina nessuna struttura e non obbliga nessuno ad attivarlo.

              • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Limite di peso non verificato
              • Guinzaglio obbligatorio
              • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
              Le condizioni per esteso

              L'ordinanza del 2019 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone condizioni sull'animale e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina con certificato al seguito, documentazione sanitaria che attesti le vaccinazioni — in particolare contro cimurro, epatite infettiva e leptospirosi — e il trattamento contro ecto ed endoparassiti, in particolare l'echinococco; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, museruola al seguito, divieto per le femmine in calore, per i cani con sindrome aggressiva e per quelli con sintomi evidenti di malattia.

              Le condizioni per esteso

              L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso. Chiede che l'area sia idonea, debitamente attrezzata e autorizzata, che assicuri le condizioni di igiene e sicurezza previste a tale scopo e che salvaguardi la pubblica incolumità e la quiete. Sul cane detta una sola condizione, e riguarda il tragitto: quelli in transito per raggiungere lo stabilimento o la spiaggia libera attrezzata in cui il servizio è attivo devono essere muniti di museruola. Il resto lo scrive il concessionario, e il Comune non lo pubblica.

              GenovaGE · 5 schede
              • L'ordinanza serve qui a dire quando il divieto opera.
                Il testo intero, e gli orari

                L'ordinanza serve qui a dire quando il divieto opera. La Sindaca dà atto che la stagione balneare dell'anno 2026 inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre, come indicato al punto 1 del decreto del Direttore generale del Servizio tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria n. 2440 del 30 marzo 2026, che aggiorna individuazione e classificazione delle acque di balneazione e fissa il calendario della stagione. Il resto dell'ordinanza individua le zone di balneazione del Comune, ne classifica le acque e dispone divieti di balneazione su alcuni tratti: sui cani non dice nulla.

              • Serve a datare la stagione balneare, che è il periodo in cui opera il divieto generale del regolamento e quindi anche il periodo in cui questa deroga ha senso.
                Il testo intero, e gli orari

                Serve a datare la stagione balneare, che è il periodo in cui opera il divieto generale del regolamento e quindi anche il periodo in cui questa deroga ha senso. L'ordinanza della Sindaca dà atto che la stagione balneare dell'anno 2026 inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre, come indicato al punto 1 del decreto del Direttore generale del Servizio tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria n. 2440 del 30 marzo 2026, che aggiorna l'individuazione e la classificazione delle acque di balneazione e fissa il calendario della stagione. L'ordinanza individua le zone di balneazione del Comune, ne classifica le acque e dispone divieti di balneazione su alcuni tratti; non riguarda i cani.

              • Nel Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, l'ambito che comprende la foce del torrente Sturla porta una previsione e non una regola già operante: «si prevede la possibilità di organizzare parte del tratto di spiaggia libera posta alla foce del torrente Sturla per consentire l'accessibilità a questo tratto di litorale anche a fruitori accompagnati da animali domestici».
                Il testo intero, e gli orari

                Nel Progetto comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, l'ambito che comprende la foce del torrente Sturla porta una previsione e non una regola già operante: «si prevede la possibilità di organizzare parte del tratto di spiaggia libera posta alla foce del torrente Sturla per consentire l'accessibilità a questo tratto di litorale anche a fruitori accompagnati da animali domestici». Il documento è del 2013 e la spiaggia è stata inaugurata nove anni dopo: quale atto abbia dato attuazione alla previsione, il progetto ovviamente non lo dice.

              • L'articolo 18 del regolamento comunale vieta l'accesso dei cani alle spiagge durante la stagione balneare «tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione».
                Il testo intero, e gli orari

                L'articolo 18 del regolamento comunale vieta l'accesso dei cani alle spiagge durante la stagione balneare «tranne che negli stabilimenti balneari privati ovvero sulle spiagge private debitamente autorizzati o nelle spiagge libere debitamente individuate dalla Civica Amministrazione». Le eccezioni sono quindi tre e non una: le due spiagge libere individuate — Vesima e Sturla — hanno scheda propria, e questa è la terza, l'unica che a Genova non dipenda da un atto di individuazione del Comune ma dalla scelta di un privato. È anche l'unica che valga su tutto il litorale invece che in un punto: da Voltri a Nervi, ovunque ci sia uno stabilimento o una spiaggia privata autorizzati, l'articolo 18 non vieta l'ingresso del cane. Chi decide davvero, però, è il gestore, e il regolamento non gli impone né di ammetterli né di dichiararlo. Restano fuori dal divieto, in ogni luogo e in ogni stagione, i cani addetti a persone non vedenti, ipovedenti e diversamente abili che necessitino della presenza dell'animale (articolo 22).

              • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Limite di peso non verificato
              • Guinzaglio obbligatorio
              • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
              Le condizioni per esteso

              Il regolamento comunale è stato esaminato e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso alle spiagge. Pone condizioni sul conduttore, valide in tutti i luoghi aperti al pubblico: guinzaglio, museruola rigida o morbida sempre al seguito da applicare in via preventiva se si teme un rischio per persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza, e in ogni caso da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio; i cani di grossa taglia devono essere condotti da persone in grado di trattenerli. Le deiezioni solide vanno rimosse e lo spazio sporcato dalle urine va lavato con acqua. Il comunicato del Comune sulla spiaggia di Sturla ricorda anche l'obbligo di avere con sé il documento che attesta l'iscrizione all'anagrafe canina.

              Le condizioni per esteso

              Il regolamento comunale è stato esaminato e non pone limiti di taglia o di peso. Il Comune, annunciando la spiaggia, richiama le regole del regolamento: cane al guinzaglio, museruola rigida o morbida al seguito, rimozione immediata delle deiezioni e documento che attesta l'iscrizione all'anagrafe canina da portare con sé.

              Le condizioni per esteso

              Il regolamento comunale non pone limiti di taglia o di peso su questi luoghi e non detta condizioni sull'animale: sulle spiagge private e negli stabilimenti autorizzati si limita a non vietare, e le regole le scrive il gestore. Valgono comunque le regole generali del regolamento sulla conduzione in città: guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, museruola al seguito da applicare in via preventiva in caso di rischio e sempre sui cani ad elevato potenziale di rischio, cani di grossa taglia condotti da persone in grado di trattenerli, obbligo di rimuovere le deiezioni solide e di lavare con acqua lo spazio lordato dalle urine.

              BogliascoGE · 3 schede
              • Il punto 8 del dispositivo, dopo aver vietato l'accesso a spiagge, scogliere, moli e altri siti a contatto col mare nel periodo balneare dal 1° maggio al 30 settembre, aggiunge: «L'accesso a tali zone è consentito nel periodo 1 ottobre – 30 aprile con orario 07.00-10.00 e 18.00-22.00».
                Il testo intero, e gli orari

                Il punto 8 del dispositivo, dopo aver vietato l'accesso a spiagge, scogliere, moli e altri siti a contatto col mare nel periodo balneare dal 1° maggio al 30 settembre, aggiunge: «L'accesso a tali zone è consentito nel periodo 1 ottobre – 30 aprile con orario 07.00-10.00 e 18.00-22.00». È un'apertura scritta, non un silenzio che qualcuno interpreta: in Liguria il silenzio dell'ordinanza comunale non varrebbe come permesso, e qui il permesso c'è. Il punto 1 del dispositivo lo conferma dall'altro lato: impone di tenere il cane al guinzaglio, e precisa che «tale obbligo non sussiste nelle spiagge, scogliere, moli ed altri siti a contatto col mare nel periodo 1 ottobre-30 aprile (accesso consentito con orario 07.00-10.00 e 18.00-22.00)», ripetendo le stesse ore. L'unico altro luogo del Comune in cui l'ordinanza toglie l'obbligo del guinzaglio sono «le aree di sgambatura appositamente predisposte dal Comune», che però l'atto non individua e che nessun altro atto pubblicato nomina.

              • Prima di dare per vigente un'ordinanza del 2022 abbiamo controllato che non fosse stata sostituita: il registro delle ordinanze del Comune è stato scaricato per intero, anno per anno, dal 2018 al 2026, e comprende 309 atti; le deliberazioni di Giunta e di Consiglio dello stesso arco di anni sono 1.475 e sono state lette allo stesso modo.
                Il testo intero, e gli orari

                Prima di dare per vigente un'ordinanza del 2022 abbiamo controllato che non fosse stata sostituita: il registro delle ordinanze del Comune è stato scaricato per intero, anno per anno, dal 2018 al 2026, e comprende 309 atti; le deliberazioni di Giunta e di Consiglio dello stesso arco di anni sono 1.475 e sono state lette allo stesso modo. Nessun atto successivo revoca, modifica o sostituisce l'ordinanza n. 9 del 2022, e nessuno tocca la materia dei cani in spiaggia: gli unici atti che nominano gli arenili sono chiusure temporanee per pericolo di caduta massi, interdizioni per lavori di risistemazione del litorale e pulizie straordinarie, l'ultima delle quali è l'ordinanza n. 12 del 4 maggio 2026. Nessuna deliberazione approva un regolamento di polizia urbana — Bogliasco non ne ha uno — e nessuna istituisce un'area di sgambatura per cani, benché l'ordinanza del 2022 dia quelle aree per esistenti e nel 2021 un consigliere comunale avesse presentato un'interrogazione proprio su quel punto, discussa con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30 marzo 2021. Il registro online, però, comincia nel 2018: sugli anni precedenti non possiamo dire nulla, ed è per questo che le cinque ordinanze anteriori e il regolamento del 1984 che l'atto del 2022 richiama restano non letti.

              • La stessa lettera g) che a Bogliasco vieta i cani sulle spiagge durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
                Il testo intero, e gli orari

                La stessa lettera g) che a Bogliasco vieta i cani sulle spiagge durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È il modo in cui il regolamento risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, il regolamento gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Non esiste alcun elenco pubblico di chi l'abbia fatto: le 309 ordinanze e le 1.475 deliberazioni pubblicate dal 2018 al 2026 sono state lette e nessuna autorizza un'area di questo tipo.

              • Vale dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
              • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Guinzaglio non obbligatorio
              • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
              Le condizioni per esteso

              L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Fuori dalla stagione balneare, nelle due fasce orarie in cui l'accesso al mare è consentito, dichiara espressamente che l'obbligo del guinzaglio non sussiste; restano però tutti gli altri obblighi che valgono ovunque sul territorio comunale: avere con sé una museruola idonea a impedire il morso, da applicare subito se il cane si mostra aggressivo o se lo chiedono gli agenti di polizia; rimuovere immediatamente gli escrementi e conferirli nei cestini per i rifiuti; risciacquare con acqua le deiezioni liquide; portare sempre con sé sacchetti monouso, paletta e bottiglia d'acqua.

              Le condizioni per esteso

              Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario.

              SoriGE · 1 scheda
              • Nella pagina «La spiaggia di Sori» che il Comune pubblica nella sezione Turismo del proprio sito, dopo una lunga ricostruzione storica dell'arenile e l'elenco dei servizi — i cestini per la raccolta differenziata, i posacenere alle torrette dei bagnini, le due passatoie di accesso a levante e a ponente, la carrozzina e il lettino da mare per le persone disabili — compare un'ultima riga che dice: «Nel periodo invernale il lato a ponente della spiaggia fino al molo è anche accessibile per i cani».
                Il testo intero, e gli orari

                Nella pagina «La spiaggia di Sori» che il Comune pubblica nella sezione Turismo del proprio sito, dopo una lunga ricostruzione storica dell'arenile e l'elenco dei servizi — i cestini per la raccolta differenziata, i posacenere alle torrette dei bagnini, le due passatoie di accesso a levante e a ponente, la carrozzina e il lettino da mare per le persone disabili — compare un'ultima riga che dice: «Nel periodo invernale il lato a ponente della spiaggia fino al molo è anche accessibile per i cani». La pagina non cita nessun atto, non indica date né orari, non è firmata dal Comune ma da un autore («Fonte: Aldo Pezzana») e non ha la forma di una disciplina. Registriamo che esiste e che contraddice l'articolo 55 del regolamento di polizia, che vieta l'introduzione dei cani sulla spiaggia senza limiti di stagione; non abbiamo trovato l'ordinanza che aprirebbe quel tratto d'inverno, e non trasformiamo una pagina turistica in un permesso.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                ReccoGE · 2 schede
                • Il regolamento comunale sulle attività balneari elenca all'articolo 3 ciò che è vietato sulle spiagge di Recco e alla lettera g) mette il condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                  Il testo intero, e gli orari

                  Il regolamento comunale sulle attività balneari elenca all'articolo 3 ciò che è vietato sulle spiagge di Recco e alla lettera g) mette il condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. La stessa lettera consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative: quelle aree hanno scheda propria. A differenza di quasi tutti gli altri comuni del levante ligure, il divieto non è scritto «durante la stagione balneare»: l'articolo 1 definisce la stagione dal 1° maggio al 30 settembre, ma solo la lettera m) dello stesso elenco si aggancia espressamente a quel periodo. Le violazioni sono perseguite in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della navigazione.

                • La stessa lettera g) che chiude gli arenili di Recco ai cani consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici.
                  Il testo intero, e gli orari

                  La stessa lettera g) che chiude gli arenili di Recco ai cani consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. È il modo in cui il regolamento risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, il regolamento gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Non c'è alcun elenco pubblico di chi l'abbia fatto.

                • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                • Nessun limite di taglia o peso
                • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                Le condizioni per esteso

                Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario.

                CamogliGE · 1 scheda
                • Il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Camogli è il documento che negli altri comuni della costa contiene la disciplina d'uso delle spiagge, ed è pubblicato dal Comune come scansione priva di testo.
                  Il testo intero, e gli orari

                  Il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Camogli è il documento che negli altri comuni della costa contiene la disciplina d'uso delle spiagge, ed è pubblicato dal Comune come scansione priva di testo. Lo abbiamo letto per intero con riconoscimento ottico dei caratteri: disciplina la pulizia degli arenili, l'impiego dei mezzi meccanici e la stagione balneare, e non contiene una sola occorrenza delle parole «cani» o «animali». È una verifica negativa e la registriamo come tale: a Camogli la regola sui cani sta nel solo regolamento di polizia urbana, e non esiste un secondo atto che la corregga o la deroghi.

                • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  Santa Margherita LigureGE · 1 scheda
                  • Il Comune si presenta come città pet friendly ed elenca gli spazi che ha allestito per i cani: due aree di sgambatura dotate di cartellonistica, il parco per cani in cima alla scalinata che unisce via Garibotti e via Pastine e il parco Cassinelli dietro al tennis, e la spiaggia chiamata Bau Bau Beach, che si trova lungo la strada per Paraggi subito dopo il Covo di Nord-Est, dove si possono condurre i cani nella stagione balneare assicurando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, le necessarie condizioni igieniche e il rispetto delle indicazioni stabilite con ordinanza della Capitaneria di Porto.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il Comune si presenta come città pet friendly ed elenca gli spazi che ha allestito per i cani: due aree di sgambatura dotate di cartellonistica, il parco per cani in cima alla scalinata che unisce via Garibotti e via Pastine e il parco Cassinelli dietro al tennis, e la spiaggia chiamata Bau Bau Beach, che si trova lungo la strada per Paraggi subito dopo il Covo di Nord-Est, dove si possono condurre i cani nella stagione balneare assicurando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, le necessarie condizioni igieniche e il rispetto delle indicazioni stabilite con ordinanza della Capitaneria di Porto. Il Comune segnala anche che nel parco di Villa Durazzo l'accesso ai cani è consentito. Sull'igiene urbana la disciplina comunale obbliga chiunque conduca un cane ad avere con sé l'attrezzatura per raccogliere le deiezioni solide, paletta o sacchetti impermeabili, e una bottiglietta d'acqua per diluire quelle liquide.

                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  Qui l'assenza di limiti non è un silenzio ma un'affermazione: la scheda del luogo pubblicata dal Comune dichiara ammessi «tutti i cani», e specifica taglia grossa, media e piccola. La stessa scheda dice che gli animali possono entrare in acqua. La disciplina comunale sull'igiene obbliga chiunque conduca un cane ad avere con sé paletta o sacchetti impermeabili per le deiezioni solide e una bottiglietta d'acqua per diluire quelle liquide.

                  RapalloGE · 2 schede
                  • Il regolamento sugli animali è il documento che il Comune di Rapallo pubblica oggi nella propria sezione Dati e Documenti, ed è da quella pagina che si arriva al file.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il regolamento sugli animali è il documento che il Comune di Rapallo pubblica oggi nella propria sezione Dati e Documenti, ed è da quella pagina che si arriva al file. La stessa sezione contiene il Regolamento di Polizia Urbana e il regolamento dello stabilimento balneare comunale «Porticciolo»: entrambi sono stati scaricati e letti, e nessuno dei due dice nulla sui cani in spiaggia. Rapallo non pubblica un «regolamento per la disciplina delle attività balneari», che è invece l'atto in cui Chiavari e Zoagli mettono la stessa regola: qui la norma sui cani vive dentro il regolamento sugli animali, ed è la ragione per cui chi cerca l'ordinanza balneare di Rapallo non trova nulla e conclude a torto che il Comune taccia.

                  • La seconda metà dell'articolo 13 è la clausola con cui Rapallo risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo ai Comuni: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La seconda metà dell'articolo 13 è la clausola con cui Rapallo risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo ai Comuni: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. È una facoltà data ai privati, non un'area individuata dal Comune: la Regione chiede al Comune di ritagliare un'area attrezzata durante la stagione balneare, e il Comune di Rapallo non ne individua nessuna di propria. Il regolamento non dice quante di queste aree esistano, non le elenca e non le fa risultare da nessun registro pubblico; la ricerca sull'archivio degli atti comunali, dal 2012 a oggi, non ne ha trovata nominata nemmeno una.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso, né per gli arenili né per queste aree: chiede soltanto che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Ogni altra condizione la scrive il concessionario, e non è pubblica.

                  ZoagliGE · 3 schede
                  • Il regolamento comunale sulle attività balneari vieta, durante la stagione balneare e nella fascia dalle otto e mezza del mattino alle sei e mezza del pomeriggio, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il regolamento comunale sulle attività balneari vieta, durante la stagione balneare e nella fascia dalle otto e mezza del mattino alle sei e mezza del pomeriggio, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori. Fuori da quella fascia oraria il divieto non opera, e questa è la deviazione che rende Zoagli diverso da tutti gli altri comuni del levante ligure, dove il divieto in stagione è pieno. Sono comunque esclusi dal divieto i cani guida dei non vedenti, i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, e — eccezione che non ha eguali nella regione — le persone che possano dimostrare di essersi recate presso un esercizio commerciale o pubblico situato in quelle zone. Lo stesso divieto orario l'atto lo estende alle passeggiate a mare, che hanno scheda propria perché lì il regolamento aggiunge l'obbligo del guinzaglio. Il regolamento definisce la stagione balneare come il periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Qualunque violazione è punita ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione.

                  • Il regolamento comunale sulle attività balneari vieta, durante la stagione balneare e nella fascia dalle otto e mezza del mattino alle sei e mezza del pomeriggio, di condurre sugli arenili e sulle passeggiate a mare cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il regolamento comunale sulle attività balneari vieta, durante la stagione balneare e nella fascia dalle otto e mezza del mattino alle sei e mezza del pomeriggio, di condurre sugli arenili e sulle passeggiate a mare cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi e cineoperatori. Fuori da quella fascia oraria il divieto non opera. Sono comunque esclusi dal divieto i cani guida dei non vedenti, i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, e le persone che possano dimostrare di essersi recate presso un esercizio commerciale o pubblico situato in quelle zone. I concessionari possono individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le condizioni igieniche previste dalle norme vigenti. Un'altra regola sta all'articolo 10: sulle passeggiate a mare è vietato condurre cani senza guinzaglio, e chi sporca deve provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni. Lo stesso articolo vieta l'accesso alle passeggiate a mare e alle scogliere in caso di mareggiata, divieto reso noto con la chiusura dei cancelli, con appositi cartelli o, durante la stagione balneare, con l'esposizione della bandiera gialla o rossa negli stabilimenti. Il regolamento definisce la stagione balneare come il periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Qualunque violazione del regolamento non sanzionata espressamente dal Codice della navigazione è punita con una sanzione amministrativa da venticinque a cinquecento euro.

                  • La stessa lettera h) che a Zoagli chiude arenili e passeggiate ai cani dalle 8.30 alle 18.30 consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La stessa lettera h) che a Zoagli chiude arenili e passeggiate ai cani dalle 8.30 alle 18.30 consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. È il modo in cui il regolamento risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, il regolamento gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Non c'è alcun elenco pubblico di chi l'abbia fatto.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Limite di peso non verificato
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  • Guinzaglio obbligatorio
                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso: il divieto che pone è di orario e vale per qualunque animale. Sull'arenile, nelle ore in cui il cane può starci, l'atto non impone il guinzaglio e non lo esclude: la regola sul guinzaglio è scritta per le passeggiate a mare.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento è stato letto e non pone limiti di taglia o di peso: il divieto che pone è di orario e vale per qualunque animale. Sulle passeggiate a mare il cane va tenuto al guinzaglio, e chi sporca deve rimuovere immediatamente le deiezioni.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario.

                  ChiavariGE · 3 schede
                  • Serve solo a datare la stagione balneare, che il regolamento comunale richiama senza definirla.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Serve solo a datare la stagione balneare, che il regolamento comunale richiama senza definirla. Il decreto del Direttore generale della Regione Liguria dispone al punto 1 del dispositivo di confermare l'inizio della stagione balneare per il 1° maggio 2026 e la sua conclusione il 30 settembre 2026. Il resto del decreto individua e classifica le acque di balneazione della regione, approva il piano di monitoraggio e i punti di controllo dell'Ostreopsis ovata: sui cani non dice nulla. È un atto della Regione, non del Comune di Chiavari.

                  • Il regolamento sulle attività balneari dedica alla spiaggia per animali il suo articolo 5, e lo motiva citando espressamente la legge regionale ligure 23 del 22 marzo 2000, che all'articolo 4 comma 1 lettera i) mette fra le competenze dei Comuni l'individuazione, durante la stagione balneare, di aree debitamente attrezzate da destinare ad animali domestici.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il regolamento sulle attività balneari dedica alla spiaggia per animali il suo articolo 5, e lo motiva citando espressamente la legge regionale ligure 23 del 22 marzo 2000, che all'articolo 4 comma 1 lettera i) mette fra le competenze dei Comuni l'individuazione, durante la stagione balneare, di aree debitamente attrezzate da destinare ad animali domestici. In attuazione di quella norma il Comune di Chiavari ha individuato un tratto di arenile nella spiaggia libera 002, in piazza dell'Umanità, dove l'accesso degli animali domestici è libero e gratuito. Il tratto si chiama «Il Lido di Fido» ed è delimitato da un sistema di recinzione a giorno. Le regole d'uso che il regolamento elenca sono le stesse del documento pubblicato a parte, con una differenza sul periodo: qui l'area è utilizzabile dall'alba al tramonto nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Il regolamento aggiunge una regola che l'altro testo non ha: dentro il recinto destinato alla dog agility possono entrare solo le persone accompagnate da animali domestici, non si possono lasciare cani incustoditi, possono entrare al massimo quattro cani alla volta oltre a quelli ammessi in spiaggia, e non si possono introdurre cibo e giochi in presenza di altri cani.

                  • La stessa lettera h) che a Chiavari vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare consente ai concessionari e ai gestori di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La stessa lettera h) che a Chiavari vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare consente ai concessionari e ai gestori di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. Chiavari però non si ferma alla clausola-tipo che circola fra i comuni liguri e aggiunge un passaggio suo: per ottenere l'autorizzazione il concessionario deve presentare al Comune un apposito regolamento contenente la disciplina di utilizzo del tratto di spiaggia destinato agli animali domestici, e il Comune la rilascia previo parere favorevole della competente ASL. È il secondo dei due modi in cui, secondo gli atti di questo Comune, un cane può stare legalmente su un arenile chiavarese in stagione: l'altro è il Lido di Fido.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Limite di peso non verificato
                  • Guinzaglio obbligatorio
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  I due regolamenti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Pongono invece un tetto di dieci cani contemporanei sulla spiaggia e cinque in acqua, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina con tatuaggio o microchip, un certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di quindici giorni, l'assenza di parassiti, il guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e il divieto per le femmine in calore. Nel recinto per la dog agility possono entrare al massimo quattro cani alla volta, in aggiunta a quelli ammessi in spiaggia.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso, e non detta condizioni sull'animale: le scrive il concessionario. Chiede però qualcosa che gli altri comuni liguri non chiedono, e che è una garanzia per chi arriva: l'area dev'essere debitamente attrezzata, il concessionario o gestore deve presentare al Comune un apposito regolamento con la disciplina di utilizzo del tratto di spiaggia destinato agli animali, e l'autorizzazione arriva solo previo parere favorevole della competente ASL.

                  LavagnaGE · 5 schede
                  • L'articolo 12, che si intitola «Disciplina per l'accesso all'arenile di animali nella stagione balneare estiva (1 maggio - 30 settembre)», vieta durante la stagione balneare di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'articolo 12, che si intitola «Disciplina per l'accesso all'arenile di animali nella stagione balneare estiva (1 maggio - 30 settembre)», vieta durante la stagione balneare di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio. Il divieto è quello di catena del levante ligure, ma Lavagna lo scrive in modo più aperto degli altri sotto tre aspetti che si vedono solo confrontando gli atti. Primo: le eccezioni permanenti sono quattro e non due, perché ai cani guida dei non vedenti e ai cani condotti da personale specializzato impiegato nel salvataggio si aggiungono i cani preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e quelli destinati alla pet-therapy. Secondo: lo stesso comma apre due fasce orarie di transito sulla battigia delle spiagge libere. Terzo: le date della stagione balneare sono scritte nel titolo dell'articolo, quindi qui non si pone il conflitto fra le due stagioni balneari liguri del 2026 che rende ambigui quasi tutti gli altri atti della regione. Il regolamento fissa per le proprie violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta di 75 euro entro sessanta giorni.

                  • L'articolo 13 si intitola «Disciplina per l'accesso all'arenile di animali nella stagione invernale (1 ottobre - 30 aprile)» e dice che durante la stagione invernale è consentito, senza limitazioni di orario, l'accesso dei cani all'arenile, a condizione che il cane sia condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e che il proprietario o detentore provveda all'immediata rimozione di qualunque deiezione.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'articolo 13 si intitola «Disciplina per l'accesso all'arenile di animali nella stagione invernale (1 ottobre - 30 aprile)» e dice che durante la stagione invernale è consentito, senza limitazioni di orario, l'accesso dei cani all'arenile, a condizione che il cane sia condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e che il proprietario o detentore provveda all'immediata rimozione di qualunque deiezione. È il fatto che distingue Lavagna da quasi tutti gli altri comuni liguri letti: altrove il divieto è scritto «durante la stagione balneare» e su ciò che vale negli altri mesi l'atto tace, e in Liguria il silenzio non è un permesso. Qui il permesso c'è, scritto, in un articolo dedicato, con le sue date e le sue due condizioni.

                  • L'articolo 12 comma 1, dopo aver enunciato il divieto sugli arenili in stagione balneare, aggiunge una deroga che nessun altro comune ligure finora letto scrive: dalle ore 5.00 alle ore 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 è consentito transitare, senza sosta, senza giocare e senza attardarsi, sulla battigia e sulla successiva striscia di cinque metri nelle spiagge libere non affidate in concessione, giungendovi attraverso i liberi accessi, a condizione che il cane sia condotto con guinzaglio non superiore a un metro e mezzo e che il proprietario o detentore provveda all'immediata rimozione di qualunque deiezione.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'articolo 12 comma 1, dopo aver enunciato il divieto sugli arenili in stagione balneare, aggiunge una deroga che nessun altro comune ligure finora letto scrive: dalle ore 5.00 alle ore 7.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 è consentito transitare, senza sosta, senza giocare e senza attardarsi, sulla battigia e sulla successiva striscia di cinque metri nelle spiagge libere non affidate in concessione, giungendovi attraverso i liberi accessi, a condizione che il cane sia condotto con guinzaglio non superiore a un metro e mezzo e che il proprietario o detentore provveda all'immediata rimozione di qualunque deiezione. È la ragione per cui a Lavagna non basta dire che i cani in spiaggia sono vietati: d'estate, in quattro ore al giorno e su una fascia larga cinque metri, non lo sono. Le eccezioni permanenti al divieto sono quattro e non due come nel testo di catena ligure: ai cani guida dei non vedenti e ai cani da salvataggio Lavagna aggiunge i cani preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e quelli destinati alla pet-therapy.

                  • La determinazione dirigenziale n. 540 del 18 giugno 2026 affida i lavori di realizzazione dell'area cani sull'arenile «per la stagione balneare 2026», dando atto che l'Amministrazione ha manifestato la volontà di provvedervi.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La determinazione dirigenziale n. 540 del 18 giugno 2026 affida i lavori di realizzazione dell'area cani sull'arenile «per la stagione balneare 2026», dando atto che l'Amministrazione ha manifestato la volontà di provvedervi. Serve a sapere che nel 2026 questa spiaggia non è un ricordo del regolamento ma un luogo su cui il Comune sta spendendo, e che il regolamento del novembre 2025 non è rimasto sulla carta. La determina rinvia però a un preventivo depositato agli atti al protocollo n. 17036 dell'11 giugno 2026 che il Comune non pubblica: non individua il tratto, non ne descrive le dimensioni e non dice quali attrezzature siano state messe. Per sapere dove sia la spiaggia bisogna tornare all'articolo 11 del regolamento.

                  • L'articolo 12 comma 2 riporta la clausola-tipo che circola fra gli uffici demanio del levante ligure: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e delimitate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'articolo 12 comma 2 riporta la clausola-tipo che circola fra gli uffici demanio del levante ligure: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e delimitate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche. A Lavagna questa facoltà data ai privati non è il modo in cui il Comune si libera dell'obbligo regionale, come accade a Zoagli e a Rapallo, ma si aggiunge a una spiaggia per cani che il Comune ha individuato e realizzato per conto proprio. Nessun elenco pubblico dice quali stabilimenti abbiano esercitato la facoltà: la ricerca sull'archivio degli atti comunali non ne ha trovato nominato nemmeno uno.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Vale dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Guinzaglio obbligatorio
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso. Per la stagione invernale detta due sole condizioni: guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e immediata rimozione di qualunque deiezione.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso. Le condizioni sono tre e sono tutte scritte: guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo, immediata rimozione di qualunque deiezione, e transito senza sosta - il testo dice espressamente «senza sosta, senza giocare e nè attardarsi». L'accesso deve avvenire attraverso i liberi accessi.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento è stato letto per intero e non pone alcun limite di taglia o di peso: le condizioni che pone sono di numero, di salute e di comportamento. Massimo dieci cani nell'area e non più di cinque in acqua per volta; certificato di iscrizione all'anagrafe canina; accesso vietato alle femmine in calore e ai cani con sindrome aggressiva; museruola da portare con sé e da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità; deiezioni solide da rimuovere subito e deiezioni liquide da dilavare con abbondante acqua di mare, anche nei tratti di arenile percorsi per raggiungere l'area; una passeggiata igienica fuori dall'area ogni due ore circa.

                  Le condizioni per esteso

                  Il regolamento non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede che l'area sia debitamente attrezzata e delimitata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario.

                  Sestri LevanteGE · 4 schede
                  • L'ordinanza sull'accesso degli animali in spiaggia dà conto, nelle premesse, del divieto generale che essa stessa integra: la vigente ordinanza per la disciplina delle attività balneari ed elioterapiche sugli arenili demaniali di competenza territoriale del Comune di Sestri Levante, la n. 41 del 18 giugno 2021, all'articolo 4.1 comma i) vieta di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, con la sola eccezione dei cani guida dei non vedenti e dei cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'ordinanza sull'accesso degli animali in spiaggia dà conto, nelle premesse, del divieto generale che essa stessa integra: la vigente ordinanza per la disciplina delle attività balneari ed elioterapiche sugli arenili demaniali di competenza territoriale del Comune di Sestri Levante, la n. 41 del 18 giugno 2021, all'articolo 4.1 comma i) vieta di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, con la sola eccezione dei cani guida dei non vedenti e dei cani impiegati nel servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato. L'ordinanza del 2025 stabilisce poi che quella del 2021 mantiene piena efficacia e resta integrata soltanto da quanto essa dispone e nei limiti che indica: fuori dalle due porzioni di spiaggia libera che apre e dalle aree autorizzate dentro gli stabilimenti balneari, il divieto resta. L'accesso dentro uno stabilimento è possibile solo previa istanza di autorizzazione del concessionario, che deve indicare la porzione di arenile da destinare agli ospiti con animali domestici e le misure per l'accoglienza, garantendo postazioni ombreggiate, acqua corrente per il refrigerio e l'abbeveramento, contenitori per le deiezioni e almeno venti metri quadri per animale, o per più animali dello stesso nucleo familiare. Le violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione, con somme da milletrentadue a tremilanovantotto euro nei casi del primo comma e da cento a mille euro in quelli del secondo.

                  • Il Comune tiene pubblicata una pagina che indica dove sono i tratti di spiaggia dedicati agli animali domestici — uno alla Baia delle Favole, in località Pietracalante, su via Lungomare Descalzo, e uno a Riva Trigoso presso la foce del torrente Petronio — e ne riassume le regole principali: orario dalle sette alle ventuno in stagione balneare, obbligo per il proprietario di creare zone d'ombra e di tenere una ciotola d'acqua sempre accessibile, massimo quindici animali alla volta a Sestri Levante e venti a Riva Trigoso, iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip e certificato veterinario di non più di quindici giorni, divieto di uscire dai limiti della spiaggia dedicata anche al guinzaglio, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, bagno consentito nello specchio d'acqua delimitato da cime tarozzate a non più di dieci animali per volta, divieto per le femmine in calore, obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di sciacquare quelle liquide con acqua di mare, divieto di somministrare cibo e di far giocare o allenare gli animali.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il Comune tiene pubblicata una pagina che indica dove sono i tratti di spiaggia dedicati agli animali domestici — uno alla Baia delle Favole, in località Pietracalante, su via Lungomare Descalzo, e uno a Riva Trigoso presso la foce del torrente Petronio — e ne riassume le regole principali: orario dalle sette alle ventuno in stagione balneare, obbligo per il proprietario di creare zone d'ombra e di tenere una ciotola d'acqua sempre accessibile, massimo quindici animali alla volta a Sestri Levante e venti a Riva Trigoso, iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip e certificato veterinario di non più di quindici giorni, divieto di uscire dai limiti della spiaggia dedicata anche al guinzaglio, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, bagno consentito nello specchio d'acqua delimitato da cime tarozzate a non più di dieci animali per volta, divieto per le femmine in calore, obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di sciacquare quelle liquide con acqua di mare, divieto di somministrare cibo e di far giocare o allenare gli animali. La pagina rimanda per la disciplina completa all'ordinanza n. 20 del 22 maggio 2025 e ne pubblica il testo e la mappa allegata.

                  • Il Comune tiene pubblicata una pagina che indica fra i tratti dedicati agli animali domestici la spiaggia di Riva Trigoso presso la foce del torrente Petronio, con un massimo di venti animali alla volta, e ne riassume le regole: orario dalle sette alle ventuno in stagione balneare, zone d'ombra e ciotola d'acqua a cura del proprietario, iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip e certificato veterinario di non più di quindici giorni, divieto di uscire dai limiti della spiaggia dedicata anche al guinzaglio, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, bagno nello specchio d'acqua delimitato da cime tarozzate a non più di dieci animali per volta, divieto per le femmine in calore, rimozione immediata delle deiezioni solide e risciacquo di quelle liquide con acqua di mare, divieto di somministrare cibo e di far giocare o allenare gli animali.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il Comune tiene pubblicata una pagina che indica fra i tratti dedicati agli animali domestici la spiaggia di Riva Trigoso presso la foce del torrente Petronio, con un massimo di venti animali alla volta, e ne riassume le regole: orario dalle sette alle ventuno in stagione balneare, zone d'ombra e ciotola d'acqua a cura del proprietario, iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip e certificato veterinario di non più di quindici giorni, divieto di uscire dai limiti della spiaggia dedicata anche al guinzaglio, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, bagno nello specchio d'acqua delimitato da cime tarozzate a non più di dieci animali per volta, divieto per le femmine in calore, rimozione immediata delle deiezioni solide e risciacquo di quelle liquide con acqua di mare, divieto di somministrare cibo e di far giocare o allenare gli animali. Per la disciplina completa la pagina rimanda all'ordinanza n. 20 del 22 maggio 2025, di cui pubblica testo e mappa.

                  • Oltre alle due spiagge libere, il punto 1.1 lettera c) dell'ordinanza ammette gli animali domestici su porzioni di spiaggia in concessione a stabilimenti balneari, previa istanza di autorizzazione ex articolo 24 presentata dal concessionario: l'istanza deve indicare la porzione di arenile da destinare agli ospiti con animali e le misure per accoglierli.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Oltre alle due spiagge libere, il punto 1.1 lettera c) dell'ordinanza ammette gli animali domestici su porzioni di spiaggia in concessione a stabilimenti balneari, previa istanza di autorizzazione ex articolo 24 presentata dal concessionario: l'istanza deve indicare la porzione di arenile da destinare agli ospiti con animali e le misure per accoglierli. Le regole non coincidono con quelle delle spiagge libere, ed è il motivo per cui questa è una scheda a parte. L'orario non è la fascia dalle sette alle ventuno ma quello di apertura dello stabilimento. Lo stabilimento deve garantire il benessere degli animali con postazioni ombreggiate, acqua corrente per il refrigerio e l'abbeveramento e contenitori idonei per le deiezioni, mentre sulle spiagge libere l'ombra è a carico del proprietario. Deve essere garantito uno spazio minimo di venti metri quadri per ogni animale, o per più animali dello stesso nucleo familiare. E il bagno cambia forma: davanti a una concessione con area dedicata dev'essere individuato e delimitato un tratto di specchio acqueo al centro del fronte mare in concessione, per non più di un terzo dello stesso, mentre davanti alle spiagge libere lo specchio d'acqua è delimitato da cime tarozzate; resta il tetto di dieci animali per volta in acqua, con il proprietario presente. Sull'ordinanza vale infine il divieto generale: gli animali non possono oltrepassare i limiti dell'area a loro dedicata nemmeno al guinzaglio, nemmeno sulla fascia di libero transito.

                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Guinzaglio obbligatorio
                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso: dice anzi espressamente che è consentito l'accesso a tutti gli esemplari, purché l'animale non sia oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica. Pone invece un numero massimo di presenze contemporanee, un obbligo di guinzaglio corto, requisiti sanitari e di identificazione dell'animale, e un divieto per le femmine in calore. L'ordinanza parla di «animali domestici, meglio identificati come cani e gatti».

                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso: dice espressamente che l'accesso è consentito a tutti gli esemplari, purché l'animale non sia oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica. Pone invece un tetto di venti animali contemporanei, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip, certificato veterinario di buona salute di non più di quindici giorni, assenza di parassiti e divieto per le femmine in calore.

                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso: dice anzi che è consentito l'accesso a tutti gli esemplari, purché l'animale non sia oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica. Qui però le regole non sono quelle delle spiagge libere: l'orario è quello di apertura dello stabilimento e non la fascia 7-21, lo spazio minimo garantito è di venti metri quadri per animale o per più animali dello stesso nucleo familiare, e lo stabilimento deve assicurare postazioni ombreggiate, acqua corrente per il refrigerio e l'abbeveramento e contenitori idonei per le deiezioni canine. Restano l'iscrizione all'anagrafe con tatuaggio o microchip, il certificato veterinario di non più di quindici giorni, il guinzaglio non superiore a un metro e mezzo, la museruola al seguito, il divieto per le femmine in calore e l'obbligo di rimuovere subito le deiezioni.

                  MonegliaGE · 3 schede
                  • Il divieto non nasce con l'ordinanza stagionale: sta in un atto permanente.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Il divieto non nasce con l'ordinanza stagionale: sta in un atto permanente. Il Regolamento comunale di Polizia Urbana di Moneglia, approvato nel 2007 e più volte modificato, all'articolo 51 comma 14 dispone che è vietato condurre cani ed altri animali sugli arenili nel periodo della stagione balneare «come definito da apposita Ordinanza Sindacale». È un rinvio esplicito, e va conosciuto per due ragioni. La prima è che spiega l'architettura degli atti di questo Comune: il divieto è stabile, la finestra temporale la fissa ogni anno il Sindaco, e chi cerca solo l'ordinanza vede metà del quadro. La seconda è che il regolamento, al comma 12 dello stesso articolo, obbliga chi conduce animali a portare con sé sacchetto e paletta nei luoghi pubblici del centro abitato «ivi compresi arenili quando consentito»: quell'inciso presuppone che esistano arenili e momenti in cui i cani ci possono stare, ed è coerente con la spiaggia riservata e con il fatto che il divieto sia scritto per la sola stagione balneare. Il regolamento è stato letto per intero: non individua alcuna spiaggia per cani e non dice nulla su ciò che vale fuori stagione. La sua ultima integrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2025, riguarda la sicurezza urbana e l'ordine di allontanamento, e non tocca gli animali.

                  • La relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta del 6 maggio 2026 serve a due cose che l'ordinanza da sola non dà.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La relazione tecnica allegata alla delibera di Giunta del 6 maggio 2026 serve a due cose che l'ordinanza da sola non dà. La prima è sapere che nel 2026 questa spiaggia esiste ancora e il Comune la sta mantenendo: la relazione descrive lo stesso tratto - fra lo stabilimento «Bagni Cinque» e l'ex casello ferroviario - e dice che l'accesso è consentito anche alle persone accompagnate da animali da affezione «come indicato nell'Ordinanza balneare, che viene emessa annualmente dal comune di Moneglia». La seconda è capire di che luogo si tratti davvero: è una porzione a libera fruizione del litorale di levante, nell'ultima delle piccole celle ciottolose separate da pennelli, dentro la cella «Rocca incatenata» che misura 97 metri in tutto; il tratto di spiaggia oggetto del ripascimento è lungo 15 metri. La relazione spiega che l'intervento serve a mantenere «un piano spiaggia adatto alla fruibilità ai fini balneari di animali da affezione e padroni» e che il Comune vi provvede ormai da qualche anno, perché le mareggiate autunnali erodono la fascia addossata al muraglione della strada delle gallerie. Il documento non pubblica coordinate. La relazione tecnica precedente, del maggio 2024, descriveva lo stesso tratto attribuendo l'apertura ai cani alla concessione demaniale marittima n. 2/2011, con un numero diverso da quello scritto nell'ordinanza.

                  • La seconda parte dell'articolo 3 comma 1 lettera g) riporta la clausola che circola identica fra gli uffici demanio del levante ligure: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La seconda parte dell'articolo 3 comma 1 lettera g) riporta la clausola che circola identica fra gli uffici demanio del levante ligure: i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È una facoltà, non un obbligo, ed è data ai privati. Nessun elenco pubblico dice quali stabilimenti di Moneglia l'abbiano esercitata: la ricerca sui registri comunali delle delibere e delle determine, anno per anno dal 2013 al 2026, non ne ha trovata nominata nemmeno una.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
                  • Nessun limite di taglia o peso
                  • Guinzaglio obbligatorio
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Le condizioni che pone sono di numero, di documenti e di comportamento: massimo cinque cani sull'arenile e non più di tre in acqua per volta; tatuaggio identificativo, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale e certificato veterinario di buona salute rilasciato da non più di trenta giorni; collare antipulci; guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo stabilmente fissato a terra; museruola, rigida o morbida, da portare con sé e da applicare in caso di rischio o su richiesta della vigilanza; una ciotola con acqua sempre accessibile e la possibilità di ripararsi all'ombra; deiezioni solide nei contenitori e deiezioni liquide dilavate con abbondante acqua di mare; una passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; divieto per le femmine in calore e per i cani con sindrome aggressiva. I cani non vanno mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, e chi torna dal bagno deve riassicurarli subito al guinzaglio.

                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario, e non sono pubbliche.

                  FramuraSP · 1 scheda
                  • La deliberazione di Consiglio comunale numero ventitré del diciassette luglio duemiladiciassette è l'atto che spiega come nasce l'area.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La deliberazione di Consiglio comunale numero ventitré del diciassette luglio duemiladiciassette è l'atto che spiega come nasce l'area. Nel piano approvato nel duemilanove la spiaggia dell'Arena aveva una spiaggia libera attrezzata a levante e una spiaggia libera a ponente. Con la deliberazione numero venticinque del ventinove novembre duemilasedici il Consiglio aveva invertito le due, per collegare il chiosco bar alla spiaggia libera attrezzata, e in quell'occasione aveva individuato per la prima volta una zona di circa quattrocento metri quadrati da destinare alla balneazione degli animali domestici, allora collocata a ponente del Rio Caneparo, fra la spiaggia libera attrezzata a levante e la spiaggia libera a ponente. Nel duemiladiciassette il Consiglio ha preso atto che per la spiaggia libera attrezzata prevista dalla nuova configurazione non esisteva nessuna progettualità realizzativa, ha revocato la deliberazione del duemilasedici e ha riportato la spiaggia dell'Arena all'assetto originario. Nelle premesse ha aggiunto che, di conseguenza, anche la zona destinata alla balneazione degli animali domestici andava ricollocata nel tratto di spiaggia libera di circa quattrocento metri quadrati per un fronte di trenta metri, posto a levante della foce del Rio Caneparo. Il dispositivo elenca la composizione della spiaggia da levante a ponente: tratto di spiaggia libera attrezzata, tratto di spiaggia libera, tratto di spiaggia per animali domestici, tratto di spiaggia libera. Le superfici complessive destinate a spiaggia libera, circa tremiladuecento metri quadrati, e a spiaggia libera attrezzata, circa duemilatrecento, restano invariate. La deliberazione è stata approvata con sette voti favorevoli e due astenuti e pubblicata all'albo pretorio dal venticinque luglio duemiladiciassette.

                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Limite di peso non verificato
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  Il piano di utilizzo del demanio marittimo individua l'area e ne dà la superficie, quattrocento metri quadrati per un fronte di trenta metri, ma non detta nessuna condizione sull'animale: non pone limiti di taglia o di peso, non impone guinzaglio o museruola, non fissa orari e non limita il numero di animali. Non è una politica permissiva, è una politica che non c'è: il documento è una tavola di piano e non un regolamento di comportamento.

                  BonassolaSP · 3 schede
                  • Sugli arenili di Bonassola, fuori dalla spiaggia comunale individuata lungo la pista ciclopedonale «Maremonti», durante la stagione balneare è vietato condurre cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Sugli arenili di Bonassola, fuori dalla spiaggia comunale individuata lungo la pista ciclopedonale «Maremonti», durante la stagione balneare è vietato condurre cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile impiegate nel servizio di salvataggio o comunque condotte da personale specializzato. L'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. L'articolo uno definisce la stagione balneare come il periodo dal primo maggio al trenta settembre, con apertura piena obbligatoria degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate almeno dal primo giugno al quindici settembre. L'atto è stato letto per intero, venti pagine, e non prevede fasce orarie di accesso per i cani né limiti di taglia o di peso: il regime è quello del divieto secco in stagione, con l'unica valvola della spiaggia comunale della Maremonti.

                  • Bonassola è l'unico Comune costiero della provincia della Spezia in cui abbiamo trovato, dentro l'ordinanza balneare, un tratto di litorale sottratto per nome al divieto sui cani.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Bonassola è l'unico Comune costiero della provincia della Spezia in cui abbiamo trovato, dentro l'ordinanza balneare, un tratto di litorale sottratto per nome al divieto sui cani. Il divieto generale è quello ligure di prassi: durante la stagione balneare non si possono condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con la sola eccezione dei cani guida dei non vedenti e delle unità cinofile impiegate nel servizio di salvataggio o condotte da personale specializzato. Ma quella stessa lettera si apre con un inciso che salva quanto stabilito dall'ordinanza n. 22 del 28 giugno 2019, con la quale il Comune ha individuato una spiaggia libera comunale lungo la pista ciclopedonale «Maremonti»: su quel tratto il divieto non si applica. La stagione balneare, secondo l'articolo uno dell'ordinanza, coincide con il periodo dal primo maggio al trenta settembre, e l'apertura piena degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate è richiesta almeno dal primo giugno al quindici settembre. L'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. Abbiamo verificato l'elenco completo delle ordinanze del Comune per gli anni dal duemilaventidue al duemilaventisei: dopo quella del giugno duemilaventitré non ne risulta un'altra sulla disciplina delle attività balneari.

                  • La stessa lettera g) che vieta i cani sugli arenili di Bonassola durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La stessa lettera g) che vieta i cani sugli arenili di Bonassola durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È una facoltà, non un obbligo, e l'ordinanza non impone al Comune di pubblicare chi l'abbia esercitata: è il secondo dei due modi in cui a Bonassola un cane può stare legalmente sul demanio marittimo in stagione, accanto alla spiaggia libera comunale della Maremonti. La legge regionale ligure 23/2000 chiede al Comune di individuare l'area, non ai concessionari: Bonassola è uno dei pochi comuni che ha fatto entrambe le cose.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                  • Limite di peso non verificato
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza balneare 2023 è stata letta per intero, tutte e venti le pagine, e non pone limiti di taglia o di peso: si limita a fare salvo, per questo tratto, quanto stabilito dall'ordinanza n. 22 del 28 giugno 2019, che non abbiamo letto. Se un limite di peso o di numero esiste, sta scritto lì, e noi non lo conosciamo.

                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: si limita a chiedere che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole vere le scrive quindi il concessionario, e il Comune non le pubblica.

                  LevantoSP · 2 schede
                  • L'ordinanza sulla disciplina delle attività balneari, elioterapiche e salsoiodiche di Levanto vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'ordinanza sulla disciplina delle attività balneari, elioterapiche e salsoiodiche di Levanto vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile impiegate nel servizio di salvataggio o comunque condotte da personale specializzato. La stessa lettera aggiunge che i concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. Per il duemilaventisei, dice l'ordinanza, la stagione balneare inizia il quindici maggio e termina il quindici settembre, in applicazione del decreto dirigenziale della Regione Liguria del ventiquattro marzo duemilaventisei; nella stagione balneare gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono garantire l'apertura, con possibilità di estensione fuori da quel periodo per l'attività elioterapica. L'atto è stato letto per intero e non individua aree comunali riservate agli animali, non prevede fasce orarie di accesso per i cani e non pone limiti di taglia o di peso.

                  • La stessa lettera g) che a Levanto vieta di condurre cani e altri animali sugli arenili durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche.
                    Il testo intero, e gli orari

                    La stessa lettera g) che a Levanto vieta di condurre cani e altri animali sugli arenili durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. È il modo in cui l'ordinanza di Levanto risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune, e non al concessionario: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, il Comune gira la facoltà ai privati e non ne individua nessuna di propria. Sull'arenile levantese, in stagione, questa è l'unica porta aperta a un cane secondo l'atto.

                  • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
                  • Limite di peso non verificato
                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                  Le condizioni per esteso

                  L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede solo che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario e il Comune non le pubblica.

                  Monterosso al MareSP · 1 scheda
                  • L'ordinanza balneare 2023 di Monterosso al Mare vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                    Il testo intero, e gli orari

                    L'ordinanza balneare 2023 di Monterosso al Mare vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. La stagione balneare, secondo l'articolo uno punto uno, per l'anno duemilaventitré era compresa fra il primo maggio e il trenta settembre; gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate dovevano essere aperti obbligatoriamente dal quindici giugno al quindici settembre, e fuori dalla stagione era consentito utilizzare le strutture per fini elioterapici. L'atto è stato letto per intero, otto pagine, e non individua aree comunali riservate agli animali, non prevede fasce orarie di accesso per i cani e non pone limiti di taglia o di peso. È il testo che il Comune ha allegato alla propria notizia «Nuova Ordinanza Balneare anno 2023», insieme all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto della Spezia.

                  • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                    VernazzaSP · 1 scheda
                    • L'ordinanza balneare 2026 di Vernazza vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                      Il testo intero, e gli orari

                      L'ordinanza balneare 2026 di Vernazza vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Lo stesso punto aggiunge che al di fuori della stagione balneare è comunque vietato lordare l'arenile con escrementi di animali, e che perciò i possessori di animali devono essere muniti di appositi raccoglitori. La stagione balneare, dice l'ordinanza, è normalmente compresa fra il primo maggio e il trenta settembre, ma per il duemilaventisei il decreto dirigenziale della Regione Liguria del ventiquattro marzo, sugli adeguamenti alla normativa statale delle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate, la fissa dal quindici maggio al quindici settembre. L'ordinanza è stata letta per intero e non individua aree comunali riservate agli animali, non prevede fasce orarie di accesso e non pone limiti di taglia o di peso. L'atto ricorda inoltre che lo specchio acqueo davanti a Vernazza ricade nella zona C dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e che il regolamento dell'area protetta, approvato con decreto ministeriale del ventiquattro febbraio duemilaquindici, deve essere esposto al pubblico insieme all'ordinanza balneare.

                    • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
                      RiomaggioreSP · 1 scheda
                      • Il regolamento dell'Area marina protetta delle Cinque Terre è stato letto per intero e non dice niente sui cani.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Il regolamento dell'Area marina protetta delle Cinque Terre è stato letto per intero e non dice niente sui cani. Il decreto ministeriale del ventiquattro febbraio duemilaquindici, che approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, non contiene nemmeno una volta le parole «cane» o «cani»; nomina gli animali soltanto per parlare di specie animali e vegetali, di acquacoltura e del codice di condotta per l'osservazione dei cetacei, dove prescrive di non fornire cibo agli animali e di non avvicinarli frontalmente. Nomina gli arenili due volte, ma per fissare le distanze di navigazione dalla costa durante la stagione balneare e per consentire all'ente gestore di individuare gli specchi acquei antistanti dove ammettere la sola navigazione a remi; nomina le spiagge due volte, e solo per disciplinare gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica. Lo stesso vale per gli altri tre atti dell'area protetta che abbiamo letto: il decreto ministeriale venti luglio duemilaundici numero centottantanove sulle attività consentite nelle diverse zone, il decreto ministeriale venti luglio duemilaundici di aggiornamento dell'area marina protetta e il Disciplinare integrativo per l'anno duemilaventisei dell'Ente Parco. In nessuno dei quattro compaiono i cani. Il punto va detto per intero, perché è la ragione per cui la verifica era necessaria: il decreto di aggiornamento del duemilaundici stabilisce all'articolo quattro che l'area marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, quindi la competenza dell'area protetta arriva davvero fino all'arenile, e prevede che i provvedimenti sull'uso del demanio marittimo siano adottati dagli enti locali d'intesa con l'ente gestore in zona B e previo suo parere in zona C. Ma sull'accesso degli animali domestici alle spiagge l'area protetta non ha scritto nulla, e il divieto che si incontra a Riomaggiore è quello del Comune.

                      • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                        Porto VenereSP · 2 schede
                        • L'ordinanza balneare 2026 di Porto Venere vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili e su ogni altra area demaniale marittima sulla quale è consentita la balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza balneare 2026 di Porto Venere vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili e su ogni altra area demaniale marittima sulla quale è consentita la balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e le unità cinofile impiegate nel servizio di salvataggio, per le quali sia il cane sia l'accompagnatore devono essere muniti di apposito brevetto. L'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. La stagione balneare, dice l'articolo uno dell'ordinanza, è compresa fra il primo maggio e il trenta settembre di ogni anno, mentre l'apertura obbligatoria degli stabilimenti si concentra nel periodo fra il quindici maggio e il quindici settembre. Chi viola le disposizioni dell'ordinanza risponde in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli del Codice della Navigazione richiamati nelle disposizioni finali. L'atto è stato letto per intero, diciassette pagine, e non prevede deroghe di orario né aree comunali riservate ai cani.

                        • La stessa lettera g) che a Porto Venere vieta di condurre cani e altri animali sugli arenili e su ogni altra area demaniale marittima balneabile durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici.
                          Il testo intero, e gli orari

                          La stessa lettera g) che a Porto Venere vieta di condurre cani e altri animali sugli arenili e su ogni altra area demaniale marittima balneabile durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. È il modo in cui l'ordinanza traduce l'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, l'ordinanza gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Su tutto il demanio marittimo di Porto Venere — capoluogo, Le Grazie, Fezzano e Palmaria — questa è l'unica apertura che l'atto scrive.

                        • Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
                        • Limite di peso non verificato
                        • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede solo che l'area sia debitamente attrezzata e autorizzata, che salvaguardi l'incolumità e la tranquillità del pubblico e che assicuri le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le regole di dettaglio le scrive il concessionario e il Comune non le pubblica.

                        La SpeziaSP · 1 scheda
                        • Il Comune della Spezia è l'unico Comune costiero della provincia in cui abbiamo trovato un atto comunale che nomina gli arenili fra i luoghi consentiti agli animali invece che fra quelli vietati.
                          Il testo intero, e gli orari

                          Il Comune della Spezia è l'unico Comune costiero della provincia in cui abbiamo trovato un atto comunale che nomina gli arenili fra i luoghi consentiti agli animali invece che fra quelli vietati. L'articolo dodici del Regolamento comunale sulla detenzione e la tutela degli animali stabilisce che tutti gli animali possono essere condotti nelle aree urbane e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non attrezzate e negli arenili, salvo le aree in cui l'accesso sia vietato da apposita cartellonistica e le aree destinate e attrezzate per il gioco dei bambini e gli spazi di pertinenza delle scuole; chiede di adottare accorgimenti per evitare pericolo o intralcio alla circolazione e molestia alle persone, e di rispettare le condizioni di benessere degli animali. Lo stesso articolo obbliga il proprietario a rimuovere le deiezioni solide, a pulire lo spazio lordato e ad avere con sé l'attrezzatura per la raccolta. L'articolo trentadue aggiunge le regole di conduzione: guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune; museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in via preventiva in ambienti pubblici affollati, in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, su richiesta delle Autorità competenti e comunque per i cani ad elevato potenziale di rischio; esenzione per i cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa. Lo stesso articolo riserva al Sindaco la facoltà di stabilire con propria ordinanza ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani, e lascia ai titolari di negozi, ristoranti, bar e alberghi la libertà di vietare l'ingresso esponendo un avviso sulla porta, con esclusione dei cani guida a servizio dei non vedenti. Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre duemilaquattordici e modificato nell'aprile duemiladiciassette, ed è pubblicato dal Comune fra i propri atti normativi. Abbiamo cercato un'ordinanza balneare del Comune della Spezia e non l'abbiamo trovata.

                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                        • Nessun limite di taglia o peso
                        • Guinzaglio obbligatorio
                        Le condizioni per esteso

                        Il regolamento è stato letto per intero, trenta pagine, e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso agli arenili: la taglia conta solo in due punti, e in senso favorevole, perché i cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa sono esenti dall'obbligo di guinzaglio e museruola. Le condizioni sono sul conduttore: guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico; museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in via preventiva in ambienti affollati o in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità, e comunque per i cani ad elevato potenziale di rischio; obbligo di rimuovere le deiezioni solide e di pulire lo spazio lordato, avendo con sé l'attrezzatura per farlo; affidamento del cane a persona in grado di gestirlo. Il regolamento vieta invece l'accesso dei cani alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, agli spazi di pertinenza delle scuole e ovunque il divieto sia indicato con apposita cartellonistica.

                        LericiSP · 2 schede
                        • A Lerici il cane in spiaggia è ammesso, ma l'accesso è regolato dall'orologio e dal calendario.
                          Il testo intero, e gli orari

                          A Lerici il cane in spiaggia è ammesso, ma l'accesso è regolato dall'orologio e dal calendario. Dal primo ottobre al quindici aprile l'accesso di cani e conduttori è permesso su tutte le spiagge e le scogliere senza limitazione di orario. Dal sedici aprile al trenta settembre l'accesso alle spiagge libere e alle scogliere è permesso soltanto dalle diciannove e trenta alle cinque e trenta del mattino. Sulle spiagge libere attrezzate i concessionari e i gestori possono riservare un certo numero di postazioni, fra quelle già attrezzate, all'utenza con cani al seguito, con una regolamentazione adeguata, e chi vuole farlo deve darne notizia al Servizio Demanio del Comune allegando quella regolamentazione. Restano esclusi dalla disciplina i cani guida per non vedenti e i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal Club Italiano Terranova, dall'Unità Cinofila Italiana Soccorso o dalla Squadra Italiana Cani da Salvataggio, riconosciuti dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti. L'ordinanza dichiara che queste regole valgono per tutti i punti di balneazione del Comune. L'atto non pone limiti di taglia o di peso e non parla né di guinzaglio né di museruola. Sulle spiagge e su tutti i punti di balneazione del territorio comunale valgono poi i divieti generali dell'articolo 1: non si occupa la fascia dalla battigia riservata al libero transito, non si campeggia, non si praticano giochi con la palla fuori dalle zone individuate dai concessionari, non si usano apparecchi sonori senza auricolari, non si gettano rifiuti né mozziconi, non si accendono fuochi e non si fuma sulle spiagge e sugli arenili. La stagione balneare, secondo l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto della Spezia richiamata dall'atto, va dal primo maggio al trenta settembre.

                        • Il punto 1.20 dell'ordinanza di Lerici non detta una regola sola: dopo le due finestre stagionali che valgono sulle spiagge libere e sulle scogliere, le lettere c) e d) aprono un secondo regime.
                          Il testo intero, e gli orari

                          Il punto 1.20 dell'ordinanza di Lerici non detta una regola sola: dopo le due finestre stagionali che valgono sulle spiagge libere e sulle scogliere, le lettere c) e d) aprono un secondo regime. I concessionari e i gestori delle spiagge libere attrezzate possono riservare un certo numero di postazioni, scelte fra quelle già attrezzate, all'utenza con cani al seguito, dandosi un'adeguata regolamentazione; chi intende ospitare clienti con cani deve darne notizia al Servizio Demanio del Comune allegando quella regolamentazione. È l'unico modo previsto dall'atto per stare in spiaggia con il cane di giorno fra il 16 aprile e il 30 settembre, quando sulle spiagge libere l'accesso è consentito soltanto dalle 19.30 alle 5.30. Restano esclusi dalla disciplina i cani guida per non vedenti e i cani da salvataggio con brevetto C.I.T., U.C.I.S. o S.I.C.S. riconosciuto dall'E.N.C.I., accompagnati da un conduttore con brevetto di assistenza bagnanti.

                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                        • Nessun limite di taglia o peso
                        • Limite di peso non verificato
                        • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza è stata letta per intero, tutte e nove le pagine, e non pone limiti di taglia o di peso: quello che pone è un limite di orario. Sulle spiagge libere attrezzate i concessionari possono riservare un certo numero di postazioni all'utenza con cani al seguito, con una regolamentazione propria che deve essere comunicata al Servizio Demanio: dove questo accade, le condizioni pratiche le pone il gestore e noi non le conosciamo. Cani guida per non vedenti e cani da salvataggio con brevetto C.I.T., U.C.I.S. o S.I.C.S. riconosciuto dall'E.N.C.I. sono esclusi dalla disciplina, purché accompagnati da un conduttore con brevetto di assistenza bagnanti.

                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso e non detta condizioni sull'animale: chiede solo che le postazioni siano scelte fra quelle già attrezzate, che il gestore si dia «un'adeguata regolamentazione» e che ne dia notizia al Servizio Demanio del Comune allegandola. Le condizioni pratiche — numero, prezzo, orari, obblighi sul cane — le pone quindi il gestore, e il Comune non le pubblica.

                        AmegliaSP · 3 schede
                        • Sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione del Comune di Ameglia, fuori dall'arenile nella parte terminale della sponda sinistra del fiume Magra, è vietato condurre cani o altri animali per il periodo che va dal primo aprile al trentuno ottobre, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                          Il testo intero, e gli orari

                          Sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione del Comune di Ameglia, fuori dall'arenile nella parte terminale della sponda sinistra del fiume Magra, è vietato condurre cani o altri animali per il periodo che va dal primo aprile al trentuno ottobre, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Fanno eccezione soltanto i cani guida dei non vedenti e i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal Club Italiano Terranova, dall'Unità Cinofila Italiana Soccorso o dalla Squadra Italiana Cani di Salvataggio, riconosciuti dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti. Il periodo del divieto è più lungo della stagione balneare, che l'articolo due dell'ordinanza fissa fra il primo maggio e il trenta settembre di ogni anno. L'ordinanza aggiunge che i concessionari possono individuare, dentro la propria concessione, aree recintate debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali, previo nulla osta del Servizio Veterinario ai sensi del regolamento di polizia veterinaria. L'atto è stato letto per intero, dieci pagine: non prevede fasce orarie di accesso per i cani e non pone limiti di taglia o di peso.

                        • Ameglia è, insieme a Bonassola, uno dei due Comuni costieri della provincia della Spezia in cui l'ordinanza balneare ritaglia per nome un tratto di litorale aperto ai cani.
                          Il testo intero, e gli orari

                          Ameglia è, insieme a Bonassola, uno dei due Comuni costieri della provincia della Spezia in cui l'ordinanza balneare ritaglia per nome un tratto di litorale aperto ai cani. La lettera m) delle prescrizioni vieta di condurre cani o altri animali sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione «per il periodo 1° aprile - 31 ottobre e ad eccezione della spiaggia libera all'uopo destinata, arenile compreso nella parte terminale sponda sinistra del fiume Magra». Su quel tratto, quindi, il divieto non si applica. La stessa lettera aggiunge che i concessionari possono individuare, dentro la propria concessione, aree recintate debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali, previo nulla osta del Servizio Veterinario, e detta poi un elenco di norme di conduzione dei cani in spiaggia: solo cani iscritti all'anagrafe canina, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, vaccinazioni in regola con scheda da esibire ai controlli, animali esenti da parassiti, responsabilità civile e penale del proprietario, obbligo di ombreggiatura e di acqua pulita per l'abbeverata, guinzaglio non superiore a un metro e mezzo durante la permanenza sulla spiaggia prima e dopo il bagno, museruola rigida o morbida al seguito, rimozione immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori idonei. La stagione balneare, secondo l'articolo due, è compresa fra il primo maggio e il trenta settembre di ogni anno: il divieto sui cani è quindi più lungo della stagione.

                        • L'ordinanza balneare di Ameglia consente ai concessionari di ricavare, dentro la propria concessione, aree recintate e attrezzate da destinare alla custodia degli animali domestici, e le subordina al nulla osta del Servizio Veterinario.
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza balneare di Ameglia consente ai concessionari di ricavare, dentro la propria concessione, aree recintate e attrezzate da destinare alla custodia degli animali domestici, e le subordina al nulla osta del Servizio Veterinario. È l'unico regime della costa amegliese in cui l'atto scrive per esteso le regole di conduzione del cane in spiaggia: anagrafe canina, vaccinazioni con scheda al seguito, assenza di parassiti, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, ombra e acqua a carico del proprietario, guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo prima e dopo il bagno, museruola al seguito, raccolta immediata delle deiezioni. Il Comune non pubblica quali stabilimenti abbiano ottenuto l'autorizzazione, e l'ordinanza non obbliga nessuno a chiederla: la esistenza dell'area va verificata con lo stabilimento prima di partire.

                        • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                        • Nessun limite di taglia o peso
                        • Limite di peso non verificato
                        • Guinzaglio obbligatorio
                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza è stata letta per intero, dieci pagine, e non pone limiti di taglia o di peso: pone condizioni sull'animale e sul conduttore. Possono accedere solo i cani iscritti all'anagrafe canina e regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive, e l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione da esibire in caso di controllo; i cani devono essere esenti da pulci, zecche e altri parassiti. L'accesso è proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Il conduttore risponde civilmente e penalmente dei danni, deve garantire l'ombreggiatura con dispositivi idonei e la fornitura di acqua pulita per l'abbeverata, tenere il cane al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo durante la permanenza sulla spiaggia, avere con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio o su richiesta delle Autorità, e rimuovere immediatamente le deiezioni con palette o raccoglitori idonei.

                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza non pone limiti di taglia o di peso, ma per queste aree scrive le condizioni una per una: possono accedere solo i cani iscritti all'anagrafe canina, regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e con la scheda di vaccinazione al seguito da esibire ai controlli, esenti da pulci, zecche e altri parassiti; l'accesso è proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. Il proprietario deve provvedere da sé all'ombreggiatura e all'acqua pulita per abbeverare e docciare l'animale, tenerlo al guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo prima e dopo il bagno, avere con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio, e rimuovere subito le deiezioni con palette o raccoglitori idonei. L'area dev'essere recintata, attrezzata e autorizzata per il ricovero temporaneo degli animali previo nulla osta del Servizio Veterinario ai sensi dell'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria 320/1954.

                        SarzanaSP · 2 schede
                        • L'ordinanza dirigenziale che disciplina le attività balneari sul litorale di Sarzana vieta, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, di condurre sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori.
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza dirigenziale che disciplina le attività balneari sul litorale di Sarzana vieta, per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, di condurre sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione cani o altri animali, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida dei non vedenti e i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal Club Italiano Terranova, dall'Unità Cinofila Italiana Soccorso o dalla Squadra Italiana Cani di Salvataggio, riconosciuti dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, a condizione che siano accompagnati da un conduttore con brevetto di assistenza bagnanti. La stessa lettera G) consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree recintate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali: è la clausola-tipo con cui i comuni liguri girano ai privati l'obbligo che la legge regionale mette in capo al Comune, e quelle aree hanno scheda propria. Il Comune non individua invece nessuna spiaggia libera destinata ai cani. Le violazioni sono perseguite ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della navigazione.

                        • La stessa lettera G) che vieta i cani sulle spiagge di Sarzana dal 1° aprile al 31 ottobre consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree recintate, debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali, previo nulla osta del Servizio Veterinario ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche.
                          Il testo intero, e gli orari

                          La stessa lettera G) che vieta i cani sulle spiagge di Sarzana dal 1° aprile al 31 ottobre consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree recintate, debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali, previo nulla osta del Servizio Veterinario ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche. È il modo in cui Sarzana risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, l'ordinanza gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Non esiste alcun elenco pubblico di chi l'abbia realizzata. A differenza degli atti di catena degli altri comuni liguri, qui l'ordinanza aggiunge un elenco espresso di norme di conduzione dei cani in spiaggia, che è riportato nella politica di questa scheda.

                        • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                        • Nessun limite di taglia o peso
                        • Guinzaglio obbligatorio
                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza non pone alcun limite di taglia o di peso, ma detta condizioni precise. Possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina. L'accesso è proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale. I cani devono essere vaccinati per le principali malattie infettive e l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire su richiesta di chi vigila; devono inoltre essere esenti da pulci, zecche e altri parassiti. Prima e dopo il bagno in mare, e per tutto il tempo in cui restano sulla spiaggia, i cani devono essere tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. Il proprietario deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità, provvedere all'ombreggiatura dell'animale con dispositivi idonei, fornire acqua pulita per l'abbeverata ed eventuali docciature, assicurare che il cane si comporti in modo compatibile con la convivenza con le altre persone e gli altri animali presenti, e rimuovere subito le deiezioni con palette o raccoglitori, riponendole negli appositi contenitori. Il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni provocate dall'animale.

                        I comuni sono in ordine di costa, da Ventimiglia a Sarzana. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.

                        I 11 comuni che mancano, e perché

                        Non è una raccolta lasciata a metà. Per ognuno di questi comuni abbiamo cercato l'atto e non l'abbiamo trovato, oppure l'abbiamo trovato e non era utilizzabile: un comune in meno costa meno di una regola sbagliata in pagina. Quando il Comune pubblica, la riga compare qui da sola.