Scheda della spiaggia
Spiaggia libera di Bussana Ponente a Sanremo
Sanremo (IM) · Liguria
Porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta, Bussana Ponente, Sanremo (IM)

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per Bussana l'allegato indica come non destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Armea Levante” e la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente”» e «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente” e la Spiaggia Libera “Torchi Levante”»: su questo pezzo di costa non balneabili sono i tratti fra una spiaggia e l'altra. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.
ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, art. 4 punto 1 lettera g) e clausola di esclusione che segue la lettera q). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, ma non pone nemmeno condizioni esplicite di conduzione su questa spiaggia. Si limita a escluderla dal divieto generale. Qui in più conta il perimetro: l'esclusione dal divieto riguarda la sola porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta, non l'intera Bussana Ponente, e l'atto non ne scrive i confini.
Dove si trova
Porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta, Bussana Ponente, Sanremo (IM)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Qui il cane può stare perché l'ordinanza esclude questa porzione di spiaggia dal divieto generale. L'esclusione però non riguarda tutta Bussana Ponente: riguarda solo «la porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta», e l'atto non dice dove quella porzione cominci e dove finisca. Il punto in mappa viene dalla geometria OpenStreetMap del tratto di costa di Bussana e vale come orientamento: sul posto occorre cercare la scogliera soffolta e la segnaletica, perché il tratto adiacente ricade nel divieto. Come per le altre due spiagge escluse, l'ordinanza non scrive quali condizioni valgano dentro l'area — niente sul guinzaglio, niente sulla museruola, niente sull'ingresso in acqua — e noi non compiliamo un obbligo che l'atto non pone; l'area era stata individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 5 marzo 2021, che non abbiamo letto. Il divieto sul resto del litorale vale «durante la stagione balneare», dal 15 maggio al 15 settembre; fuori da quel periodo l'ordinanza tace. Aggiornamento del 21 agosto 2026, ed è il massimo che siamo riusciti ad avvicinarci ai confini. Le due deliberazioni di Giunta che hanno individuato queste spiagge restano illeggibili: l'archivio delle delibere che il Comune pubblica online risponde «non è stata trovata alcuna delibera in archivio» a qualunque ricerca, anche a quella senza filtri, e l'albo pretorio non lascia scaricare i documenti. Esiste però un altro atto del Comune che nomina questi luoghi descrivendoli: l'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025 — che l'ordinanza in vigore ha abrogato — portava un «Allegato 01» con l'individuazione delle zone non destinate alla balneazione, e per collocarle si serviva degli stabilimenti e delle spiagge confinanti. Per Bussana scriveva che non sono destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Armea Levante” e la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente”» e «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente” e la Spiaggia Libera “Torchi Levante”»: cioè, su questo pezzo di costa, i tratti fra una spiaggia e l'altra. È un altro modo di dire quello che l'ordinanza dice della porzione ammessa ai cani, cioè che è una porzione e non tutta Bussana. Due cose vanno dette su quel testo, e le diciamo invece di tacerle. La prima: viene da un atto abrogato, e l'ordinanza del 2026, che abbiamo letto per intero, non ha alcun allegato — per il 2026 il Comune non pubblica una mappa delle zone dove non si fa il bagno. La seconda: l'allegato usa quasi le stesse parole con cui lo stesso atto escludeva queste spiagge dal divieto sui cani, ma non dichiara da nessuna parte che si tratti degli stessi tratti, e noi non lo affermiamo. Serve a orientare chi cerca il posto, non a delimitarlo.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo
- Atto
- ordinanza dirigenziale n. 312 del 9 giugno 2025 e suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», letti per intero; atto ABROGATO dall'ordinanza n. 323 del 27 maggio 2026, letto per collocare i tratti che l'ordinanza in vigore nomina senza descrivere del 9 giugno 2025
- Originale
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