Liguria (IM)
Spiagge per cani a Santo Stefano al Mare
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Santo Stefano al Mare
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Santo Stefano al Mare — Ufficio Demanio
ordinanza n. 13 del 10/06/2026, «Ordinanza balneare 2026», art. 1 e prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g) e punto 3 degli obblighi dei concessionari; albo pretorio digitale n. 740/2026
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 10 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Santo Stefano al Mare — Ufficio Demanio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Arenili in concessione e stabilimenti balneari di Santo Stefano al Mare, Spiagge libere del litorale di Santo Stefano al Mare, Aree attrezzate per animali domestici negli stabilimenti balneari di Santo Stefano al Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza comunale n. 13 del 10 giugno 2026, prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g»; «ordinanza n. 13 del 10 giugno 2026, prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g) e punto 3 degli obblighi dei concessionari»; «ordinanza comunale n. 13 del 10 giugno 2026, obblighi dei concessionari, punto 1».
Comune di Santo Stefano al Mare
ordinanza n. 5 del 12/02/2025, «Ordinanza balneare 2025», letta per confronto
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 12 febbraio 2025
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Santo Stefano al Mare, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere del litorale di Santo Stefano al Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 13 del 10 giugno 2026, prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g) e punto 3 degli obblighi dei concessionari».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi il luogo di Santo Stefano al Mare sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere del litorale di Santo Stefano al Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza dell'anno precedente, che il Comune tiene pubblicata sul proprio sito, detta sui cani un testo identico: divieto sugli arenili durante la stagione balneare, con le stesse due eccezioni, e apertura di tutte le spiagge libere prima delle otto e dopo le venti, con obbligo di igiene e raccolta delle deiezioni. Cambia però la durata della stagione balneare, e quindi la durata del divieto: nel 2025 andava dal 1° maggio al 30 settembre, nel 2026 va dal 15 maggio al 15 settembre. L'abbiamo letta per confronto: la regola sui cani a Santo Stefano al Mare non è cambiata, è cambiata la finestra in cui si applica.Qui il cane entra, ma la giornata è divisa in due: nelle ore centrali della stagione balneare il divieto vale, al mattino presto e alla sera l'ordinanza lo sospende su tutte le spiagge libere del Comune. Gli orari esatti stanno nell'esito qui sotto, non in un campo, perché sono la sostanza della regola. Cinque cose non le sappiamo. La prima: l'ordinanza scrive «durante la stagione balneare estiva» quando concede la fascia oraria, mentre altrove usa «stagione balneare», che l'art. 1 fissa dal 15 maggio al 15 settembre; se «estiva» voglia dire qualcosa di più stretto l'atto non lo spiega, e noi non lo decidiamo. La seconda: fuori dalla stagione balneare l'ordinanza non dispone nulla sui cani, e non deduciamo. La terza: sul guinzaglio l'atto tace — chiede igiene e raccolta delle deiezioni, non il guinzaglio — e non compiliamo un obbligo che non c'è scritto. La quarta: la fascia oraria è riferita alle sole spiagge libere, quindi negli stabilimenti in concessione il divieto resta pieno per tutta la stagione; il concessionario può però attrezzare, previa autorizzazione, un'area destinata agli animali domestici, e quali stabilimenti l'abbiano fatto il Comune non lo pubblica. La quinta: il Comune non individua nessuna spiaggia libera riservata ai cani, come invece hanno fatto altri Comuni della provincia. Il punto in mappa è un orientamento sul litorale e non individua una spiaggia precisa, perché questa scheda vale per tutte le spiagge libere del Comune.Fonte: Comune di Santo Stefano al Mare, ordinanza n. 5 del 12/02/2025, «Ordinanza balneare 2025», letta per confrontoAree attrezzate per animali domestici negli stabilimenti balneari di Santo Stefano al Mare
Dati incompletiLimite di peso non verificatoFra gli obblighi che l'ordinanza balneare 2026 pone ai concessionari, al punto 1, si legge che i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare agli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È l'unico punto dell'atto che apra agli animali un pezzo di arenile in concessione, ed è scritto come facoltà: il Comune non individua nessuna area, non ne fissa la dimensione, non dice quanti animali possano starci, non pone limiti di taglia e non dispone nulla sul bagno in mare.L'ordinanza permette queste aree ma non ne individua nessuna, non ne pubblica l'elenco e non dice a quali condizioni: servono un'attrezzatura idonea e un'autorizzazione, e chi le abbia ottenute il Comune non lo rende noto. Se una di queste aree esista oggi a Santo Stefano al Mare non risulta da nessun atto. L'ordinanza non pone limiti di peso o di taglia, non fissa capienze, non dà orari propri, non dice nulla sul bagno in mare del cane e non impone il guinzaglio dentro l'area. Il prezzo lo fa il concessionario. Fuori da queste aree, dentro le concessioni, il divieto resta pieno per tutta la giornata: la fascia oraria libera del mattino presto e della sera vale per le sole spiagge libere.Fonte: Comune di Santo Stefano al Mare — Ufficio Demanio, ordinanza n. 13 del 10/06/2026, «Ordinanza balneare 2026», art. 1 e prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g) e punto 3 degli obblighi dei concessionari; albo pretorio digitale n. 740/2026
Un luogo di Santo Stefano al Mare dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Santo Stefano al Mare nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Arenili in concessione e stabilimenti balneari di Santo Stefano al Mare
Qui il cane non può entrare dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
Questa scheda esiste per una distinzione che l'ordinanza fa e che è facilissimo perdere: la finestra oraria che apre le spiagge al cane prima delle otto e dopo le venti è scritta per «tutte le spiagge libere del territorio comunale», e non per gli arenili in concessione. Dentro uno stabilimento balneare, quindi, il divieto resta pieno per tutta la stagione e per tutta la giornata, a meno che il concessionario non abbia ricavato e fatto autorizzare un'area attrezzata per gli animali domestici — che è l'unica eccezione prevista, e sta nella sua scheda. Che cosa valga fuori dalla stagione balneare, che l'ordinanza 2026 fissa dal 15 maggio al 15 settembre, l'atto non lo dice, e in Liguria il silenzio non è un permesso e non è un divieto. Va segnalato che la stagione si è accorciata: l'ordinanza precedente, la n. 5 del 12 febbraio 2025, con lo stesso testo sui cani, fissava la stagione dal 1° maggio al 30 settembre.
Lo dispone ordinanza comunale n. 13 del 10 giugno 2026, prescrizioni sull'uso delle spiagge, lettera g.
Le aree di sgambamento a Santo Stefano al Mare
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Santo Stefano al Mare quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.