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Scheda della spiaggia

Cani negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate di Ceriale

Ceriale (SV) · Liguria

Stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate in concessione del litorale di Ceriale (SV)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Cani negli stabilimenti balneari e nelle spiagge libere attrezzate di Ceriale.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLa taglia la giudica il gestoreAccesso a pagamentoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 11 dell'ordinanza di balneazione, intitolato «Disposizioni per l'accoglienza degli animali da compagnia», detta quattordici punti. Accettare l'animale è una facoltà del gestore dello stabilimento balneare o della spiaggia libera attrezzata, che può decidere in relazione alla situazione meteo-marina, all'afflusso all'arenile e alla taglia dell'animale. L'animale può accedere se ha microchip o tatuaggio, la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, il certificato veterinario di buona salute e la fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure una dichiarazione di manleva del proprietario; quella documentazione va depositata presso la direzione dello stabilimento per tutto il periodo di soggiorno. Sulla spiaggia l'animale va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo fissato stabilmente all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve impedire che raggiunga i vicini, sistemare una ciotola d'acqua sempre presente e accessibile e garantirgli l'ombra. Servono paletta e raccoglitore: le deiezioni solide vanno nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'animale va condotto al guinzaglio nelle parti non sabbiose dello stabilimento — camminamenti, piazzole cabine, terrazzi, dehors, gazebo, zona bar e ristorante — mentre sull'arenile il proprietario può transitare solo per il tratto più breve che porta all'ombrellone assegnato. Il bagno in mare non è consentito nell'orario di balneazione vigilata; è consentito negli altri orari di apertura dello stabilimento ed è comunque consentito fra le dodici e trenta e le sedici, salvo che negli stabilimenti attrezzati per accogliere animali e nelle spiagge libere e libere attrezzate destinate agli animali, dove quel limite non vale. Gli orari vanno chiesti alla direzione e restano a sua discrezione; durante il bagno il proprietario deve sorvegliare l'animale e riassicurarlo al guinzaglio appena esce. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena l'obbligo di allontanarsi; l'accesso è proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; ogni due ore circa il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. L'accompagnatore dev'essere maggiorenne. Lo stabilimento deve individuare una zona segnalata e ombreggiata con fontanella o rubinetto, possibilmente con una gomma, dove rinfrescare e abbeverare l'animale con acqua dolce corrente in ogni momento della giornata. Il gestore stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con l'animale, può spostarla quando lo ritiene opportuno e ha facoltà di applicare tariffe apposite, che devono essere sempre comunicate preventivamente. Copia della norma dev'essere esposta al pubblico.

ordinanza comunale n. 20 del 3 giugno 2024, articolo 11 «Disposizioni per l'accoglienza degli animali da compagnia». Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • La taglia la giudica il gestore La fonte scrive ««É facoltà del gestore dello stabilimento balneare o della Spiaggia Libera Attrezzata accettare animali in spiaggia in relazione alla situazione meteo-marina, all'afflusso all'arenile e alla taglia dell'animale stesso»» e non traduce la taglia in chilogrammi: dove passi il confine lo decide chi sta all'ingresso.
  • Ammessi: cani, gatti.
  • L'ordinanza non traduce mai la taglia in chilogrammi e non dichiara che non ci siano limiti: la mette fra i criteri con cui il gestore decide, insieme al tempo e all'affollamento della spiaggia. Chiede in cambio una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e la possibilità per l'animale di ripararsi all'ombra, e obbliga lo stabilimento ad avere una zona segnalata, ombreggiata, con fontanella o rubinetto — possibilmente con una gomma — dove rinfrescare e abbeverare l'animale con acqua dolce corrente in qualsiasi momento della giornata. L'accompagnatore del cane deve essere maggiorenne.

Dove si trova

Stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate in concessione del litorale di Ceriale (SV)

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Quello che non sappiamo

Qui non decide il Comune, decide il bagnino: l'ordinanza scrive quattordici punti di regole ma la prima riga dice che accettare o no l'animale è una facoltà del gestore, e che può valutarla in base al tempo, a quanta gente c'è in spiaggia e alla taglia del cane. Quali stabilimenti di Ceriale accettino i cani non risulta da nessun elenco pubblico e va chiesto sul posto, insieme al prezzo: l'ordinanza dice espressamente che il gestore ha facoltà di applicare tariffe apposite, che devono essere comunicate prima. Quanto possa essere grande il cane non lo sappiamo, perché l'atto mette la taglia fra i criteri della scelta e non fissa nessuna soglia in chilogrammi. Sugli orari del bagno l'ordinanza è complicata e in parte rimette al gestore: il bagno in mare non è consentito nell'orario di balneazione vigilata, è consentito negli altri orari di apertura dello stabilimento e comunque fra le dodici e trenta e le sedici, ma il testo aggiunge che gli orari sono «comunque a discrezione della direzione» e che il proprietario deve informarsi in direzione. Infine la data: l'atto che il Comune pubblica come ordinanza di balneazione è del giugno 2024, e per il 2025 e il 2026 non ne abbiamo trovato nessuno.

Chi l'ha controllato, e quando

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Da
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Fonte
Comune di Ceriale
Atto
ordinanza n. 20 del 03/06/2024, «Ordinanza di balneazione 2024», Area Edilizia Urbanistica e Demanio, articoli 1, 8 lettera h e 11 del 3 giugno 2024
Originale
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