Liguria (IM)
Spiagge per cani a Sanremo
6 schede in archivio: 5 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Sanremo
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Sanremo — Servizio Demanio Marittimo
ordinanza dirigenziale n. 323 del 27/05/2026, «Prescrizioni relative all'uso delle spiagge», art. 2 e art. 4 punto 1 lettera g), punto 2 lettera b)
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 27 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Sanremo — Servizio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 6 spiagge di questa pagina: Arenili e scogliere del litorale di Sanremo fuori dalle tre spiagge per animali, Spiaggia libera dei Tre Ponti — Banchette a Sanremo, Spiaggia libera di Bussana Ponente a Sanremo, Spiaggia libera di Pian di Poma levante a Sanremo, Tratti di arenile per animali domestici negli stabilimenti balneari di Sanremo, Tratti di specchio acqueo riservati al bagno degli animali a Sanremo.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, art. 4 punto 1 lettera g)»; «ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, art. 4 punto 1 lettera g) e clausola di esclusione che segue la lettera q)»; «ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, articolo 4 punto 2 lettera b».
Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo
ordinanza dirigenziale n. 312 del 9 giugno 2025 e suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», letti per intero; atto ABROGATO dall'ordinanza n. 323 del 27 maggio 2026, letto per collocare i tratti che l'ordinanza in vigore nomina senza descrivere
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 9 giugno 2025
- Quando l'abbiamo letto
- 21 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Spiaggia libera dei Tre Ponti — Banchette a Sanremo, Spiaggia libera di Bussana Ponente a Sanremo, Spiaggia libera di Pian di Poma levante a Sanremo.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, art. 4 punto 1 lettera g) e clausola di esclusione che segue la lettera q)».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 2 luoghi di Sanremo sulla mappa
Dove il cane entra
5 spiagge
Spiaggia libera dei Tre Ponti — Banchette a Sanremo
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoL'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per la zona dei Tre Ponti l'allegato indica come non destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Tre Ponti Banchette” e lo Stabilimento balneare “La Brezza”» e «il tratto compreso tra lo Stabilimento balneare “Bagni Azzurri” e la scogliera di protezione (questa compresa) della Spiaggia Libera Attrezzata “Tre Ponti”». Nella toponomastica dell'atto la Spiaggia Libera «Tre Ponti Banchette» e la Spiaggia Libera Attrezzata «Tre Ponti» sono quindi due luoghi distinti. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.Qui il cane può stare perché l'ordinanza esclude espressamente questa spiaggia dal divieto che vale su tutto il resto del litorale. Tre cose non le sappiamo, e le diciamo invece di riempirle. La prima: l'ordinanza non scrive quali condizioni valgano dentro l'area — non dice se il guinzaglio sia obbligatorio, se serva la museruola, se il cane possa entrare in acqua. Il divieto generale, quando parla del resto del litorale, precisa «anche se muniti di museruola e/o guinzaglio», segno che lì non basta averli; su queste tre spiagge il testo tace del tutto, e noi non compiliamo un obbligo di guinzaglio che l'atto non scrive. La seconda: l'area è stata individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 5 marzo 2021, che non abbiamo letto e che potrebbe contenere le prescrizioni mancanti, insieme al regolamento comunale sulla tutela degli animali. La terza: i confini. L'ordinanza nomina la «regione Tre Ponti — Banchette» senza misure; il punto in mappa viene dalla geometria OpenStreetMap del tratto e serve a orientare, non a delimitare. Va detto infine che il divieto sul resto del litorale vale «durante la stagione balneare», cioè dal 15 maggio al 15 settembre: fuori da quel periodo l'ordinanza non dispone nulla sui cani, e che cosa valga allora non lo sappiamo. Aggiornamento del 21 agosto 2026, ed è il massimo che siamo riusciti ad avvicinarci ai confini. Le due deliberazioni di Giunta che hanno individuato queste spiagge restano illeggibili: l'archivio delle delibere che il Comune pubblica online risponde «non è stata trovata alcuna delibera in archivio» a qualunque ricerca, anche a quella senza filtri, e l'albo pretorio non lascia scaricare i documenti. Esiste però un altro atto del Comune che nomina questi luoghi descrivendoli: l'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025 — che l'ordinanza in vigore ha abrogato — portava un «Allegato 01» con l'individuazione delle zone non destinate alla balneazione, e per collocarle si serviva degli stabilimenti e delle spiagge confinanti. Per i Tre Ponti scriveva che non sono destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Tre Ponti Banchette” e lo Stabilimento balneare “La Brezza”» e «il tratto compreso tra lo Stabilimento balneare “Bagni Azzurri” e la scogliera di protezione (questa compresa) della Spiaggia Libera Attrezzata “Tre Ponti”». Ne discende una cosa pratica: da queste parti la spiaggia libera che porta il nome «Tre Ponti Banchette» è un tratto a sé, distinto dalla Spiaggia Libera Attrezzata «Tre Ponti», e i tratti che le stanno accanto erano dichiarati non balneabili. Due cose vanno dette su quel testo, e le diciamo invece di tacerle. La prima: viene da un atto abrogato, e l'ordinanza del 2026, che abbiamo letto per intero, non ha alcun allegato — per il 2026 il Comune non pubblica una mappa delle zone dove non si fa il bagno. La seconda: l'allegato usa quasi le stesse parole con cui lo stesso atto escludeva queste spiagge dal divieto sui cani, ma non dichiara da nessuna parte che si tratti degli stessi tratti, e noi non lo affermiamo. Serve a orientare chi cerca il posto, non a delimitarlo.Fonte: Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo, ordinanza dirigenziale n. 312 del 9 giugno 2025 e suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», letti per intero; atto ABROGATO dall'ordinanza n. 323 del 27 maggio 2026, letto per collocare i tratti che l'ordinanza in vigore nomina senza descrivereSpiaggia libera di Bussana Ponente a Sanremo
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoL'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per Bussana l'allegato indica come non destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Armea Levante” e la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente”» e «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente” e la Spiaggia Libera “Torchi Levante”»: su questo pezzo di costa non balneabili sono i tratti fra una spiaggia e l'altra. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.Qui il cane può stare perché l'ordinanza esclude questa porzione di spiaggia dal divieto generale. L'esclusione però non riguarda tutta Bussana Ponente: riguarda solo «la porzione libera di spiaggia posta alla radice della scogliera soffolta», e l'atto non dice dove quella porzione cominci e dove finisca. Il punto in mappa viene dalla geometria OpenStreetMap del tratto di costa di Bussana e vale come orientamento: sul posto occorre cercare la scogliera soffolta e la segnaletica, perché il tratto adiacente ricade nel divieto. Come per le altre due spiagge escluse, l'ordinanza non scrive quali condizioni valgano dentro l'area — niente sul guinzaglio, niente sulla museruola, niente sull'ingresso in acqua — e noi non compiliamo un obbligo che l'atto non pone; l'area era stata individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 5 marzo 2021, che non abbiamo letto. Il divieto sul resto del litorale vale «durante la stagione balneare», dal 15 maggio al 15 settembre; fuori da quel periodo l'ordinanza tace. Aggiornamento del 21 agosto 2026, ed è il massimo che siamo riusciti ad avvicinarci ai confini. Le due deliberazioni di Giunta che hanno individuato queste spiagge restano illeggibili: l'archivio delle delibere che il Comune pubblica online risponde «non è stata trovata alcuna delibera in archivio» a qualunque ricerca, anche a quella senza filtri, e l'albo pretorio non lascia scaricare i documenti. Esiste però un altro atto del Comune che nomina questi luoghi descrivendoli: l'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025 — che l'ordinanza in vigore ha abrogato — portava un «Allegato 01» con l'individuazione delle zone non destinate alla balneazione, e per collocarle si serviva degli stabilimenti e delle spiagge confinanti. Per Bussana scriveva che non sono destinati alla balneazione «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera “Armea Levante” e la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente”» e «il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Attrezzata “Torchi Ponente” e la Spiaggia Libera “Torchi Levante”»: cioè, su questo pezzo di costa, i tratti fra una spiaggia e l'altra. È un altro modo di dire quello che l'ordinanza dice della porzione ammessa ai cani, cioè che è una porzione e non tutta Bussana. Due cose vanno dette su quel testo, e le diciamo invece di tacerle. La prima: viene da un atto abrogato, e l'ordinanza del 2026, che abbiamo letto per intero, non ha alcun allegato — per il 2026 il Comune non pubblica una mappa delle zone dove non si fa il bagno. La seconda: l'allegato usa quasi le stesse parole con cui lo stesso atto escludeva queste spiagge dal divieto sui cani, ma non dichiara da nessuna parte che si tratti degli stessi tratti, e noi non lo affermiamo. Serve a orientare chi cerca il posto, non a delimitarlo.Fonte: Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo, ordinanza dirigenziale n. 312 del 9 giugno 2025 e suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», letti per intero; atto ABROGATO dall'ordinanza n. 323 del 27 maggio 2026, letto per collocare i tratti che l'ordinanza in vigore nomina senza descrivereSpiaggia libera di Pian di Poma levante a Sanremo
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoL'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025, oggi abrogata dalla n. 323 del 27 maggio 2026, è stata letta per intero insieme al suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», che il portale trasparenza del Comune pubblica nello stesso file. Sui cani il testo del 2025 dice le stesse cose dell'ordinanza in vigore: divieto durante la stagione balneare di condurre cani o altri animali sugli arenili e sulle scogliere limitrofe, eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel salvataggio o nella vigilanza, esclusione dal divieto delle spiagge in regione Tre Ponti Banchette, in regione Bussana Ponente (nella porzione libera posta alla radice della scogliera soffolta) e Pian di Poma levante, e facoltà per i concessionari di destinare tratti di arenile agli animali domestici e di riservare al loro bagno un tratto di specchio acqueo. Le due deliberazioni di Giunta n. 44 del 5 marzo 2021 e n. 55 del 20 marzo 2025 sono richiamate nelle premesse con lo stesso oggetto che compare nell'ordinanza in vigore. Quello che l'atto del 2025 ha in più è l'allegato, che descrive i tratti non destinati alla balneazione nominando gli stabilimenti e le spiagge confinanti. Per Pian di Poma l'allegato indica come non destinato alla balneazione «il tratto frontistante la zona di pian di poma ovvero il tratto compreso tra il Camping Villaggio dei Fiori e la Spiaggia Libera Pian di Poma Levante». L'atto nomina quindi una spiaggia libera chiamata per nome «Pian di Poma Levante», distinta dal tratto che le sta a ponente. ⚠️ Due limiti di questa lettura, dichiarati: l'allegato appartiene a un atto abrogato, e l'ordinanza in vigore — scaricata e letta per intero, diciassette pagine — non ha alcun allegato; inoltre l'atto non dichiara da nessuna parte che i tratti dell'allegato coincidano con le spiagge che esso stesso esclude dal divieto sui cani, e noi non lo affermiamo.Qui il cane può stare perché l'ordinanza esclude questa spiaggia dal divieto generale. È la più recente delle tre: il Comune l'ha individuata con la deliberazione di Giunta n. 55 del 20 marzo 2025, atto che non abbiamo letto e che potrebbe contenere le prescrizioni che l'ordinanza non scrive. Perché l'ordinanza, anche qui, non dice nulla sulle condizioni: né sul guinzaglio, né sulla museruola, né sull'ingresso in acqua, e noi non compiliamo un obbligo che l'atto non pone. Questa scheda non compare in mappa: non abbiamo una coordinata pubblicata per il lato di levante della spiaggia di Pian di Poma e non la stimiamo, perché una spiaggia sbagliata è peggio di una spiaggia assente. Il divieto sul resto del litorale vale «durante la stagione balneare», dal 15 maggio al 15 settembre; fuori da quel periodo l'ordinanza tace. Aggiornamento del 21 agosto 2026, ed è il massimo che siamo riusciti ad avvicinarci ai confini. Le due deliberazioni di Giunta che hanno individuato queste spiagge restano illeggibili: l'archivio delle delibere che il Comune pubblica online risponde «non è stata trovata alcuna delibera in archivio» a qualunque ricerca, anche a quella senza filtri, e l'albo pretorio non lascia scaricare i documenti. Esiste però un altro atto del Comune che nomina questi luoghi descrivendoli: l'ordinanza n. 312 del 9 giugno 2025 — che l'ordinanza in vigore ha abrogato — portava un «Allegato 01» con l'individuazione delle zone non destinate alla balneazione, e per collocarle si serviva degli stabilimenti e delle spiagge confinanti. Per Pian di Poma scriveva che non è destinato alla balneazione «il tratto frontistante la zona di pian di poma ovvero il tratto compreso tra il Camping Villaggio dei Fiori e la Spiaggia Libera Pian di Poma Levante». Due cose se ne ricavano, ed è più di quanto avessimo: che nella toponomastica del Comune esiste una spiaggia libera chiamata per nome «Pian di Poma Levante», distinta dal tratto che le sta a ponente; e che quel tratto a ponente, fra lei e il Camping Villaggio dei Fiori, era dichiarato zona in cui non si fa il bagno. Due cose vanno dette su quel testo, e le diciamo invece di tacerle. La prima: viene da un atto abrogato, e l'ordinanza del 2026, che abbiamo letto per intero, non ha alcun allegato — per il 2026 il Comune non pubblica una mappa delle zone dove non si fa il bagno. La seconda: l'allegato usa quasi le stesse parole con cui lo stesso atto escludeva queste spiagge dal divieto sui cani, ma non dichiara da nessuna parte che si tratti degli stessi tratti, e noi non lo affermiamo. Serve a orientare chi cerca il posto, non a delimitarlo.Fonte: Comune di Sanremo — Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, Servizio Demanio Marittimo, ordinanza dirigenziale n. 312 del 9 giugno 2025 e suo «Allegato 01 — Individuazione delle zone non destinate alla balneazione», letti per intero; atto ABROGATO dall'ordinanza n. 323 del 27 maggio 2026, letto per collocare i tratti che l'ordinanza in vigore nomina senza descrivereTratti di arenile per animali domestici negli stabilimenti balneari di Sanremo
Dati incompletiLimite di peso non verificatoFra le facoltà che l'ordinanza riconosce ai concessionari e ai gestori delle strutture balneari c'è quella di destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico, installando apposite strutture mobili — quali recinti, ricoveri, ombreggiature, abbeveratoi — conformi alla normativa igienico-sanitaria, e dandone preventiva comunicazione all'Autorità comunale. È una comunicazione, non un'autorizzazione: il Comune non deve dire di sì, e non tiene un elenco pubblico di chi l'abbia fatta. L'atto non individua nessun tratto, non ne fissa la dimensione né la capienza, non pone limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.L'ordinanza consente a ciascun concessionario di riservare «in via continuativa» un tratto del proprio arenile agli animali domestici, e la parola «continuativa» conta: non è un permesso per la singola giornata, è un pezzo di spiaggia destinato agli animali per tutta la stagione. Quello che l'atto non fa è individuarne uno: basta una comunicazione preventiva al Comune, non serve un'autorizzazione, e quelle comunicazioni non sono pubblicate. Quindi non sappiamo quanti tratti esistano oggi, dove siano, quanto siano grandi, quanti animali possano ospitare né quanto costi entrarci — e non è escluso che non ne esista nessuno. Non sappiamo nemmeno se un tratto così abbia un accesso al mare: il bagno degli animali è oggetto di una comunicazione a parte e ha una scheda sua. A Sanremo questa facoltà si aggiunge alle tre spiagge libere che il Comune ha individuato con proprie deliberazioni di Giunta e che il divieto fa espressamente salve: quelle hanno un nome e una scheda ciascuna, questi tratti no. Questa facoltà a Sanremo convive con una cosa che nessun altro comune della provincia ha: tre spiagge libere che il Comune ha individuato con proprie deliberazioni di Giunta e che il divieto fa espressamente salve. La differenza pratica è tutta lì: quelle tre hanno un nome scritto nell'ordinanza e non costano nulla, questi tratti no. Se cercate un posto certo dove portare il cane a Sanremo, sono le tre spiagge, non queste aree.Fonte: Comune di Sanremo — Servizio Demanio Marittimo, ordinanza dirigenziale n. 323 del 27/05/2026, «Prescrizioni relative all'uso delle spiagge», art. 2 e art. 4 punto 1 lettera g), punto 2 lettera b)Tratti di specchio acqueo riservati al bagno degli animali a Sanremo
Dati incompletiLimite di peso non verificatoNella stessa facoltà che consente di destinare tratti di arenile agli animali domestici, l'ordinanza aggiunge che la medesima comunicazione preventiva all'Autorità comunale è richiesta qualora si intendesse riservare per il bagno degli animali un tratto di specchio acqueo, che dovrà essere opportunamente delimitato. È l'unica disposizione dell'atto che riguardi il cane in acqua. L'ordinanza non individua nessuno specchio acqueo, non ne fissa le dimensioni, non dice come vada delimitato, non stabilisce quanti animali possano entrarci insieme né in quali orari, e non richiede un'autorizzazione ma solo una comunicazione.È l'unico punto dell'ordinanza in cui a un cane sia consentito entrare in mare in questo Comune, ed è scritto in mezza riga: chi vuole riservare al bagno degli animali un tratto di specchio acqueo deve darne la stessa comunicazione preventiva prevista per il tratto di arenile, e delimitarlo opportunamente. Nient'altro. L'atto non dice quanto debba essere grande, come vada delimitato, quanti animali possano fare il bagno insieme, in quali ore, se serva un bagnino, e non individua nessuno specchio acqueo esistente. Le comunicazioni dei concessionari non sono pubblicate, quindi non sappiamo se oggi ne esista uno: si scopre chiedendo allo stabilimento. Non indichiamo un punto in mappa, perché collocare noi uno specchio acqueo che nessun atto colloca significherebbe inventarlo. Va detto che per le tre spiagge libere che il Comune ha destinato agli animali — Tre Ponti Banchette, Bussana Ponente e Pian di Poma levante — l'ordinanza non prevede nessuno specchio acqueo delimitato: questa facoltà è scritta per i concessionari, cioè per gli stabilimenti, e non per le spiagge libere. Rispetto a Riva Ligure, che ha la stessa facoltà scritta con le stesse parole, a Sanremo il divieto sull'arenile è stagionale e non annuale: fuori dal 15 maggio – 15 settembre l'ordinanza non dispone nulla sui cani, e quindi non dispone nulla neppure sul loro bagno.Fonte: Comune di Sanremo — Servizio Demanio Marittimo, ordinanza dirigenziale n. 323 del 27/05/2026, «Prescrizioni relative all'uso delle spiagge», art. 2 e art. 4 punto 1 lettera g), punto 2 lettera b)
Un luogo di Sanremo dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Sanremo nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Arenili e scogliere del litorale di Sanremo fuori dalle tre spiagge per animali
Qui il cane non può entrare dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, e per dirlo prima della partenza. Su tutto il litorale di Sanremo, spiagge libere e stabilimenti compresi, durante la stagione balneare non si può portare il cane: né in braccio, né al guinzaglio, né con la museruola. Le tre spiagge escluse dal divieto — Tre Ponti — Banchette, Bussana Ponente e Pian di Poma levante — hanno una scheda propria. Due cose non le sappiamo. La prima: fuori dalla stagione balneare, cioè prima del 15 maggio e dopo il 15 settembre, l'ordinanza non dispone nulla sui cani, e noi non deduciamo che allora siano ammessi né che non lo siano. La seconda è una nostra lettura e la dichiariamo: lo stesso atto consente ai concessionari degli stabilimenti di destinare stabilmente tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici, previa comunicazione al Comune, e persino di riservare al bagno degli animali un tratto delimitato di specchio acqueo. Leggendo insieme il divieto e questa facoltà, dentro uno stabilimento che abbia fatto quella comunicazione il cane può stare; ma quali stabilimenti l'abbiano fatta il Comune non lo pubblica, e va chiesto al gestore. Il punto in mappa non c'è: questa scheda copre l'intero litorale meno tre tratti, e nessuna coordinata la rappresenterebbe. Verificato ancora il 21 agosto 2026: questa ordinanza è tuttora in pubblicazione all'albo pretorio del Comune e nessun atto successivo la modifica; le tre spiagge escluse dal divieto restano tre.
Lo dispone ordinanza dirigenziale n. 323 del 27 maggio 2026, art. 4 punto 1 lettera g).
Le aree di sgambamento a Sanremo
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Sanremo quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.