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Scheda della spiaggia

Spiaggia per cani di Capo Noli, fra il terzo e il quarto molo

Noli (SV) · Liguria

Tratto di arenile compreso fra il terzo e il quarto molo in direzione Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli, Noli (SV)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggia per cani di Capo Noli, fra il terzo e il quarto molo.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

Il secondo dei due tratti che l'ordinanza individua come aree demaniali dove è consentito condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio o imbragatura di sicurezza è il tratto di arenile compreso fra il terzo e il quarto molo in direzione Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare denominato «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli; anche qui l'atto allega un'immagine satellitare, con la dicitura «zona capo noli». Il permesso è dato espressamente ai sensi della legge regionale ligure 23 del 2000, e porta con sé gli obblighi che l'ordinanza mette in capo a ogni proprietario: garantire le condizioni igienico-sanitarie, la pulizia e il decoro dell'arenile a uso libero, avere con sé strumenti idonei per la raccolta delle feci, usare guinzagli non più lunghi di un metro e mezzo, portare una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, affidare l'animale solo a chi sappia gestirlo. La stagione balneare va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.

ordinanza balneare comunale n. 1/2024 del 7 maggio 2024, articolo 4 comma 2, secondo tratto individuato. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti, altri animali.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Valgono gli stessi obblighi dell'altro tratto: condizioni igienico-sanitarie e decoro dell'arenile a carico del proprietario, strumenti per la raccolta delle feci, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo o imbragatura di sicurezza, museruola al seguito da applicare in caso di rischio, e affidamento dell'animale solo a persone in grado di gestirlo.

Dove si trova

Tratto di arenile compreso fra il terzo e il quarto molo in direzione Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli, Noli (SV)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

È l'altro dei due tratti di Noli dove l'ordinanza consente di portare il cane. Tre cose vanno dette. La prima è come si riconosce: l'atto lo individua fra il terzo e il quarto molo andando verso Finale Ligure, nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare «Capo Noli» e la galleria di Capo Noli — sono riferimenti fisici, non misure, e sul posto vanno contati i moli. La seconda è che non ci sono coordinate pubblicate: l'atto allega un'immagine satellitare senza riferimenti numerici, noi non stimiamo, e la scheda non compare in mappa. La terza è il periodo: il permesso è scritto per la stagione balneare, che l'ordinanza fissa dal 1° maggio al 30 settembre, e sugli altri mesi l'atto tace. Va aggiunto che l'ordinanza non dice se questo tratto sia attrezzato in qualche modo: lo tratta come spiaggia libera, quindi non aspettarsi né fontanella né sorveglianza.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Noli
Atto
ordinanza balneare n. 1/2024, demaniale n. 33/2024 registro generale, protocollo n. 8303 del 07/05/2024, articoli 1 e 4 commi 1 lettera g e 2 del 7 maggio 2024
Originale
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