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Arenili e spiagge libere di Noli fuori dai due tratti aperti agli animali

Noli (SV) · Liguria

Arenili demaniali e spiagge libere del litorale del Comune di Noli (SV), esclusi il tratto al confine con Spotorno e il tratto fra il terzo e il quarto molo a Capo Noli

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026

Lo dispone ordinanza balneare comunale n. 1/2024 del 7 maggio 2024, articolo 4 comma 1 lettera g.

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Arenili e spiagge libere di Noli fuori dai due tratti aperti agli animali.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
VerificatoLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza balneare vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori; fanno eccezione i cani guida delle persone non vedenti, i cani condotti da personale specializzato impiegati nel servizio di salvataggio e le aree individuate dal comma successivo. I concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali e assicurando le condizioni igienico-sanitarie previste. L'ordinanza consente inoltre ai gestori di stabilimenti e di spiagge libere attrezzate di impiegare unità cinofile da salvamento a integrazione del servizio ordinario di assistenza bagnanti, con un piano stagionale concordato con la Capitaneria di Porto e comunicato al Comune, e con conduttore e cane entrambi brevettati. La stagione balneare è compresa fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno. Fra le premesse l'atto richiama una deliberazione n. 44 del 16 aprile 2015 con cui sarebbero stati individuati i tratti di litorale demaniale da destinare ad animali domestici ai sensi della legge regionale 23/2000: quel documento non lo abbiamo letto.

ordinanza balneare comunale n. 1/2024 del 7 maggio 2024, articolo 4 comma 1 lettera g. Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Arenili demaniali e spiagge libere del litorale del Comune di Noli (SV), esclusi il tratto al confine con Spotorno e il tratto fra il terzo e il quarto molo a Capo Noli

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Su tutto il litorale di Noli che non sia uno dei due tratti individuati, durante la stagione balneare portare un cane sull'arenile è vietato anche con museruola e guinzaglio. Le eccezioni sono i cani guida delle persone non vedenti e i cani condotti da personale specializzato impiegato nel servizio di salvataggio. Due cose non le sappiamo. Che cosa valga fuori dalla stagione balneare, che l'ordinanza fissa dal 1° maggio al 30 settembre: sugli altri mesi tace e noi non deduciamo. E quali stabilimenti accolgano i cani: l'ordinanza consente ai concessionari di attrezzare, dentro la propria concessione, aree autorizzate per la custodia di animali domestici, ma non esiste un elenco pubblico e le condizioni le pone ciascun gestore. Le date che indichiamo per il divieto sono quelle che l'atto scrive «di ogni anno», riferite alla stagione in corso. I due tratti aperti agli animali non sono una scelta solo comunale: le premesse dell'ordinanza richiamano la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 16 aprile 2015, con cui la Regione Liguria ha individuato i tratti di litorale demaniale da destinare ad animali domestici durante la stagione balneare ai sensi della legge regionale 23/2000. È il solo atto del ponente, fra quelli che abbiamo letto, che mostri quel passaggio.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Noli
Atto
ordinanza balneare n. 1/2024, demaniale n. 33/2024 registro generale, protocollo n. 8303 del 07/05/2024, articoli 1 e 4 commi 1 lettera g e 2 del 7 maggio 2024
Originale
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