Liguria (SV)
Spiagge per cani a Spotorno
1 scheda in archivio: 0 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Spotorno
Quello che leggi in questa pagina viene da un solo documento.
Comune di Spotorno
ordinanza n. 66 del 29 maggio 2026, Area 2 - Promozione del Territorio, «Ordinanza a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili». PDF nativo, letto per intero il 24 agosto 2026. Articolo 1 (ambito): si applica agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere attrezzate e a tutte le aree demaniali marittime, anche non in concessione, del territorio comunale. Articolo 3: la stagione balneare è compresa fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno. Articolo 8 comma 1 lettera j: il divieto sui cani. Articolo finale: l'ordinanza sostituisce e abroga l'ordinanza n. 44/2015
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 29 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Spotorno, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenili e aree demaniali marittime di Spotorno.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 66 del 29 maggio 2026 a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili, articolo 8 comma 1 lettera j».
Un luogo di Spotorno dove il cane non può entrare
Abbiamo letto l'atto di Spotorno e dice di no. Non è un buco della nostra raccolta: è la risposta, ed è quella che serve prima di partire — meglio saperlo adesso che davanti a un cartello.
Arenili e aree demaniali marittime di Spotorno
Qui il cane non può entrare dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
Questa scheda dice un no che ha un inizio e una fine, e la fine è la parte da leggere con attenzione. Il divieto vale «durante la stagione balneare», e la stagione balneare che l'ordinanza definisce all'articolo 3 va dal 15 maggio al 15 settembre: sono le date che indichiamo. L'atto aggiunge una precisazione che altrove non c'è, «anche nelle ore notturne», e chiude quindi anche la finestra dell'alba e del dopo tramonto che diversi Comuni del ponente lasciano aperta. Le sole eccezioni sono i cani guida dei non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio; l'ordinanza esclude espressamente anche i cani usati da fotografi e cineoperatori, e precisa che non basta la museruola né il guinzaglio. Il divieto copre non solo le spiagge in concessione ma tutte le aree demaniali marittime del Comune, anche quelle libere: lo dice l'articolo 1. Fuori da quel periodo — dal 16 settembre al 14 maggio — l'ordinanza tace, e in Liguria il silenzio di un'ordinanza comunale non è un permesso e non è un divieto: è un buco, perché la Regione obbliga i Comuni soltanto a ricavare un'area per gli animali e non dice nulla sul resto del litorale. Quindi non sappiamo che cosa valga a Spotorno d'inverno, e non lo inventiamo: chi ci va in bassa stagione con il cane faccia una telefonata all'Ufficio Demanio Marittimo, 019 9482955 o 019 9482976. Un modo per portare il cane in spiaggia l'ordinanza però lo prevede, e passa interamente dai privati. I concessionari «possono, nell'ambito della propria concessione, destinare in via continuativa tratti di arenile all'accoglienza degli animali domestici», installando recinti, ricoveri, ombreggiature e abbeveratoi conformi alla normativa igienico-sanitaria e previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio; la stessa autorizzazione serve se si vuole riservare agli animali un tratto di specchio acqueo davanti alla concessione, che va delimitato. È una facoltà, non un obbligo, e l'ordinanza non nomina nessuno stabilimento che l'abbia esercitata: quali bagni di Spotorno accettino i cani lo sanno i gestori, non l'atto, e va chiesto a loro. Va detta infine la cosa che riguarda il Comune. La legge regionale ligure incarica i COMUNI di individuare, durante la stagione balneare, aree attrezzate da destinare agli animali domestici. Spotorno quel compito lo ha girato ai concessionari e non ha ritagliato nessun tratto di spiaggia pubblica: non esiste, in questo atto, una spiaggia per cani comunale, e noi non ne creiamo la scheda perché nessun documento ne colloca una.
Lo dispone ordinanza n. 66 del 29 maggio 2026 a disciplina delle attività di balneazione e dell'utilizzo degli arenili, articolo 8 comma 1 lettera j.
Le aree di sgambamento a Spotorno
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Spotorno quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.