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Campania

La legge chiede l'uno per cento della costa. L'elenco ne conta sei

La Campania ha 60 comuni con un arenile — nove dei quali su tre isole — e di 44 abbiamo letto l'atto. Qui una legge regionale consente l'accesso e un regolamento regionale dice quanta spiaggia ogni Comune deve destinargli. È l'unica regione dell'archivio in cui l'obbligo ha un numero — e quindi l'unica in cui si può verificare se sia stato rispettato.

44 comuni su 60 e 51 schede, di cui 7 sono luoghi dove il cane non può entrare. Ne mancano 16, e più sotto c'è scritto quali. L'ultima lettura è del 28 agosto 2026.

Un obbligo con un numero, e un elenco che non lo regge

La legge regionale 11 aprile 2019 n. 3, all'articolo 15 intitolato «Accesso dei cani alle spiagge», dice che l'accesso alle spiagge pubbliche è consentito, e che i Comuni costieri possono vietarne alcune entro il 30 aprile di ogni anno «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso». Il regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 4, traduce «adeguato» in una misura: almeno l'1% della lunghezza dei tratti di costa balneabili.

Lo stesso regolamento dice com'è fatta quell'area: recintata, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni; il tratto di mare antistante è estensione dell'area, quindi il cane sta al guinzaglio fino alla battigia ed è libero di nuotare. Chiede al conduttore tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario valido sessanta giorni e attestazione ASL di non aggressività, anch'essa di sessanta giorni. E stabilisce che negli stabilimenti che non hanno chiesto e ottenuto la limitazione l'accesso è consentito: chi vuole vietarlo deve fare domanda al Comune entro il 31 gennaio ed esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente. Un cartello di divieto senza quel numero non ha l'autorizzazione che la legge richiede.

Questa è la teoria. L'elenco delle aree di accoglienza che la Regione deve pubblicare — quello a cui l'articolo 15 rinvia — al 24 agosto 2026 aveva 6 voci fra le spiagge libere di tutta la regione, e la sezione delle spiagge in concessione vuota per tutte e sette le ASL. Non riporta una data di aggiornamento: è la fonte che la legge indica, e non dice a quale anno si riferisca.

⚠️ Quel numero, però, non misura quante spiagge per cani esistano, e lo sappiamo perché ne abbiamo trovate almeno due che in quell'elenco non ci sono: la spiaggia per animali che il piano del demanio di Agropoli destina nell'Ambito 1, e la «Bau Beach» di Vibonati, che esiste per una delibera del 2016 ed è richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un comune da quell'elenco non prova che lì non ci sia niente: prova che l'elenco non è tenuto aggiornato. È un dato sulla Regione, non sui Comuni — e le due cose vanno tenute separate.

La prova più netta, però, non è un'assenza: è un Comune che lo scrive. L'ordinanza balneare del Sindaco di Pisciotta n. 29 del 26 giugno 2026 vieta di condurre animali sulle spiagge motivandolo così — «stante l'attuale impossibilità per il Comune di individuare e attrezzare apposite aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione». È l'unico atto che abbiamo letto, in tredici regioni, in cui l'amministrazione dichiara la propria inadempienza dentro il provvedimento che ne discende.

Un'avvertenza che vale su tutta questa costa: i divieti che troverete qui — a Praiano e a Furore, sulla stessa spiaggia di Marina di Praia, divisa fra i due Comuni — vengono da regolamenti di spiaggia del 2013 e del 2015, cioè precedenti alla legge del 2019 e al regolamento del 2021. Li riportiamo per quello che sono, senza risolvere il conflitto al posto di chi deve: non lo decidiamo noi.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Non il permesso — quello è di legge — ma se qualcuno abbia detto dove. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Dove la fonte è l'elenco regionale e non un'ordinanza, la riga dice esattamente quello che sappiamo: l'indirizzo del tratto, e non le condizioni — perché l'elenco quelle non le scrive.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
PozzuoliNA · 1 scheda
  • Articolo 15, comma 2: «I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.» Comma 1: «L'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito secondo quanto previsto dall'elenco delle aree di accoglienza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).» Comma 3: «I concessionari o i gestori che intendono limitare l'accesso dei cani alle spiagge in concessione, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano richiesta di autorizzazione ai Comuni e, in caso di accoglimento dell'istanza, espongono l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza autorizzativa.» Pozzuoli non ha esercitato la facoltà del comma 2 e non ha pubblicato il tratto aperto.
  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale disciplina la materia: il campo dice quindi solo che un limite di peso non risulta imposto da nessuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia (guinzaglio sull'arenile, documenti sanitari da portare con sé) discendono in Campania dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, che non è stato scaricato né letto in questa verifica: non le riportiamo come se le avessimo lette.

BacoliNA · 1 scheda
  • L'ordinanza di Bacoli è coerente con l'articolo 15 della legge regionale 3/2019, che consente l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche e permette ai Comuni di vietarlo solo su spiagge individuate entro il 30 aprile di ciascun anno, «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso».
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza di Bacoli è coerente con l'articolo 15 della legge regionale 3/2019, che consente l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche e permette ai Comuni di vietarlo solo su spiagge individuate entro il 30 aprile di ciascun anno, «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso». Bacoli non individua alcuna spiaggia vietata: apre tutto il litorale, alle condizioni del punto 7. L'articolo 5 dell'ordinanza rinvia esplicitamente, per quanto non previsto, «alle norme di fruizione dell'arenile previste dalla normativa Regionale».

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

L'ordinanza è stata letta per intero e non pone alcun limite di taglia, di peso o di razza. Il cane deve essere munito di microchip e iscritto all'anagrafe canina, e deve essere provvisto sia di museruola sia di guinzaglio: a Bacoli la museruola è prescritta come condizione dell'accesso, non come dispositivo da portare con sé. L'accompagnatore deve avere con sé il sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile e deve aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. All'interno di aree che i concessionari possono facoltativamente destinare all'accoglienza degli animali nella propria concessione, previo nullaosta sanitario del servizio veterinario della ASL, i cani possono permanere anche senza museruola. Sono esclusi dal divieto, e quindi ammessi anche fuori da quelle condizioni, i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti purché muniti di brevetto o di titolo abilitativo equipollente. L'ordinanza non dice nulla sul bagno in mare del cane.

Monte di ProcidaNA · 3 schede
  • Articolo 15, comma 2 della legge regionale 3/2019: «I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.» Monte di Procida non ha esercitato questa facoltà: non risulta alcun divieto comunale, e non risulta nemmeno l'individuazione del tratto aperto che la legge gli impone comunque di garantire.
  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale disciplina la materia: il campo dice quindi solo che un limite di peso non risulta imposto da nessuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia (guinzaglio sull'arenile, documenti sanitari da portare con sé) discendono in Campania dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, che non è stato scaricato né letto in questa verifica: non le riportiamo come se le avessimo lette.

NapoliNA · 1 scheda
  • Articolo 15, comma 2 della legge regionale 3/2019: «I Comuni costieri possono individuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, le spiagge in cui è vietato l'accesso ai cani, prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale è consentito l'accesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.» Non risulta pubblicato dal Comune di Napoli né l'elenco delle spiagge vietate né l'individuazione del tratto aperto.
  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza per l'accesso alle spiagge, perché nessun atto comunale disciplina l'accesso alle spiagge. Il Regolamento per la tutela degli animali del 2012, all'articolo 28, non richiede il guinzaglio per l'accesso alle aree pubbliche in generale, mentre lo richiede insieme all'eventuale museruola per i cimiteri (comma 5) e per i mezzi di trasporto pubblico (articolo 15) e per i locali pubblici (articolo 30); l'obbligo del guinzaglio indicato qui discende dal dovere generale di custodia e dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, che non è stato scaricato né letto in questa verifica. Il regolamento vieta di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica non siano in grado di garantirne idonea custodia e rende il proprietario o detentore responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.

ProcidaNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. Procida non compare: il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale reperibile disciplina la materia: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

IschiaNA · 2 schede
  • Il punto 16 dell'ordinanza sindacale di Ischia del 18 marzo 2022 consente l'accesso dei cani alle spiagge libere del Comune soltanto dal lunedì al venerdì, dalle 5.00 alle 7.00 e dopo le 20.30, e soltanto ai cani di piccola taglia, microchippati, in buona salute e al guinzaglio, sotto il controllo del proprietario e a condizione che non disturbino i bagnanti; l'accesso vale anche al mare, nella zona antistante la battigia.
    Il testo intero, e gli orari

    Il punto 16 dell'ordinanza sindacale di Ischia del 18 marzo 2022 consente l'accesso dei cani alle spiagge libere del Comune soltanto dal lunedì al venerdì, dalle 5.00 alle 7.00 e dopo le 20.30, e soltanto ai cani di piccola taglia, microchippati, in buona salute e al guinzaglio, sotto il controllo del proprietario e a condizione che non disturbino i bagnanti; l'accesso vale anche al mare, nella zona antistante la battigia. La facoltà è sospesa in presenza di bambini, di persone disabili o in caso di sovraffollamento. Sono escluse le razze indicate al punto 10 come potenzialmente pericolose e le spiagge di un elenco che l'ordinanza rinvia a una pubblicazione successiva sul sito del Comune, elenco che non è stato reperito. Il testo è stato ricostruito con OCR dalla scansione allegata alla registrazione 683/2022 dell'albo pretorio di Ischia, che al momento della verifica risulta ancora in pubblicazione e in stato attivo.

  • Il secondo capoverso del punto 16 dell'ordinanza sindacale di Ischia del 18 marzo 2022 stabilisce che nelle spiagge in concessione l'accesso dei cani è permesso in qualsiasi giorno e orario, limitatamente all'arenile, a discrezione del titolare della concessione, con guinzaglio e museruola e nel numero massimo di un cane ogni 4 metri quadrati di suolo demaniale, fatto salvo l'articolo 15, comma 3 della legge regionale 3/2019, che è la norma con cui un concessionario può chiedere al Comune di limitare l'accesso.
    Il testo intero, e gli orari

    Il secondo capoverso del punto 16 dell'ordinanza sindacale di Ischia del 18 marzo 2022 stabilisce che nelle spiagge in concessione l'accesso dei cani è permesso in qualsiasi giorno e orario, limitatamente all'arenile, a discrezione del titolare della concessione, con guinzaglio e museruola e nel numero massimo di un cane ogni 4 metri quadrati di suolo demaniale, fatto salvo l'articolo 15, comma 3 della legge regionale 3/2019, che è la norma con cui un concessionario può chiedere al Comune di limitare l'accesso. Gli animali vanno protetti dal sole più intenso e non possono essere lasciati soli, anche se legati ad aste o ombrelloni. Il testo è stato ricostruito con OCR dalla scansione allegata alla registrazione 683/2022 dell'albo pretorio di Ischia.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola taglia
  • La taglia la giudica il gestore
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Punto 16 dell'ordinanza, riportato per esteso perché il PDF è una scansione e il link può morire: «In assenza di bambini, persone disabili o sovraffollamento, nelle spiagge libere - dalle ore 5,00 alle 7,00 e dopo le ore 20,30, dal lunedì al venerdì - è consentito l'accesso, pure al mare (nella zona antistante la battigia) ai cani - regolarmente microchippati - di piccola taglia, in buona salute, forniti di guinzaglio, sotto il controllo del proprietario, purché non si arrechi disturbo (latrati o strepiti molesti) al riposo e svago dei bagnanti presenti. Non sono ricomprese, nella predetta facoltà di accesso, le razze canine di cui all'art. 10 di questa Ordinanza e le spiagge il cui elenco sarà, successivamente, pubblicato sul sito web del Comune d'Ischia». Le razze escluse sono quelle che il punto 10 chiama cani padronali «potenzialmente pericolosi», individuati dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 16/2001 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 ottobre 2005: il testo elenca dobermann, rottweiler, alano, pitbull, dogo argentino, mastino napoletano, fila brasileiro, american bulldog, pastore tedesco, boxer, pinscher, mastiff «ecc.». L'ordinanza prescrive inoltre che gli escrementi solidi lasciati sull'arenile o sulla battigia siano rimossi immediatamente dai proprietari.

Le condizioni per esteso

Punto 16, secondo capoverso, riportato per esteso: «Nelle spiagge in concessione, l'accesso è permesso, in qualsiasi giorno o orario - limitatamente all'arenile - a discrezione del titolare della concessione, in numero massimo di un cane con guinzaglio e museruola, per ogni 4 metri quadrati di suolo demaniale, salvo quanto previsto dall'art. 15, c. 3, L.R. 3/2019. Gli animali dovranno essere protetti dai raggi del sole più intensi e non potranno essere lasciati soli, benché legati ad aste o ombrelloni». Da notare due differenze rispetto alle spiagge libere: negli stabilimenti non c'è limite di orario né di giorno e non c'è il limite alla piccola taglia, ma è richiesta anche la MUSERUOLA oltre al guinzaglio, e l'accesso è limitato all'arenile, quindi non comprende il bagno. Gli escrementi solidi lasciati sull'arenile o sulla battigia vanno rimossi immediatamente dai proprietari.

Barano d'IschiaNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. Barano d'Ischia non compare: il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale reperibile disciplina la materia: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

Casamicciola TermeNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. Casamicciola Terme non compare: il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale letto pone limiti di taglia, di peso o di razza: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Resta il dubbio sull'ordinanza balneare n. 63 del 09/08/2021 e sull'ordinanza sindacale n. 23 del 27/07/2023, i cui testi non sono recuperabili. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

ForioNA · 2 schede
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza della Regione Campania, sezione «spiagge libere», riporta per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza della Regione Campania, sezione «spiagge libere», riporta per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. La prima è: «Comune: Forio - Indirizzo: Via G. Mazzini - Municipalità/Frazione del Comune/Località: Forio - Cava dell'Isola - Servizi offerti: Spiaggia libera - Note: Accesso consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00». È l'elenco a cui rinvia l'articolo 15, comma 1 della legge regionale 3/2019 per stabilire dove l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito. La pagina non porta data di aggiornamento e non cita l'atto comunale di provenienza. Nell'albo pretorio del Comune di Forio risulta pubblicata l'ordinanza balneare n. 70 del 13 aprile 2026, ma il testo non è stato scaricabile: la fascia oraria è quindi riportata come la scrive la Regione, senza attribuirla a quell'ordinanza.

  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza della Regione Campania, sezione «spiagge libere», riporta per il Comune di Forio la voce: «Comune: Forio - Indirizzo: Via Spinesante - Municipalità/Frazione del Comune/Località: Forio - Chiaia/Spinesante - Servizi offerti: Spiaggia libera - Note: Accesso consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00».
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza della Regione Campania, sezione «spiagge libere», riporta per il Comune di Forio la voce: «Comune: Forio - Indirizzo: Via Spinesante - Municipalità/Frazione del Comune/Località: Forio - Chiaia/Spinesante - Servizi offerti: Spiaggia libera - Note: Accesso consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00». È l'elenco a cui rinvia l'articolo 15, comma 1 della legge regionale 3/2019. La pagina non porta data di aggiornamento e non cita l'atto comunale di provenienza; l'ordinanza balneare comunale n. 70 del 13 aprile 2026, individuata nell'albo pretorio, non è stata scaricabile.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Elenco regionale delle aree di accoglienza: «Accesso consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00». Sull'area valgono comunque gli obblighi che il regolamento regionale 1/2021 pone all'articolo 4 per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione: il cane accede al guinzaglio ed è libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che si intende estensione dell'area; il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute rilasciato da meno di sessanta giorni e l'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di aggressioni; l'area deve essere recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio; in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme l'accesso può essere impedito. Non sappiamo se il Comune di Forio aggiunga limiti propri: la sua ordinanza balneare non è stata leggibile.

Le condizioni per esteso

Elenco regionale delle aree di accoglienza: «Accesso consentito dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00». Valgono gli obblighi dell'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021: guinzaglio sull'area e sulla battigia, cane libero di nuotare nel tratto di mare antistante che si intende estensione dell'area, area recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio, e tre documenti da portare con sé (iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni, attestazione ASL sull'assenza di episodi di aggressività valida sessanta giorni). In caso di sovraffollamento o di condotta non conforme l'accesso può essere impedito. Eventuali limiti aggiuntivi posti dal Comune di Forio non ci sono noti.

Lacco AmenoNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. Lacco Ameno non compare: il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale reperibile disciplina la materia: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

Serrara FontanaNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio.
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, contiene per l'ASL Napoli 2 Nord due sole voci, entrambe nel Comune di Forio. Serrara Fontana non compare: il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale letto pone limiti di taglia, di peso o di razza: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

CapriNA · 2 schede
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, per l'ASL Napoli 1 Centro - competente su Capri e Anacapri - riporta «Non sono presenti spiagge libere in questa asl».
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, per l'ASL Napoli 1 Centro - competente su Capri e Anacapri - riporta «Non sono presenti spiagge libere in questa asl». Il Comune di Capri non ha quindi comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. Questo però NON prova che a Capri non ne esista una: lo stesso elenco omette la Bau Beach di Vibonati, istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune, e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. L'assenza dall'elenco è un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale letto pone limiti di taglia, di peso o di razza: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso; l'ordinanza 79/2024 nomina i cani «di media e grossa taglia» solo nelle premesse, come ragione delle segnalazioni ricevute, e non ne trae alcun divieto. Le condizioni certe sono: guinzaglio adeguato alla razza e comunque di lunghezza massima 1,50 metri, non estensibile; museruola rigida o morbida AL SEGUITO, da far indossare su richiesta delle autorità o nei luoghi di grande affollamento; strumenti per la raccolta delle deiezioni e un contenitore d'acqua di adeguata capienza per pulire i residui e i bisogni urinari (ordinanza 79/2024). Dal 1° giugno al 30 settembre l'ordinanza sindacale 151/2026 vieta l'attività motoria intensa dalle 11:00 alle 18:00 e impone riparo ombreggiato, ventilato e acqua fresca sempre disponibile. Il regolamento regionale campano 2 febbraio 2021, n. 1 chiede inoltre tre documenti al seguito (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni): non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

AnacapriNA · 1 scheda
  • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, per l'ASL Napoli 1 Centro - competente su Capri e Anacapri - riporta «Non sono presenti spiagge libere in questa asl».
    Il testo intero, e gli orari

    L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, per l'ASL Napoli 1 Centro - competente su Capri e Anacapri - riporta «Non sono presenti spiagge libere in questa asl». Il Comune di Anacapri non ha quindi comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. Questo però non prova che non ne esista una: lo stesso elenco omette la Bau Beach di Vibonati, istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune, e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Nessun atto comunale è stato leggibile, quindi nessun limite di taglia, di peso o di razza risulta imposto da alcuna fonte letta: il campo NON afferma che il Comune abbia escluso i limiti, afferma soltanto che non ne abbiamo trovati. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

PositanoSA · 1 scheda
  • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
    Il testo intero, e gli orari

    Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso

⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

PraianoSA · 2 schede
  • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
    Il testo intero, e gli orari

    Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    FuroreSA · 1 scheda
    • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
      Il testo intero, e gli orari

      Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      Conca dei MariniSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      AmalfiSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      AtraniSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ ATTENZIONE: le condizioni qui elencate NON vengono dall'ordinanza del Comune di Atrani, che non abbiamo potuto leggere. Vengono dalla legge regionale della Campania 3/2019 e dal regolamento regionale 1/2021, che le pongono direttamente e valgono ovunque in Campania; se l'ordinanza comunale ne aggiunge o ne toglie, noi non lo sappiamo. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      RavelloSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      MinoriSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      MaioriSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. ⚠️ A queste si aggiunge, per il territorio di Maiori, l'articolo 24 del regolamento comunale di tutela degli animali: nelle piazze, nelle vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico i cani vanno tenuti al guinzaglio, e i cani di indole mordace anche con museruola a cestino, non a nastro; il guinzaglio è obbligatorio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune. L'articolo 25 impone di avere con sé lo strumento di raccolta delle deiezioni, di rimuoverle immediatamente e di esibire lo strumento su richiesta di chi vigila.

      CetaraSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      Vietri sul MareSA · 1 scheda
      • Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune.
        Il testo intero, e gli orari

        Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Limite di peso non verificato
      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
      Le condizioni per esteso

      ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

      SalernoSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Salerno: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Salerno: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc. Giardino), Sapri (loc. Pali) e due tratti di Pollica (Pioppi e Acciaroli). Salerno non ha quindi comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza, benché il proprio regolamento consenta l'accesso agli arenili liberi. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      L'art. 12, comma 1 del regolamento comunale parla di «animali di affezione», non dei soli cani, e prescrive che siano «accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo». Nessun limite di taglia, di peso o di razza è posto dal regolamento. La museruola è imposta dall'art. 12, comma 2 sui soli mezzi di trasporto pubblico; sull'arenile vale invece l'art. 33, comma 1, che chiede il guinzaglio in tutti i luoghi soggetti all'uso pubblico e la museruola a cestino per i soli cani d'indole mordace. L'art. 34 impone di raccogliere le deiezioni in ogni luogo pubblico o di uso pubblico e di esibire lo strumento di raccolta a richiesta. Il regolamento regionale campano 2 febbraio 2021, n. 1 chiede inoltre tre documenti al seguito (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni): quel regolamento non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

      Pontecagnano FaianoSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Pontecagnano Faiano: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Pontecagnano Faiano: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc. Giardino), Sapri (loc. Pali) e due tratti di Pollica (Pioppi e Acciaroli). Il Comune non ha quindi comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Nessun atto comunale pone limiti di taglia, di peso o di razza, perché nessun atto comunale disciplina la materia: il campo dice soltanto che un limite di peso non risulta imposto da alcuna fonte letta, non che il Comune lo abbia escluso. Le condizioni concrete di conduzione del cane in spiaggia in Campania discendono dal regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 (area recintata, cartellonistica, dispensatore d'acqua, bidoni, e tre documenti al seguito: iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni), che non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

      BattipagliaSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Battipaglia: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Battipaglia: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc. Giardino), Sapri (loc. Pali) e due tratti di Pollica (Pioppi e Acciaroli). Il Comune non ha comunicato alla Regione alcuna area di accoglienza, coerentemente con un'ordinanza che non individua alcun tratto diurno aperto ai cani. ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

      • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 settembre 2026.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Il divieto diurno dell'art. 4, lettera r) riguarda «qualsiasi tipo di animale», non i soli cani. L'apertura notturna (20.00-7.00) è invece scritta per i cani e richiede: iscrizione all'anagrafe canina, tutte le vaccinazioni previste, guinzaglio non estendibile di lunghezza non superiore a 1,50 metri E museruola, rimozione immediata delle deiezioni «mediante apposita paletta/raccoglitore e bottiglietta di acqua da versare sull'urina del fido», e nessun disturbo alla quiete pubblica. Restano esclusi anche di notte i cani che «per temperamento o carattere, si dimostrassero pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete pubblica» e quelli «in evidente fase estrale “calore”». Nessun limite di taglia, di peso o di razza è posto dall'ordinanza. Sono esenti dal divieto diurno le unità cinofile da salvataggio, i cani guida per non vedenti e i cani condotti al guinzaglio dal personale di sorveglianza degli stabilimenti nelle ore di chiusura. Nelle aree che un concessionario abbia scelto di attrezzare per gli animali domestici - delimitate, riservate e ad almeno 15 metri dalle concessioni confinanti - il proprietario deve essere munito del libretto sanitario rilasciato dal veterinario con le vaccinazioni registrate, e risponde ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

      EboliSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Eboli: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza sulle spiagge libere, letto per intero, non contiene alcuna voce per il Comune di Eboli: per l'ASL Salerno figurano soltanto San Giovanni a Piro (loc. Giardino), Sapri (loc. Pali) e due tratti di Pollica (Pioppi e Acciaroli). ⚠ MA L'ASSENZA DALL'ELENCO NON PROVA NULLA IN NEGATIVO: quell'elenco è dimostratamente incompleto, perché omette la Bau Beach di Vibonati - istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - e la spiaggia per animali prevista dal PAD di Agropoli. È un fatto sulla comunicazione alla Regione, non sulla realtà del litorale.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      L'art. 12 del regolamento comunale parla di «animali di affezione», non dei soli cani, e prescrive che siano «accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo». Nessun limite di taglia, di peso o di razza è posto dal regolamento. La museruola è imposta dall'art. 12 sui soli mezzi di trasporto pubblico; sull'arenile vale l'art. 34, che chiede il guinzaglio in tutti i luoghi soggetti all'uso pubblico e la museruola a cestino per i soli cani d'indole mordace, con possibilità di esonero temporaneo su certificazione veterinaria per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche. L'art. 35 impone di raccogliere le deiezioni in ogni luogo pubblico o di uso pubblico dell'intero territorio comunale. Il regolamento regionale campano 2 febbraio 2021, n. 1 chiede inoltre tre documenti al seguito (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario e attestazione ASL di non aggressività, entrambi di 60 giorni): non è stato scaricato né letto in questa verifica e non compare fra le fonti.

      Capaccio PaestumSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Capaccio Paestum non compare.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Le condizioni qui riportate non sono scritte per Capaccio Paestum: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: qui quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

      AgropoliSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Agropoli non compare, benche' il suo Piano Attuativo Demaniale destini un'area agli animali d'affezione: e' un'altra prova dell'incompletezza dell'elenco regionale.

      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
      • Nessun limite di taglia o peso
      • Guinzaglio obbligatorio
      Le condizioni per esteso

      Le condizioni sono quelle che il PAD stesso richiama: il regolamento di gestione del demanio marittimo, all'articolo sui divieti, dispone che «in tutti gli ambiti l'accesso degli animali di affezione e' consentito durante la stagione balneare secondo il Regolamento Regionale del 02/02/2021, n. 1 art. 4». Quel regolamento regionale, letto per intero, prescrive: guinzaglio per accedere all'area e sulla battigia, cane libero di nuotare nel tratto di mare antistante che si intende estensione dell'area; tre documenti al seguito del conduttore - certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni, attestazione del Servizio Veterinario ASL di non aggressivita' valida sessanta giorni; area recintata con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio; nessun limite di taglia ne' di peso, con i cani di piccola taglia che possono stare in trasportino; possibilita' di impedire l'accesso in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme. Il PAD aggiunge di suo: obbligo del proprietario di provvedere alla pulizia del sito e di rispettare le regole indicate nella cartellonistica; delimitazione, cartellonistica, distributori di palette e sacchetti igienici e cestini di raccolta a cura del Comune; e la delimitazione dello specchio acqueo antistante con galleggianti di segnalazione. Restano sempre ammessi ovunque, anche fuori da quest'area, i cani guida e i cani da soccorso, che devono stare al guinzaglio con imbracatura, essere assicurati per danni a terzi e in regola con le vaccinazioni.

      CastellabateSA · 1 scheda
      • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026.
        Il testo intero, e gli orari

        L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario), Sapri (loc. Pali) e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). Castellabate non compare. La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento: la sua incompletezza e' dimostrata dal fatto che non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, che esiste da una delibera del 2016 ed e' richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di Castellabate dall'elenco quindi non prova, da sola, che una bau beach non esista; ma sommata all'assenza di qualunque atto comunale che ne individui una, e al fatto che l'ordinanza ne parli al condizionale, rende ragionevole dire che il tratto aperto non e' pubblicato.

      • Vale dal 15 maggio 2026 al 15 ottobre 2026.
        MontecoriceSA · 1 scheda
        • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
          Il testo intero, e gli orari

          L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Montecorice non compare.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        Le condizioni qui riportate non sono scritte per Montecorice: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: qui quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

        San Mauro CilentoSA · 1 scheda
        • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
          Il testo intero, e gli orari

          L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. San Mauro Cilento non compare.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        Le condizioni qui riportate non sono scritte per San Mauro Cilento: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: qui quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

        PollicaSA · 2 schede
        • L'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», ha nove commi ed è stato letto per intero.
          Il testo intero, e gli orari

          L'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», ha nove commi ed è stato letto per intero. Comma 1: i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali d'affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione. Comma 2: l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui all'articolo 15, comma 3 della legge. Comma 3: le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica con modalità e limiti per l'accesso e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni; il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali. Comma 4: al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario valido sessanta giorni che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di sintomi di malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi, e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di aggressioni o addentature verso uomini o altri animali. Comma 5: i cani accedono all'area delimitata condotti al guinzaglio, al guinzaglio stanno alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. Comma 6: è responsabilità del conduttore che gli animali non restino incustoditi, non sconfinino e siano protetti dai raggi solari; i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. Comma 7: in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito o l'animale allontanato. Comma 8: responsabili dell'applicazione sono i Comuni o i soggetti pubblici o privati o le associazioni da essi delegati. Comma 9: è vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli animali. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie.

        • L'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», è la norma che fissa le condizioni di accesso valide su tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione, ed è stato letto per intero: obbligo per i Comuni costieri di destinare almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa balneabili; recinzione, cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio nelle aree destinate; il tratto di mare antistante come estensione dell'area; tre documenti al seguito del conduttore (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni, attestazione ASL di assenza di precedenti di aggressività valida sessanta giorni); guinzaglio per accedere e sulla battigia, cane libero di nuotare davanti all'area sotto sorveglianza; responsabilità del conduttore su custodia, sconfinamento e protezione dal sole, con i cani di piccola taglia che possono stare in trasportino; possibilità di impedire l'accesso o allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme; responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati; divieto nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area per animali.
          Il testo intero, e gli orari

          L'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», è la norma che fissa le condizioni di accesso valide su tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione, ed è stato letto per intero: obbligo per i Comuni costieri di destinare almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa balneabili; recinzione, cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio nelle aree destinate; il tratto di mare antistante come estensione dell'area; tre documenti al seguito del conduttore (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni, attestazione ASL di assenza di precedenti di aggressività valida sessanta giorni); guinzaglio per accedere e sulla battigia, cane libero di nuotare davanti all'area sotto sorveglianza; responsabilità del conduttore su custodia, sconfinamento e protezione dal sole, con i cani di piccola taglia che possono stare in trasportino; possibilità di impedire l'accesso o allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme; responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati; divieto nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area per animali. Nessun limite di taglia o di peso, nessuna fascia oraria.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        Le condizioni qui riportate sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione, letto per intero: non sono condizioni scritte per Pollica, e il Comune potrebbe averne aggiunte di proprie che non conosciamo. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso; dice soltanto che i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. Il cane accede all'area delimitata condotto al guinzaglio, e al guinzaglio sta sulla battigia; è invece libero di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore, perché il tratto di mare davanti all'area recintata si intende come estensione dell'area cui gli animali possono accedere. Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato di un medico veterinario, valido sessanta giorni dal rilascio, che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di sintomi di malattie trasmissibili anche non zoonotiche e di endo ed ectoparassitosi; e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o di addentature verso uomini o altri animali. È responsabilità del conduttore che l'animale non resti incustodito, non sconfini dall'area delimitata e sia sufficientemente protetto dai raggi solari. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito o l'animale allontanato. L'applicazione di queste norme sui tratti di costa destinati allo scopo spetta ai Comuni o ai soggetti pubblici o privati o alle associazioni da essi delegati.

        Casal VelinoSA · 1 scheda
        • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
          Il testo intero, e gli orari

          L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Casal Velino non compare.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        Le condizioni qui riportate non sono scritte per Casal Velino: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: qui quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

        AsceaSA · 1 scheda
        • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026.
          Il testo intero, e gli orari

          L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario), Sapri (loc. Pali) e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). Ascea non compare. La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL e la pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali, quindi l'assenza di Ascea non prova da sola che non esista un tratto aperto.

        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
          PisciottaSA · 1 scheda
          • Il divieto di Pisciotta si legge contro la regola regionale, che va nella direzione opposta: l'articolo 15, comma 2 della legge regionale della Campania 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare le spiagge vietate ai cani solo «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale e' consentito l'accesso», e l'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 1/2021 impone di destinare agli animali d'affezione «almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione».
            Il testo intero, e gli orari

            Il divieto di Pisciotta si legge contro la regola regionale, che va nella direzione opposta: l'articolo 15, comma 2 della legge regionale della Campania 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare le spiagge vietate ai cani solo «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale e' consentito l'accesso», e l'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 1/2021 impone di destinare agli animali d'affezione «almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione». L'ordinanza comunale n. 29/2026 dichiara essa stessa, alla lettera h) dell'articolo 3, l'«attuale impossibilita' per il Comune di individuare e attrezzare apposite aree»: il Comune non ha adempiuto, e infatti non compare nell'elenco regionale delle aree di accoglienza consultato lo stesso giorno.

          • Vale dal 26 giugno 2026.
            CentolaSA · 1 scheda
            • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
              Il testo intero, e gli orari

              L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Centola non compare.

            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
            • Nessun limite di taglia o peso
            • Guinzaglio obbligatorio
            Le condizioni per esteso

            Le condizioni qui riportate non sono scritte per Centola: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Il regolamento non pone limiti di taglia ne' di peso e non fissa fasce orarie; dice solo che i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone pero' aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni: a Centola quelle aree non risultano individuate, e quindi non sappiamo dove queste condizioni si applichino in concreto.

            CamerotaSA · 1 scheda
            • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026.
              Il testo intero, e gli orari

              L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario), Sapri (loc. Pali) e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). Camerota non compare. La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania e la pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto - non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune - quindi l'assenza di Camerota non prova da sola che non esista un tratto aperto.

            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              San Giovanni a PiroSA · 1 scheda
              • Ricerca esaustiva nell'albo pretorio del Comune di San Giovanni a Piro (Halley, modulo MC dell'ente c065119, interrogato con il parametro sto=1 che include gli atti a pubblicazione scaduta) con le chiavi cani, per cani, dei cani, cani in, zampe, pet, affezione, animali, accoglienza, spiagg, spiaggia libera, balnear, sicurezza balneare, arenil, tratto di arenile e 3/2019: non risulta alcun atto comunale sull'accesso dei cani alle spiagge.
                Il testo intero, e gli orari

                Ricerca esaustiva nell'albo pretorio del Comune di San Giovanni a Piro (Halley, modulo MC dell'ente c065119, interrogato con il parametro sto=1 che include gli atti a pubblicazione scaduta) con le chiavi cani, per cani, dei cani, cani in, zampe, pet, affezione, animali, accoglienza, spiagg, spiaggia libera, balnear, sicurezza balneare, arenil, tratto di arenile e 3/2019: non risulta alcun atto comunale sull'accesso dei cani alle spiagge. Il Comune compare pero' nell'elenco regionale, quindi la segnalazione alla Regione non e' passata da un atto pubblicato all'albo. Nello stesso albo risultano invece due ordinanze del 2026 che nominano la spiaggia: l'ordinanza Area Vigilanza n. 52 del 23.07.2026 e la n. 64 del 06.08.2026, entrambe «DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO SPIAGGIA LOC. GIARDINO SOTTOSTANTE IL P.LE MARGHERITA E CHIUSURE AL PUBBLICO ATTIVITA' BALNEARI IVI UBICATE ADIACENTI IL SITO DI ACCENSIONE DEI FUOCHI PIROTECNICI», la prima per il 26 luglio 2026, la seconda per la festivita' di Maria SS.ma Immacolata e San Rocco. Di queste due abbiamo letto la registrazione d'albo - titolo, numero, data, protocollo, finestra di pubblicazione - e non il testo: confermano che la spiaggia di localita' Giardino sta a Scario sotto il piazzale Margherita e che viene chiusa al pubblico in occasione dei fuochi.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Limite di peso non verificato
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              Elenco regionale delle aree di accoglienza: «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00». Sull'area valgono comunque gli obblighi che il regolamento regionale 1/2021 pone all'articolo 4 per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione: il cane accede al guinzaglio ed e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che si intende estensione dell'area; il conduttore deve avere con se' il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute rilasciato da meno di sessanta giorni e l'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni; l'area deve essere recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio; i cani di piccola taglia possono stare in un trasportino; in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme l'accesso puo' essere impedito. Se il Comune aggiunga limiti propri non lo sappiamo: all'albo pretorio non risulta alcun suo atto in materia.

              Santa MarinaSA · 1 scheda
              • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
                Il testo intero, e gli orari

                L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Santa Marina non compare.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              Le condizioni qui riportate non sono scritte per Santa Marina: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: qui quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

              IspaniSA · 1 scheda
              • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione.
                Il testo intero, e gli orari

                L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere e' stato scaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO compaiono quattro voci e nessun'altra: San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL della Campania. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento. L'elenco e' dimostratamente incompleto rispetto agli atti comunali: non registra nemmeno la bau beach di Vibonati, istituita con delibera di Giunta del 2016 e richiamata dall'ordinanza balneare di quel Comune. L'assenza di un Comune dall'elenco, quindi, non prova da sola che non esista un tratto aperto. Ispani non compare.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              Le condizioni qui riportate non sono scritte per Ispani: sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione. Il cane accede al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia; e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area. Il conduttore deve avere con se' tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature. Nessun limite di taglia ne' di peso, nessuna fascia oraria; i cani di piccola taglia possono stare in trasportino. Il regolamento presuppone aree recintate, con cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio: a Ispani quelle aree non risultano individuate da alcun atto, e quindi non sappiamo dove in concreto queste condizioni si applichino.

              VibonatiSA · 1 scheda
              • L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere, pubblicato dalla Regione Campania sul portale dell'anagrafe degli animali d'affezione, e' stato riscaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto 2026: identico salvo il token di sessione.
                Il testo intero, e gli orari

                L'elenco regionale delle aree di accoglienza per le spiagge libere, pubblicato dalla Regione Campania sul portale dell'anagrafe degli animali d'affezione, e' stato riscaricato il 28 agosto 2026 e confrontato con la copia del 24 agosto 2026: identico salvo il token di sessione. Nella sezione ASL SALERNO ci sono quattro voci e nessun'altra - San Giovanni a Piro (loc. Giardino, fraz. Scario, «Spiaggia libera», nota «Accesso a Loc. Giardino dalle ore 16.00»), Sapri (loc. Pali, «Bau Beach con spazi riservati») e due a Pollica (Pioppi e Acciaroli). Vibonati non compare, benche' la sua Bau Beach esista da una delibera del 2016 e sia richiamata dall'ordinanza balneare comunale: l'elenco regionale e' quindi incompleto rispetto agli atti comunali, e la sua assenza non prova nulla in negativo. La sezione delle spiagge in concessione e' vuota per tutte e sette le ASL. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              Le condizioni generali che valgono su ogni spiaggia campana aperta agli animali d'affezione le detta l'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1: il cane accede all'area delimitata condotto al guinzaglio e al guinzaglio sta sulla battigia, mentre e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che il regolamento considera estensione dell'area; il conduttore deve avere con se' tre documenti - il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni o addentature; l'area deve essere recintata e dotata di cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio; i cani di piccola taglia possono stare in un trasportino; nessun limite di taglia o di peso e nessuna fascia oraria sono posti dal regolamento. L'ordinanza balneare di Vibonati chiede invece cose in parte diverse e in parte piu' scarne: guinzaglio per accedere alla spiaggia designata e per fare il bagno, «regolare libretto di immatricolazione e tessera sanitaria-veterinaria» da esibire a richiesta, e kit per la raccolta delle deiezioni. I due elenchi di documenti non coincidono: il Comune non chiede l'attestazione ASL di non aggressivita' che il regolamento regionale impone. Non sappiamo quale delle due liste venga applicata in concreto, e non ne deduciamo una terza.

              SapriSA · 1 scheda
              • Ricerca nello «Storico atti» dell'albo pretorio del Comune di Sapri (piattaforma jcitygov, sezione papca-sa, griglia 504), che copre almeno dal 2020 al 24 agosto 2026, filtrando l'oggetto con le chiavi cani, cane, animal, affezione, spiagg, spiaggia, balnear, balneare, arenil, demani, bau, pali, amici e ordinanza balneare, ed esportando in CSV le liste filtrate: non risulta alcun atto comunale sull'accesso dei cani alla spiaggia.
                Il testo intero, e gli orari

                Ricerca nello «Storico atti» dell'albo pretorio del Comune di Sapri (piattaforma jcitygov, sezione papca-sa, griglia 504), che copre almeno dal 2020 al 24 agosto 2026, filtrando l'oggetto con le chiavi cani, cane, animal, affezione, spiagg, spiaggia, balnear, balneare, arenil, demani, bau, pali, amici e ordinanza balneare, ed esportando in CSV le liste filtrate: non risulta alcun atto comunale sull'accesso dei cani alla spiaggia. I sessanta risultati della chiave «cani» sono impegni e liquidazioni per il canile comprensoriale della Comunita' Montana Bussento Lambro e Mingardo oppure falsi positivi da sottostringa su «Vallo della Lucania». L'unico atto che richiama la legge regionale 3/2019 e' la delibera di Giunta n. 27 del 10 marzo 2023, che attua l'articolo 5, comma d, cioe' le competenze delle ASL in materia di randagismo, non le spiagge. Il Comune compare pero' nell'elenco regionale: la segnalazione alla Regione non e' passata da un atto pubblicato all'albo.

              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
              • Limite di peso non verificato
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              L'elenco regionale descrive il luogo come «Bau Beach con spazi riservati» e non indica orari. Sull'area valgono comunque gli obblighi che il regolamento regionale 1/2021 pone all'articolo 4 per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione: il cane accede al guinzaglio ed e' libero di nuotare nel tratto di mare antistante, che si intende estensione dell'area; il conduttore deve avere con se' il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario di buona salute rilasciato da meno di sessanta giorni e l'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non e' stato attore di aggressioni; l'area deve essere recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio; i cani di piccola taglia possono stare in un trasportino; in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme l'accesso puo' essere impedito. Se il Comune aggiunga limiti propri non lo sappiamo: all'albo pretorio non risulta alcun suo atto in materia.

              I comuni sono in ordine di costa, da Pozzuoli a Sapri. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.

              I 16 comuni che mancano

              Sono comuni con un arenile che non abbiamo ancora aperto, ed è la parte più grande di questa costa. Su molti l'albo pretorio non si è lasciato interrogare — la Campania è la regione con più piattaforme diverse e più portali che rispondono solo dentro un browser — e «non abbiamo trovato l'atto» non è «l'atto non esiste». In Campania, per giunta, l'assenza si legge al contrario che in Sardegna: la legge apre comunque, quindi lì il cane probabilmente può stare, ma nessuno ha detto dove.

              Sono Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Castel Volturno, Giugliano in Campania, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massa Lubrense. Di nessuno abbiamo registrato un motivo, e non lo inventiamo adesso.