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Tutte le spiagge di Ravello

Scheda della spiaggia

Spiagge del Comune di Ravello (Castiglione e Marmorata)

Ravello (SA) · Campania

Località marine di Castiglione e Marmorata, Comune di Ravello (SA)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del Comune di Ravello (Castiglione e Marmorata).
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiLimite di peso non verificatoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. ⚠️ Nessun atto del Comune sull'accesso dei cani: il regolamento comunale per la tutela degli animali del 2022 non contiene alcun articolo sulle spiagge.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

Dove si trova

Località marine di Castiglione e Marmorata, Comune di Ravello (SA)

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Quello che non sappiamo

Prima di tutto: sì, Ravello ha il mare. Il paese sta in alto, ma il territorio comunale arriva alla costa e le sue due località marine sono Castiglione e Marmorata — lo conferma l'ordinanza dell'Autorità marittima di Salerno, che elenca Ravello fra i Comuni costieri del proprio circondario, e lo conferma il Comune stesso, che ha appena adottato un piano del demanio marittimo con tavole intestate a Castiglione e a Marmorata. Detto questo, la scheda dice due cose. La prima: in Campania l'accesso dei cani alle spiagge è consentito per regola generale, e lo è anche negli stabilimenti balneari che non abbiano ottenuto dal Comune un'autorizzazione a limitarlo; quando quell'autorizzazione c'è, il gestore deve esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che gliela concede, e senza quel numero il divieto non ha la base che la Regione richiede. La seconda: quale sia il tratto che il Comune di Ravello deve destinare agli animali, noi non lo sappiamo, perché il Comune non lo ha pubblicato. Il regolamento regionale 1/2021 gli impone all'articolo 4 comma 1 di individuarlo e di destinarvi almeno l'1% della lunghezza dei tratti di costa balneabili; quell'individuazione non risulta fatta in alcun atto pubblicato. E il silenzio qui è particolarmente netto, perché Ravello un regolamento comunale sugli animali ce l'ha — è del 10 febbraio 2022, ha una quarantina di articoli, disciplina l'accesso degli animali ai mezzi di trasporto pubblico, ai giardini e alle aree pubbliche, agli esercizi pubblici, e obbliga alla raccolta delle deiezioni — ma non nomina mai la spiaggia, l'arenile, la battigia, la balneazione, il litorale, e nemmeno il mare. ⚠️ Una cosa in movimento da tenere d'occhio: il 20 maggio 2026 il Comune ha pubblicato il proprio Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo, e fra i suoi elaborati figurano delle «Norme tecniche di attuazione» (elaborato R.2). Quelle norme tecniche non sono scaricabili dalla pagina del Comune — che pubblica il collegamento soltanto per le dieci tavole di analisi — e noi non le abbiamo lette. Se una regola comunale sugli animali in spiaggia esiste a Ravello, quello è il primo posto dove cercarla, ed è il primo documento da chiedere all'ufficio. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: il contenuto delle norme tecniche del PAD; quale tratto di Castiglione o di Marmorata sia destinato agli animali; se il Comune abbia mai adottato l'atto annuale con cui l'articolo 15 comma 2 della legge regionale gli consente di individuare entro il 30 aprile le spiagge vietate; quali concessionari siano autorizzati a limitare l'accesso. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa: riguarda l'intero litorale comunale e non un punto.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

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Da
redazione
Fonte
Regione Campania
Atto
regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
Originale
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