Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Maiori
Maiori (SA) · Campania
Spiagge del Comune di Maiori (SA), compresa la frazione di Erchie

Che cosa dice l'ordinanza
Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.
legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. ⚠️ Nessun atto del Comune sull'accesso dei cani alle spiagge: il regolamento comunale di tutela degli animali (2023) non contiene articoli sulle spiagge, e l'albo pretorio non è risultato interrogabile.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. ⚠️ A queste si aggiunge, per il territorio di Maiori, l'articolo 24 del regolamento comunale di tutela degli animali: nelle piazze, nelle vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico i cani vanno tenuti al guinzaglio, e i cani di indole mordace anche con museruola a cestino, non a nastro; il guinzaglio è obbligatorio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune. L'articolo 25 impone di avere con sé lo strumento di raccolta delle deiezioni, di rimuoverle immediatamente e di esibire lo strumento su richiesta di chi vigila.
Dove si trova
Spiagge del Comune di Maiori (SA), compresa la frazione di Erchie
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda dice tre cose. La prima: in Campania l'accesso dei cani alle spiagge è consentito per regola generale, e lo è anche dentro gli stabilimenti balneari che non abbiano ottenuto dal Comune un'autorizzazione a limitarlo. A Maiori questo pesa parecchio, perché la spiaggia è in gran parte data in concessione — nell'archivio del Comune compaiono le aggiudicazioni di una procedura aperta per il rilascio delle concessioni demaniali marittime suddivisa in almeno dieci lotti, tutte del 2026. La Regione impone al concessionario autorizzato a vietare i cani di esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza comunale che glielo consente: se il cartello non porta quel numero, quel divieto non ha la base che la Regione richiede. La seconda: quale tratto il Comune debba destinare agli animali non lo sappiamo, perché non lo ha pubblicato — il regolamento regionale 1/2021 gliene impone almeno l'1% della lunghezza della costa balneabile. La terza riguarda l'unico atto comunale che avrebbe potuto occuparsene: Maiori ha un regolamento di tutela degli animali del gennaio 2023, con quarantaquattro articoli su cani, gatti, equidi e conigli, e in tutto quel testo la spiaggia non compare mai. La sola regola applicabile all'aperto è l'articolo 24, che impone il guinzaglio «nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico» e nelle aree urbane, e la museruola a cestino per i cani di indole mordace; l'articolo 25 impone di avere con sé lo strumento di raccolta e di rimuovere subito le deiezioni in ogni luogo pubblico del territorio comunale, esibendolo su richiesta di chi vigila. ⚠️ Due avvertenze sul documento comunale, che chi volesse farci affidamento deve conoscere: il frontespizio lascia in bianco numero e data della deliberazione consiliare che lo approva, e l'articolo 26 comma 1 — quello sull'accesso agli esercizi pubblici — parla per errore degli esercizi «situati nel Comune di Tramonti». Il file è scaricato dal sito di Maiori ed è pubblicato dal Servizio Ambiente di Maiori: quel riferimento a Tramonti è il residuo di un testo copiato da un altro Comune. Lo segnaliamo, non lo interpretiamo. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: se esista un'ordinanza sindacale stagionale sulla spiaggia — l'albo pretorio del Comune, che sta su una piattaforma esterna e avrebbe un archivio storico consultabile, respinge con un errore 400 ogni nostra richiesta, e quindi non l'abbiamo potuto interrogare; quale tratto di costa sia destinato agli animali; quali dei concessionari dei dieci lotti siano autorizzati a limitare l'accesso. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa: riguarda l'intero litorale comunale, Erchie compresa, e non un punto. Se andate qui col cane, chiedete al Servizio Ambiente del Comune (Corso Reginna 67A, telefono +39 089 814201).
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
- Originale
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