Scheda della spiaggia
Spiaggia libera di Marina di Praia
Praiano (SA) · Campania
Spiaggia libera e area di battigia in località Marina di Praia, al confine fra i Comuni di Praiano e Furore (SA)
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone regolamento comunale per l'utilizzo della spiaggia libera e dell'area di battigia in località Marina di Praia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Praiano n. 30 del 25 settembre 2013 in accordo con il Comune di Furore, articolo 6 lettera i).

Che cosa dice l'ordinanza
Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.
regolamento comunale per l'utilizzo della spiaggia libera e dell'area di battigia in località Marina di Praia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Praiano n. 30 del 25 settembre 2013 in accordo con il Comune di Furore, articolo 6 lettera i). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Spiaggia libera e area di battigia in località Marina di Praia, al confine fra i Comuni di Praiano e Furore (SA)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Su questa spiaggia il regolamento comunale vieta gli animali, e li vieta tutti. L'articolo 6 lettera i) del regolamento di Marina di Praia proibisce di «condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio»: il guinzaglio e la museruola non bastano a rendere lecito l'ingresso, perché il divieto non è condizionato al modo in cui l'animale è tenuto. Le sole eccezioni scritte nell'atto sono i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati nel servizio di salvamento e i cani guida per i non vedenti. Il regolamento non prevede orari in cui il divieto non valga, non prevede stagionalità, non distingue per taglia o per peso e non indica un'area alternativa dove gli animali possano stare: qui non c'è un limite, c'è un divieto. ⚠️ Questa spiaggia sta a cavallo di due Comuni: il regolamento nasce da un accordo fra Praiano e Furore ed è stato approvato dal Consiglio comunale di Praiano con la deliberazione n. 30 del 25 settembre 2013, il cui oggetto è appunto «Accordo Comune di Praiano/Comune di Furore»; la spiaggia è descritta come «posta a confine tra i territori dei Comuni di Furore e Praiano» e individuata in una planimetria predisposta dal Comune di Furore, allegata al regolamento. Non cambia nulla, quindi, arrivare dal lato di Furore. ⚠️ Che cosa NON sappiamo: non abbiamo letto la planimetria allegata e non sappiamo dove passi esattamente il confine fra i due Comuni sull'arenile, né quale porzione di Marina di Praia sia in concessione e quale libera — il divieto che riportiamo riguarda la spiaggia libera e l'area di battigia. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: se il Comune di Praiano abbia mai individuato, dopo il 2019, il tratto di costa che il regolamento regionale 1/2021 gli impone di destinare agli animali (almeno l'1% della lunghezza dei tratti di costa balneabili). Sul sito del Comune non abbiamo trovato nessun atto che lo faccia, e i due soli regolamenti di spiaggia pubblicati vietano gli animali su entrambe le spiagge libere del Comune. Non sappiamo nemmeno quali concessionari abbiano ottenuto dal Comune, ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 3/2019, l'autorizzazione a limitare l'accesso dei cani nelle spiagge in concessione: quel dato è però verificabile sul posto, perché la legge impone al concessionario autorizzato di esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente. Un cartello di divieto senza quel numero di protocollo non ha l'autorizzazione che la Regione richiede. Prima di partire col cane conviene chiamare il Comune di Praiano.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
- Originale
- Leggi il documento sul sito della fonte