Tutte le spiagge di Conca dei Marini
Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Conca dei Marini
Conca dei Marini (SA) · Campania
Spiagge del Comune di Conca dei Marini (SA)

Che cosa dice l'ordinanza
Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.
legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. ⚠️ Nessun atto del Comune: il tratto che la norma regionale gli impone di destinare agli animali non è stato individuato in un documento pubblicato.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.
Quello che non sappiamo
Questa scheda dice due cose, e le dice con le sue fonti. La prima: in Campania l'accesso dei cani alle spiagge è consentito per regola generale, e lo è anche dentro gli stabilimenti balneari che non abbiano ottenuto dal Comune un'autorizzazione a limitarlo — su una costa come questa, dove la spiaggia è poca e quasi tutta data in gestione, è il dato che pesa di più. La seconda: quale sia il tratto che il Comune di Conca dei Marini deve destinare agli animali, noi non lo sappiamo, perché il Comune non lo ha pubblicato. Il regolamento regionale 1/2021, all'articolo 4 comma 1, gli impone di individuare le spiagge libere o gli altri luoghi demaniali di accesso al mare dove l'accesso degli animali è consentito, destinando a questo scopo «almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: quell'individuazione non risulta fatta in alcun atto pubblicato. ⚠️ Una cosa utile la sappiamo, ed è sulla gestione: la spiaggia libera di Marina di Conca è affidata ogni anno dal Comune a un operatore esterno con bando pubblico ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della navigazione, per la gestione degli spazi e dei servizi connessi alla balneazione. Abbiamo letto per intero il bando 2025 (protocollo n. 2520 del 9 aprile 2025) e il suo allegato 1: non nominano mai i cani né gli animali. Chi gestisce la spiaggia non riceve quindi da quel bando alcun potere di vietare gli animali, e nemmeno alcun obbligo di attrezzare un'area per loro. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: quale sia il tratto di costa che dovrebbe essere destinato agli animali; se il Comune abbia mai adottato l'atto annuale con cui l'articolo 15 comma 2 della legge regionale gli consente di individuare entro il 30 aprile le spiagge vietate; e se il gestore di Marina di Conca applichi di fatto una propria regola sugli animali, che sarebbe però priva della base che la Regione richiede. Quest'ultimo punto è verificabile sul posto: la legge impone al concessionario autorizzato a limitare l'accesso di esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza comunale che glielo consente. Un cartello di divieto senza quel numero non ha quell'autorizzazione. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa: riguarda l'intero litorale comunale e non un punto. Se andate qui col cane, chiedete al Comune (telefono +39 089 831301) e cercate la segnaletica sulla spiaggia.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
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