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Scheda della spiaggia

Spiaggia libera di Marina di Praia (lato Furore)

Furore (SA) · Campania

Spiaggia libera e area di battigia in località Marina di Praia, al confine fra i Comuni di Furore e Praiano (SA)

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare

Lo dispone regolamento per l'utilizzo della spiaggia libera e dell'area di battigia in località Marina di Praia, nato da accordo fra i Comuni di Furore e Praiano e approvato dal Consiglio comunale di Praiano con deliberazione n. 30 del 25 settembre 2013, articolo 6 lettera i).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggia libera di Marina di Praia (lato Furore).
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

regolamento per l'utilizzo della spiaggia libera e dell'area di battigia in località Marina di Praia, nato da accordo fra i Comuni di Furore e Praiano e approvato dal Consiglio comunale di Praiano con deliberazione n. 30 del 25 settembre 2013, articolo 6 lettera i). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Spiaggia libera e area di battigia in località Marina di Praia, al confine fra i Comuni di Furore e Praiano (SA)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Su Marina di Praia il regolamento vieta gli animali, e li vieta tutti: l'articolo 6 lettera i) proibisce di «condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori», con le sole eccezioni dei cani di salvataggio al guinzaglio impegnati nel servizio di salvamento e dei cani guida per i non vedenti. Il regolamento non prevede orari in cui il divieto non valga, non prevede stagionalità, non distingue per taglia o per peso e non indica un'area alternativa dove gli animali possano stare: qui non c'è un limite, c'è un divieto. Il divieto non è condizionato al modo in cui l'animale è tenuto, non ha orari, non ha stagione e non indica un'area alternativa. La spiaggia sta a cavallo del confine fra Furore e Praiano e il regolamento nasce da un accordo fra i due Comuni: arrivarci dal lato di Furore non cambia la regola. ⚠️ Perché questa scheda è marcata «verificato con condizioni» e non «verificato»: il regolamento e la deliberazione che lo approva li abbiamo scaricati dal sito del Comune di PRAIANO, non da quello di Furore. Il testo dice di sé che disciplina una spiaggia «posta a confine tra i territori dei Comuni di Furore e Praiano» individuata in una planimetria «predisposta dal Comune di Furore», e la deliberazione che lo approva ha per oggetto «Accordo Comune di Praiano/Comune di Furore»: sono affermazioni dell'atto stesso, e le riportiamo. Ma l'eventuale deliberazione gemella del Consiglio comunale di Furore noi non l'abbiamo vista, perché l'archivio degli atti di Furore non siamo riusciti a interrogarlo. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: dove passi esattamente sull'arenile il confine fra i due Comuni — la planimetria è allegata al regolamento ma noi non l'abbiamo letta; quale sia il regime della spiaggetta del Fiordo di Furore, per la quale nessun atto ci è risultato pubblicato e sulla quale non estendiamo per analogia la regola di Marina di Praia; se il Comune di Furore abbia individuato, dopo il 2019, il tratto di costa che il regolamento regionale 1/2021 gli impone di destinare agli animali (almeno l'1% della costa balneabile). Non sappiamo nemmeno quali concessionari abbiano ottenuto dal Comune l'autorizzazione a limitare l'accesso dei cani ai sensi dell'articolo 15 comma 3 della legge regionale 3/2019 — ma quel dato si legge sul posto, perché il concessionario autorizzato deve esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente. Prima di partire col cane conviene chiamare il Comune di Furore.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Campania
Atto
regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
Originale
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