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Tutte le spiagge di Minori

Scheda della spiaggia

Spiagge del Comune di Minori

Minori (SA) · Campania

Spiagge del Comune di Minori (SA)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del Comune di Minori.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiLimite di peso non verificatoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. 🔴 Nessun atto comunale reperito, ma attenzione: l'archivio degli atti del Comune di Minori non è risultato interrogabile, quindi l'assenza di un'ordinanza comunale NON è accertata.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

Dove si trova

Spiagge del Comune di Minori (SA)

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Quello che non sappiamo

🔴 Su Minori la nostra verifica è più debole che sugli altri Comuni di questo tratto di costa, e preferiamo dirlo che nasconderlo. Non abbiamo trovato un atto del Comune sull'accesso dei cani alle spiagge, ma non possiamo affermare che non esista: l'archivio degli atti di Minori non siamo riusciti a interrogarlo. Il sito del Comune non ha una sitemap XML, non ha una ricerca a testo libero raggiungibile, e il suo robots.txt vieta l'accesso a tutti gli agenti automatici tranne Googlebot; la sezione di amministrazione trasparente che dovrebbe portare al registro delle Ordinanze non contiene collegamenti ma chiamate a una funzione JavaScript la cui definizione non è pubblicata, e i percorsi che abbiamo tentato rispondono 404 o con un messaggio di programma non autorizzato. La piattaforma esterna linkata dalla home, comuneminori.traspare.com, ospita bandi di gara e affidamenti, non l'albo pretorio. Se il Comune di Minori ha adottato un'ordinanza stagionale sulla spiaggia — come fa per esempio Atrani, qui accanto — noi non l'abbiamo vista. Quello che si sa per certo è la regola regionale, e non è poco. In Campania l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito per regola generale (legge regionale 3/2019, articolo 15 comma 1). Il Comune può vietarlo su singole spiagge, ma solo con un atto adottato entro il 30 aprile di ogni anno e solo lasciandone comunque aperto un tratto adeguato (comma 2). E soprattutto, su un litorale come questo dove quasi tutta la spiaggia è in concessione: uno stabilimento balneare non può vietare i cani per scelta propria; deve chiedere l'autorizzazione al Comune entro il 31 gennaio e, se la ottiene, deve esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente (comma 3), e il regolamento regionale 1/2021 all'articolo 4 comma 2 conferma che l'accesso è consentito negli stabilimenti che quella limitazione non l'hanno ottenuta. Se davanti a uno stabilimento di Minori trovate un cartello «vietato l'accesso ai cani» senza numero di protocollo, quel divieto non ha la base che la Regione richiede. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: se il Comune abbia un'ordinanza o un regolamento sull'argomento; quale tratto abbia eventualmente destinato agli animali (il regolamento regionale gliene impone almeno l'1% della costa balneabile); quali concessionari siano autorizzati a limitare l'accesso. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. Se andate qui col cane, chiedete direttamente al Comune di Minori e cercate la segnaletica sulla spiaggia.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Campania
Atto
regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
Originale
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