Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Pisciotta
Pisciotta (SA) · Campania
Litorale del Comune di Pisciotta (SA), frazioni Marina di Pisciotta e Caprioli comprese
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare dal 26 giugno 2026
Lo dispone ordinanza balneare del Sindaco di Pisciotta n. 29 del 26 giugno 2026, art. 3, comma 1, lettera h).

Che cosa dice l'ordinanza
Il divieto di Pisciotta si legge contro la regola regionale, che va nella direzione opposta: l'articolo 15, comma 2 della legge regionale della Campania 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare le spiagge vietate ai cani solo «prevedendo, comunque, un tratto adeguato di spiaggia per il quale e' consentito l'accesso», e l'articolo 4, comma 1 del regolamento regionale 1/2021 impone di destinare agli animali d'affezione «almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione». L'ordinanza comunale n. 29/2026 dichiara essa stessa, alla lettera h) dell'articolo 3, l'«attuale impossibilita' per il Comune di individuare e attrezzare apposite aree»: il Comune non ha adempiuto, e infatti non compare nell'elenco regionale delle aree di accoglienza consultato lo stesso giorno.
ordinanza balneare del Sindaco di Pisciotta n. 29 del 26 giugno 2026, art. 3, comma 1, lettera h). Vale dal 26 giugno 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Litorale del Comune di Pisciotta (SA), frazioni Marina di Pisciotta e Caprioli comprese
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Il divieto e' scritto per «le spiagge del Comune di Pisciotta» senza elencarle: l'ordinanza non distingue fra spiagge libere e spiagge in concessione, e non nomina i singoli arenili, quindi non sappiamo se esistano tratti esclusi. Non sappiamo fino a quando valga: l'articolo 6 dice che l'ordinanza opera «per la durata della presente stagione balneare e di quelle successive, fino a quando non sara' sostituita», e non dice che il divieto cada fuori stagione; l'articolo 1 definisce la stagione balneare fra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre, ma lo fa per il servizio di salvataggio, non per il divieto. Una porta resta aperta e va verificata sul posto: la lettera h) conclude che «e' fatta salva la facolta' per le strutture balneari di individuare e attrezzare apposite aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione», quindi un singolo stabilimento balneare potrebbe avere una propria area cani; noi non sappiamo se qualcuno l'abbia realizzata. Restano fuori dal divieto i cani di salvataggio, i cani guida per non vedenti e i cani da guardia degli stabilimenti chiusi, alle condizioni elencate nell'atto. Non abbiamo coordinate da fonte ufficiale.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 dell'8 febbraio 2021. Articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari»: comma 1, «I Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove e' consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»; comma 2, l'accesso e' consentito anche negli stabilimenti che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge; comma 3, recinzione, cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio, e «Il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali»; comma 4, i tre documenti che il conduttore deve avere con se'; comma 5, «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore»; comma 6, i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino; comma 7, in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalita' di conduzione l'accesso puo' essere impedito del 2 febbraio 2021
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