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Tutte le spiagge di Vietri sul Mare

Scheda della spiaggia

Spiagge del Comune di Vietri sul Mare

Vietri sul Mare (SA) · Campania

Spiagge del Comune di Vietri sul Mare (SA), comprese Marina di Vietri e la Crestarella

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del Comune di Vietri sul Mare.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiLimite di peso non verificatoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.

legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. 🔴 Nessun atto comunale reperito, ma l'archivio degli atti del Comune non è risultato interrogabile e il Piano Attuativo di utilizzazione delle aree demaniali non è stato letto: l'assenza di una regola comunale NON è accertata.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.

Dove si trova

Spiagge del Comune di Vietri sul Mare (SA), comprese Marina di Vietri e la Crestarella

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Quello che non sappiamo

🔴 Su Vietri sul Mare la nostra verifica è più debole che altrove, e preferiamo dirlo che nasconderlo. Non abbiamo trovato un atto del Comune sull'accesso dei cani alle spiagge, ma non possiamo affermare che non esista. Il sito del Comune è un'applicazione che si costruisce nel browser e senza JavaScript non mostra niente: abbiamo aperto per esempio la pagina del Piano Attuativo di utilizzazione delle aree demaniali e ne abbiamo ricavato soltanto il titolo, nemmeno un allegato. Il robots.txt del Comune esclude proprio l'albo pretorio e le interfacce dati. Abbiamo potuto leggere solo la sitemap XML — 264 indirizzi — e in quella non c'è nulla sui cani: abbiamo letto uno per uno i titoli di tutti i 39 documenti e di tutti i 69 avvisi pubblicati, e non c'è un regolamento comunale sugli animali, non c'è un regolamento di spiaggia, non c'è un'ordinanza balneare. ⚠️ C'è però un documento che potrebbe contenere la regola e che non abbiamo potuto leggere: il «Piano Attuativo di utilizzazione delle aree Demaniali (PAD)». È lo strumento con cui i Comuni campani pianificano l'uso del proprio demanio marittimo, e a Ravello, qui vicino, un piano dello stesso tipo comprende delle norme tecniche di attuazione. Se una regola comunale sui cani in spiaggia a Vietri esiste, quello è il primo posto dove cercarla, ed è il primo documento da chiedere all'ufficio; accanto al PAD il Comune pubblica anche un «Elenco concessioni», utile per sapere quanta parte della spiaggia sia data in gestione. Quello che si sa per certo è la regola regionale, e per chi arriva col cane è ciò che conta di più. In Campania l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito per regola generale (legge regionale 3/2019, articolo 15 comma 1); il Comune può vietarlo su singole spiagge, ma solo con un atto adottato entro il 30 aprile di ogni anno e solo lasciandone comunque aperto un tratto adeguato (comma 2); e uno stabilimento balneare non può vietare i cani di sua iniziativa, deve chiedere l'autorizzazione al Comune entro il 31 gennaio e, se la ottiene, deve esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente (comma 3), come conferma il regolamento regionale 1/2021 all'articolo 4 comma 2. Un cartello di divieto senza quel numero di protocollo non ha la base che la Regione richiede. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: il contenuto del PAD; se esista un'ordinanza sindacale stagionale sulla spiaggia; quale tratto sia destinato agli animali; quali concessionari siano autorizzati a limitare l'accesso. Nominiamo Marina di Vietri e la Crestarella soltanto nell'indirizzo, perché il Comune censisce fra i propri luoghi la «Spiaggia della Crestarella»: non stiamo dicendo che lì i cani siano ammessi. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Campania
Atto
regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
Originale
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