Campania (SA)
Spiagge per cani a Pollica
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Pollica
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Campania
regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, di attuazione della legge regionale 3/2019, articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», pubblicato sul BURC n. 14 dell'8 febbraio 2021
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 2 febbraio 2021
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Campania, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia a destra del fiume Mortella, Spiaggia a sinistra del fiume Iandolo.
Nelle schede lo citiamo così: «elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Pioppi»»; «elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Acciaroli»».
Regione Campania
legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, «Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo», articolo 15 (Accesso dei cani alle spiagge) e articolo 3, comma 1, lettera l); testo coordinato aggiornato alla legge regionale 31/2021 pubblicato dalla Regione sul portale dell'anagrafe degli animali d'affezione
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 11 aprile 2019
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Campania, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiaggia a destra del fiume Mortella.
Nelle schede lo citiamo così: «elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Pioppi»».
Regione Campania - Anagrafe degli animali d'affezione, UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
pagina «Cerca le aree di accoglienza per le spiagge libere», sezione ASL SALERNO, voci «Comune: Pollica - Indirizzo: Spiaggia a destra fiume Mortella - Municipalità/Frazione del Comune/Località: Pioppi» e «Comune: Pollica - Indirizzo: Spiaggia a sinistra fiume Iandolo - Municipalità/Frazione del Comune/Località: Acciaroli». È l'elenco delle aree di accoglienza che l'articolo 3, comma 1, lettera l) della l.r. 3/2019 obbliga la Regione a pubblicare e a cui l'articolo 15, comma 1 rinvia. La pagina non riporta alcuna data di aggiornamento
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Campania - Anagrafe degli animali d'affezione, UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia a destra del fiume Mortella, Spiaggia a sinistra del fiume Iandolo.
Nelle schede lo citiamo così: «elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Pioppi»»; «elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Acciaroli»».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiaggia a destra del fiume Mortella
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», ha nove commi ed è stato letto per intero. Comma 1: i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali d'affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione. Comma 2: l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui all'articolo 15, comma 3 della legge. Comma 3: le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica con modalità e limiti per l'accesso e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni; il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali. Comma 4: al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario valido sessanta giorni che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di sintomi di malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi, e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di aggressioni o addentature verso uomini o altri animali. Comma 5: i cani accedono all'area delimitata condotti al guinzaglio, al guinzaglio stanno alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. Comma 6: è responsabilità del conduttore che gli animali non restino incustoditi, non sconfinino e siano protetti dai raggi solari; i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. Comma 7: in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito o l'animale allontanato. Comma 8: responsabili dell'applicazione sono i Comuni o i soggetti pubblici o privati o le associazioni da essi delegati. Comma 9: è vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli animali. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie.È una delle due sole aree di accoglienza che l'elenco regionale della Campania registra per Pollica, e una delle quattro dell'intera ASL Salerno. L'elenco la individua con l'indirizzo «Spiaggia a destra fiume Mortella» nella frazione Pioppi e non aggiunge altro: le colonne «Servizi offerti» e «Note» — quelle che per San Giovanni a Piro portano l'orario di accesso e per Sapri la dicitura «Bau Beach con spazi riservati» — per Pollica sono vuote. Non sappiamo quindi quali servizi ci siano né se valgano fasce orarie. Tre avvertenze. La prima: «a destra del fiume Mortella» non è un confine, ed è per giunta ambiguo, perché l'elenco non dice se la destra sia quella di chi guarda il mare o quella idrografica; la lunghezza e gli estremi del tratto non li sappiamo e non li ricostruiamo, e per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. La seconda: la fonte è regionale, non comunale. Non abbiamo trovato l'ordinanza del Comune di Pollica che apre questo tratto, e la pagina regionale non porta data di aggiornamento: non possiamo escludere che un atto comunale successivo abbia cambiato la disciplina, perché l'articolo 15 comma 2 della l.r. 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare ogni anno, entro il 30 aprile, le spiagge vietate ai cani. La terza: non sappiamo se l'area sia davvero recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua, cartellonistica e bidoni per le deiezioni, come il regolamento regionale prescrive; sappiamo che il regolamento lo impone, non che a Pioppi sia stato fatto.Fonte: Regione Campania, regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, di attuazione della legge regionale 3/2019, articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», pubblicato sul BURC n. 14 dell'8 febbraio 2021Spiaggia a sinistra del fiume Iandolo
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», è la norma che fissa le condizioni di accesso valide su tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione, ed è stato letto per intero: obbligo per i Comuni costieri di destinare almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa balneabili; recinzione, cartellonistica, dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio nelle aree destinate; il tratto di mare antistante come estensione dell'area; tre documenti al seguito del conduttore (iscrizione all'anagrafe, certificato veterinario di buona salute valido sessanta giorni, attestazione ASL di assenza di precedenti di aggressività valida sessanta giorni); guinzaglio per accedere e sulla battigia, cane libero di nuotare davanti all'area sotto sorveglianza; responsabilità del conduttore su custodia, sconfinamento e protezione dal sole, con i cani di piccola taglia che possono stare in trasportino; possibilità di impedire l'accesso o allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di condotta non conforme; responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati; divieto nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area per animali. Nessun limite di taglia o di peso, nessuna fascia oraria.È la seconda delle due aree di accoglienza che l'elenco regionale della Campania registra per Pollica. L'elenco la individua con l'indirizzo «Spiaggia a sinistra fiume Iandolo» nella frazione Acciaroli e non aggiunge altro: le colonne «Servizi offerti» e «Note» sono vuote, e non sappiamo quindi quali servizi ci siano né se valgano fasce orarie. Valgono le stesse tre avvertenze dell'altra spiaggia di Pollica. «A sinistra del fiume Iandolo» non è un confine, e l'elenco non chiarisce se la sinistra sia quella di chi guarda il mare o quella idrografica: lunghezza ed estremi del tratto non li sappiamo, non li ricostruiamo, e la scheda non ha coordinate da fonte ufficiale, per cui non compare in mappa. La fonte è regionale e non comunale: non abbiamo trovato l'ordinanza del Comune di Pollica che apre questo tratto, e la pagina regionale non porta data di aggiornamento, mentre l'articolo 15 comma 2 della l.r. 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare ogni anno entro il 30 aprile le spiagge vietate ai cani. Infine non sappiamo se l'area sia davvero recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua, cartellonistica e bidoni per le deiezioni come il regolamento regionale prescrive.Fonte: Regione Campania, regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, di attuazione della legge regionale 3/2019, articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», pubblicato sul BURC n. 14 dell'8 febbraio 2021
Le aree di sgambamento a Pollica
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Pollica quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.