Scheda della spiaggia
Spiaggia a destra del fiume Mortella
Pollica (SA) · Campania
Spiaggia a destra del fiume Mortella, frazione Pioppi, Pollica (SA)

Che cosa dice l'ordinanza
L'articolo 4 del regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, «Spiagge e stabilimenti balneari», ha nove commi ed è stato letto per intero. Comma 1: i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali d'affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1 per cento della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione. Comma 2: l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui all'articolo 15, comma 3 della legge. Comma 3: le aree destinate agli animali d'affezione devono essere delimitate da idonea recinzione, dotate di cartellonistica con modalità e limiti per l'accesso e attrezzate almeno con un dispensatore di acqua e bidoni con coperchio per il deposito delle deiezioni; il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali. Comma 4: al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione, un certificato veterinario valido sessanta giorni che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di sintomi di malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi, e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di aggressioni o addentature verso uomini o altri animali. Comma 5: i cani accedono all'area delimitata condotti al guinzaglio, al guinzaglio stanno alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore. Comma 6: è responsabilità del conduttore che gli animali non restino incustoditi, non sconfinino e siano protetti dai raggi solari; i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. Comma 7: in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito o l'animale allontanato. Comma 8: responsabili dell'applicazione sono i Comuni o i soggetti pubblici o privati o le associazioni da essi delegati. Comma 9: è vietato l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata all'accesso degli animali. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie.
elenco regionale delle aree di accoglienza ex articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3, sezione ASL Salerno, voce «Pollica - Pioppi». Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Le condizioni qui riportate sono quelle che l'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021 detta per tutte le spiagge campane aperte agli animali d'affezione, letto per intero: non sono condizioni scritte per Pollica, e il Comune potrebbe averne aggiunte di proprie che non conosciamo. Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso; dice soltanto che i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. Il cane accede all'area delimitata condotto al guinzaglio, e al guinzaglio sta sulla battigia; è invece libero di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore, perché il tratto di mare davanti all'area recintata si intende come estensione dell'area cui gli animali possono accedere. Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti: il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato di un medico veterinario, valido sessanta giorni dal rilascio, che attesti la buona salute dell'animale e l'assenza di sintomi di malattie trasmissibili anche non zoonotiche e di endo ed ectoparassitosi; e un'attestazione del Servizio Veterinario della ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non è stato attore di manifestazioni di aggressività o di addentature verso uomini o altri animali. È responsabilità del conduttore che l'animale non resti incustodito, non sconfini dall'area delimitata e sia sufficientemente protetto dai raggi solari. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito o l'animale allontanato. L'applicazione di queste norme sui tratti di costa destinati allo scopo spetta ai Comuni o ai soggetti pubblici o privati o alle associazioni da essi delegati.
Dove si trova
Spiaggia a destra del fiume Mortella, frazione Pioppi, Pollica (SA)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È una delle due sole aree di accoglienza che l'elenco regionale della Campania registra per Pollica, e una delle quattro dell'intera ASL Salerno. L'elenco la individua con l'indirizzo «Spiaggia a destra fiume Mortella» nella frazione Pioppi e non aggiunge altro: le colonne «Servizi offerti» e «Note» — quelle che per San Giovanni a Piro portano l'orario di accesso e per Sapri la dicitura «Bau Beach con spazi riservati» — per Pollica sono vuote. Non sappiamo quindi quali servizi ci siano né se valgano fasce orarie. Tre avvertenze. La prima: «a destra del fiume Mortella» non è un confine, ed è per giunta ambiguo, perché l'elenco non dice se la destra sia quella di chi guarda il mare o quella idrografica; la lunghezza e gli estremi del tratto non li sappiamo e non li ricostruiamo, e per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. La seconda: la fonte è regionale, non comunale. Non abbiamo trovato l'ordinanza del Comune di Pollica che apre questo tratto, e la pagina regionale non porta data di aggiornamento: non possiamo escludere che un atto comunale successivo abbia cambiato la disciplina, perché l'articolo 15 comma 2 della l.r. 3/2019 consente ai Comuni costieri di individuare ogni anno, entro il 30 aprile, le spiagge vietate ai cani. La terza: non sappiamo se l'area sia davvero recintata e attrezzata con dispensatore d'acqua, cartellonistica e bidoni per le deiezioni, come il regolamento regionale prescrive; sappiamo che il regolamento lo impone, non che a Pioppi sia stato fatto.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1, di attuazione della legge regionale 3/2019, articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», pubblicato sul BURC n. 14 dell'8 febbraio 2021 del 2 febbraio 2021
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