Abruzzo (CH)
Spiagge per cani a San Vito Chietino
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a San Vito Chietino
Quello che leggi in questa pagina viene da 10 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Abruzzo
Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 24 febbraio 2015
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Comune di San Vito Chietino — servizi online, consultazione ordinanze, delibere e albo pretorio
registro comunale delle ordinanze 2026, 2025 e 2024, registro delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio 2026, 2025 e 2024 e albo pretorio online, interrogati per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di San Vito Chietino — servizi online, consultazione ordinanze, delibere e albo pretorio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino, Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo
determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione; riletta per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino, Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo
nota di riscontro alla richiesta prot. n. 246/2026 del Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, «Disciplina per l'accesso alle spiagge e per la balneazione degli animali d'affezione – Stagione balneare 2026. Chiarimenti», quattro pagine, indirizzata all'Ordine e per conoscenza ai diciannove Comuni della costa; è il documento pubblicato all'albo pretorio di San Vito Chietino con il n. 440 di repertorio dall'08/07/2026 al 07/08/2026, scaricato e letto per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 8 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino, Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo
legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 aprile 2014
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino, Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo
Ordinanza Balneare 2026, approvata con determinazione dirigenziale n. DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con determinazione n. DPC032/118 del 21/05/2026, articolo 1 (stagione e periodo di balneazione), articolo 3 (divieti) e articolo 4 comma 5 (zone di accoglienza del cane)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 21 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
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Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino, Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Comune di San Vito Chietino — albo pretorio online
avviso n. 440 di repertorio, «Disciplina per l'accesso alle spiagge e per la balneazione degli animali d'affezione - stagione balneare 2026», a firma della Regione Abruzzo — Ufficio Pianificazione Territoriale, pubblicato dall'08/07/2026 al 07/08/2026; e registro comunale delle ordinanze 2026, consultato per intero
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 8 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di San Vito Chietino — albo pretorio online, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo
Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 24 febbraio 2015
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo
determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo
legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 aprile 2014
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di San Vito Chietino.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi il luogo di San Vito Chietino sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere di San Vito Chietino
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico del testo il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga. L'articolo 7, che elenca le funzioni dei Comuni, alla lettera n) del comma 1 mette fra queste la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare»; il comma 3 lettera g) stabilisce che nei piani demaniali comunali i Comuni devono disciplinare in via prioritaria, fra l'altro, le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; il comma 4 prevede che il Servizio regionale competente vigili e, in caso di accertato inadempimento di uno o più Comuni, nomini commissari ad acta. L'articolo 4 comma 1 lettera t) elenca quelle stesse aree fra le tipologie per cui può essere rilasciata una concessione demaniale, e l'articolo 5 comma 53 prescrive che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»: abbiamo riletto proprio quel comma perché la nota regionale del luglio 2026 lo cita come comma 5, e il numero giusto è 53. Non risulta che il Comune di San Vito Chietino abbia individuato un'area attrezzata di questo tipo: non compare in nessuno degli atti che abbiamo letto, nei registri delle ordinanze e delle delibere del 2024, 2025 e 2026 non c'è alcuna delibera di adozione o di variante di un piano demaniale marittimo comunale, e il Comune non pubblica quel piano sul proprio sito. È un'inadempienza rispetto a una dotazione minima che il Piano regionale impone dal 2015, e la dichiariamo come tale.A San Vito Chietino il cane in spiaggia può stare, ma non perché il Comune lo abbia scritto: perché non lo ha vietato. In Abruzzo la legge regionale garantisce l'accesso e consente ai Comuni di individuare le aree vietate soltanto entro il 30 marzo di ciascun anno; il 6 agosto 2026 abbiamo interrogato di nuovo per intero il registro comunale delle ordinanze del 2026, del 2025 e del 2024 e quello delle delibere di Giunta e di Consiglio degli stessi tre anni, e nessun atto riguarda l'accesso degli animali all'arenile. Questa è una constatazione nostra, fondata su quei registri, e la dichiariamo come tale; il suo limite è che l'albo pretorio pubblico conserva solo le pubblicazioni correnti e la consultazione storica è protetta da password. Per la stessa ragione questa pagina ha due schede e non dieci: nessun documento nomina un tratto del litorale di San Vito, e non ne inventiamo. La condizione che invece è scritta, e che conta, è l'orario: dal 23 maggio al 20 settembre 2026 la Regione consente l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere soltanto fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, quindi la mattina presto e la sera. E qui c'è una cosa che vale la pena sapere: quella regola il Comune l'ha pubblicata, ma come atto altrui. All'albo pretorio, dall'8 luglio al 7 agosto 2026, sta l'avviso n. 440 a firma della Regione Abruzzo, che è la risposta dell'Ufficio Demanio Marittimo a una richiesta di chiarimenti dell'Ordine dei Medici Veterinari di Pescara e contiene esattamente quella fascia oraria: è arrivata prima ancora della determinazione regionale che l'ha poi recepita. 🔑 Una cosa manca, e pesa: il Piano Demaniale Marittimo Regionale mette fra le dotazioni minime di ogni Comune costiero un'area attrezzata per cani e gatti, e nei registri di San Vito Chietino non c'è né quell'area né un piano demaniale marittimo comunale che possa prevederla. Quattro cose non le sappiamo. Non sappiamo se sul posto ci sia cartellonistica, e quale. Non sappiamo dove passi il confine fra le spiagge libere e i tratti in concessione: il litorale di San Vito è fatto di calette e di tratti sotto i trabocchi, e il punto che indichiamo è la località Marina di San Vito come è mappata in OpenStreetMap, cioè un orientamento e non una spiaggia individuata. Non dichiariamo un obbligo di guinzaglio: la legge regionale chiede «il guinzaglio o la museruola», in alternativa, e nessun atto comunale è più severo. Non abbiamo infine verificato se qualche tratto ricada in un sito della rete Natura 2000 con regole proprie: dove accade — succede nel vicino Comune di Ortona — a decidere non è più soltanto il Comune.Fonte: Regione Abruzzo, Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino
Dati incompletiLimite di peso non verificatoLa legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro: è la ragione per cui su questa pagina non dichiariamo un obbligo di guinzaglio, che sarebbe più severo di quanto la norma impone. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito. Il comma 3 chiede ai concessionari e ai gestori di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa comunque salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile e lo stato di salute e benessere dell'animale, gli impone di rimuovere immediatamente le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata, interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate, e chiede che siano predisposte aree dove rinfrescare gli animali. L'articolo 4 impone di affiggere negli stabilimenti, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate cartelli con le prescrizioni per l'accesso e per la convivenza con i bagnanti. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.Dentro una concessione la regola non è quella delle spiagge libere, ed è l'unica distinzione che gli atti fanno sul litorale di San Vito Chietino: per questo ha una scheda sua. Sulle spiagge libere la Regione impone un orario — fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, dal 23 maggio al 20 settembre —; negli stabilimenti quell'orario non c'è, ma l'accesso è consentito soltanto dove il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e ne abbia dato la prescritta comunicazione al Comune. La nota della Regione pubblicata all'albo pretorio l'8 luglio 2026 lo scrive in due righe che si leggono l'una contro l'altra: «è consentito l'accesso agli stabilimenti balneari esclusivamente qualora il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e abbia effettuato la prescritta comunicazione al Comune». Il risultato pratico è che qui non possiamo promettere niente: quali stabilimenti di San Vito Chietino abbiano fatto quella comunicazione non risulta da nessun atto pubblicato, il Comune non tiene un elenco consultabile e nei registri delle delibere e delle ordinanze non se ne trova traccia. La legge regionale consente al concessionario anche il contrario, cioè di vietare l'ingresso agli animali nella propria struttura comunicandolo al Comune entro il 30 marzo: succede davvero su questa costa — nel vicino Comune di Rocca San Giovanni lo ha fatto uno stabilimento, e l'ordinanza del Sindaco lo nomina —, e a San Vito chi lo abbia fatto non lo sappiamo. Sul posto vale il cartello, e conviene telefonare prima. Non pubblichiamo coordinate, perché questa scheda non indica un luogo ma un regime, e non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia: gli atti pubblici non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il gestore e non è pubblicata.Fonte: Regione Abruzzo, legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato
Le aree di sgambamento a San Vito Chietino
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di San Vito Chietino quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.