Abruzzo (PE)
Spiagge per cani a Montesilvano
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Montesilvano
Quello che leggi in questa pagina viene da 5 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Abruzzo
legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2 e 3
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 aprile 2014
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Restanti aree demaniali marittime di Montesilvano, Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime»»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019».
Comune di Montesilvano
ordinanza sindacale n. 15 del 18/03/2026, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime», registro di settore n. 15
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 18 marzo 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montesilvano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Restanti aree demaniali marittime di Montesilvano, Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano, Stabilimenti balneari di Montesilvano che espongono il cartello di ammissione degli animali.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime»»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, capo «INDIVIDUAZIONE delle aree dove sarà consentito l'accesso con animali di affezione», secondo alinea».
Comune di Montesilvano
ordinanza sindacale n. 59 del 23/07/2026, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», registro di settore n. 59, efficace dalla pubblicazione e fino al 30/09/2026
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 23 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Montesilvano, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano, Stabilimenti balneari di Montesilvano che espongono il cartello di ammissione degli animali.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, capo «INDIVIDUAZIONE delle aree dove sarà consentito l'accesso con animali di affezione», secondo alinea».
Regione Abruzzo
Ordinanza Balneare 2026, approvata con determinazione dirigenziale DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con DPC032/118 del 21/05/2026, articoli 1, 3, 4 comma 5 e 9
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 21 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano, Stabilimenti balneari di Montesilvano che espongono il cartello di ammissione degli animali.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, capo «INDIVIDUAZIONE delle aree dove sarà consentito l'accesso con animali di affezione», secondo alinea».
Regione Abruzzo
determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026»
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano, Stabilimenti balneari di Montesilvano che espongono il cartello di ammissione degli animali.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019»; «ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, capo «INDIVIDUAZIONE delle aree dove sarà consentito l'accesso con animali di affezione», secondo alinea».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi il luogo di Montesilvano sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl 23 luglio 2026 il Sindaco di Montesilvano ha firmato una seconda ordinanza che riguarda chi arriva col cane, e che non c'entra con le spiagge ma vale su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026: la n. 59, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore». La premessa richiama i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara, assunta come riferimento per contiguità territoriale, che nel mese di luglio avevano segnalato livelli di rischio elevato. L'ordinanza vieta di detenere animali d'affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni quando ricorra anche una sola di queste condizioni: esposizione diretta e prolungata ai raggi solari; assenza di zone d'ombra effettivamente fruibili per l'intera durata dell'esposizione; assenza di ventilazione o aerazione adeguate; mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile in quantità sufficiente; impossibilità per l'animale di raggiungere da solo un ricovero ombreggiato e protetto dal calore; condizioni ambientali che, per specie, razza, età o stato di salute, possano arrecargli sofferenza o pericolo. Obbliga a garantire in ogni momento acqua fresca, ombra, riparo e aerazione, e a verificare con frequenza le condizioni dell'animale. Vieta di lasciare animali in veicoli parcheggiati o in sosta, anche per brevi periodi e anche con i finestrini parzialmente aperti. Raccomanda inoltre — raccomanda, non ordina — di evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde, indicativamente fra le undici e le diciotto, di verificare prima la temperatura dell'asfalto e dei marciapiedi per non ustionare i cuscinetti plantari, e di portare con sé acqua e un recipiente. La sanzione, quando la condotta non sia già punita da altra norma, va da venticinque a cinquecento euro. È un atto che chi passa l'estate a Montesilvano con un cane farebbe bene a conoscere, e che nessuna guida turistica riporta.È l'unico tratto di spiaggia libera di Montesilvano dove l'ordinanza consente l'accesso degli animali: su tutte le altre aree demaniali marittime del Comune il transito, la sosta e il bagno di qualsiasi animale sono vietati, e quel divieto ha una scheda sua; l'altra possibilità sono le concessioni balneari che espongono il cartello, e hanno anch'esse una scheda. Cinque cose vanno dette. La prima è la più importante, e distingue questa scheda da quasi tutte le altre del litorale abruzzese: qui il cane può stare sulla sabbia ma non può entrare in acqua. L'ordinanza dispone il divieto di balneazione degli animali «su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di MONTESILVANO» come disposizione autonoma, e non ritaglia alcuna eccezione per quest'area; l'abbiamo riletta riga per riga il 6 agosto 2026 per esserne certi. È una distinzione che l'atto fa espressamente e che non appiattiamo. La seconda è la posizione: l'ordinanza individua l'area solo per differenza, «a ml. 30,00 a nord della concessione demaniale Sabbia d'Oro», rinviando per il resto alla cartografia del piano demaniale comunale, che non è pubblicata. Il punto in mappa è quello che OpenStreetMap assegna allo stabilimento «Sabbia d'Oro», cioè il riferimento che l'atto usa, e l'area si trova trenta metri più a nord: vale come orientamento e non come confine. La terza è la fascia oraria: l'ordinanza comunale non ne fissa nessuna, ma la Regione Abruzzo, con determinazione del 14 luglio 2026 successiva di quattro mesi, ha precisato che nel periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente fuori dalla fascia oraria dalle otto alle diciannove. La SL_8 è spiaggia libera, quindi quella precisazione la riguarda. Non scegliamo fra i due atti: l'Ordinanza Balneare regionale, all'articolo 9 comma 5, dice che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva. La quarta è il periodo: l'atto vale «per la stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date, e noi non le deduciamo. La quinta è che non sappiamo se l'area sia attrezzata: l'ordinanza impone al Comune di predisporre la cartellonistica sia dove l'ingresso è consentito sia dove non lo è, ma non prevede servizi, e il piano demaniale comunale — che è l'atto che assegna alla spiaggia la sigla SL_8 — non è reperibile né in albo pretorio, né sul sito del Comune, né in amministrazione trasparente: ricercato di nuovo il 6 agosto 2026, senza esito. Della SL_8 conosciamo quindi soltanto la descrizione che ne fa l'ordinanza.Fonte: Comune di Montesilvano, ordinanza sindacale n. 59 del 23/07/2026, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», registro di settore n. 59, efficace dalla pubblicazione e fino al 30/09/2026Stabilimenti balneari di Montesilvano che espongono il cartello di ammissione degli animali
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoIl 23 luglio 2026 il Sindaco di Montesilvano ha firmato una seconda ordinanza che riguarda chi arriva col cane, e che non c'entra con le spiagge ma vale su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026: la n. 59, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore». La premessa richiama i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara, assunta come riferimento per contiguità territoriale, che nel mese di luglio avevano segnalato livelli di rischio elevato. L'ordinanza vieta di detenere animali d'affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni quando ricorra anche una sola di queste condizioni: esposizione diretta e prolungata ai raggi solari; assenza di zone d'ombra effettivamente fruibili per l'intera durata dell'esposizione; assenza di ventilazione o aerazione adeguate; mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile in quantità sufficiente; impossibilità per l'animale di raggiungere da solo un ricovero ombreggiato e protetto dal calore; condizioni ambientali che, per specie, razza, età o stato di salute, possano arrecargli sofferenza o pericolo. Obbliga a garantire in ogni momento acqua fresca, ombra, riparo e aerazione, e a verificare con frequenza le condizioni dell'animale. Vieta di lasciare animali in veicoli parcheggiati o in sosta, anche per brevi periodi e anche con i finestrini parzialmente aperti. Raccomanda inoltre — raccomanda, non ordina — di evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde, indicativamente fra le undici e le diciotto, di verificare prima la temperatura dell'asfalto e dei marciapiedi per non ustionare i cuscinetti plantari, e di portare con sé acqua e un recipiente. La sanzione, quando la condotta non sia già punita da altra norma, va da venticinque a cinquecento euro. È un atto che chi passa l'estate a Montesilvano con un cane farebbe bene a conoscere, e che nessuna guida turistica riporta.Questa scheda esiste perché l'ordinanza individua due aree aperte e non una, e la seconda non è un luogo che si possa indicare sulla carta: sono «le concessioni balneari identificate con appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alla spiaggia degli animali d'affezione e per la corretta convivenza con i bagnanti». Il segno che vale è il cartello, e va cercato all'ingresso dello stabilimento. Tre cose non le sappiamo, e la prima è quella che pesa di più. Non sappiamo quali siano quelle concessioni: l'ordinanza non le elenca, a differenza di quanto fanno Pescara e Silvi, che allegano alla loro il tabulato delle comunicazioni ricevute dai concessionari ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 19/2014. Un elenco del genere a Montesilvano non risulta pubblicato: lo abbiamo cercato il 6 agosto 2026 nell'albo pretorio informatico del Comune e nella ricerca del sito istituzionale, per «animali», «spiaggia libera», «arenile» e «demanio marittimo», senza trovarlo. Se il cartello non c'è, l'ingresso non è previsto. La seconda è che, anche dentro uno stabilimento che ammette gli animali, il bagno resta vietato: l'ordinanza dispone il divieto di balneazione degli animali «su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di MONTESILVANO» come disposizione autonoma, senza eccezioni di luogo, e quindi vale anche qui. È il punto in cui Montesilvano si stacca dall'Ordinanza Balneare regionale, che invece consente ai concessionari di attrezzare uno specchio acqueo di cento metri quadri per il bagno dei cani. La terza è il periodo: l'atto vale «per la stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date. Va detta anche una cosa che invece sappiamo: la determinazione regionale del 14 luglio 2026, che vieta l'accesso alla battigia e alle spiagge libere nella fascia dalle otto alle diciannove durante il periodo di balneazione, fa salvo l'accesso agli stabilimenti che abbiano comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali — quindi, dove il cartello c'è, l'orario non è un problema.Fonte: Comune di Montesilvano, ordinanza sindacale n. 59 del 23/07/2026, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», registro di settore n. 59, efficace dalla pubblicazione e fino al 30/09/2026
Un luogo di Montesilvano dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Montesilvano nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Restanti aree demaniali marittime di Montesilvano
Qui il cane non può entrare.
Qui il no è scritto nel titolo dell'atto e non si presta a interpretazioni: l'ordinanza vieta il transito, la sosta e il bagno di qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, su tutte le aree demaniali marittime di competenza del Comune per la stagione balneare 2026. È un divieto più largo di quello degli altri Comuni del tratto, perché comprende il semplice transito. Fanno eccezione soltanto i cani guida per i non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvamento — due sole categorie, mentre a Pescara l'elenco comprende anche i cani di assistenza per le persone con disabilità e i cani delle forze dell'ordine —, e restano aperte la spiaggia libera SL_8 e le concessioni balneari identificate con appositi cartelli, che hanno una scheda ciascuna. Due cose non le sappiamo. La prima è il periodo: l'atto vale «per la stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date, e noi non le deduciamo — l'Ordinanza Balneare regionale ne definisce quattro diverse, e sceglierne una al posto del Comune sarebbe inventare; che cosa valga fuori dalla stagione balneare l'ordinanza non lo dice. La seconda sono i confini: questa scheda vale per tutte le aree demaniali diverse da quelle aperte, senza distinguerle per nome, perché così è scritto l'atto. L'ordinanza è stata riletta per intero il 6 agosto 2026 proprio per controllare questo punto, e non nomina nessuna altra spiaggia libera per sigla: il Comune in altri suoi provvedimenti usa sigle come SL_7 e SL. 16, ma l'ordinanza sugli animali cita soltanto la SL_8. Per la stessa ragione la scheda non dichiara coordinate.
Lo dispone ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime».
Le aree di sgambamento a Montesilvano
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Montesilvano quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.