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Scheda della spiaggia

Spiaggia libera per cani tra lo stabilimento Mare Blu e Fosso Vallelunga a Pescara

Pescara (PE) · Abruzzo

Porzione di spiaggia libera compresa tra la concessione demaniale «Mare Blu» e Fosso Vallelunga, Pescara (PE)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggia libera per cani tra lo stabilimento Mare Blu e Fosso Vallelunga a Pescara.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza per la stagione balneare 2026 consente l'accesso alle spiagge degli animali d'affezione, con l'uso del guinzaglio o della museruola, in tre casi soltanto: la porzione di spiaggia libera tra la concessione denominata «Mare Blu» e Fosso Vallelunga; la porzione di spiaggia libera tra le concessioni denominate «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara»; e presso le concessioni balneari che lo consentano e che espongano gli appositi cartelli previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2014. Le due porzioni di spiaggia libera erano state individuate dalla deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 12 maggio 2015, che l'ordinanza richiama nelle premesse. Accesso e permanenza sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie, con obbligo di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo su richiesta; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni e agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale; chi ha un cane non identificabile con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo è soggetto alle sanzioni amministrative. Gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario, che deve evitare disturbi alla quiete pubblica. È sempre consentito l'accesso alle spiagge dei cani guida per i non vedenti, dei cani di assistenza per le persone con disabilità — intesi come i cani muniti di tesserino identificativo, addestrati per il supporto di persone con compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, anche senza certificato di riconoscimento della disabilità —, dei cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, dei cani muniti di brevetto di salvataggio. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente dall'arenile e quelle liquide asperse e dilavate con acqua, anche marina. Dove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza del proprietario nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane, per una superficie massima di cento metri quadri, delimitato con boe e corde galleggianti, segnalato, e fuori dalle fasce orarie di balneazione individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. L'inosservanza comporta una sanzione amministrativa da cento a mille euro. All'ordinanza è allegato l'elenco delle concessioni che hanno comunicato al Comune le proprie misure limitative per la stagione 2026: sono trentotto, contate riga per riga, dalla numero 5 «Stella d'Oro» alla numero 101 «Le Naiadi», e per tutte e trentotto la colonna dell'accesso riporta NO — nessuna eccezione. L'atto è stato letto per intero, allegato compreso: non pone limiti di peso né di taglia, non fissa date di inizio e fine della stagione, non fissa fasce orarie proprie di accesso alla spiaggia e non nomina per nome nessun altro luogo del litorale, né varchi, né accessi, né la foce del fiume Pescara.

ordinanza dirigenziale n. 385 del 13 maggio 2026 del Comune di Pescara, punto 1; area individuata con deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 12 maggio 2015. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • L'ordinanza è stata letta per intero, allegato compreso, e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni che pone sono altre: uso del guinzaglio o della museruola, in alternativa fra loro; obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni e di esibirlo su richiesta degli organi di controllo; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso agli animali di sesso femminile durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina; divieto di accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. Su questo tratto di spiaggia libera l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo restano a carico del proprietario, perché il punto 12 dell'ordinanza pone l'obbligo di predisporre aree dove rinfrescare gli animali soltanto in capo alle concessioni; resta però la facoltà di usare liberamente le aree che quelle concessioni predispongono. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro.

Dove si trova

Porzione di spiaggia libera compresa tra la concessione demaniale «Mare Blu» e Fosso Vallelunga, Pescara (PE)

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Quello che non sappiamo

Questo è il secondo dei due soli tratti di spiaggia libera di Pescara dove l'ordinanza consente l'accesso degli animali d'affezione, e si distingue dall'altro — quello tra «Hawaii-Pescespada» e «La Lampara» — per una ragione pratica: di questo non abbiamo una posizione, e quindi la scheda non compare in mappa. L'ordinanza descrive il tratto solo per i due riferimenti che lo delimitano, la concessione «Mare Blu» e il Fosso Vallelunga, e non pubblica né coordinate né misure. Nel database di OpenStreetMap la concessione non risulta come stabilimento balneare e il Fosso Vallelunga è mappato solo nei suoi tratti interni, lontani dalla costa: una coordinata la potremmo solo stimare, e non la stimiamo. C'è poi un dettaglio che vale la pena conoscere prima di partire: la concessione «Mareblu» che fa da confine a questo tratto compare nell'elenco allegato all'ordinanza fra le trentotto che hanno risposto NO all'accesso degli animali — il tratto libero comincia dove finisce uno stabilimento che i cani non li fa entrare. Altre quattro cose vanno dette. La prima è la fascia oraria, che non sta nell'ordinanza comunale: la Regione Abruzzo, con una determinazione del 14 luglio 2026 successiva di due mesi all'ordinanza di Pescara, ha precisato che nel periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente fuori dalla fascia oraria dalle otto alle diciannove. Non scegliamo fra i due atti: l'Ordinanza Balneare regionale, all'articolo 9 comma 5, dice che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva. La seconda è il guinzaglio: l'atto scrive «con l'uso del guinzaglio o della museruola», in alternativa, e per questo la scheda non dichiara il guinzaglio come obbligatorio. La terza è il periodo: l'ordinanza vale per la «stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date, e noi non le deduciamo. La quarta è che la deliberazione di Giunta comunale n. 287 del 12 maggio 2015, che individua questo tratto, non è pubblicata: l'albo pretorio informatico di Pescara parte dal 2021 e la ricerca sul sito del Comune non la restituisce.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Comune di Pescara
Atto
ordinanza dirigenziale n. 385 del 13/05/2026, «Disciplina per l'accesso alle spiagge e per la balneazione degli animali d'affezione – stagione balneare 2026», Settore Edilizia e Sviluppo Economico, punti da 1 a 12 e allegato con l'elenco delle trentotto concessioni che hanno comunicato le misure limitative del 13 maggio 2026
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