Tutte le spiagge di Montesilvano
Scheda della spiaggia
Restanti aree demaniali marittime di Montesilvano
Montesilvano (PE) · Abruzzo
Aree demaniali marittime del Comune di Montesilvano (PE) diverse dalla spiaggia libera SL_8 e dalle concessioni balneari che espongono i cartelli di ammissione degli animali
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime».

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale che sta a monte spiega perché un Comune abruzzese può vietare così. L'articolo 1 comma 1 garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola; il comma 2 consente però ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, con un limite preciso: prevedere comunque, per ogni Comune, almeno un tratto di spiaggia per il quale l'accesso sia consentito. Montesilvano quel tratto ce l'ha, ed è la spiaggia libera SL_8. Il comma 3 aggiunge che i concessionari o i gestori comunicano al Comune, entro la stessa data, le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge. La legge non pone limiti di peso né di taglia, e nulla dice sul divieto di balneazione degli animali se non che è consentita «ove non espressamente vietata o segnalata»: a Montesilvano è espressamente vietata su tutto il tratto di costa. Il testo è quello che la banca dati dei testi vigenti del Consiglio regionale d'Abruzzo pubblica come vigente, in vigore dal 29 aprile 2014 e senza modifiche successive registrate.
ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano, «Divieto di transito, sosta e bagno di qualsiasi animale sulle aree demaniali marittime». Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Aree demaniali marittime del Comune di Montesilvano (PE) diverse dalla spiaggia libera SL_8 e dalle concessioni balneari che espongono i cartelli di ammissione degli animali
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Qui il no è scritto nel titolo dell'atto e non si presta a interpretazioni: l'ordinanza vieta il transito, la sosta e il bagno di qualsiasi animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, su tutte le aree demaniali marittime di competenza del Comune per la stagione balneare 2026. È un divieto più largo di quello degli altri Comuni del tratto, perché comprende il semplice transito. Fanno eccezione soltanto i cani guida per i non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvamento — due sole categorie, mentre a Pescara l'elenco comprende anche i cani di assistenza per le persone con disabilità e i cani delle forze dell'ordine —, e restano aperte la spiaggia libera SL_8 e le concessioni balneari identificate con appositi cartelli, che hanno una scheda ciascuna. Due cose non le sappiamo. La prima è il periodo: l'atto vale «per la stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date, e noi non le deduciamo — l'Ordinanza Balneare regionale ne definisce quattro diverse, e sceglierne una al posto del Comune sarebbe inventare; che cosa valga fuori dalla stagione balneare l'ordinanza non lo dice. La seconda sono i confini: questa scheda vale per tutte le aree demaniali diverse da quelle aperte, senza distinguerle per nome, perché così è scritto l'atto. L'ordinanza è stata riletta per intero il 6 agosto 2026 proprio per controllare questo punto, e non nomina nessuna altra spiaggia libera per sigla: il Comune in altri suoi provvedimenti usa sigle come SL_7 e SL. 16, ma l'ordinanza sugli animali cita soltanto la SL_8. Per la stessa ragione la scheda non dichiara coordinate.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Abruzzo
- Atto
- legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2 e 3 del 17 aprile 2014
- Originale
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