Tutte le spiagge di San Vito Chietino
Scheda della spiaggia
Stabilimenti balneari in concessione a San Vito Chietino
San Vito Chietino (CH) · Abruzzo
Stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime del litorale di San Vito Chietino, fra Marina di San Vito e Sant'Apollinare, sulla Costa dei Trabocchi (CH)

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro: è la ragione per cui su questa pagina non dichiariamo un obbligo di guinzaglio, che sarebbe più severo di quanto la norma impone. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito. Il comma 3 chiede ai concessionari e ai gestori di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa comunque salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile e lo stato di salute e benessere dell'animale, gli impone di rimuovere immediatamente le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata, interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate, e chiede che siano predisposte aree dove rinfrescare gli animali. L'articolo 4 impone di affiggere negli stabilimenti, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate cartelli con le prescrizioni per l'accesso e per la convivenza con i bagnanti. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.
Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani, gatti.
- Non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia o di peso: gli atti pubblici letti — legge regionale 19/2014, Ordinanza Balneare 2026, nota regionale di chiarimenti dell'8 luglio 2026 e determinazione DPC032/168 — non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il concessionario e non è pubblicata. Restano comunque le condizioni igienico-sanitarie della legge regionale: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto di accesso alle cagne in periodo estrale, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze del detentore, rimozione immediata delle deiezioni. L'Ordinanza Balneare aggiunge che, dove il concessionario attrezzi una zona di accoglienza, lo specchio acqueo antistante fino a cento metri quadri può essere usato per il bagno dei cani soltanto fuori dalle fasce orarie di balneazione. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi.
Dove si trova
Stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime del litorale di San Vito Chietino, fra Marina di San Vito e Sant'Apollinare, sulla Costa dei Trabocchi (CH)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Dentro una concessione la regola non è quella delle spiagge libere, ed è l'unica distinzione che gli atti fanno sul litorale di San Vito Chietino: per questo ha una scheda sua. Sulle spiagge libere la Regione impone un orario — fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, dal 23 maggio al 20 settembre —; negli stabilimenti quell'orario non c'è, ma l'accesso è consentito soltanto dove il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e ne abbia dato la prescritta comunicazione al Comune. La nota della Regione pubblicata all'albo pretorio l'8 luglio 2026 lo scrive in due righe che si leggono l'una contro l'altra: «è consentito l'accesso agli stabilimenti balneari esclusivamente qualora il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e abbia effettuato la prescritta comunicazione al Comune». Il risultato pratico è che qui non possiamo promettere niente: quali stabilimenti di San Vito Chietino abbiano fatto quella comunicazione non risulta da nessun atto pubblicato, il Comune non tiene un elenco consultabile e nei registri delle delibere e delle ordinanze non se ne trova traccia. La legge regionale consente al concessionario anche il contrario, cioè di vietare l'ingresso agli animali nella propria struttura comunicandolo al Comune entro il 30 marzo: succede davvero su questa costa — nel vicino Comune di Rocca San Giovanni lo ha fatto uno stabilimento, e l'ordinanza del Sindaco lo nomina —, e a San Vito chi lo abbia fatto non lo sappiamo. Sul posto vale il cartello, e conviene telefonare prima. Non pubblichiamo coordinate, perché questa scheda non indica un luogo ma un regime, e non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia: gli atti pubblici non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il gestore e non è pubblicata.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Abruzzo
- Atto
- legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato del 17 aprile 2014
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