Tutte le spiagge di San Vito Chietino
Scheda della spiaggia
Spiagge libere di San Vito Chietino
San Vito Chietino (CH) · Abruzzo
Spiagge libere del litorale del Comune di San Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi, fra Marina di San Vito e Sant'Apollinare (CH)

Che cosa dice l'ordinanza
Il Piano Demaniale Marittimo Regionale dell'Abruzzo, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico del testo il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga. L'articolo 7, che elenca le funzioni dei Comuni, alla lettera n) del comma 1 mette fra queste la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare»; il comma 3 lettera g) stabilisce che nei piani demaniali comunali i Comuni devono disciplinare in via prioritaria, fra l'altro, le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; il comma 4 prevede che il Servizio regionale competente vigili e, in caso di accertato inadempimento di uno o più Comuni, nomini commissari ad acta. L'articolo 4 comma 1 lettera t) elenca quelle stesse aree fra le tipologie per cui può essere rilasciata una concessione demaniale, e l'articolo 5 comma 53 prescrive che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»: abbiamo riletto proprio quel comma perché la nota regionale del luglio 2026 lo cita come comma 5, e il numero giusto è 53. Non risulta che il Comune di San Vito Chietino abbia individuato un'area attrezzata di questo tipo: non compare in nessuno degli atti che abbiamo letto, nei registri delle ordinanze e delle delibere del 2024, 2025 e 2026 non c'è alcuna delibera di adozione o di variante di un piano demaniale marittimo comunale, e il Comune non pubblica quel piano sul proprio sito. È un'inadempienza rispetto a una dotazione minima che il Piano regionale impone dal 2015, e la dichiariamo come tale.
legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata all'albo pretorio del Comune con il n. 440 l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti.
- Gli atti regionali che regolano l'accesso sono stati riletti per intero il 6 agosto 2026 e non pongono limiti di taglia o di peso. Le condizioni sono quelle della legge regionale 19/2014: guinzaglio oppure museruola come norme di sicurezza, in alternativa fra loro; certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni al seguito, con esclusione dalle zone riservate degli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso alle cagne in periodo estrale; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza espone il proprietario a sanzione; l'animale sosta entro il perimetro dell'ombrellone o comunque nelle immediate vicinanze di chi lo accompagna; obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare con acqua, anche marina, quelle liquide. Dove non sia espressamente vietata o segnalata, la balneazione dell'animale è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità di chi lo accompagna, e a San Vito Chietino nessun atto la vieta. Restano interdetti piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, quando delimitate e segnalate. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi.
Dove si trova
Spiagge libere del litorale del Comune di San Vito Chietino, sulla Costa dei Trabocchi, fra Marina di San Vito e Sant'Apollinare (CH)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
A San Vito Chietino il cane in spiaggia può stare, ma non perché il Comune lo abbia scritto: perché non lo ha vietato. In Abruzzo la legge regionale garantisce l'accesso e consente ai Comuni di individuare le aree vietate soltanto entro il 30 marzo di ciascun anno; il 6 agosto 2026 abbiamo interrogato di nuovo per intero il registro comunale delle ordinanze del 2026, del 2025 e del 2024 e quello delle delibere di Giunta e di Consiglio degli stessi tre anni, e nessun atto riguarda l'accesso degli animali all'arenile. Questa è una constatazione nostra, fondata su quei registri, e la dichiariamo come tale; il suo limite è che l'albo pretorio pubblico conserva solo le pubblicazioni correnti e la consultazione storica è protetta da password. Per la stessa ragione questa pagina ha due schede e non dieci: nessun documento nomina un tratto del litorale di San Vito, e non ne inventiamo. La condizione che invece è scritta, e che conta, è l'orario: dal 23 maggio al 20 settembre 2026 la Regione consente l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere soltanto fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, quindi la mattina presto e la sera. E qui c'è una cosa che vale la pena sapere: quella regola il Comune l'ha pubblicata, ma come atto altrui. All'albo pretorio, dall'8 luglio al 7 agosto 2026, sta l'avviso n. 440 a firma della Regione Abruzzo, che è la risposta dell'Ufficio Demanio Marittimo a una richiesta di chiarimenti dell'Ordine dei Medici Veterinari di Pescara e contiene esattamente quella fascia oraria: è arrivata prima ancora della determinazione regionale che l'ha poi recepita. 🔑 Una cosa manca, e pesa: il Piano Demaniale Marittimo Regionale mette fra le dotazioni minime di ogni Comune costiero un'area attrezzata per cani e gatti, e nei registri di San Vito Chietino non c'è né quell'area né un piano demaniale marittimo comunale che possa prevederla. Quattro cose non le sappiamo. Non sappiamo se sul posto ci sia cartellonistica, e quale. Non sappiamo dove passi il confine fra le spiagge libere e i tratti in concessione: il litorale di San Vito è fatto di calette e di tratti sotto i trabocchi, e il punto che indichiamo è la località Marina di San Vito come è mappata in OpenStreetMap, cioè un orientamento e non una spiaggia individuata. Non dichiariamo un obbligo di guinzaglio: la legge regionale chiede «il guinzaglio o la museruola», in alternativa, e nessun atto comunale è più severo. Non abbiamo infine verificato se qualche tratto ricada in un sito della rete Natura 2000 con regole proprie: dove accade — succede nel vicino Comune di Ortona — a decidere non è più soltanto il Comune.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Abruzzo
- Atto
- Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026 del 24 febbraio 2015
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