Abruzzo (CH)
Spiagge per cani a Fossacesia
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Fossacesia
Quello che leggi in questa pagina viene da 13 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Abruzzo
Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 24 febbraio 2015
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Comune di Fossacesia
«Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 3 febbraio 2005, letto per intero il 06/08/2026 nel testo pubblicato sul sito istituzionale
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 3 febbraio 2005
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fossacesia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Comune di Fossacesia — servizi online, consultazione ordinanze, delibere e altri atti
registro comunale delle ordinanze sindacali e dirigenziali 2026, 2025, 2024, 2023 e 2022, registro delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio 2024-2026 e registro degli «altri atti» 2024-2026, interrogati per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fossacesia — servizi online, consultazione ordinanze, delibere e altri atti, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo
determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione; riletta per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina, Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo
nota di riscontro alla richiesta prot. n. 246/2026 del Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, «Disciplina per l'accesso alle spiagge e per la balneazione degli animali d'affezione – Stagione balneare 2026. Chiarimenti», indirizzata all'Ordine e per conoscenza ai diciannove Comuni della costa, fra cui Fossacesia, che vi compare con le caselle comune@pec.fossacesia.org e urbanistica@comune.fossacesia.ch.it; il testo che abbiamo letto è la copia pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Vito Chietino con il numero 440 dall'08/07/2026 al 07/08/2026
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 8 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina, Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo
legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 aprile 2014
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina, Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo
Ordinanza Balneare 2026, approvata con determinazione dirigenziale n. DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con determinazione n. DPC032/118 del 21/05/2026, articolo 1 (stagione e periodo di balneazione), articolo 3 (divieti) e articolo 4 comma 5 (zone di accoglienza del cane)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 21 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina, Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026»; «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Comune di Fossacesia
«Regolamento Concessioni Demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo», pubblicato fra gli atti normativi del Comune
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fossacesia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Comune di Fossacesia — servizi online, consultazione ordinanze e delibere
registro comunale delle ordinanze sindacali e dirigenziali degli anni 2024, 2025 e 2026 e registro delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio 2024-2026, consultati per intero
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fossacesia — servizi online, consultazione ordinanze e delibere, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo
Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 24 febbraio 2015
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo
determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'articolo 4 comma 5 sull'accesso degli animali d'affezione
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 14 luglio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Regione Abruzzo
legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 aprile 2014
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Abruzzo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Fossacesia Marina.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026 e determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026, che integra l'Ordinanza Balneare 2026».
Comune di Fossacesia
«Regolamento Concessioni Demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo», quattro pagine, riscaricato e riletto per intero il 06/08/2026
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 6 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Fossacesia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia.
Nelle schede lo citiamo così: «Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi il luogo di Fossacesia sulla mappa
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere di Fossacesia Marina
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl Piano Demaniale Marittimo Regionale, nelle sue Norme di dettaglio — un PDF scansionato di venti pagine, riletto con riconoscimento ottico il 6 agosto 2026 —, non si limita a permettere: obbliga. L'articolo 7, che elenca le funzioni dei Comuni, alla lettera n) del comma 1 mette fra queste la «dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della l.r. 19/2014 e della ordinanza balneare»; il comma 3 lettera g) chiede ai Comuni di disciplinare in via prioritaria, nei piani demaniali comunali, le «aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”»; il comma 4 prevede che il Servizio regionale vigili e, in caso di accertato inadempimento di uno o più Comuni, nomini commissari ad acta. L'articolo 4 comma 1 lettera t) elenca quelle stesse aree fra le tipologie concessorie, e l'articolo 5 comma 53 prescrive che «le aree per animali domestici “bao/miao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della l.r. 19/2014 e della Ordinanza balneare»: abbiamo riletto quel comma perché la nota regionale del luglio 2026 lo cita come comma 5, e il numero giusto è 53. A Fossacesia un'area attrezzata di questo tipo non risulta: non compare in nessuno dei registri di ordinanze, delibere e altri atti che abbiamo interrogato, e la variante generale al Piano Demaniale Marittimo Comunale — approvata nel 2025, cioè dopo dieci anni dal Piano regionale — non è consultabile online, quindi non possiamo dire se la preveda.A Fossacesia il cane in spiaggia può stare, ma non perché il Comune lo abbia scritto: perché non lo ha vietato. In Abruzzo la legge regionale garantisce l'accesso e permette ai Comuni di individuare le aree vietate soltanto entro il 30 marzo di ciascun anno; il 6 agosto 2026 abbiamo interrogato di nuovo per intero i registri comunali — ordinanze del 2026, 2025 e 2024, delibere di Giunta e di Consiglio dal 2024, «altri atti», più il regolamento sulle concessioni demaniali e il regolamento comunale sulla tutela degli animali del 2005 — e nessuno contiene una regola sull'accesso degli animali all'arenile. Questa è una constatazione nostra, fondata su quei registri, e va detto anche il suo limite: il registro delle ordinanze online comincia dal 2024 e per il 2023 e il 2022 non restituisce nulla, quindi un atto più vecchio e mai revocato non sarebbe visibile lì. Per la stessa ragione questa pagina ha due schede e non dieci: non ci sono tratti nominati da nessun atto, e non ce li inventiamo. La condizione che invece è scritta, e che conta, è l'orario: dal 23 maggio al 20 settembre 2026 la Regione consente l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere soltanto fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove — quindi la mattina presto e la sera —, e lo ha detto due volte, prima con una nota di chiarimenti pubblicata l'8 luglio e poi con la determinazione del 14 luglio, entrambe trasmesse per conoscenza al Comune di Fossacesia. Non dichiariamo un obbligo di guinzaglio: la legge regionale chiede «il guinzaglio o la museruola», in alternativa, e nessun atto comunale è più severo. 🔑 Una cosa che manca e che pesa: il Piano Demaniale Marittimo Regionale mette fra le dotazioni minime di ogni Comune costiero un'area attrezzata per cani e gatti, e chiede ai piani d'arenile comunali di disciplinarla in via prioritaria. Fossacesia ha approvato la variante generale al proprio Piano Demaniale Marittimo Comunale il 17 aprile 2025, ma il portale dichiara quel documento «non disponibile per la consultazione online»: se una bao beach ci sia dentro non lo sappiamo, e allo stato degli atti pubblicati non ne risulta nessuna. Tre cose non le sappiamo. Non sappiamo se sul posto ci sia cartellonistica, e che cosa dica. Non sappiamo dove passi il confine fra le spiagge libere e i tratti in concessione: il punto che indichiamo è la località Fossacesia Marina come è mappata in OpenStreetMap, cioè un orientamento e non una spiaggia individuata. Non abbiamo infine verificato se qualche tratto del litorale ricada in un sito della rete Natura 2000 con regole proprie: dove accade — succede nel vicino Comune di Ortona — la regola non la detta più soltanto il Comune.Fonte: Regione Abruzzo, Piano Demaniale Marittimo Regionale, Allegato C «Norme di dettaglio», articolo 4 comma 1 lettera t), articolo 5 comma 53 e articolo 7 comma 1 lettera n), comma 3 lettera g) e comma 4; PDF scansionato, riletto con riconoscimento ottico il 06/08/2026Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia
Dati incompletiLimite di peso non verificatoLa legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro, e questa è la ragione per cui non dichiariamo un obbligo di guinzaglio. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito: è la porta che Fossacesia non ha mai aperto, perché non ha mai individuato nulla. Il comma 3 chiede ai concessionari di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile, gli impone di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata e interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate. L'articolo 4 impone cartelli con le prescrizioni. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.Dentro una concessione la regola non è quella delle spiagge libere, ed è l'unica distinzione che gli atti fanno sul litorale di Fossacesia: per questo ha una scheda sua. Sulle spiagge libere la Regione impone un orario — fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, dal 23 maggio al 20 settembre —; negli stabilimenti quell'orario non c'è, ma l'accesso è consentito soltanto dove il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e ne abbia dato comunicazione al Comune. Il risultato pratico è che qui non possiamo promettere niente. Quali stabilimenti di Fossacesia abbiano fatto quella comunicazione non risulta da nessun atto pubblicato: il Comune non tiene un elenco consultabile, il regolamento comunale sulle concessioni demaniali stagionali non nomina mai gli animali e non prevede fra le attività assentibili un'area attrezzata per cani, e la variante generale al Piano Demaniale Marittimo Comunale approvata il 17 aprile 2025 non è consultabile online. Al contrario, la legge regionale consente a ciascun concessionario anche di vietare l'ingresso agli animali nella propria struttura, comunicandolo al Comune entro il 30 marzo: succede davvero da queste parti — nel vicino Comune di Rocca San Giovanni lo ha fatto lo stabilimento «Il Cavalluccio» —, e a Fossacesia chi lo abbia fatto non lo sappiamo. Sul posto vale il cartello, e conviene telefonare prima. Non pubblichiamo coordinate, perché questa scheda non indica un luogo ma un regime, e non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia: gli atti pubblici non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il gestore e non è pubblicata.Fonte: Regione Abruzzo, legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato
Le aree di sgambamento a Fossacesia
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Fossacesia quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.