Tutte le spiagge di Fossacesia
Scheda della spiaggia
Stabilimenti balneari in concessione a Fossacesia
Fossacesia (CH) · Abruzzo
Stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime stagionali del litorale di Fossacesia, lungo la Costa dei Trabocchi (CH)

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale abruzzese sull'accesso alle spiagge degli animali da affezione, riletta per intero il 6 agosto 2026, parte da un permesso e non da un divieto. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola — in alternativa fra loro, e questa è la ragione per cui non dichiariamo un obbligo di guinzaglio. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia in cui l'accesso resti consentito: è la porta che Fossacesia non ha mai aperto, perché non ha mai individuato nulla. Il comma 3 chiede ai concessionari di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare dentro la propria concessione. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla disponibilità di certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni, esclude dalle zone riservate gli animali non vaccinati, vieta l'accesso alle cagne in periodo estrale, prevede che gli animali possano sostare entro il perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del detentore e fa salvo l'accesso dei cani guida per non vedenti. L'articolo 3 mette in capo al proprietario la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice civile, gli impone di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare con acqua anche marina quelle liquide, consente la balneazione dell'animale dove non sia espressamente vietata o segnalata e interdice piscine, docce e aree ludiche o sportive delimitate e segnalate. L'articolo 4 impone cartelli con le prescrizioni. La legge non pone limiti di taglia o di peso e non prevede fasce orarie.
Ordinanza Balneare regionale 2026, articolo 4 comma 5; nota di chiarimenti della Regione Abruzzo pubblicata l'8 luglio 2026; determinazione regionale DPC032/168 del 14 luglio 2026; legge regionale Abruzzo 17 aprile 2014, n. 19, articolo 1 comma 3. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani, gatti.
- Non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia o di peso: gli atti pubblici letti — legge regionale 19/2014, Ordinanza Balneare 2026, nota regionale di chiarimenti del luglio 2026, determinazione DPC032/168 e regolamento comunale sulle concessioni demaniali stagionali — non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il concessionario e non è pubblicata. Restano comunque le condizioni igienico-sanitarie della legge regionale: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, divieto di accesso alle cagne in periodo estrale, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze del detentore, rimozione immediata delle deiezioni. I cani guida per non vedenti sono comunque ammessi.
Dove si trova
Stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime stagionali del litorale di Fossacesia, lungo la Costa dei Trabocchi (CH)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Dentro una concessione la regola non è quella delle spiagge libere, ed è l'unica distinzione che gli atti fanno sul litorale di Fossacesia: per questo ha una scheda sua. Sulle spiagge libere la Regione impone un orario — fuori dalla fascia dalle otto alle diciannove, dal 23 maggio al 20 settembre —; negli stabilimenti quell'orario non c'è, ma l'accesso è consentito soltanto dove il concessionario abbia attivato il servizio di accoglienza degli animali e ne abbia dato comunicazione al Comune. Il risultato pratico è che qui non possiamo promettere niente. Quali stabilimenti di Fossacesia abbiano fatto quella comunicazione non risulta da nessun atto pubblicato: il Comune non tiene un elenco consultabile, il regolamento comunale sulle concessioni demaniali stagionali non nomina mai gli animali e non prevede fra le attività assentibili un'area attrezzata per cani, e la variante generale al Piano Demaniale Marittimo Comunale approvata il 17 aprile 2025 non è consultabile online. Al contrario, la legge regionale consente a ciascun concessionario anche di vietare l'ingresso agli animali nella propria struttura, comunicandolo al Comune entro il 30 marzo: succede davvero da queste parti — nel vicino Comune di Rocca San Giovanni lo ha fatto lo stabilimento «Il Cavalluccio» —, e a Fossacesia chi lo abbia fatto non lo sappiamo. Sul posto vale il cartello, e conviene telefonare prima. Non pubblichiamo coordinate, perché questa scheda non indica un luogo ma un regime, e non dichiariamo l'assenza di limiti di taglia: gli atti pubblici non ne pongono, ma dentro una concessione la regola la scrive il gestore e non è pubblicata.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Abruzzo
- Atto
- legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli 1, 2, 3 e 4 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato del 17 aprile 2014
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