Scheda della spiaggia
Arenile del SIC Marina di Vasto
Vasto (CH) · Abruzzo
Arenile del Sito di Interesse Comunitario «Marina di Vasto», nella Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, Vasto (CH)
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026
Lo dispone ordinanza sindacale n. 13 del 19 marzo 2026 del Comune di Vasto, punto 1.

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», è stata letta per intero nel testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29 aprile 2014 e mai modificato. L'articolo 1 comma 1 dice che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola. Il comma 2 consente ai Comuni di individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui l'accesso è vietato, ma impone di prevedere per ogni Comune almeno un tratto di spiaggia aperto. Il comma 3 obbliga concessionari e gestori a comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative che intendono adottare. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle norme igienico-sanitarie: certificazione sanitaria o libretto delle vaccinazioni, esclusione degli animali non vaccinati dalle zone loro riservate, divieto per le cagne in periodo estrale, sanzione per chi non ha il cane identificato con microchip o tatuaggio, sosta entro il perimetro dell'ombrellone o nelle immediate vicinanze, accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti. L'articolo 3 impone al proprietario di garantire salute e benessere dell'animale, di rimuovere subito le deiezioni solide e di aspergere e dilavare quelle liquide, e stabilisce che «ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita»: a Vasto la balneazione è però espressamente vietata dall'ordinanza, salvo lo specchio acqueo davanti alle quattro spiagge aperte. L'articolo 4 impone la cartellonistica e consente spazi per ristoro, abbeveraggio e gioco degli animali. L'articolo 5 riguarda i cani da salvataggio, l'articolo 6 impegna la Regione a pubblicare sui propri siti del turismo l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti, l'articolo 7 le convenzioni fra stabilimenti, strutture ricettive e rifugi. La legge non pone limiti di taglia o di peso.
ordinanza sindacale n. 13 del 19 marzo 2026 del Comune di Vasto, punto 1. Vale dal 11 marzo 2026 al 23 novembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Arenile del Sito di Interesse Comunitario «Marina di Vasto», nella Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, Vasto (CH)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire un no. Il divieto è disposto dall'ordinanza sindacale n. 13 del 19 marzo 2026 e vale per la stagione balneare 2026; l'ordinanza non scrive le date, e quelle che indichiamo sono la stagione balneare 2026 come la fissa l'Ordinanza Balneare regionale, dall'11 marzo al 23 novembre 2026: è una nostra lettura, non una data dell'atto. Restano sempre ammessi i cani guida per non vedenti e i cani muniti di brevetto per il salvataggio. Fuori dalla stagione balneare l'ordinanza tace e noi non deduciamo. Non pubblichiamo coordinate: descriverebbero un ingresso che qui non avviene, e l'atto non ne dà. ⚠️ Anche qui il bene non è soltanto comunale: il tratto è un Sito di Interesse Comunitario e ricade nella Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto. Il divieto che riportiamo è quello dell'ordinanza del Comune; non abbiamo letto gli atti dell'ente gestore della Riserva e non sappiamo se aggiungano altro. L'Ordinanza Balneare regionale 2026, per parte sua, detta regole specifiche per le spiagge libere nelle aree Natura 2000, ma non riguardano gli animali.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
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- redazione
- Fonte
- Regione Abruzzo
- Atto
- legge regionale 17 aprile 2014, n. 19, «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articoli da 1 a 7 — testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale, in vigore dal 29/04/2014 e mai modificato del 17 aprile 2014
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