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Scheda della spiaggia

Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano

Montesilvano (PE) · Abruzzo

Area di spiaggia libera denominata SL_8 nella cartografia del Piano Demaniale Marittimo Comunale, a trenta metri a nord della concessione balneare «Sabbia d'Oro», fronte a mare di trentacinque metri e profondità media di trentatré metri e mezzo, Montesilvano (PE)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggia libera SL_8 per cani a Montesilvano.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Il 23 luglio 2026 il Sindaco di Montesilvano ha firmato una seconda ordinanza che riguarda chi arriva col cane, e che non c'entra con le spiagge ma vale su tutto il territorio comunale fino al 30 settembre 2026: la n. 59, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore». La premessa richiama i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara, assunta come riferimento per contiguità territoriale, che nel mese di luglio avevano segnalato livelli di rischio elevato. L'ordinanza vieta di detenere animali d'affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti, giardini o altri spazi esterni quando ricorra anche una sola di queste condizioni: esposizione diretta e prolungata ai raggi solari; assenza di zone d'ombra effettivamente fruibili per l'intera durata dell'esposizione; assenza di ventilazione o aerazione adeguate; mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile in quantità sufficiente; impossibilità per l'animale di raggiungere da solo un ricovero ombreggiato e protetto dal calore; condizioni ambientali che, per specie, razza, età o stato di salute, possano arrecargli sofferenza o pericolo. Obbliga a garantire in ogni momento acqua fresca, ombra, riparo e aerazione, e a verificare con frequenza le condizioni dell'animale. Vieta di lasciare animali in veicoli parcheggiati o in sosta, anche per brevi periodi e anche con i finestrini parzialmente aperti. Raccomanda inoltre — raccomanda, non ordina — di evitare passeggiate e attività fisica nelle ore più calde, indicativamente fra le undici e le diciotto, di verificare prima la temperatura dell'asfalto e dei marciapiedi per non ustionare i cuscinetti plantari, e di portare con sé acqua e un recipiente. La sanzione, quando la condotta non sia già punita da altra norma, va da venticinque a cinquecento euro. È un atto che chi passa l'estate a Montesilvano con un cane farebbe bene a conoscere, e che nessuna guida turistica riporta.

ordinanza sindacale n. 15 del 18 marzo 2026 del Comune di Montesilvano; area già individuata con ordinanza dirigenziale n. 14 del 14 maggio 2019. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Le condizioni le prende dalla legge regionale 19/2014, che ricopia per esteso: accesso e permanenza subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie, con obbligo per il proprietario o il detentore di munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni; divieto di accesso per gli animali non in regola con le vaccinazioni; divieto di accesso ai cani femmina durante il periodo estrale; sanzioni amministrative per chi ha un cane non identificabile tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; possibilità per gli animali di sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario; garanzia dello stato di salute e di benessere dell'animale a carico del proprietario, fatta salva la responsabilità dell'articolo 2052 del Codice Civile; rimozione immediata delle deiezioni solide e aspersione e dilavamento di quelle liquide con acqua, anche marina; interdizione dell'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi delimitate e segnalate; predisposizione di aree dove poter rinfrescare gli animali. Il bagno, invece, non è compreso: l'ordinanza vieta la balneazione degli animali su tutto il tratto di costa comunale, e questa è una regola di luogo, non di taglia. Chi non rispetta l'ordinanza rischia da cento a mille euro.

Dove si trova

Area di spiaggia libera denominata SL_8 nella cartografia del Piano Demaniale Marittimo Comunale, a trenta metri a nord della concessione balneare «Sabbia d'Oro», fronte a mare di trentacinque metri e profondità media di trentatré metri e mezzo, Montesilvano (PE)

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Quello che non sappiamo

È l'unico tratto di spiaggia libera di Montesilvano dove l'ordinanza consente l'accesso degli animali: su tutte le altre aree demaniali marittime del Comune il transito, la sosta e il bagno di qualsiasi animale sono vietati, e quel divieto ha una scheda sua; l'altra possibilità sono le concessioni balneari che espongono il cartello, e hanno anch'esse una scheda. Cinque cose vanno dette. La prima è la più importante, e distingue questa scheda da quasi tutte le altre del litorale abruzzese: qui il cane può stare sulla sabbia ma non può entrare in acqua. L'ordinanza dispone il divieto di balneazione degli animali «su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di MONTESILVANO» come disposizione autonoma, e non ritaglia alcuna eccezione per quest'area; l'abbiamo riletta riga per riga il 6 agosto 2026 per esserne certi. È una distinzione che l'atto fa espressamente e che non appiattiamo. La seconda è la posizione: l'ordinanza individua l'area solo per differenza, «a ml. 30,00 a nord della concessione demaniale Sabbia d'Oro», rinviando per il resto alla cartografia del piano demaniale comunale, che non è pubblicata. Il punto in mappa è quello che OpenStreetMap assegna allo stabilimento «Sabbia d'Oro», cioè il riferimento che l'atto usa, e l'area si trova trenta metri più a nord: vale come orientamento e non come confine. La terza è la fascia oraria: l'ordinanza comunale non ne fissa nessuna, ma la Regione Abruzzo, con determinazione del 14 luglio 2026 successiva di quattro mesi, ha precisato che nel periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente fuori dalla fascia oraria dalle otto alle diciannove. La SL_8 è spiaggia libera, quindi quella precisazione la riguarda. Non scegliamo fra i due atti: l'Ordinanza Balneare regionale, all'articolo 9 comma 5, dice che in caso di contrasto prevale la norma più restrittiva. La quarta è il periodo: l'atto vale «per la stagione balneare 2026» ma non ne scrive le date, e noi non le deduciamo. La quinta è che non sappiamo se l'area sia attrezzata: l'ordinanza impone al Comune di predisporre la cartellonistica sia dove l'ingresso è consentito sia dove non lo è, ma non prevede servizi, e il piano demaniale comunale — che è l'atto che assegna alla spiaggia la sigla SL_8 — non è reperibile né in albo pretorio, né sul sito del Comune, né in amministrazione trasparente: ricercato di nuovo il 6 agosto 2026, senza esito. Della SL_8 conosciamo quindi soltanto la descrizione che ne fa l'ordinanza.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Montesilvano
Atto
ordinanza sindacale n. 59 del 23/07/2026, «Misure contingibili e urgenti per la tutela del benessere animale durante le ondate di calore», registro di settore n. 59, efficace dalla pubblicazione e fino al 30/09/2026 del 23 luglio 2026
Originale
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