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Sardegna

Qui si parte da un divieto, e ogni spiaggia aperta è un'eccezione

La Sardegna ha 67 comuni con un arenile, e di 67abbiamo letto l'atto. È la costa dove la risposta più frequente è no, e non per colpa dei sindaci: a vietare il transito e la permanenza degli animali sulle spiagge è l'ordinanza balneare della Regione. Ogni tratto dove il cane può stare è un'area che un Comune ha dovuto istituire apposta.

67 comuni su 67 e 95 schede, di cui 67 sono luoghi dove il cane non può entrare. L'ultima lettura è del 24 agosto 2026.

Perché su questa costa la maggioranza delle schede è un divieto

L'ordinanza balneare della Regione Sardegna per il 2026 — determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k) — vieta il transito e la permanenza degli animali sull'arenile. Non è un divieto che qualche Comune ha aggiunto: è il punto di partenza di tutta l'isola, e vale finché un atto locale non ritaglia un'eccezione.

Le eccezioni scritte dentro l'ordinanza stessa sono poche e precise: le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS, UCIS, FISA o CISOM munite di tessera dell'associazione censita nel Registro regionale del volontariato; i cani guida per non vedenti; i cani da terapia d'affezione con le certificazioni di legge; e i cani condotti al guinzaglio dal personale di sorveglianza degli stabilimenti nelle ore di chiusura.

Poi c'è la porta degli stabilimenti, ed è l'unico posto di tutta la Sardegna dove compare un limite di taglia: il titolare della concessione può ammettere animali d'affezione — cani e gatti — di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni, sotto uno o più ombrelloni in zona retrostante, portati in braccio fino all'ombrellone e tenuti sempre al guinzaglio. Sulla spiaggia libera, invece, la taglia non c'entra: o l'area esiste, o non si entra.

Le aree che i Comuni istituiscono sono spesso molto regolate, e conviene leggerle prima di partire: a Bari Sardo, per fare un caso, il tratto di Planargia è aperto dall'alba al tramonto dal 5 giugno al 30 settembre, chiede l'iscrizione all'anagrafe e la scheda vaccinale da esibire al controllo— in mancanza si è sanzionati e allontanati — e prevede che ombra e acqua siano a carico di chi accompagna, perché l'area non ne ha.

Due divieti dell'isola non vengono da un'ordinanza stagionale ma da un decreto ministeriale— l'Asinara e l'area protetta di Villasimius — e questo cambia una cosa pratica: non finiscono con la stagione balneare. Valgono tutto l'anno, e le loro schede lo dicono.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Tutto sta in una domanda sola: quel Comune ha istituito un'area, oppure no. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Le righe che dicono che i cani non entrano sono la maggioranza, e non sono ricerche mancate: sono l'ordinanza regionale, letta e datata.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
StintinoSS · 2 schede
  • L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine).
    Il testo intero, e gli orari

    L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine). E' la determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna n. 2614, prot. 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo - ordinanza», pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con inserzione 61928, adottata sugli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17/30 del 15 aprile 2026. L'articolo 1 «Durata della stagione» divide l'anno in stagione estiva, dal 1 aprile al 31 ottobre, e stagione invernale, e precisa che in esecuzione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 la stagione balneare, ricompresa nella stagione estiva, e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. L'articolo 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», premette che «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione E' FATTO DIVIETO» e poi elenca le lettere da a) a s); la lettera k) recita: «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». In tutte le 14 pagine la parola «animali» compare una sola volta e la parola «cani» una sola volta, entrambe dentro questa lettera k): l'ordinanza 2026 non contiene nessun'altra disposizione sugli animali, e in particolare non riproduce piu' le regole di dettaglio che l'edizione 2017 dedicava al potere dei Comuni di individuare zone di litorale aperte agli animali, alle aree per animali d'affezione dentro le concessioni e all'accesso dei cani di piccola taglia sotto l'ombrellone. L'articolo 9 «Disposizioni finali e sanzioni» punisce le violazioni ai sensi della normativa vigente, in combinato disposto con l'articolo 1164 del Codice della navigazione, con l'Amministrazione regionale competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981, salve le competenze delle Direzioni marittime sulla sicurezza e sul servizio di salvamento a mare. L'ordinanza non pone limiti di taglia ne' di peso.

  • Alla Pelosa si applica il divieto generale dell'articolo 3 comma 1 lettera o) del regolamento comunale sulle aree demaniali marittime, lo stesso che vale per tutto il litorale di Stintino: il regolamento è stato letto per intero. ⚠️ Il Capo III del regolamento è dedicato per intero alla Pelosa — detta prescrizioni su stuoiette, fumo, risciacquo dei piedi, dune e commercio — e **non nomina mai gli animali**.
    Il testo intero, e gli orari

    Alla Pelosa si applica il divieto generale dell'articolo 3 comma 1 lettera o) del regolamento comunale sulle aree demaniali marittime, lo stesso che vale per tutto il litorale di Stintino: il regolamento è stato letto per intero. ⚠️ Il Capo III del regolamento è dedicato per intero alla Pelosa — detta prescrizioni su stuoiette, fumo, risciacquo dei piedi, dune e commercio — e **non nomina mai gli animali**. Non esiste quindi una regola speciale sui cani per questa spiaggia: vale quella generale, e l'assenza di una disposizione dedicata non è un'apertura.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    Porto TorresSS · 3 schede
    • La pagina delle domande frequenti del sito istituzionale del Parco Nazionale dell'Asinara, alla voce «E' possibile introdurre animali da compagnia sull'isola dell'Asinara?», risponde: «In base alla Deliberazione n. 32 del 24-06-2026 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara, nelle more dell'aggiornamento dello stesso, e' consentito l'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia nelle zone D individuate nel Piano del Parco, con le modalita' previste nei commi 4a, 4b, 4c, 5 e 6 dell'art. 12 sopra citato».
      Il testo intero, e gli orari

      La pagina delle domande frequenti del sito istituzionale del Parco Nazionale dell'Asinara, alla voce «E' possibile introdurre animali da compagnia sull'isola dell'Asinara?», risponde: «In base alla Deliberazione n. 32 del 24-06-2026 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara, nelle more dell'aggiornamento dello stesso, e' consentito l'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia nelle zone D individuate nel Piano del Parco, con le modalita' previste nei commi 4a, 4b, 4c, 5 e 6 dell'art. 12 sopra citato». La stessa pagina pubblica i collegamenti diretti al PDF della deliberazione n. 32/2026 e al PDF del Regolamento del Parco: e' la fonte che ci ha portato a entrambi gli atti.

    • Il regolamento comunale sugli animali, all'articolo 18 comma 3, vieta di condurre e far stazionare i cani «negli arenili non a loro destinati» — cioè in tutti tranne quello che il Comune ha destinato a loro — e lo fa «nel periodo di vigenza delle Ordinanze Regionali, della Capitaneria di Porto». ⚠️ È un divieto scritto in modo RELATIVO, non assoluto: il suo perimetro temporale dipende da quegli atti.
      Il testo intero, e gli orari

      Il regolamento comunale sugli animali, all'articolo 18 comma 3, vieta di condurre e far stazionare i cani «negli arenili non a loro destinati» — cioè in tutti tranne quello che il Comune ha destinato a loro — e lo fa «nel periodo di vigenza delle Ordinanze Regionali, della Capitaneria di Porto». ⚠️ È un divieto scritto in modo RELATIVO, non assoluto: il suo perimetro temporale dipende da quegli atti. L'ordinanza balneare regionale del 12 giugno 2026 vieta il transito degli animali fra le 8 e le 20 della stagione estiva, che il suo articolo 1 fissa dal 1° aprile al 31 ottobre. Fuori da quella finestra non lo sappiamo, e non lo deduciamo.

    • Il comunicato del 16 giugno 2017 documenta la nascita della spiaggia per cani e il suo fondamento.
      Il testo intero, e gli orari

      Il comunicato del 16 giugno 2017 documenta la nascita della spiaggia per cani e il suo fondamento. Il Sindaco firmo' l'ordinanza che autorizza i proprietari dei cani ad accedere alla spiaggia di «La Farrizza», con validita' dal 19 giugno al 10 settembre, dalle ore 9 alle ore 17. Il provvedimento e' dichiarato «in linea con l'ordinanza balneare della Regione Sardegna dell'11 aprile 2017, che prevede la possibilita' per i Comuni di individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali, delimitando e segnalando adeguatamente tali aree, nonche' garantendone la pulizia e vigilando affinche' i proprietari degli animali rispettino la normativa». L'ordinanza sindacale motivava cosi': «nella stagione estiva si intensifica il fenomeno dell'abbandono di animali domestici come conseguenza dei divieti e delle limitazioni alla circolazione e all'accoglienza degli animali nelle strutture ricettive, quali alberghi e stabilimenti, soprattutto nelle zone turistiche. Nel litorale del Comune di Porto Torres non sono presenti aree in concessione demaniale ad uso turistico ricettivo specificatamente attrezzate per la fruizione di bagnanti con cani al seguito». Il tratto e' individuato dal Piano di utilizzo dei litorali adottato dal Consiglio comunale, che «individua un tratto di litorale identificato nella spiaggia denominata La Farrizza da destinare all'accesso e alla fruizione da parte di animali domestici», e la Giunta comunale aveva approvato la proposta di istituire una zona delimitata di spiaggia per l'accesso dei cani e dei loro conduttori. Condizioni: documentazione sanitaria completa, accesso al guinzaglio, rimozione delle deiezioni, bagno degli animali sotto continuo controllo e nello specchio acqueo autorizzato.

    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    Nell'assetto dell'ordinanza n. 42/2020, l'unica di cui conosciamo il testo per esteso, non sono posti limiti di taglia ne' di peso. Possono accedere soltanto i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, clinicamente sani, di almeno tre mesi di eta' e in possesso della documentazione sanitaria che attesti la vaccinazione contro le piu' comuni malattie infettive; il proprietario deve essere maggiorenne e munito di documento d'identita', e in caso di controllo deve esibire la documentazione, pena la sanzione e l'allontanamento dall'area. L'accesso avviene sempre con guinzaglio corto, di lunghezza non superiore a 1,5 metri; la museruola va portata con se' e usata in caso di necessita' o su richiesta delle forze dell'ordine, e guinzaglio e museruola sono entrambi obbligatori per i cani con caratteristiche caratteriali difficili. E' vietato l'ingresso ai cani palesemente aggressivi e a quelli iscritti nel registro dei cani impegnativi della ASSL. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente e riposte negli appositi contenitori. Per motivi di sicurezza non possono accedere piu' di cinque o sei cani per volta. Il bagno e' consentito nello specchio acqueo antistante la zona riservata. Vigilano la Polizia locale e la Compagnia barracellare; la sanzione amministrativa per chi viola le regole va da 100 a 1.000 euro.

    SassariSS · 2 schede
    • Il comunicato del Comune di Sassari del 4 giugno 2026, «Attive le aree cani di Porto Ferro e Fiume Santo», a cura del Settore Ambiente e verde pubblico, dichiara: «Anche per l'estate 2026, sono confermati i due spazi del litorale pensati per i bagnanti che portano in spiaggia gli amici a quattro zampe: a Fiume Santo, con un'area lunga circa 250 metri lineari (per un totale di 1500 metri quadri) e a Porto Ferro, per 60 metri (per 360 metri quadrati).
      Il testo intero, e gli orari

      Il comunicato del Comune di Sassari del 4 giugno 2026, «Attive le aree cani di Porto Ferro e Fiume Santo», a cura del Settore Ambiente e verde pubblico, dichiara: «Anche per l'estate 2026, sono confermati i due spazi del litorale pensati per i bagnanti che portano in spiaggia gli amici a quattro zampe: a Fiume Santo, con un'area lunga circa 250 metri lineari (per un totale di 1500 metri quadri) e a Porto Ferro, per 60 metri (per 360 metri quadrati). Entrambe sono fruibili da subito e resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. Come gli anni precedenti, inoltre, le aree saranno vicine all'ingresso del litorale e saranno ben indicate dalla cartellonistica. I proprietari dei cani avranno a disposizione anche distributori di buste e guanti e dovranno rispettare le solite regole tra cui ripulire appena il cane sporca. Gli animali devono essere iscritti all'anagrafe canina, sani e microchippati; le femmine non devono essere in calore; i cani problematici dovranno tenere sempre museruola e guinzaglio». La pagina risulta aggiornata al 4 giugno 2026 alle 13:43 e non allega documenti.

    • L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate».
      Il testo intero, e gli orari

      L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate». Le eccezioni che l'atto elenca sono le unità cinofile da salvataggio munite di tessera, i cani guida per i non vedenti e i cani dedicati alla terapia da affezione con le certificazioni di legge. La stagione estiva, per l'articolo 1 lettera a), va dal 1° aprile al 31 ottobre. ⚠️ Fuori da quella fascia oraria l'ordinanza NON dispone, ed è un silenzio, non un permesso: la versione precedente concedeva espressamente il transito fuori orario su tutte le spiagge dell'isola, e la 2026 quella frase l'ha tolta. ⚠️ Per l'articolo 2 lettera b) le concessioni demaniali marittime le rilascia la REGIONE, non il Comune: le «aree appositamente attrezzate» non nascono da un atto comunale autonomo, e l'ordinanza non le elenca.

    • Vale dal 4 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
    • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
    • Nessun limite di taglia o peso
    • Guinzaglio obbligatorio
    Le condizioni per esteso

    L'ordinanza n. 56/2026 e' stata letta per intero e non pone limiti di taglia ne' di peso. Possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e clinicamente sani; non possono accedere le femmine durante la fase estrale. Gli animali devono avere il collare con targhetta identificativa che riporti i dati e il numero di telefono del proprietario, e il libretto sanitario in regola con le vaccinazioni, ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Il cane puo' accedere solo se il proprietario o detentore ha con se' guinzaglio e museruola; l'uso di entrambi e' obbligatorio per tutto il percorso segnato fino all'accesso all'area destinata ai cani, e a permanenza per i cani problematici. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente: il proprietario deve essere munito di paletta o raccoglitore e sacchetto e riporle negli appositi contenitori, portandole con se' fino al contenitore piu' vicino se quello dell'area e' distante. E' il proprietario a dover creare zone d'ombra e a fornire l'acqua, anche per la docciatura. Gli animali possono fare il bagno nello specchio acqueo antistante l'area, sotto controllo continuo e sotto la responsabilita' del proprietario. L'Amministrazione comunale e' sollevata da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, e puo' revocare l'utilizzo delle aree in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, per inosservanza delle norme, per motivi di sicurezza o di pubblico interesse. Le infrazioni sono punite, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni pecuniarie amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione, secondo la legge 689/1981.

    SorsoSS · 1 scheda
    • Il sito istituzionale del Comune di Sorso e' un portale OpenPA con ricerca interna a faccette, che risponde correttamente.
      Il testo intero, e gli orari

      Il sito istituzionale del Comune di Sorso e' un portale OpenPA con ricerca interna a faccette, che risponde correttamente. Interrogato il 24 agosto 2026: «cani» restituisce 7 risultati, tutti notizie su campagne di microchippatura, anagrafe canina e il progetto «Salva un amico», nessuna sull'accesso alle spiagge; «quattro zampe» restituisce 11 risultati, nessuno pertinente agli animali in spiaggia; «regolamento animali» restituisce 144 risultati, fra cui l'elenco completo dei «Documenti di funzionamento interno», che comprende i regolamenti TARI, SUAP, IMU, reperibilita' della polizia locale, edilizio, di polizia mortuaria, del personale, degli organi, canone unico e aree verdi, e non comprende alcun regolamento comunale sulla tutela o la conduzione degli animali; «ordinanza balneare» restituisce 51 risultati, il piu' pertinente dei quali e' la notizia del 14 maggio 2021 «Ordinanza balneare 2021 - disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», che pubblicava l'atto regionale, mentre non compare nessuna ordinanza balneare comunale di Sorso per il 2026 ne' per gli anni recenti. Conclusione: a Sorso non risulta alcun atto comunale che individui un tratto di litorale aperto agli animali, ne' alcun atto comunale che aggiunga divieti a quello regionale.

    • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
      CastelsardoSS · 1 scheda
      • La sitemap XML del Comune di Castelsardo, 1.046 indirizzi, e' stata scaricata e filtrata per le parole «cani», «animal», «dog», «spiagg», «balnear», «arenil», «litoral» e «zampe».
        Il testo intero, e gli orari

        La sitemap XML del Comune di Castelsardo, 1.046 indirizzi, e' stata scaricata e filtrata per le parole «cani», «animal», «dog», «spiagg», «balnear», «arenil», «litoral» e «zampe». Escono soltanto: le pagine turistiche delle spiagge (La Marina, Lu Poltu di la Rena, Le Celestine, Sacro Cuore Ampurias, Stella Maris - La Madonnina, piu' la pagina indice «Le spiagge»); alcune notizie su anagrafe canina e apposizione del microchip; un avviso su «misure finalizzate al miglioramento della sanita' e del benessere animale - attivita' di identificazione dei cani rurali»; la pagina argomento «Animale domestico», che risulta priva di contenuto; notizie di servizio sulle spiagge (Bibliospiaggia, «Spiagge e fondali puliti», progetto «Spiagge sicure», divieto e revoca del divieto di balneazione a La Marina per uno sversamento di idrocarburi); e due notizie che ripubblicavano le ordinanze balneari REGIONALI, quella del 2014 e quella del 2016, entrambe intitolate «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo». Nessun atto comunale che istituisca una spiaggia per cani, nessuna ordinanza balneare comunale, nessun regolamento comunale sulla tutela degli animali fra i sei regolamenti che il sito mostra senza JavaScript.

      • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
        ValledoriaSS · 2 schede
        • L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate».
          Il testo intero, e gli orari

          L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate». Le eccezioni che l'atto elenca sono le unità cinofile da salvataggio munite di tessera, i cani guida per i non vedenti e i cani dedicati alla terapia da affezione con le certificazioni di legge. La stagione estiva, per l'articolo 1 lettera a), va dal 1° aprile al 31 ottobre. ⚠️ Fuori da quella fascia oraria l'ordinanza NON dispone, ed è un silenzio, non un permesso: la versione precedente concedeva espressamente il transito fuori orario su tutte le spiagge dell'isola, e la 2026 quella frase l'ha tolta. ⚠️ Per l'articolo 2 lettera b) le concessioni demaniali marittime le rilascia la REGIONE, non il Comune: le «aree appositamente attrezzate» non nascono da un atto comunale autonomo, e l'ordinanza non le elenca.

        • Il «Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali nel territorio di Valledoria», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 settembre 2019, e' stato scaricato e letto per intero (14 pagine, 36 articoli).
          Il testo intero, e gli orari

          Il «Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali nel territorio di Valledoria», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26 settembre 2019, e' stato scaricato e letto per intero (14 pagine, 36 articoli). L'articolo 15, «Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche», consente ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini e aree verdi attrezzate, con la sola eccezione delle aree a uso esclusivo di giochi per l'infanzia; impone il guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri, l'obbligo di portare la museruola e di farla indossare ai cani mordaci o iscritti al registro dei cani impegnativi tenuto dalla ASL o su richiesta delle forze dell'ordine, e detta una serie di prescrizioni fra cui l'ingresso nei parchi e giardini «solo per transitare nelle passerelle pedonali», il divieto di accesso alle aree attrezzate a parco giochi, l'obbligo di raccolta delle deiezioni solide con sacchetti monouso chiudibili. L'articolo 16, «Aree e percorsi destinate ai cani», prevede che nel territorio comunale siano individuate aree espressamente riservate alla sgambatura, alla corsa e al gioco dei cani. Il regolamento NON contiene alcun articolo dedicato agli arenili, alle spiagge o al demanio marittimo: sull'accesso dei cani al litorale tace del tutto, e la disciplina va cercata altrove, cioe' nel PUL e nell'ordinanza balneare regionale.

        • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
        • Nessun limite di taglia o peso
        • Guinzaglio non obbligatorio
        Le condizioni per esteso

        L'articolo 11 del Regolamento d'uso del PUL e' stato letto per intero e non pone limiti di taglia ne' di peso; parla di «animali domestici» e di «animali da compagnia», non dei soli cani. Possono accedere esclusivamente gli animali regolarmente iscritti all'anagrafe, identificati con microchip o tatuaggio e muniti di documentazione sanitaria che dimostri la regolarita' delle vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero. Il proprietario o conduttore deve portare con se' una museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente: il conduttore deve essere munito di paletta e raccoglitore e depositarle negli appositi contenitori dei rifiuti, oppure portarle via e avviarle a smaltimento autorizzato. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di costa designato. I proprietari e conduttori sono responsabili del benessere e del controllo dell'animale e rispondono civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose. Nell'area valgono l'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e la restante normativa vigente. Il piano prevede inoltre che agli accessi siano collocati cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta dei rifiuti organici, che l'area sia delimitata con staccionate in legno o altra delimitazione difficilmente oltrepassabile dagli animali e comprenda al suo interno solo superfici prive di vegetazione, e che la concessione vicina possa svolgere il servizio di noleggio di attrezzature di supporto alla fruizione con animali domestici.

        BadesiSS · 1 scheda
        • La sitemap del sito istituzionale del Comune di Badesi e' segmentata per tipo di contenuto.
          Il testo intero, e gli orari

          La sitemap del sito istituzionale del Comune di Badesi e' segmentata per tipo di contenuto. Abbiamo scaricato e filtrato le sezioni documento_pubblico (222 indirizzi), notizia (185), page (35), servizio (13), luogo (4), territorio (1) ed evento. Filtrando per «cani», «animal», «dog», «spiagg», «balnear», «arenil», «litoral», «zampe», «demani», «regolament» e «ordinanz» emergono soltanto: la scheda del PUL in proposta preliminare; una notizia su un bando per la sterilizzazione di cani e gatti; una notizia sul rilascio delle autorizzazioni per la sosta a pagamento nelle localita' balneari per la stagione 2024; e l'elenco completo dei regolamenti comunali, che comprende i regolamenti su servizi socio-assistenziali, interventi socio-economici, contributi, incarichi esterni, consiglio comunale, onomastica stradale, protocollo, accesso agli atti, organizzazione degli uffici, IUC, canone patrimoniale, gestione dei rifiuti, ripartizione dei fondi di progettazione, economato, contabilita', incentivi per funzioni tecniche, servizio civico, accesso civico, noleggio con conducente, incompatibilita', progressioni economiche, entrate comunali, edilizio, controlli interni, protezione dei dati, mobilita' volontaria, commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, concessioni cimiteriali, nucleo di valutazione, compagnia barracellare, posizioni organizzative e occupazione del suolo pubblico. Non esiste, in tutto questo, un regolamento comunale sulla tutela o la conduzione degli animali, ne' un atto che apra un tratto di arenile ai cani, ne' un'ordinanza balneare comunale.

        • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
          Trinità d'Agultu e VignolaSS · 1 scheda
          • L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine).
            Il testo intero, e gli orari

            L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine). L'articolo 1 fissa la stagione estiva dal 1 aprile al 31 ottobre e, in esecuzione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre. L'articolo 3 premette che «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione E' FATTO DIVIETO» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». In tutte le 14 pagine la parola «animali» compare una volta sola e «cani» una volta sola, entrambe in questa lettera. L'articolo 9 punisce le violazioni in combinato disposto con l'articolo 1164 del Codice della navigazione. L'ordinanza non pone limiti di taglia ne' di peso.

          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
            AglientuSS · 1 scheda
            • L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine).
              Il testo intero, e gli orari

              L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine). L'articolo 1 «Durata della stagione» divide l'anno in stagione estiva, dal 1 aprile al 31 ottobre, e stagione invernale, e precisa che in esecuzione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 la stagione balneare, ricompresa nella stagione estiva, e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre. L'articolo 3 «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina» premette che «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione E' FATTO DIVIETO» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». In tutte le 14 pagine la parola «animali» compare una volta sola e la parola «cani» una volta sola, entrambe in questa lettera: l'ordinanza 2026 non contiene nessun'altra disposizione sugli animali, e in particolare non riproduce piu' le regole di dettaglio che le edizioni precedenti dedicavano alle aree per animali d'affezione dentro le concessioni e all'accesso dei cani di piccola taglia sotto l'ombrellone. L'articolo 9 «Disposizioni finali e sanzioni» punisce le violazioni ai sensi della normativa vigente in combinato disposto con l'articolo 1164 del Codice della navigazione, con l'Amministrazione regionale competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981, salve le competenze delle Direzioni marittime sulla sicurezza e sul salvamento a mare. L'ordinanza non pone limiti di taglia ne' di peso.

            • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
              Santa Teresa GalluraSS · 2 schede
              • Il regolamento comunale conferma il divieto dal lato del Comune e ne fissa il confine.
                Il testo intero, e gli orari

                Il regolamento comunale conferma il divieto dal lato del Comune e ne fissa il confine. L'articolo 1 dice che le sue norme «si applicano esclusivamente ai tratti di spiaggia "Animal friendly" del Comune di Santa Teresa Gallura e ai fruitori dei medesimi. Al di fuori di tali aree si applicano le ordinanze vigenti». L'articolo 6, comma 7, aggiunge che «è assolutamente vietata la sosta dei propri animali al di fuori delle aree "Animal friendly" delimitate», e l'articolo 5, comma 5, consente sull'arenile libero il solo transito, senza sosta, con l'animale in braccio o al guinzaglio di lunghezza massima 1,50 metri, e unicamente per raggiungere l'area attrezzata. Il regolamento non fissa fasce orarie proprie e non pone limiti di taglia né di peso.

              • La pagina «Aree Animal Friendly» del sito istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura è il luogo dove il Comune raccoglie tutto ciò che riguarda la spiaggia per cani, e pubblica quattro allegati: l'autorizzazione demaniale 2023, la delibera di istituzione della spiaggia Animal Friendly, il regolamento spiagge Animal Friendly e un cartello informativo. ⚠️ La pagina dichiara come ultimo aggiornamento il 20 luglio 2023 e i quattro allegati portano tutti quella data: non è stato aggiunto nulla per il 2024, il 2025 e il 2026, e in particolare non compare nessuna autorizzazione demaniale successiva a quella scaduta il 30 settembre 2023.
                Il testo intero, e gli orari

                La pagina «Aree Animal Friendly» del sito istituzionale del Comune di Santa Teresa Gallura è il luogo dove il Comune raccoglie tutto ciò che riguarda la spiaggia per cani, e pubblica quattro allegati: l'autorizzazione demaniale 2023, la delibera di istituzione della spiaggia Animal Friendly, il regolamento spiagge Animal Friendly e un cartello informativo. ⚠️ La pagina dichiara come ultimo aggiornamento il 20 luglio 2023 e i quattro allegati portano tutti quella data: non è stato aggiunto nulla per il 2024, il 2025 e il 2026, e in particolare non compare nessuna autorizzazione demaniale successiva a quella scaduta il 30 settembre 2023. La stessa data compare sul comunicato del Comune «Servizio Turismo, attivata a Porto Quadro la spiaggia Animal Friendly», che descrive «un'area delimitata di complessivi 500 mq (200 mq di arenile e 300 mq di specchio acqueo)» a fruizione libera e gratuita, subordinata al rispetto del regolamento, con i detentori direttamente responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali. Si noti che il comunicato inverte le due misure rispetto agli atti: la deliberazione di Giunta e l'autorizzazione regionale dicono 300 mq di arenile e 200 mq di specchio acqueo. Abbiamo tenuto la misura degli atti.

              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Guinzaglio obbligatorio
              Le condizioni per esteso

              Il regolamento è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso; parla di «animali di affezione» e «animali domestici», non dei soli cani. L'accesso all'area è consentito esclusivamente a persone in compagnia di animali domestici. Capienza: un animale ogni 10 metri quadrati, e ogni animale può essere accompagnato al massimo da quattro o cinque persone in base allo spazio disponibile. Requisiti dell'animale: documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive; per i cani, iscrizione all'anagrafe canina; per cani, furetti e gatti provenienti dall'estero, vaccinazione antirabbica; assenza di parassiti. È proibito l'accesso ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Il detentore deve portare con sé la museruola da usare in caso di necessità per l'incolumità di persone o animali, e deve evitare per quanto possibile latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, altrimenti è tenuto ad allontanarsi. Poiché l'area non è servita da percorsi dedicati, chi attraversa l'arenile libero di Porto Quadro per raggiungerla può solo transitare e non sostare, e deve tenere l'animale in braccio o al guinzaglio di lunghezza massima 1,50 metri. È vietata la sosta degli animali fuori dall'area delimitata. Gli accompagnatori devono dotarsi di ombrellone o altro riparo dal sole e di acqua sufficiente per l'abbeverata e l'eventuale docciatura, di paletta e sacchetti per le deiezioni solide — da raccogliere anche nel tratto di arenile percorso per arrivare all'area — e devono disperdere quelle liquide dilavandole con acqua di mare; a fine giornata vanno rimosse tutte le attrezzature. In acqua si entra nello specchio antistante l'area, segnalato da boe, in presenza e sotto la responsabilità del conduttore: non più di cinque cani per volta, da riassicurare al guinzaglio appena finito il bagno. L'animale non può restare incustodito né libero di vagare. Le violazioni del regolamento sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre a quanto previsto dall'art. 1164 del Codice della navigazione.

              PalauSS · 2 schede
              • L'ordinanza balneare regionale del 2021, che l'ordinanza comunale di Palau cita come propria base e che è rimasta vigente fino all'emanazione di quella 2026, all'art. 3 lettera i) vietava «durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto», escludendo dal divieto le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS, U.C.I.S., F.I.S.A., CISOM e scuole equiparate, munite durante il servizio di tessera di riconoscimento dell'associazione censita nel Registro regionale del volontariato.
                Il testo intero, e gli orari

                L'ordinanza balneare regionale del 2021, che l'ordinanza comunale di Palau cita come propria base e che è rimasta vigente fino all'emanazione di quella 2026, all'art. 3 lettera i) vietava «durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto», escludendo dal divieto le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS, U.C.I.S., F.I.S.A., CISOM e scuole equiparate, munite durante il servizio di tessera di riconoscimento dell'associazione censita nel Registro regionale del volontariato. Lo stesso articolo precisava poi che «durante la stagione balneare estiva, (dal 1° aprile al 31 ottobre) prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale», con l'obbligo di rispettare le norme igienico-sanitarie e di asportare le deiezioni, e che «il limite delle ore 20.00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19.00 dal 1° settembre ed alle ore 18.00 dal 1° ottobre». Aggiungeva che «le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza della R.A.S. e di altre Pubbliche Amministrazioni, essere autorizzate a individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali», con obbligo di delimitarle, segnalarle e garantirne la pulizia, e di vigilare sul rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006. Prevedeva infine che i titolari di concessione demaniale potessero consentire l'accesso ai propri stabilimenti balneari ad animali d'affezione, cani e gatti, «di piccola taglia», in regola con le vaccinazioni, sotto uno o più ombrelloni in zona retrostante o comunque tale da non arrecare disturbo, portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e «sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone». ⚠️ Nessuna di queste tre precisazioni — il permesso esplicito fuori dalla fascia 8-20 su tutte le spiagge, l'anticipazione oraria di settembre e ottobre, la regola sui cani di piccola taglia negli stabilimenti — compare nel testo dell'ordinanza regionale 2026, che su questa materia si limita alla lettera k) dell'art. 3.

              • L'ordinanza del Sindaco di Palau Francesco Giuseppe Manna n. 4 del 10 aprile 2026 ordina «che sia individuata, per la stagione balneare estiva 2026 quale area "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani, il tratto di spiaggia libera in loc.
                Il testo intero, e gli orari

                L'ordinanza del Sindaco di Palau Francesco Giuseppe Manna n. 4 del 10 aprile 2026 ordina «che sia individuata, per la stagione balneare estiva 2026 quale area "Animal Friendly" ove consentire l'accesso e la permanenza dei cani, il tratto di spiaggia libera in loc. Punta Nera della lunghezza di mt. 85 circa, meglio individuato nell'allegato "A"». Le prescrizioni sono queste: accesso consentito esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; rimozione immediata di qualunque deiezione a cura del proprietario o detentore, munito di paletta o raccoglitore, con deposito negli appositi contenitori; responsabilità piena del proprietario o detentore per il benessere, il controllo e la conduzione dell'animale, civilmente e penalmente, per danni o lesioni a persone, animali e cose; obbligo per il proprietario o detentore di essere «munito di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità»; bagno in mare permesso nello specchio acqueo antistante la zona, sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario o detentore; animali esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti e muniti di regolare documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale periodica contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; obbligo per l'accompagnatore di avere la scheda di vaccinazione ed esibirla in fase di controllo, «in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area»; obbligo di vigilare perché i cani non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso gli altri presenti; divieto assoluto di accesso ad animali con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale; impegno del Comune a periodici interventi di pulizia dell'arenile. Nelle premesse l'atto dichiara la propria base giuridica: «l'Ordinanza Balneare 2021 - Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo della Regione Autonoma della Sardegna … emanata con Determinazione n. 0001532 prot. n. 0017633 del 07/05/2021 … che, all'art. 3 lettera i), ponendo un generale divieto di introdurre animali nelle spiagge, di converso attribuisce alle amministrazioni comunali la facoltà di individuare determinati ambiti del demanio marittimo ove consentire il libero accesso agli utenti in compagnia dei propri animali domestici», e cita fra i visti anche la legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 sulla tutela degli animali. L'ordinanza si dichiara «immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione», incarica del controllo Polizia Municipale, Corpo Forestale di Palau, Guardie Zoofile Volontarie e gli altri corpi di polizia giudiziaria, e avverte che le infrazioni sono punite, salvo più grave reato, con le sanzioni amministrative dell'art. 1164 del Codice della navigazione. È trasmessa fra gli altri all'Ufficio Locale Marittimo di Palau e alla Capitaneria di Porto di La Maddalena. L'atto non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia né di peso, non indica una data di chiusura della stagione e non riporta coordinate.

              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
              • Vale dal 10 aprile 2026.
              • Nessun limite di taglia o peso
              • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
              Le condizioni per esteso

              L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; parla solo di cani. Possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con la documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale periodica contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; gli animali devono essere esenti da pulci, zecche o altri parassiti. L'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione ed esibirla al controllo: se non l'ha, viene sanzionato e allontanato immediatamente dall'area. Il proprietario o detentore deve essere munito di guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità, ed è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con paletta o raccoglitore e riposte negli appositi contenitori. Il bagno in mare è permesso nello specchio acqueo antistante il tratto, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario. Il proprietario deve vigilare perché il cane non arrechi disturbo al vicinato e non manifesti aggressività verso gli altri presenti. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. Il Comune si impegna a periodici interventi di pulizia dell'arenile. Le infrazioni sono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni pecuniarie amministrative dell'art. 1164 del Codice della navigazione, secondo la legge 689/81. Il controllo è affidato a Polizia Municipale, Corpo Forestale di Palau, Guardie Zoofile Volontarie e altri corpi di polizia giudiziaria.

              La MaddalenaSS · 1 scheda
              • La pagina «Misure e norme di salvaguardia dell'Arcipelago di La Maddalena» del sito dell'Ente Parco spiega che le limitazioni derivano dalle Misure di salvaguardia previste dall'Allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996, che suddividono il territorio in zone, e che dal 2007 i regolamenti annuali sono stati sostituiti da specifiche ordinanze.
                Il testo intero, e gli orari

                La pagina «Misure e norme di salvaguardia dell'Arcipelago di La Maddalena» del sito dell'Ente Parco spiega che le limitazioni derivano dalle Misure di salvaguardia previste dall'Allegato A del D.P.R. 17 maggio 1996, che suddividono il territorio in zone, e che dal 2007 i regolamenti annuali sono stati sostituiti da specifiche ordinanze. L'elenco dei «link rapidi alle Ordinanze in vigore» pubblicato in fondo alla pagina comprende: l'ordinanza n. 1 del 06/08/2024 del Commissario Straordinario sulla salvaguardia degli habitat e dei fondali di Posidonia oceanica; il disciplinare locazione (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 dell'11/03/2023); le misure di salvaguardia sul diporto nautico (ordinanza n. 03/2007); il disciplinare noleggio (deliberazione n. 14 dell'11/03/2023); la deliberazione n. 18 del 04/06/2022 sul noleggio e locazione di unità da diporto; la deliberazione n. 17 del 04/06/2022 «Disciplinare fruizione dei sentieri di Cala Coticcio e Cala Brigantina in zona TA nell'Isola di Caprera»; l'ordinanza del Presidente n. 1 del 6 maggio 2022 sulla spiaggia del Cavalieri all'isola di Budelli; i corrispettivi dei diritti di ingresso (deliberazione n. 21 del 14/06/2017); le misure di salvaguardia sulle aree di libero ancoraggio (ordinanza n. 1/2015); quelle sulla circolazione dei veicoli a motore su sentieri, spiagge e strade sterrate in zona TA (ordinanza n. 02/2010); i punti di immersione protetta (Adu n. 4 del 20/07/2011); le misure sulla Spiaggia Rosa (ordinanza n. 04/2011). Nessuno di questi atti, a giudicare dall'oggetto dichiarato, riguarda l'accesso dei cani alle spiagge, e la parola cani o animali non compare né in questa pagina né nelle pagine «Spiagge» e «Codice di comportamento» del sito. La pagina ricorda inoltre «la tutela integrale della Spiaggia Rosa, attuata grazie alle Misure di salvaguardia e ad un'Ordinanza emessa nell'agosto del 2008». ⚠️ Il testo dell'Allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996 non è stato letto: è il documento in cui un eventuale divieto del Parco sugli animali domestici starebbe, e resta il nostro buco dichiarato su questo Comune.

              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                ArzachenaSS · 1 scheda
                • L'ordinanza balneare della Regione Sardegna per il 2026 è la determinazione del Direttore generale degli Enti locali e finanze n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», letta per intero.
                  Il testo intero, e gli orari

                  L'ordinanza balneare della Regione Sardegna per il 2026 è la determinazione del Direttore generale degli Enti locali e finanze n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», letta per intero. All'art. 3, sotto la formula «Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione È FATTO DIVIETO», la lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 definisce la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. L'art. 2 lettera b) ricorda che è la Regione a esercitare le funzioni amministrative sul demanio marittimo, e l'art. 9 punisce le violazioni in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione. Nel territorio di Arzachena non risulta istituita nessuna «area appositamente attrezzata» per gli animali, quindi il divieto regionale copre l'intero litorale comunale.

                • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                  Golfo AranciSS · 1 scheda
                  • Ricerca condotta il 24 agosto 2026 sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, che è un WordPress.
                    Il testo intero, e gli orari

                    Ricerca condotta il 24 agosto 2026 sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, che è un WordPress. Le sitemap dei contenuti (pagine, avvisi in home, documenti pubblici, notizie, luoghi, servizi) sommano 1.267 indirizzi: filtrandoli sulle parole cani, animali, friendly, dog, zampe, spiaggia, balneare, arenile e ordinanza, gli unici risultati sono tre documenti sui matrimoni celebrati sulle spiagge e l'ordinanza n. 1 del 18/01/2026, che è un atto invernale non attinente. Le API pubbliche di WordPress (/wp-json/wp/v2/search) restituiscono zero risultati per «cani» e zero per «balneare»; per «animali» tornano solo notizie di servizi sociali. Il motore di ricerca del sito, interrogato su cani, spiaggia e balneare, non produce risultati pertinenti. Conclusione: sul sito istituzionale non è pubblicata nessuna ordinanza balneare comunale, né alcun atto che istituisca un tratto di spiaggia per cani. ⚠️ L'albo pretorio del Comune non è stato interrogato: il percorso /albo-pretorio/ del sito risponde 404 e l'albo è pubblicato su un portale trasparenza separato (trasparenza.comune.golfoaranci.ss.it, ente 197) che non abbiamo raggiunto con una ricerca da riga di comando. Non affermiamo quindi che un'ordinanza comunale non esista: affermiamo che non è pubblicata sul sito e che noi non l'abbiamo trovata.

                  • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                    OlbiaSS · 1 scheda
                    • Il Disciplinare integrativo 2025 dell'Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ventinove pagine, è stato scaricato dalla sezione «Regolamenti» del sito dell'Ente gestore e letto.
                      Il testo intero, e gli orari

                      Il Disciplinare integrativo 2025 dell'Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ventinove pagine, è stato scaricato dalla sezione «Regolamenti» del sito dell'Ente gestore e letto. Cercando nel testo le parole animale, cani, cane, affezione e domestico, l'unica ricorrenza è l'intestazione di una tabella, «CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI», che riguarda la tutela della fauna selvatica e non gli animali domestici. Il disciplinare non contiene disposizioni sull'accesso dei cani alle spiagge dell'Area Marina Protetta. ⚠️ Il «Regolamento di esecuzione ed organizzazione» dell'AMP, pubblicato sulla stessa pagina, è un PDF di trentacinque pagine da cui non si estrae alcun testo — è una scansione senza livello testuale — e non l'abbiamo letto: se un divieto dell'Area Marina Protetta sugli animali domestici esiste, è lì che starebbe, e noi non l'abbiamo visto.

                    • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                      San TeodoroSS · 2 schede
                      • Verificata l'ipotesi che la competenza sull'arenile fosse dell'Area Marina Protetta e non del Comune: non lo è.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Verificata l'ipotesi che la competenza sull'arenile fosse dell'Area Marina Protetta e non del Comune: non lo è. Il «Regolamento di esecuzione ed organizzazione» dell'AMP Tavolara - Punta Coda Cavallo è pubblicato come scansione senza testo ed è stato letto per intero convertendo le 35 pagine con pdftoppm e riconoscendole con tesseract in lingua italiana (circa 100.000 caratteri): non vi compaiono le parole «cani», «cane», «animali», «spiaggia», «arenile» né «litorale». L'art. 1 dichiara che il regolamento «stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta», con delimitazione e zonazione fissate dal decreto istitutivo del 12 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 28 novembre 2001; il corpo dell'atto disciplina immersioni, ancoraggio, navigazione e pesca. Anche il «Disciplinare integrativo 2025» approvato dal MASE, scaricato e letto per intero, non nomina spiagge né animali domestici.

                      • Portale ufficiale del Comune per la prenotazione delle spiagge consultato: «L'accesso alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu è soggetto a prenotazione obbligatoria nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre».
                        Il testo intero, e gli orari

                        Portale ufficiale del Comune per la prenotazione delle spiagge consultato: «L'accesso alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu è soggetto a prenotazione obbligatoria nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre». Le prenotazioni giornaliere si aprono ogni giorno alle 18:00 per il secondo giorno successivo, ogni prenotazione può comprendere fino a 6 persone, un utente non può inserire più di una prenotazione al giorno. La pagina «Documentazione prenotazione spiagge» del sito istituzionale pubblica il regolamento consiliare, la deliberazione che lo approva e l'ordinanza n. 40/2025. Il portale non dice nulla sugli animali. ⚠️ Lo stesso portale avverte della presenza di siti non ufficiali che offrono prenotazioni per Cala Brandinchi.

                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                      • Nessun limite di taglia o peso
                      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                      Le condizioni per esteso

                      Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso agli animali ammessi sulla spiaggia. Il limite di taglia compare solo nell'ordinanza balneare regionale e solo dentro le aree in concessione: lì il titolare della concessione demaniale «può consentire l'accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante», con l'animale portato in braccio fino all'ombrellone e tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone. L'ordinanza regionale chiede in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la rimozione delle deiezioni con le apposite attrezzature, e ricorda che il proprietario risponde del comportamento dell'animale ai sensi dell'art. 2052 del codice civile. Restano fuori dal divieto regionale le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS, UCIS, FISA o CISOM munite di tessera di riconoscimento dell'associazione censita presso il Registro regionale del volontariato, i cani guida per non vedenti e i cani da terapia d'affezione muniti delle certificazioni di legge, e i cani condotti al guinzaglio dal personale di sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.

                      Le condizioni per esteso

                      Il regolamento comunale è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso agli animali ammessi sulla spiaggia. Il limite di taglia compare solo nell'ordinanza balneare regionale e solo dentro le aree in concessione, dove il titolare può ammettere animali d'affezione «di piccola taglia» in regola con le vaccinazioni, sotto uno o più ombrelloni della zona retrostante, portati in braccio fino all'ombrellone e tenuti sempre al guinzaglio. L'ordinanza regionale chiede in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la rimozione delle deiezioni, e ricorda che il proprietario risponde del comportamento dell'animale ai sensi dell'art. 2052 del codice civile. Restano fuori dal divieto regionale le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS, UCIS, FISA o CISOM munite di tessera di riconoscimento, i cani guida per non vedenti e i cani da terapia d'affezione muniti delle certificazioni di legge, e i cani condotti al guinzaglio dal personale di sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.

                      SiniscolaNU · 1 scheda
                      • L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», Le eccezioni che l'atto elenca sono le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione censita presso il Registro Regionale del Volontariato, i cani guida per i non vedenti e i cani dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge.
                        Il testo intero, e gli orari

                        L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», Le eccezioni che l'atto elenca sono le unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione censita presso il Registro Regionale del Volontariato, i cani guida per i non vedenti e i cani dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge. La stagione estiva, per l'articolo 1 lettera a), va dal 1° aprile al 31 ottobre. ⚠️ Fuori da quella fascia oraria l'ordinanza NON dispone, e questo è un silenzio, non un permesso: l'ordinanza precedente, quella del 2020, concedeva espressamente il transito «prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00 in tutte le spiagge del territorio regionale», e la versione 2026 quella frase NON la contiene più — le parole «prima delle», «dopo le» e «permesso» non compaiono nel testo. Abbiamo verificato la differenza confrontando i due atti riga per riga. Che cosa valga oggi fuori dalle 8-20 non lo sappiamo, e non lo deduciamo. ⚠️ Un secondo fatto che in Sardegna cambia tutto: per l'articolo 2 lettera b) le concessioni demaniali marittime le rilascia la REGIONE, non il Comune. Le «aree appositamente attrezzate» che l'ordinanza nomina non nascono quindi da un atto comunale autonomo, e l'ordinanza non le elenca.

                      • Vale dal 27 luglio 2012 al 31 ottobre 2012.
                      • Nessun limite di taglia o peso
                      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                      Le condizioni per esteso

                      L'ordinanza n. 56/2012 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni che detta sono queste: possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con la profilassi vaccinale periodica, esenti da pulci, zecche e altri parassiti; l'accompagnatore deve essere maggiorenne, portare con sé un documento di identità e la scheda di vaccinazione, ed esibirli su richiesta di chi controlla, pena la sanzione e l'allontanamento immediato. Il guinzaglio e la museruola vanno portati con sé «da utilizzare in caso di necessità»: l'atto non impone di tenere il cane legato per tutto il tempo, e per questo la scheda non dichiara un obbligo di guinzaglio che l'ordinanza non scrive. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con paletta o raccoglitore e riposte negli appositi contenitori. Il bagno in mare è espressamente consentito, «nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore». L'area non ha ombra, acqua né servizio di salvataggio, e spetta al proprietario creare zone d'ombra e portare l'acqua per abbeverata e docciatura, senza detergenti. È vietata la sosta dei cani fuori dalle aree autorizzate. L'accesso è proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Le infrazioni sono punite con le sanzioni dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

                      DorgaliNU · 1 scheda
                      • Anche il divieto regionale è delimitato dall'orario e non lo travalica.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Anche il divieto regionale è delimitato dall'orario e non lo travalica. L'articolo 3 lettera k) dell'ordinanza regionale n. 2614/24684 del 12 giugno 2026 vieta il transito di animali «fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva» nelle aree non appositamente attrezzate: fuori da quella fascia oraria l'ordinanza regionale, letta per intero nelle sue quattordici pagine, non pone alcuna disposizione sugli animali sulle spiagge sarde, e non prescrive per essi né guinzaglio né museruola né limiti di taglia. La stessa ordinanza, all'articolo 1 lettera a), fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre: fuori da quel periodo il divieto della lettera k) non opera in nessuna ora del giorno. L'ordinanza resta in vigore «fino all'emanazione di nuova ordinanza» e sostituisce integralmente la precedente.

                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                      • Nessun limite di taglia o peso
                      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                      Le condizioni per esteso

                      Né l'ordinanza comunale né quella regionale pongono limiti di taglia o di peso: il divieto che entrambe scrivono riguarda «qualsiasi tipo di animale» e ha per unico confine l'orario, dalle 8:00 alle 20:00. Fuori da quella fascia i due atti tacciono: non prescrivono guinzaglio, non prescrivono museruola, non pongono condizioni. Quel silenzio non è un permesso a lasciare il cane libero — è l'assenza di una regola balneare, e restano le norme generali sulla conduzione dei cani, che non abbiamo verificato per la Sardegna e che quindi non riportiamo.

                      BauneiNU · 2 schede
                      • Il documento pubblicato dal Comune di Baunei nella sezione Amministrazione / Documenti e dati con data 29 maggio 2026 è un PDF di quattro pagine intestato «COMUNE DI BAUNEI Provincia di Nuoro - Maggio 2025», che riporta il testo del regolamento comunale sull'uso turistico del territorio non sottoposto ad uso civico e, in coda, il confronto fra testo vigente e proposta di modifica dell'articolo 6.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Il documento pubblicato dal Comune di Baunei nella sezione Amministrazione / Documenti e dati con data 29 maggio 2026 è un PDF di quattro pagine intestato «COMUNE DI BAUNEI Provincia di Nuoro - Maggio 2025», che riporta il testo del regolamento comunale sull'uso turistico del territorio non sottoposto ad uso civico e, in coda, il confronto fra testo vigente e proposta di modifica dell'articolo 6. È stato letto per intero. Nell'elenco dei divieti, introdotto dalla frase «Eseguite le operazioni di sbarco, i natanti dovranno essere ancorati oltre lo specchio d'acqua destinato alla balneazione. È severamente vietato:», il terzo trattino dispone testualmente: «per ragioni di sicurezza e di igiene pubblica, portare i cani sulle spiagge o in prossimità delle zone di balneazione del litorale comunale salvo che nella apposita aera destinata e delimitata, ubicata nella spiaggia 'San Giovanni' a Santa Maria Navarrese». La parola «aera» è scritta così nell'atto. Gli altri trattini dello stesso elenco vietano di usare le boe di delimitazione dei corridoi di lancio come ormeggio, di ingombrare con gommoni e barche gli arenili delle cale e di fumare se non nelle aree specificamente autorizzate e delimitate; segue la disposizione che «in tutte le cale e lungo la costa del Comune di Baunei è severamente vietato compiere operazioni di taglio di vegetazione forestale arborea, accendere fuochi, asportare pietre, sabbia, ciottoli o altri beni, abbandonare rifiuti, produrre rumori molesti, nonché utilizzare fuochi per la preparazione e/o cottura di alimenti». Il regolamento NON descrive l'area di San Giovanni: non ne dà confini, superficie, orari, dotazioni, e non dice se sia recintata; NON pone limiti di taglia o di peso; NON prescrive guinzaglio o museruola. L'articolo che il PDF numera 7 stabilisce che le trasgressioni sono accertate dagli ufficiali e agenti di Polizia Locale, dal Corpo Barracellare del Comune di Baunei e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, e sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro secondo la procedura della legge 689/1981, proporzionata alla gravità e portata al massimo in caso di recidiva. L'ordine delle pagine nell'estrazione del PDF non permette di attribuire il divieto sui cani a un numero d'articolo con certezza, e per questa ragione lo citiamo per la sua collocazione nell'elenco dei divieti e non con un articolo.

                      • Sopra la regola comunale opera quella regionale, e va nello stesso verso.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Sopra la regola comunale opera quella regionale, e va nello stesso verso. L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, vieta all'articolo 3 lettera k), sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'articolo 1 lettera a) definisce la stagione estiva come il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. Il divieto regionale è dunque più stretto nel merito — riguarda ogni animale, non i soli cani — ma più largo nel tempo, perché cede fuori dalla fascia 8-20 e fuori dalla stagione estiva; il divieto comunale di Baunei, che non ha orari né stagione, resta il vincolo più stringente sul litorale del Comune. L'ordinanza regionale è stata letta per intero, quattordici pagine, e vale «fino all'emanazione di nuova ordinanza».

                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                      • Nessun limite di taglia o peso
                      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                      Le condizioni per esteso

                      Il regolamento non pone limiti di taglia né di peso e non prescrive né guinzaglio né museruola per l'area di San Giovanni: si limita a escluderla dal divieto. Restano validi in tutta la costa di Baunei, area compresa, gli altri divieti del regolamento: è severamente vietato tagliare vegetazione forestale arborea, accendere fuochi, asportare pietre, sabbia, ciottoli o altri beni, abbandonare rifiuti, produrre rumori molesti e usare fuochi per preparare o cuocere alimenti; è inoltre vietato fumare se non nelle aree specificamente autorizzate e delimitate, se previste. Le violazioni sono accertate dalla Polizia Locale, dal Corpo Barracellare del Comune di Baunei e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e sono punite con sanzione amministrativa da 250 a 500 euro, con applicazione della sanzione massima in caso di recidiva.

                      LotzoraiNU · 3 schede
                      • L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine.
                        Il testo intero, e gli orari

                        L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. L'espressione «aree non appositamente attrezzate» è la chiave del sistema sardo: il divieto regionale cede dove un'area è stata attrezzata, ed è esattamente quello che il Comune di Lotzorai ha fatto con i tratti di Pollu e Iscrixedda. Sul resto del litorale comunale il divieto regionale opera pieno, e vi si somma il divieto di sosta del punto 8 dell'ordinanza comunale, che a differenza di quello regionale non ha orari.

                      • La sezione INDIVIDUA dell'ordinanza n. 12 del 12 luglio 2022 del Sindaco di Lotzorai istituisce «N° 2 tratti di spiaggia libera presso la località «Pollu» di circa 2000 mq e la località «Iscrixedda» di circa 1000 mq, secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori».
                        Il testo intero, e gli orari

                        La sezione INDIVIDUA dell'ordinanza n. 12 del 12 luglio 2022 del Sindaco di Lotzorai istituisce «N° 2 tratti di spiaggia libera presso la località «Pollu» di circa 2000 mq e la località «Iscrixedda» di circa 1000 mq, secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori». I due tratti non hanno regole distinte: la sezione ORDINA, con i suoi sedici punti, si riferisce a entrambi. Il punto 1 fissa l'orario e il periodo, dalle 8:00 alle 20:00 dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno; i punti 2, 9, 10 e 11 impongono iscrizione all'anagrafe canina, assenza di parassiti, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi e scheda di vaccinazione da esibire; i punti 5 e 6 chiedono un conduttore maggiorenne con documento d'identità, guinzaglio non oltre 1,50 metri e museruola; il punto 3 impone la rimozione immediata delle deiezioni; il punto 7 consente il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo del conduttore; il punto 12 avverte che l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio; il punto 14 vieta l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'unica differenza fra i due tratti che l'atto dichiara è la superficie. L'ordinanza non dà coordinate e non pone limiti di taglia o di peso. Le premesse ricordano che «già dal 2014 il Comune di Lotzorai ha istituito un tratto di spiaggia riservato all'accesso dei cani e dei loro conduttori con risultati più che soddisfacenti» e che l'istituzione vale «per il corrente anno 2022 e per i successivi anni».

                      • L'ordinanza n. 12 del 12 luglio 2022 del Sindaco di Lotzorai è stata letta per intero, cinque pagine.
                        Il testo intero, e gli orari

                        L'ordinanza n. 12 del 12 luglio 2022 del Sindaco di Lotzorai è stata letta per intero, cinque pagine. La sezione INDIVIDUA dispone: «N° 2 tratti di spiaggia libera presso la località «Pollu» di circa 2000 mq e la località «Iscrixedda» di circa 1000 mq, secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori». La sezione ORDINA elenca sedici punti: 1) «l'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal 1° giugno fino al 31 Ottobre di ogni anno»; 2) possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; 3) ogni deiezione va rimossa immediatamente dal proprietario o detentore, che deve essere munito di paletta o raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori; 4) i proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; 5) devono essere maggiorenni e in possesso di un valido documento d'identità, da esibire in fase di controllo, in mancanza del quale sono sanzionati e immediatamente allontanati dall'area; 6) devono essere muniti di apposita museruola da utilizzarsi in caso di necessità e di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario o detentore; 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate; 9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) possono accedere solo i cani con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; 11) l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire al controllo, in mancanza della quale è sanzionato e allontanato; 12) «essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio», il proprietario o detentore deve garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura senza usare detergenti; 13) i conduttori devono evitare che i cani arrechino disturbo al vicinato e vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività; 14) «l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale»; 15) il Comune provvede a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile; 16) obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. La sezione AVVERTE stabilisce che le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato e in conformità alla legge 689/1981, con le sanzioni dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, cioè da 100 a 1.000 euro per l'inosservanza dei divieti fissati con ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative senza scopo di lucro, mentre negli altri casi si applica il primo comma, da 1.032 a 3.098 euro. L'ordinanza è dichiarata immediatamente esecutiva e in vigore dalla data della sottoscrizione, e viene trasmessa fra gli altri all'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortolì-Arbatax, alla Prefettura di Nuoro, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e al Servizio Veterinario della ASL n. 4 di Lanusei. NON pone limiti di taglia né di peso e NON dà coordinate: rinvia alle planimetrie allegate. Anche se l'oggetto reca «Anno 2022», le premesse dichiarano di istituire i due tratti «per il corrente anno 2022 e per i successivi anni» e il punto 1 parla di «ogni anno»: l'atto non è scritto per una sola stagione.

                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                      • Vale dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                      • Nessun limite di taglia o peso
                      • Guinzaglio obbligatorio
                      Le condizioni per esteso

                      L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, e detta per i due tratti le stesse identiche condizioni. Accesso dalle 8:00 alle 20:00 dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno; solo cani iscritti all'anagrafe canina, in regola con la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, con scheda di vaccinazione da esibire al controllo, ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; conduttore maggiorenne con documento d'identità valido, guinzaglio non superiore a 1,50 metri e museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio o su richiesta delle Autorità; rimozione immediata delle deiezioni con paletta o raccoglitore; responsabilità civile e penale del conduttore per danni o lesioni. Bagno in mare consentito nello specchio acqueo antistante, sotto il controllo del conduttore. Accesso proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'area non ha ombreggio, acqua né servizio di salvataggio. Sanzioni dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, da 100 a 1.000 euro.

                      Le condizioni per esteso

                      L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le condizioni sono queste: accesso consentito dalle 8:00 alle 20:00 dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno; possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, con scheda di vaccinazione da esibire al controllo; gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; il conduttore deve essere maggiorenne e munito di documento d'identità valido, di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e di museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; le deiezioni vanno rimosse immediatamente con paletta o raccoglitore e riposte negli appositi contenitori; il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante, sotto il controllo e la responsabilità del conduttore. È vietato l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'area non ha ombreggio, acqua né servizio di salvataggio: ombra e acqua per l'abbeverata e la docciatura, senza detergenti, sono a cura del conduttore. Il Comune effettua periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, da 100 a 1.000 euro.

                      TortolìNU · 1 scheda
                      • Ricerca senza esito, documentata perché non venga rifatta da capo.
                        Il testo intero, e gli orari

                        Ricerca senza esito, documentata perché non venga rifatta da capo. L'albo pretorio online del Comune di Tortolì è ospitato sul portale nziweb.comune.it e ha due sezioni: «In pubblicazione» e «Archivio Atti». La sezione in pubblicazione, aggiornata al 21 agosto 2026, è stata scaricata e letta per intero: nessun atto riguarda cani, animali, spiagge, arenili o balneazione; l'unica voce che nomina la stagione balneare 2026 è un affidamento diretto per la fornitura di materiale (adesivi, stampe) per gli adempimenti della Bandiera Blu. La sezione «Archivio Atti» espone una ricerca per oggetto, per numero e per anno dal 2014 in poi, con una tipologia dedicata «Ordinanze», ma non ha risposto a nessuna delle tre modalità di interrogazione tentate: un POST classico del form ASP.NET, un postback asincrono con intestazione X-MicrosoftAjax (che restituisce un reindirizzamento a una pagina priva di risultati) e l'export «ATTI.CSV» (che restituisce la pagina HTML anziché il file). La ricerca del sito istituzionale del Comune, costruito sulla piattaforma Municipium, carica i risultati solo via JavaScript e da riga di comando restituisce una pagina con i soli segnaposto «Caricamento in corso...»; l'API pubblica che la alimenta, tortoli-api.municipiumapp.it/api/v2/news, ignora i parametri di ricerca (q, search, title) e di paginazione (page, offset, limit, per_page) e restituisce sempre le stesse trenta notizie più recenti, fra cui nessuna riguarda le spiagge. Il sitemap del sito, 249 indirizzi, non contiene pagine dedicate a ordinanze balneari. Conclusione: non risulta pubblicata un'ordinanza balneare comunale di Tortolì per il 2026 raggiungibile per questi canali, e non risulta pubblicato alcun atto che istituisca un'area per animali sul litorale; ma poiché l'archivio degli atti non è stato interrogabile, questa è l'assenza di una prova, non la prova di un'assenza.

                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                        Bari SardoNU · 3 schede
                        • L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine.
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. Il divieto regionale cede dove un'area è appositamente attrezzata, ed è quello che Bari Sardo ha fatto con i due tratti di Planargia e Il Fico; sul resto del litorale comunale opera pieno, e vi si somma il divieto di sosta del punto 8 dell'ordinanza comunale, che non ha orari. Va notato che l'ordinanza comunale di Bari Sardo, essendo del 5 giugno, non poteva conoscere quella regionale del 12 giugno: le due convivono, e la seconda non revoca la prima, perché è proprio la seconda a prevedere l'eccezione delle aree attrezzate in cui la prima si colloca.

                        • L'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 di Bari Sardo istituisce «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico»»: i due tratti non hanno regole distinte, perché i quindici punti della sezione ORDINA si riferiscono a entrambi con la formula «tali area».
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 di Bari Sardo istituisce «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico»»: i due tratti non hanno regole distinte, perché i quindici punti della sezione ORDINA si riferiscono a entrambi con la formula «tali area». Il punto 1 fissa l'orario e il periodo, «dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; i punti 2, 9, 10 e 11 impongono iscrizione all'anagrafe canina, assenza di parassiti, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi e scheda di vaccinazione da esibire; i punti 5 e 6 chiedono un conduttore maggiorenne con documento d'identità, museruola rigida o morbida e guinzaglio non oltre 1,50 metri; il punto 3 impone la rimozione immediata delle deiezioni; il punto 7 consente il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo del conduttore; il punto 12 avverte che l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio; il punto 14 vieta l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; il punto 15 impegna il Comune a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. L'atto non distingue in alcun modo i due tratti, non ne dà le superfici e non dà coordinate: rinvia alle planimetrie allegate. Le premesse dichiarano che «negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani» e che l'Amministrazione ritiene di «dover confermare, anche per il corrente anno 2026», l'istituzione «negli stessi punti individuati»: la scelta dei due luoghi è quindi stabile nel tempo, ma l'apertura è rinnovata anno per anno.

                        • L'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Comune di Bari Sardo, firmata dal Sindaco dottor Ivan Mameli, è stata letta per intero, sei pagine.
                          Il testo intero, e gli orari

                          L'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Comune di Bari Sardo, firmata dal Sindaco dottor Ivan Mameli, è stata letta per intero, sei pagine. La sezione INDIVIDUA e ISTITUISCE dispone: «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico», secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori». La sezione ORDINA elenca venti punti; i primi quindici sono le regole d'uso: 1) «l'utilizzo di tali area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; 2) possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; 3) ogni deiezione va rimossa immediatamente dal proprietario o detentore, munito di paletta o raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori; 4) i proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; 5) devono essere maggiorenni e in possesso di un valido documento d'identità, da esibire al controllo, in mancanza del quale sono sanzionati e immediatamente allontanati dall'area; 6) devono essere muniti di museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario o detentore; 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate; 9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) possono accedere solo i cani con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; 11) l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire al controllo, in mancanza della quale è sanzionato e allontanato; 12) «essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio», il conduttore deve garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura senza usare detergenti; 13) i conduttori devono evitare che i cani arrechino disturbo al vicinato e vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività; 14) «l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale»; 15) il Comune provvede a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. I punti da 16 a 20 riguardano l'esecutività immediata, la pubblicazione all'albo pretorio cartaceo e online e sul sito, la trasmissione fra gli altri all'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortolì-Arbatax, alla Prefettura di Nuoro, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e al Servizio Veterinario della ASL Ogliastra, il servizio giornaliero di verifica a cura della Polizia Locale con verbalizzazione degli accertamenti, e l'affissione nei luoghi pubblici. La sezione AVVERTE stabilisce che le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato e in conformità alla legge 689/1981, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. L'ordinanza è in vigore «dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026». NON pone limiti di taglia né di peso, NON dà la superficie dei due tratti e NON dà coordinate: rinvia alle planimetrie, pubblicate dal Comune come immagini JPEG.

                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                        • Vale dal 5 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
                        • Nessun limite di taglia o peso
                        • Guinzaglio obbligatorio
                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza detta per i due tratti le stesse identiche condizioni e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso dall'alba al tramonto, dal 5 giugno al 30 settembre 2026; solo cani iscritti all'anagrafe canina, in regola con la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, con scheda di vaccinazione da esibire al controllo, ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; conduttore maggiorenne con documento d'identità valido, museruola rigida o morbida e guinzaglio non superiore a 1,50 metri; rimozione immediata delle deiezioni con paletta o raccoglitore; responsabilità civile e penale del conduttore. Bagno in mare consentito nello specchio acqueo antistante, sotto il controllo del conduttore. Accesso proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'area non ha ombreggio, acqua né servizio di salvataggio. La Polizia Locale svolge ogni giorno un servizio di verifica. Sanzioni dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

                        Le condizioni per esteso

                        L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso consentito dall'alba al tramonto, dal 5 giugno al 30 settembre 2026. Possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire al controllo, in mancanza della quale è sanzionato e allontanato. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Il conduttore deve essere maggiorenne e munito di documento d'identità valido, di museruola rigida o morbida da applicare in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, e di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente con paletta o raccoglitore e riposte negli appositi contenitori. Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante, sotto il controllo e la responsabilità del conduttore. È proibito l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'area non ha ombreggio, acqua né servizio di salvataggio: ombra e acqua per l'abbeverata e la docciatura, senza detergenti, sono a cura del conduttore. Il Comune effettua periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile e la Polizia Locale svolge ogni giorno un servizio di verifica. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.

                        LoceriNU · 1 scheda
                        • Prima la verifica dei domini, che qui è parte del risultato.
                          Il testo intero, e gli orari

                          Prima la verifica dei domini, che qui è parte del risultato. Sono stati sondati sei indirizzi. comune.loceri.og.it e comune.loceri.nu.it non risolvono e non rispondono. comuneloceri.it risponde ed è il sito istituzionale: piattaforma DomosWeb, titolo «Home page | Comune di Loceri», codice fiscale dell'ente 00163510910, PEC protocollo@pec.comuneloceri.it, sede in Via Roma 18. www.comune.loceri.it RISPONDE ANCH'ESSO CON CODICE 200, MA NON È DEL COMUNE: la pagina ha titolo «loceri.it», meta description «Find information, resources and relevant links for loceri.it. This domain may be for sale» e carica uno script da assets.abovedomains.com/javascript/forsale.min.js. È un dominio parcheggiato in vendita. Lo segnaliamo perché è esattamente il tipo di indirizzo che si scambierebbe per istituzionale. Poi la ricerca dell'atto comunale, con esito negativo. La ricerca del sito, che indicizza notizie e documenti amministrativi con esiti fino al 2013, è stata interrogata il 24 agosto 2026 su quindici parole. «Ordinanza» restituisce dieci atti fra il 2013 e il 2023, su blue tongue, scuole, covid e messa in sicurezza di un fabbricato: nessuno sulle spiagge. «Spiaggia», «arenile», «poligono» e «P.U.L.» non restituiscono alcun risultato. «Cani» restituisce contributi TARI per l'adozione di un cane e pagine estranee; «animali» solo pagine estranee. «Demanio» restituisce una variante al PUC sul patrimonio ex demanio, non marittimo. «Balneare» restituisce due esiti: la pagina del PUL e la scheda del «Chiosco, Stabilimento balneare I Ginepri di Melis Mario» — quest'ultima, letta, dichiara come indirizzo «Loc. Cea - Tortolì» e come località «Tortolì (OG)»: è un esercizio in territorio di Tortolì e non riguarda l'arenile di Loceri; lo scartiamo. «Litorali», «barisoni», «quirra», «chiosco» e «concessione demaniale» convergono tutte sui due soli documenti che contano, la notizia del luglio 2018 sull'adozione del PUL e l'avviso di concessione dell'aprile 2026. La notizia del 2018 riporta le parole del Sindaco Robertino Uda: «Il PUL tutelerà il territorio comunale della zona di Quirra fino ad oggi minacciato dall'assenza di regole», e annuncia «nuovi accessi al mare e un sistema di parcheggi e di concessioni demaniali per attività o impianti di tipo turistico balneare; tre le concessioni previste, tutte da assegnare tramite bando», oltre all'obiettivo «della costituzione di un'area marina protetta». CONCLUSIONE: il Comune di Loceri non ha adottato un'ordinanza balneare propria, non ha istituito aree attrezzate per animali sul proprio arenile e non ha regolato in alcun modo l'accesso dei cani. Sul suo litorale vale l'ordinanza regionale.

                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                          LanuseiNU · 1 scheda
                          • Ricerca esaustiva dell'atto comunale, con esito negativo.
                            Il testo intero, e gli orari

                            Ricerca esaustiva dell'atto comunale, con esito negativo. Il sito istituzionale del Comune di Lanusei gira su piattaforma DomosWeb e la sua ricerca indicizza sia le notizie sia i documenti amministrativi, con esiti che risalgono almeno al 2020. È stata interrogata il 24 agosto 2026 su sedici parole. «Balneare», «spiaggia», «arenile», «litorale», «marittimo», «sarrala», «quirra», «poligono» e «militari» non restituiscono un solo risultato pertinente: nessuno. «Demanio» restituisce una sola pagina, il verbale del Consiglio comunale del 30 aprile 2021. «Cani» restituisce il servizio di ricovero e custodia dei cani randagi per il triennio 2026-2029 e il relativo esito di gara. «Ordinanza» restituisce dieci atti fra il 2020 e il 2026, tutti su acqua potabile, cimitero, covid, antincendio e profilassi delle malattie parassitarie: nessuno sulle spiagge. «Litorali» restituisce un unico documento, ed è la determina n. 1010 del 19 dicembre 2024 per la redazione del PUL. In parallelo è stato consultato l'albo pretorio online all'indirizzo albopretorio.comune.it/Lanusei, che espone 67 atti dell'anno 2026 — 23 registrazioni di protocollo, 17 determinazioni, 12 delibere di giunta, 9 delibere di consiglio, 3 notificazioni, un avviso pubblico e UNA SOLA ordinanza: la ricerca sul testo degli oggetti non restituisce alcuna occorrenza delle parole spiaggia, arenile, balneare, demanio, animali, cani o litorale. CONCLUSIONE: il Comune di Lanusei non ha adottato un'ordinanza balneare propria, non ha istituito aree attrezzate per animali sul proprio arenile e non ha regolato in alcun modo l'accesso dei cani alla sua enclave costiera. Sul suo litorale vale l'ordinanza regionale.

                          • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                            ArzanaNU · 1 scheda
                            • Ricerca esaustiva dell'atto comunale, con esito negativo.
                              Il testo intero, e gli orari

                              Ricerca esaustiva dell'atto comunale, con esito negativo. Il sito istituzionale del Comune di Arzana gira su piattaforma DomosWeb e la sua ricerca indicizza anche l'archivio dell'albo pretorio, con atti che risalgono almeno al 2013. È stata interrogata il 24 agosto 2026 su dodici parole. «Balneare» restituisce due soli documenti, «Ordinanza balneare 2015 - disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» e «Ordinanza balneare 2014»: sono le ordinanze balneari REGIONALI, che il Comune riceve e pubblica. «Demanio» aggiunge un terzo documento della stessa famiglia, «Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo», datato 10 maggio 2013, classificato «Ordinanze esterne» e con emittente dichiarato «Assessorato Enti Locali»: anche questo è regionale, e il PDF allegato si chiama ordinanza_balneazione.pdf. «Arenile» e «litorale» non restituiscono alcun atto. «Cani» restituisce solo liquidazioni di spesa per la custodia dei cani randagi presso l'associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali di Lanusei; «animali» aggiunge un divieto di pascolo nel Parco Carmine e un'ordinanza di isolamento per salmonellosi. «Spiaggia» restituisce una sola pagina, su una colonia estiva marina per anziani e persone con disabilità. «Sarrala» restituisce un solo atto, e riguarda un focolaio veterinario nell'agro di Tertenia. «Quirra», «militari», «esercitazioni» e «interdizione» restituiscono gli atti militari di cui si è detto e la vertenza sulle vigne di Quirra. In parallelo è stato consultato l'albo pretorio online all'indirizzo albo.comune.it/Arzana, aggiornato al 20 agosto 2026, che espone 56 atti dell'anno in corso — 37 determinazioni, 10 delibere di giunta, 3 ordinanze e 6 registrazioni di protocollo: nessuno di essi riguarda le spiagge, il demanio marittimo o gli animali. CONCLUSIONE: il Comune di Arzana non ha mai adottato un'ordinanza balneare propria, non ha istituito aree attrezzate per animali sul proprio arenile e non ha regolato in alcun modo l'accesso dei cani alla sua enclave costiera. Sul suo litorale valgono l'ordinanza regionale e, quando il Poligono lo dispone, le ordinanze di sgombero della Difesa.

                            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                              CardeduNU · 1 scheda
                              • L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine.
                                Il testo intero, e gli orari

                                L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. Questo divieto vale sul litorale di Cardedu indipendentemente dalla sorte dell'ordinanza comunale del 2016, ed è la ragione per cui la scheda regge anche se quell'ordinanza fosse considerata esaurita: l'eccezione delle «aree non appositamente attrezzate» a Cardedu non si applica, perché non risulta istituita alcuna area per animali. L'ordinanza regionale vale «fino all'emanazione di nuova ordinanza» e sostituisce integralmente la precedente. Va segnalato che il Comune di Cardedu pubblica nel proprio archivio anche la vecchia «ORDINANZA BALNEARE 2019 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO», allegata alla determinazione n. 2539 del 29 ottobre 2019 dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica: è la stessa serie di atti regionali, in una versione ormai superata da quella del 2026.

                              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                GairoNU · 2 schede
                                • Avviso del Comune di Gairo pubblicato il 14 luglio 2026.
                                  Il testo intero, e gli orari

                                  Avviso del Comune di Gairo pubblicato il 14 luglio 2026. Conferma che il regime è attivo nella stagione 2026: «a partire dal 15 luglio e fino al 15 settembre 2026 è ufficialmente attivo il sistema di prenotazione per l'accesso controllato alla spiaggia di Su Sirboni», prenotazione obbligatoria tramite il portale e l'app «Heart of Sardinia» con codice QR da mostrare all'ingresso, «numero massimo di 786 persone al giorno», controlli «tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 18:00», contributo ecologico di 3,00 euro a persona (gratuito per i residenti a Gairo e per i bambini fino a 3 anni, che devono comunque prenotare), parcheggio libero e ultimo tratto a piedi. Nell'elenco «Regole e divieti importanti» l'avviso ripete testualmente il divieto del Regolamento: «L'accesso alla spiaggia ad animali, fatta eccezione per quelli adibiti all'ausilio di persone affette da disabilità, come cani guida e similari». L'avviso rinvia al Regolamento allegato e non cita numero e data di un'ordinanza sindacale 2026.

                                • Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero.
                                  Il testo intero, e gli orari

                                  Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero. ART. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», sotto la formula «È FATTO DIVIETO», lettera k): «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». Il divieto riguarda gli «animali», non i soli cani, e colpisce il «transito», non la sola sosta. ART. 1 lettera a): la stagione estiva è «il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno»; dentro di essa la «stagione balneare» è fissata «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre». La finestra 8,00-20,00 del divieto va quindi letta sul 1° aprile - 31 ottobre. ART. 2 lettera b): «La Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attività turistico ricreative» — in Sardegna la concessione demaniale non la dà il Comune. ART. 9: «La presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza»; le violazioni sono sanzionate in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione, con rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze. ATTENZIONE AL VERSO: l'atto NON contiene alcuna frase che consenta espressamente il transito degli animali fuori dalla fascia 8,00-20,00 o fuori dalla stagione estiva. Fuori da quella fascia l'ordinanza tace, e il silenzio non è un permesso. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia e non elenca nessuna «area appositamente attrezzata»: quelle nascono dai piani di utilizzo dei litorali (PUL) comunali e dalle concessioni demaniali rilasciate dalla Regione. In premessa richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 17/30 del 15 aprile 2026 (indirizzi operativi per la stagione 2026) e la n. 7/21 del 18 febbraio 2026 (linee guida PUL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021 n. 7).

                                • Vale dal 19 giugno 2025.
                                • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                  TerteniaNU · 2 schede
                                  • L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine.
                                    Il testo intero, e gli orari

                                    L'ordinanza «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» della Regione Autonoma della Sardegna, determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze n. 2614 protocollo 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con l'inserzione 61928, è stata letta per intero, quattordici pagine. L'articolo 3 lettera k) vieta, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione, «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge»; l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. È lo stesso meccanismo che l'ordinanza comunale di Tertenia del 2017 richiamava nella versione allora vigente dell'ordinanza balneare regionale, l'articolo 3 lettera G) dell'atto dell'11 aprile 2017, secondo cui i Comuni costieri individuano apposite zone di litorale, delimitate e segnalate, nelle quali consentire l'accesso anche ai cani: l'apertura di Fogi 'e Murdegu nasce da lì. Sul resto del litorale di Tertenia il divieto regionale opera pieno nella sua fascia oraria e stagionale, e vi si somma il divieto comunale, che non ha orari ma vale «durante la stagione balneare». L'ordinanza regionale resta in vigore «fino all'emanazione di nuova ordinanza».

                                  • L'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2017 del Sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, è stata letta per intero: quattro pagine, oggetto «Disciplina temporanea per spiaggia accessibile ai cani in località Sarrala, spiaggia Fogi 'e Murdegu».
                                    Il testo intero, e gli orari

                                    L'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2017 del Sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, è stata letta per intero: quattro pagine, oggetto «Disciplina temporanea per spiaggia accessibile ai cani in località Sarrala, spiaggia Fogi 'e Murdegu». La sezione ORDINA si apre con il divieto generale — «Durante la stagione balneare è vietato, sulle spiagge e specchi acquei, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio» — e prosegue con la deroga: «È consentito, in deroga al divieto stabilito dall'Ordinanza n. 38/2013 del 02.08.2013 e dell'Ordinanza Balneare 2017 del 11.04.2017, l'accesso ai cani nel tratto di spiaggia libera Fogi 'e Murdegu, come meglio sopra specificato, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di seguito indicate». Le prescrizioni sono queste: l'utilizzo dell'area è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare; l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui il proprietario deve creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura; possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; i proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante; è interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale; i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; le deiezioni vanno rimosse immediatamente, con palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area ed esibiti a ogni richiesta dell'Autorità. La sezione AVVERTE stabilisce che le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, applicabili per la violazione dei divieti fissati con ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative senza scopo di lucro; negli altri casi si applica il primo comma. La descrizione del tratto è quella delle premesse: «Spiaggia Fogi 'e Murdegu: area di spiaggia libera compresa tra il tratto di spiaggia Fogi 'e Murdegu in direzione nord, in direzione Torre San Giovanni le cui caratteristiche naturali ed ambientali la rendono idonea per le finalità turistico-ricreative sottese al presente provvedimento». Non ci sono planimetrie allegate, non ci sono misure e non ci sono coordinate. L'atto non pone limiti di taglia né di peso. Il limite di vigenza va dichiarato: le premesse parlano di «un provvedimento a carattere provvisorio e temporaneo» e di regolare l'accesso «nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione 2017», mentre il dispositivo parla di «stagione balneare» senza anno; il Comune mantiene l'ordinanza pubblicata sul sito istituzionale con ultimo aggiornamento al 26 febbraio 2024, e la ricerca sul sito, condotta il 24 agosto 2026 su sette parole chiave, non ha trovato atti successivi che la rinnovino o la revochino.

                                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                  • Nessun limite di taglia o peso
                                  • Guinzaglio obbligatorio
                                  Le condizioni per esteso

                                  L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Accesso consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare. Possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; il proprietario o detentore ha l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. I proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali, rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose, e devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera. I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona. È interdetto l'accesso ai cani di sesso femminile in periodo estrale. Le deiezioni vanno rimosse immediatamente e il conduttore deve essere munito di palette o raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area ed esibiti a ogni richiesta dell'Autorità competente. L'area non è dotata di ombreggio, acqua né servizio di salvataggio: ombra e acqua per l'abbeverata e la docciatura sono a cura del proprietario. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

                                  VillaputzuSU · 1 scheda
                                  • L'elenco degli atti normativi del Comune di Villaputzu, letto per intero il 24 agosto 2026, contiene sei documenti: il disciplinare per l'utilizzo della pagina Facebook comunale, il regolamento comunale di gestione dei terreni civici, il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il regolamento per la disciplina della TARI tributo puntuale, il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche e il regolamento sul servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
                                    Il testo intero, e gli orari

                                    L'elenco degli atti normativi del Comune di Villaputzu, letto per intero il 24 agosto 2026, contiene sei documenti: il disciplinare per l'utilizzo della pagina Facebook comunale, il regolamento comunale di gestione dei terreni civici, il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il regolamento per la disciplina della TARI tributo puntuale, il regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche e il regolamento sul servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Non c'è un regolamento sulla tutela degli animali, né uno di polizia urbana, né uno sulla fruizione delle spiagge. Gli elenchi di «Avvisi» e «Comunicati» del sito, anch'essi letti per intero, non contengono alcuna notizia sulle spiagge o sui cani. La ricerca interna del sito non è utilizzabile dall'esterno: la pagina restituisce sempre «0 risultati trovati» perché i risultati sono caricati in modo asincrono, e la chiamata all'endpoint risponde «Accesso negato - Operazione non consentita». Il Comune pubblica invece, fra i documenti, ordinanze dell'Autorità marittima come la n. 52/2026 sulla processione a mare «nelle acque antistanti il porto di Porto Corallo nel comune di Villaputzu» e la n. 48/2026 e n. 53/2026 di interdizione di specchi acquei per la presenza di oggetti potenzialmente pericolosi sui fondali: nessuna di queste riguarda gli animali.

                                  • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                    MuraveraSU · 1 scheda
                                    • L'archivio delle ordinanze sindacali e dirigenziali del Comune di Muravera è stato interrogato per oggetto il 24 agosto 2026.
                                      Il testo intero, e gli orari

                                      L'archivio delle ordinanze sindacali e dirigenziali del Comune di Muravera è stato interrogato per oggetto il 24 agosto 2026. Le chiavi «cani», «animali», «spiagge» e «balneare» non restituiscono alcun atto. La chiave «spiaggia» restituisce due sole ordinanze sindacali, entrambe contingibili e urgenti e nessuna delle due sui cani: la n. 17 del 29 dicembre 2023 per la rimozione e lo smaltimento della carcassa di una stenella in località Costa Rei, e la n. 10 del 12 luglio 2024 per la rimozione della carcassa di una tartaruga Caretta caretta spiaggiata in località Piscina Rei. La chiave «arenile» restituisce una sola ordinanza dirigenziale, la n. 9 del 17 luglio 2024, per il ripristino dell'uso pubblico di un passaggio pedonale di accesso all'arenile in località Torre Salinas. La chiave «Costa Rei» restituisce sedici ordinanze, tutte di viabilità, sosta a pagamento, disinfestazioni, manifestazioni e lavori. L'archivio delle delibere, interrogato con la chiave «cani», non restituisce nulla. L'archivio è aggiornato: l'atto più recente fra quelli restituiti è l'ordinanza dirigenziale n. 26 del 3 agosto 2026. Se ne ricava un fatto negativo verificato: il Comune di Muravera non ha adottato alcun atto che istituisca una spiaggia per cani né che disciplini l'accesso degli animali al proprio litorale, e sulle spiagge di Muravera vale la sola ordinanza balneare regionale.

                                    • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                      CastiadasSU · 1 scheda
                                      • Il sito istituzionale del Comune di Castiadas, costruito sulla piattaforma Municipium, è stato esaminato il 24 agosto 2026.
                                        Il testo intero, e gli orari

                                        Il sito istituzionale del Comune di Castiadas, costruito sulla piattaforma Municipium, è stato esaminato il 24 agosto 2026. La ricerca interna non è utilizzabile dall'esterno: la pagina dei risultati mostra soltanto sezioni con la scritta «Caricamento in corso...» e cinque diversi percorsi plausibili per l'endpoint che le riempie (/it/search/news, /it/news/search, /it/searchNews, /it/search-results, /it/search/documents) rispondono tutti con codice 410. Sono stati letti per intero gli elenchi raggiungibili: le «Notizie», il cui atto più recente è la notizia del 19 giugno 2026 sull'ordinanza n. 12 del 18 giugno 2026 in materia di prevenzione del rischio incendi; i «Comunicati», che sono due, del 3 agosto 2023 e del 13 novembre 2024; e i «Luoghi», dove le categorie censite sono biblioteca, centro di raccolta, farmacie, museo, ospedale e palazzo, senza alcuna spiaggia. In nessuno di questi elenchi compare un atto o una notizia sui cani in spiaggia o su un'area attrezzata per gli animali. Il risultato è quindi un «non trovato» parziale, non un «non esiste».

                                      • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                        VillasimiusSU · 1 scheda
                                        • In tutta la Sardegna vale, sotto il regolamento dell'area marina protetta, anche l'ordinanza balneare regionale: la determinazione del Direttore generale della Direzione generale degli Enti locali e Finanze n. 2614, protocollo 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928.
                                          Il testo intero, e gli orari

                                          In tutta la Sardegna vale, sotto il regolamento dell'area marina protetta, anche l'ordinanza balneare regionale: la determinazione del Direttore generale della Direzione generale degli Enti locali e Finanze n. 2614, protocollo 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo», pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928. L'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge», e l'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre. A Villasimius questo divieto è più permissivo di quello dell'area marina protetta — ammette il transito la sera e d'inverno, e salva anche i cani da pet therapy — e resta quindi assorbito. L'ordinanza vale «fino all'emanazione di nuova ordinanza» e rinvia per le sanzioni all'articolo 1164 del Codice della navigazione. Letta per intero, quattordici pagine.

                                        • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                          SinnaiCA · 2 schede
                                          • Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero.
                                            Il testo intero, e gli orari

                                            Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero. ART. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», sotto la formula «È FATTO DIVIETO», lettera k): «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». Il divieto riguarda gli «animali», non i soli cani, e colpisce il «transito», non la sola sosta. ART. 1 lettera a): la stagione estiva è «il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno»; dentro di essa la «stagione balneare» è fissata «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre». La finestra 8,00-20,00 del divieto va quindi letta sul 1° aprile - 31 ottobre. ART. 2 lettera b): «La Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attività turistico ricreative» — in Sardegna la concessione demaniale non la dà il Comune. ART. 9: «La presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza»; le violazioni sono sanzionate in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione, con rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze. ATTENZIONE AL VERSO: l'atto NON contiene alcuna frase che consenta espressamente il transito degli animali fuori dalla fascia 8,00-20,00 o fuori dalla stagione estiva. Fuori da quella fascia l'ordinanza tace, e il silenzio non è un permesso. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia e non elenca nessuna «area appositamente attrezzata»: quelle nascono dai piani di utilizzo dei litorali (PUL) comunali e dalle concessioni demaniali rilasciate dalla Regione. In premessa richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 17/30 del 15 aprile 2026 (indirizzi operativi per la stagione 2026) e la n. 7/21 del 18 febbraio 2026 (linee guida PUL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021 n. 7).

                                          • Scheda ufficiale del Comune di Sinnai per il luogo «Spiaggia di Solanas»: indirizzo «Via lungomare», 09048 Solanas (CA), tipologia «Spiaggia libera», coordinate pubblicate dal Comune 39.134399, 9.430263; ultimo aggiornamento 22 settembre 2025.
                                            Il testo intero, e gli orari

                                            Scheda ufficiale del Comune di Sinnai per il luogo «Spiaggia di Solanas»: indirizzo «Via lungomare», 09048 Solanas (CA), tipologia «Spiaggia libera», coordinate pubblicate dal Comune 39.134399, 9.430263; ultimo aggiornamento 22 settembre 2025. La scheda non nomina i cani, non indica servizi, non cita ordinanze e non pone divieti: da qui prendiamo solo il nome ufficiale, l'indirizzo e le coordinate.

                                          • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                            MaracalagonisCA · 1 scheda
                                            • L'elenco dei regolamenti del Comune di Maracalagonis, letto per intero il 24 agosto 2026, comprende ventiquattro atti: il regolamento per la gestione delle pubblicazioni all'albo pretorio online, quello per l'albo comunale degli avvocati di fiducia (in due voci), il regolamento edilizio aggiornato a marzo 2012 «escluse le loc. costiere», il regolamento della compagnia barracellare, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con tre allegati, i regolamenti su imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il regolamento per la disciplina dei controlli interni, quello sul controllo analogo, quello sul procedimento amministrativo, il regolamento del mercato del contadino, quello per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, quello per l'attività di noleggio con conducente, quello sul commercio su aree pubbliche, quello per l'acquisizione di beni e servizi in economia, quello della Consulta comunale, quello sul baratto amministrativo, quello della Commissione vigilanza e garanzia, quello sulla privacy e quello sull'accesso agli atti.
                                              Il testo intero, e gli orari

                                              L'elenco dei regolamenti del Comune di Maracalagonis, letto per intero il 24 agosto 2026, comprende ventiquattro atti: il regolamento per la gestione delle pubblicazioni all'albo pretorio online, quello per l'albo comunale degli avvocati di fiducia (in due voci), il regolamento edilizio aggiornato a marzo 2012 «escluse le loc. costiere», il regolamento della compagnia barracellare, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con tre allegati, i regolamenti su imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il regolamento per la disciplina dei controlli interni, quello sul controllo analogo, quello sul procedimento amministrativo, il regolamento del mercato del contadino, quello per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, quello per l'attività di noleggio con conducente, quello sul commercio su aree pubbliche, quello per l'acquisizione di beni e servizi in economia, quello della Consulta comunale, quello sul baratto amministrativo, quello della Commissione vigilanza e garanzia, quello sulla privacy e quello sull'accesso agli atti. Non esiste, in questo elenco, un regolamento sulla tutela e il benessere degli animali, né un regolamento di polizia urbana, né alcun atto normativo comunale sulla fruizione delle spiagge. La ricerca interna del sito non restituisce risultati a una richiesta esterna e l'albo pretorio online del Comune, ospitato su albopretorio.comune.it, pubblica soltanto gli atti in corso di pubblicazione: l'archivio storico delle ordinanze non è quindi interrogabile.

                                            • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                              Quartu Sant'ElenaCA · 2 schede
                                              • Nella notizia del 13 maggio 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena descrive il proprio litorale come «lungo ben 25 chilometri» e dichiara che «anche quest'anno a Quartu ... è stata istituito uno spazio sulla spiaggia dedicato agli amici a quattro zampe», uno solo, «tramite ordinanza sindacale».
                                                Il testo intero, e gli orari

                                                Nella notizia del 13 maggio 2025 il Comune di Quartu Sant'Elena descrive il proprio litorale come «lungo ben 25 chilometri» e dichiara che «anche quest'anno a Quartu ... è stata istituito uno spazio sulla spiaggia dedicato agli amici a quattro zampe», uno solo, «tramite ordinanza sindacale». La pagina pubblica in allegato l'ordinanza n. 44 del 13 maggio 2025 e la planimetria della spiaggia cani 2025. È da qui che ricaviamo la lunghezza del litorale comunale e la conferma che la spiaggia dedicata è una sola: tutto il resto della costa quartese ricade nel divieto dell'articolo 19 del regolamento comunale.

                                              • L'ordinanza del Sindaco di Quartu Sant'Elena n. 44 del 13 maggio 2025 «ordina l'istituzione, per le motivazioni di cui in premessa, del tratto di spiaggia, sotto la ringhiera, compreso tra i numeri civici 56 e 58 del Viale Leonardo da Vinci, da destinare all'accesso dei cani, come da planimetria allegata alla presente Ordinanza», e stabilisce al punto 3 che «l'utilizzo dell'area di cui sopra è consentito esclusivamente nel periodo estivo fino al 30/09/2025».
                                                Il testo intero, e gli orari

                                                L'ordinanza del Sindaco di Quartu Sant'Elena n. 44 del 13 maggio 2025 «ordina l'istituzione, per le motivazioni di cui in premessa, del tratto di spiaggia, sotto la ringhiera, compreso tra i numeri civici 56 e 58 del Viale Leonardo da Vinci, da destinare all'accesso dei cani, come da planimetria allegata alla presente Ordinanza», e stabilisce al punto 3 che «l'utilizzo dell'area di cui sopra è consentito esclusivamente nel periodo estivo fino al 30/09/2025». Le prescrizioni per i proprietari sono le stesse dell'articolo 22 del regolamento comunale, e l'ordinanza dichiara di recepirle dal parere sanitario favorevole della ASL Cagliari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, protocollo n. 44045 del 6 maggio 2025. La premessa cita la l.r. Sardegna 18 maggio 1994 n. 21, l'articolo 41 della l.r. 12 giugno 2006 n. 9 «che attribuisce ai comuni alcune funzioni in materia di Demanio marittimo», l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 sull'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, e — questo è il punto che vale oltre Quartu — «l'art. 3 lett. i) dell'Ordinanza Balneare 2022 della Regione Autonoma della Sardegna» che «stabilisce che le Amministrazioni Comunali dovranno individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali». L'ordinanza dichiara di provvedere «in attesa dell'approvazione del P.U.L.», il piano di utilizzo dei litorali. È notificata, fra gli altri, alla Capitaneria di porto - Direzione marittima di Cagliari, alla ASL e al Corpo Forestale. Questa ordinanza riguarda la stagione 2025 e l'area vecchia, ed è superata dallo spostamento del 2026: la usiamo per le condizioni, che il Comune dichiara invariate, e per il quadro normativo che cita, non per l'ubicazione.

                                              • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                              • Vale dal 1 giugno 2026.
                                              • Nessun limite di taglia o peso
                                              • Guinzaglio obbligatorio
                                              Le condizioni per esteso

                                              Né il regolamento comunale né l'ordinanza sindacale n. 44/2025 né l'ordinanza balneare regionale 2026 pongono limiti di taglia o di peso: sono stati letti tutti e tre per intero. Il filtro che il Comune applica non è la taglia ma il comportamento e la salute: fuori i cani palesemente aggressivi verso persone o altri animali, fuori quelli iscritti al registro dei cani impegnativi della ASL, fuori le femmine in fase estrale. Guinzaglio non superiore a 1,5 metri, museruola sempre a disposizione, conduzione vietata ai minorenni, raccolta delle deiezioni obbligatoria. L'accesso è consentito solo a cani iscritti all'anagrafe canina, clinicamente sani, trattati contro i parassiti e vaccinati contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi, e il proprietario deve poter esibire la documentazione. Il bagno del cane è ammesso, ma il proprietario deve accompagnarlo in acqua.

                                              CagliariCA · 2 schede
                                              • In Sardegna la regola sui cani in spiaggia non è comunale ma regionale.
                                                Il testo intero, e gli orari

                                                In Sardegna la regola sui cani in spiaggia non è comunale ma regionale. L'ordinanza balneare della Regione per il 2026 — determinazione del Direttore generale della Direzione generale degli Enti locali e Finanze n. 2614, protocollo 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo» — all'articolo 3 elenca ciò che «è fatto divieto» di fare «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione», e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». La formula «nelle aree non appositamente attrezzate» è ciò che rende lecita l'area cani del Poetto. L'articolo 1 lettera a) fissa la stagione estiva «nel periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno» e precisa che la stagione balneare vera e propria, ricompresa nella stagione estiva, va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'articolo 9 stabilisce che l'ordinanza «sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza», e che chi non la osserva è punito ai sensi della normativa vigente, in combinato disposto con l'articolo 1164 del Codice della navigazione, con rapporto ex articolo 17 della legge 689/1981 alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze, titolare del potere sanzionatorio. L'atto è stato letto per intero, quattordici pagine: non pone limiti di taglia né di peso agli animali, non dice chi debba attrezzare le aree per i cani né con quali requisiti, e non disciplina la balneazione degli animali.

                                              • La Regione Sardegna, nel comunicato del 17 giugno 2026, annuncia di avere «emanato l'ordinanza che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo per la stagione 2026» e ne riassume i contenuti per bocca dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda: conferma delle misure di salvaguardia ambientale, dal divieto di asportazione di sabbia, conchiglie e ciottoli alla protezione delle dune e dei siti di nidificazione delle tartarughe marine, attenzione all'accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità e alla piena fruizione pubblica del litorale, obblighi di trasparenza per i concessionari.
                                                Il testo intero, e gli orari

                                                La Regione Sardegna, nel comunicato del 17 giugno 2026, annuncia di avere «emanato l'ordinanza che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo per la stagione 2026» e ne riassume i contenuti per bocca dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda: conferma delle misure di salvaguardia ambientale, dal divieto di asportazione di sabbia, conchiglie e ciottoli alla protezione delle dune e dei siti di nidificazione delle tartarughe marine, attenzione all'accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità e alla piena fruizione pubblica del litorale, obblighi di trasparenza per i concessionari. Il comunicato non nomina i cani né gli animali: la disciplina degli animali sta soltanto nel testo dell'ordinanza, all'articolo 3 lettera k). Serve a confermare che l'ordinanza 2026 è quella vigente e che è la Regione, non il Comune, a emanarla.

                                              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                              • Nessun limite di taglia o peso
                                              • Guinzaglio non obbligatorio
                                              Le condizioni per esteso

                                              Né l'ordinanza balneare regionale 2026 né il regolamento comunale sulla tutela degli animali pongono limiti di taglia o di peso: entrambi sono stati letti per intero. Il regolamento comunale impone in generale, fuori dagli spazi espressamente destinati ai cani, il guinzaglio e, dove previsto dalla normativa nazionale, la museruola; dentro quegli spazi consente il movimento libero senza guinzaglio e senza museruola, sotto la vigile responsabilità dell'accompagnatore e senza determinare danni a persone, animali o cose. Resta a carico dell'accompagnatore la sicurezza delle persone, il decoro e la pulizia. L'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria.

                                              SarrochCA · 2 schede
                                              • Notizia del Comune di Sarroch sulle proprie spiagge: «L'Amministrazione Comunale prosegue il proprio impegno per l'inclusione sociale.
                                                Il testo intero, e gli orari

                                                Notizia del Comune di Sarroch sulle proprie spiagge: «L'Amministrazione Comunale prosegue il proprio impegno per l'inclusione sociale. Anche quest'anno abbiamo attrezzato la spiaggia di Perd'e Sali con passerelle e un'area dedicata alle persone con disabilità». La usiamo per una cosa sola: avere dal Comune stesso i nomi ufficiali delle sue due spiagge, Perd'e Sali e Porto Columbu. La notizia non nomina i cani e non cita ordinanze.

                                              • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                CapoterraCA · 2 schede
                                                • Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero.
                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                  Atto scaricato direttamente dal BURAS (allegato «Det_DGEELL_2614_2026.pdf», https://buras.regione.sardegna.it/api/assets/aba04488-d9d3-4cb5-9e45-0a8b309d2fe0?download, quattordici pagine) e letto per intero. ART. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», sotto la formula «È FATTO DIVIETO», lettera k): «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unità cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». Il divieto riguarda gli «animali», non i soli cani, e colpisce il «transito», non la sola sosta. ART. 1 lettera a): la stagione estiva è «il periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno»; dentro di essa la «stagione balneare» è fissata «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre». La finestra 8,00-20,00 del divieto va quindi letta sul 1° aprile - 31 ottobre. ART. 2 lettera b): «La Regione Autonoma della Sardegna è il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attività turistico ricreative» — in Sardegna la concessione demaniale non la dà il Comune. ART. 9: «La presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validità ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza»; le violazioni sono sanzionate in combinato disposto con l'art. 1164 del Codice della navigazione, con rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 alla Direzione generale degli Enti locali e Finanze. ATTENZIONE AL VERSO: l'atto NON contiene alcuna frase che consenta espressamente il transito degli animali fuori dalla fascia 8,00-20,00 o fuori dalla stagione estiva. Fuori da quella fascia l'ordinanza tace, e il silenzio non è un permesso. L'ordinanza non nomina nessuna spiaggia e non elenca nessuna «area appositamente attrezzata»: quelle nascono dai piani di utilizzo dei litorali (PUL) comunali e dalle concessioni demaniali rilasciate dalla Regione. In premessa richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 17/30 del 15 aprile 2026 (indirizzi operativi per la stagione 2026) e la n. 7/21 del 18 febbraio 2026 (linee guida PUL ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, come modificata dalla legge regionale 12 aprile 2021 n. 7).

                                                • PDF dell'ordinanza sindacale n. 29 del 09/06/2026 scaricato dal sito del Comune di Capoterra e letto per intero (due pagine).
                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                  PDF dell'ordinanza sindacale n. 29 del 09/06/2026 scaricato dal sito del Comune di Capoterra e letto per intero (due pagine). Oggetto: «INDIVIDUAZIONE TRATTO DI ARENILE IN LOCALITA' MARAMURA DA DESTINARE A DOG BEACH». DISPOSITIVO, punto 1: «di individuare presso il litorale del Lido di Maddalena in località Maramura, prospiciente l'area di proprietà ANAS, un tratto di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani accompagnati dai loro proprietari, della lunghezza di mt. 20 con profondità di mt. 15 e rispetto di mt 6 dalla battigia, appositamente delimitati e individuabili attraverso cartelli indicativi». Punto successivo: «l'utilizzo di tali aree è consentito nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026». Le prescrizioni, per esteso: i cani devono sostare «obbligatoriamente ed esclusivamente nell'area delimitata e segnalata con appositi cartelli»; possono accedere solo i cani «regolarmente iscritti all'anagrafe canina» e «clinicamente sani»; «non possono accedere le femmine durante la fase estrale (calore)»; le deiezioni vanno rimosse subito, con paletta e sacchetto; il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni; «i cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di apposito guinzaglio e di museruola»; «l'uso del guinzaglio e della museruola è obbligatorio per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani»; «l'uso del guinzaglio e della museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici»; collare con targhetta identificativa e numero di telefono del proprietario; «gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore»; libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e assenza di parassiti; è il proprietario a doversi occupare di ombra e acqua per l'animale; l'Amministrazione è sollevata da responsabilità. L'utilizzo «può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale». Sanzioni: art. 1164 comma 2 del Codice della navigazione, da 100 a 1.000 euro. L'allestimento e la cartellonistica sono demandati al settore Servizi Tecnologici e Gestione del Patrimonio; l'atto richiama la disponibilità dell'area concessa con nota prot. 26807 del 12/07/2023 e il piano di gestione del litorale affidato alla società Teknoservice. PREMESSE, DA LEGGERE CON ATTENZIONE: l'ordinanza afferma che «durante la stagione balneare estiva è vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, dalle ore 8,00 del mattino alle 20,00 della sera» e che «il limite delle ore 20,00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19,00 dal 1° settembre ed alle 18,00 dal 1° ottobre». Quest'ultima regola NON è presente nell'ordinanza balneare regionale vigente (determinazione n. 2614 del 12 giugno 2026), che abbiamo letto per intero: la lettera k) dell'art. 3 conosce solo la fascia 8,00-20,00. L'ordinanza comunale è di tre giorni anteriore a quella regionale. Segnaliamo la discordanza e non scegliamo per il lettore. L'ordinanza richiama infine la legge regionale n. 21 del 18 maggio 1994 sulla tutela degli animali, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e il Regolamento comunale per la tutela degli animali.

                                                • Vale dal 15 giugno 2026 al 15 settembre 2026.
                                                • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                • Limite di peso non verificato
                                                • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                                                PulaCA · 1 scheda
                                                • Il 29 giugno 2026 il Comune annuncia che il Piano di utilizzo dei litorali di Pula, pubblicato sul BURAS il 25 giugno 2026, «è dunque diventato a tutti gli effetti vigente».
                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                  Il 29 giugno 2026 il Comune annuncia che il Piano di utilizzo dei litorali di Pula, pubblicato sul BURAS il 25 giugno 2026, «è dunque diventato a tutti gli effetti vigente». Nell'elenco dei servizi che il PUL rende possibili la notizia cita, fra corsie di lancio, parcheggi e postazioni per matrimoni, anche «spazi per animali». È l'unico indizio, in tutto il litorale che abbiamo controllato, dell'esistenza futura di aree attrezzate per i cani; ma è una notizia, non il piano: il Comune non pubblica sul sito le norme tecniche né le tavole del PUL, e noi non sappiamo dove siano questi spazi, se siano già realizzati, se siano ad accesso libero o in concessione, né a quali regole rispondano. Non ne ricaviamo nessuna scheda.

                                                • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                  Domus de MariaSU · 1 scheda
                                                  • Il Comune di Domus de Maria comunica il 6 agosto 2026 che «l'Area Marina Protetta Capo Spartivento ha attivato il servizio di prenotazione online del permesso di ancoraggio» e rinvia a ampcapospartivento.com.
                                                    Il testo intero, e gli orari

                                                    Il Comune di Domus de Maria comunica il 6 agosto 2026 che «l'Area Marina Protetta Capo Spartivento ha attivato il servizio di prenotazione online del permesso di ancoraggio» e rinvia a ampcapospartivento.com. Serve qui a una cosa sola: dire che sul litorale di Chia insiste, oltre al Comune e alla Regione, una terza autorità, l'Area Marina Protetta di Capo Spartivento, che ha un proprio regolamento e un proprio disciplinare. L'avviso riguarda l'ancoraggio dei natanti e non dice nulla sugli animali; il regolamento dell'Area marina protetta noi NON l'abbiamo letto, e non sappiamo se contenga divieti sull'accesso dei cani alle spiagge o alle zone A e B. È la lacuna dichiarata più importante di questa scheda.

                                                  • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                    TeuladaSU · 1 scheda
                                                    • È l'unica ordinanza di Teulada che parli di cani in tutto l'archivio comunale, e NON riguarda le spiagge.
                                                      Il testo intero, e gli orari

                                                      È l'unica ordinanza di Teulada che parli di cani in tutto l'archivio comunale, e NON riguarda le spiagge. Scaricato il documento originale (file RTF) e letto per intero: è un provvedimento di decoro urbano e lotta al randagismo, che nelle premesse parla di impedire che i cani «vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche». La parola «spiaggia» compare una sola volta, in nessun caso nel dispositivo, e non c'è alcuna disciplina dell'arenile. Richiama il regolamento comunale di igiene, il Regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. 320/1954), la legge 833/1978 e l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 per le sanzioni. La riportiamo qui per esteso perché è la prova negativa: a Teulada la regola sui cani in spiaggia non è comunale.

                                                    • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                      Sant'Anna ArresiSU · 1 scheda
                                                      • Il Comune di Sant'Anna Arresi non emana un'ordinanza balneare propria: il 18 giugno 2026, il giorno stesso della pubblicazione sul BURAS, pubblica un avviso intitolato «Ordinanza Balneare 2026» il cui testo è «Si informa la cittadinanza che la Regione Sardegna ha emanato l'Ordinanza Balneare 2026, contenente le disposizioni per la tutela dell'ambiente costiero, la sicurezza e la corretta fruizione delle spiagge», sotto il titolo «ORDINANZA REGIONALE 2026 SUL DEMANIO MARITTIMO: TUTELA E RISPETTO DELLE NOSTRE SPIAGGE», e rinvia al sito della Regione.
                                                        Il testo intero, e gli orari

                                                        Il Comune di Sant'Anna Arresi non emana un'ordinanza balneare propria: il 18 giugno 2026, il giorno stesso della pubblicazione sul BURAS, pubblica un avviso intitolato «Ordinanza Balneare 2026» il cui testo è «Si informa la cittadinanza che la Regione Sardegna ha emanato l'Ordinanza Balneare 2026, contenente le disposizioni per la tutela dell'ambiente costiero, la sicurezza e la corretta fruizione delle spiagge», sotto il titolo «ORDINANZA REGIONALE 2026 SUL DEMANIO MARITTIMO: TUTELA E RISPETTO DELLE NOSTRE SPIAGGE», e rinvia al sito della Regione. L'avviso riassume cinque misure (asportazione di sabbia e conchiglie, dune, nidificazione delle tartarughe, accessibilità per le persone con disabilità, libera fruizione) e non nomina gli animali. È la conferma, per bocca del Comune, che qui l'atto che vale è quello regionale.

                                                      • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                        MasainasSU · 1 scheda
                                                        • La sezione «Ordinanze» dell'Amministrazione trasparente del Comune di Masainas contiene un solo atto pubblicato: l'ordinanza n. 14 del 23 luglio 2018, oggetto «ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN AMBITO COSTIERO LOCALITA' “SU PARIS”», con due allegati planimetrici.
                                                          Il testo intero, e gli orari

                                                          La sezione «Ordinanze» dell'Amministrazione trasparente del Comune di Masainas contiene un solo atto pubblicato: l'ordinanza n. 14 del 23 luglio 2018, oggetto «ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN AMBITO COSTIERO LOCALITA' “SU PARIS”», con due allegati planimetrici. È un atto sulla circolazione dei veicoli sul litorale: non nomina i cani né gli animali e non disciplina l'accesso all'arenile. Lo riportiamo per due ragioni: è l'unica ordinanza che il Comune pubblica, e da esso ricaviamo il nome che il Comune stesso dà alla propria zona costiera, «Su Paris». La sezione «Atti normativi» del sito («Statuto, regolamenti dell'Ente e altre norme ufficiali») è vuota.

                                                        • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                          GibaSU · 1 scheda
                                                          • Il sito istituzionale del Comune di Giba espone una sitemap.xml completa di 196 indirizzi, cioè praticamente l'intero sito.
                                                            Il testo intero, e gli orari

                                                            Il sito istituzionale del Comune di Giba espone una sitemap.xml completa di 196 indirizzi, cioè praticamente l'intero sito. Filtrandola su «can», «animal», «spiagg», «balnear», «arenil», «litoral», «ordinanz» e «mare» non esce alcun risultato: il Comune non pubblica ordinanze sui cani, non ha pagine sulle spiagge e non nomina il proprio litorale. La sezione Vivere il Comune / Luoghi contiene quattro sole schede - Biblioteca, Farmacie, Palazzo, Piazza - e nessun luogo costiero. Lo riportiamo come prova di ciò che il Comune NON pubblica.

                                                          • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                            San Giovanni SuergiuSU · 1 scheda
                                                            • La pagina «Spiagge» della sezione Turismo del sito del Comune di San Giovanni Suergiu elenca quattro spiagge: Porto Botte, Punta Trettu, Saline e «Spiaggia di Corongiuali», ciascuna con una pagina propria.
                                                              Il testo intero, e gli orari

                                                              La pagina «Spiagge» della sezione Turismo del sito del Comune di San Giovanni Suergiu elenca quattro spiagge: Porto Botte, Punta Trettu, Saline e «Spiaggia di Corongiuali», ciascuna con una pagina propria. La pagina indice non contiene descrizioni, non nomina i cani né gli animali, non pone divieti e non cita ordinanze: la usiamo solo per avere dal Comune stesso i nomi ufficiali delle sue spiagge.

                                                            • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                              Sant'AntiocoSU · 1 scheda
                                                              • Ricerca nell'archivio dell'albo pretorio (non solo negli atti in corso di pubblicazione, che erano zero, ma nell'archivio storico).
                                                                Il testo intero, e gli orari

                                                                Ricerca nell'archivio dell'albo pretorio (non solo negli atti in corso di pubblicazione, che erano zero, ma nell'archivio storico). Su «CANI»: tre atti, tutti determine di spesa per il canile e per il pronto soccorso veterinario di un gatto di colonia felina (agosto 2026). Su «SPIAGGE»: tre atti, tutti determine per la fornitura di energia elettrica ai servizi spiagge. Su «BALNEARE»: due atti, entrambi del giugno 2026 e riferiti all'abitato di Maladroxia — la deliberazione di Giunta n. 104 del 24 giugno 2026 che istituisce una zona a traffico limitato per la stagione balneare 2026, e l'ordinanza dirigenziale n. 84 del 29 giugno 2026 che ne disciplina la sosta. Sono provvedimenti di viabilità, non di accesso all'arenile, e non nominano gli animali. Su «ANIMALI»: nulla. Conclusione: a Sant'Antioco non risulta pubblicato nessun atto comunale sull'accesso dei cani alle spiagge.

                                                              • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                CalasettaSU · 1 scheda
                                                                • Comunicato stampa della Regione Autonoma della Sardegna del 17 giugno 2026, «Demanio marittimo, emanata l'ordinanza regionale 2026», con le dichiarazioni dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda.
                                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                                  Comunicato stampa della Regione Autonoma della Sardegna del 17 giugno 2026, «Demanio marittimo, emanata l'ordinanza regionale 2026», con le dichiarazioni dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda. Conferma che «La Regione ha emanato l'ordinanza che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo per la stagione 2026» e ne elenca i contenuti (divieto di asportazione di sabbia, conchiglie e ciottoli, protezione delle dune e dei siti di nidificazione delle tartarughe marine, accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità, libera fruizione pubblica del litorale). La pagina non pubblica il testo dell'ordinanza e non nomina gli animali: serve a datare e ad attribuire l'atto, non a leggerlo.

                                                                • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                  CarloforteSU · 1 scheda
                                                                  • Scaricata e letta l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte (n. 5 del 05/05/2025, trentuno pagine).
                                                                    Il testo intero, e gli orari

                                                                    Scaricata e letta l'ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte (n. 5 del 05/05/2025, trentuno pagine). Serve a rispondere a una domanda precisa: sull'isola di San Pietro c'è una seconda autorità oltre alla Regione, l'Autorità marittima, e bisognava sapere se disponesse anche sui cani. NON lo fa. In tutto il testo le parole «cane» e «cani» compaiono in un solo passaggio, e riguarda il servizio di salvataggio: l'ordinanza consente che l'assistenza ai bagnanti sia prestata «anche mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto rilasciato da associazioni regolarmente operanti e riconosciute, debitamente censite presso il Registro Regionale del Volontariato», nel qual caso «il servizio di salvataggio è da intendersi prestato dalla coppia conduttore-cane». Nessuna disposizione sull'accesso dei cani da compagnia all'arenile. Avvertenza onesta: questa è l'ordinanza 2025; quella per il 2026, se emanata, non risulta pubblicata sul sito del Comune di Carloforte, e non l'abbiamo letta.

                                                                  • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                    PortoscusoSU · 1 scheda
                                                                    • È l'unica ordinanza di Portoscuso che parli di cani, ed è stata scaricata e letta per intero (quattro pagine): NON riguarda le spiagge.
                                                                      Il testo intero, e gli orari

                                                                      È l'unica ordinanza di Portoscuso che parli di cani, ed è stata scaricata e letta per intero (quattro pagine): NON riguarda le spiagge. Le parole «spiaggia», «arenile», «battigia» e «litorale» non compaiono nel testo, nemmeno una volta. È un provvedimento di decoro e igiene urbana, nato da «reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago» e da «segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche». Richiama gli obblighi generali di legge: iscrizione all'anagrafe canina e microchip; il dovere del proprietario di adottare in ogni circostanza gli accorgimenti per evitare danni a persone, animali e cose; l'esenzione da guinzaglio e museruola per i cani da pastore e da caccia quando utilizzati per la guida di greggi e per la caccia e per i cani delle forze di polizia e di soccorso in servizio; l'esenzione dalla sola museruola per i cani guida dei non vedenti. Chiede inoltre di rimuovere le deiezioni liquide con bottigliette o spruzzatori d'acqua. Nulla di tutto questo tocca l'arenile: a Portoscuso la regola sui cani in spiaggia resta quella regionale.

                                                                    • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                      GonnesaSU · 1 scheda
                                                                      • Il Comune di Gonnesa dedica al proprio litorale una pagina nella sezione Aree tematiche.
                                                                        Il testo intero, e gli orari

                                                                        Il Comune di Gonnesa dedica al proprio litorale una pagina nella sezione Aree tematiche. La pagina è raggiungibile e attiva, ma il contenuto informativo che restituisce è la sola navigazione del sito: non contiene regole, non nomina i cani, non indica aree attrezzate. La riportiamo come prova che il Comune non pubblica lì nessuna disciplina dell'arenile.

                                                                      • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                        IglesiasSU · 1 scheda
                                                                        • Comunicato stampa della Regione Autonoma della Sardegna del 17 giugno 2026, «Demanio marittimo, emanata l'ordinanza regionale 2026», con le dichiarazioni dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda.
                                                                          Il testo intero, e gli orari

                                                                          Comunicato stampa della Regione Autonoma della Sardegna del 17 giugno 2026, «Demanio marittimo, emanata l'ordinanza regionale 2026», con le dichiarazioni dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda. Conferma che «La Regione ha emanato l'ordinanza che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo per la stagione 2026» e ne elenca i contenuti (divieto di asportazione di sabbia, conchiglie e ciottoli, protezione delle dune e dei siti di nidificazione delle tartarughe marine, accessibilità delle spiagge per le persone con disabilità, libera fruizione pubblica del litorale). La pagina non pubblica il testo dell'ordinanza e non nomina gli animali: serve a datare e ad attribuire l'atto, non a leggerlo.

                                                                        • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                          BuggerruSU · 1 scheda
                                                                          • Il Comune di Buggerru pubblica l'intero registro delle proprie ordinanze dal 2006 in poi, con ricerca per oggetto.
                                                                            Il testo intero, e gli orari

                                                                            Il Comune di Buggerru pubblica l'intero registro delle proprie ordinanze dal 2006 in poi, con ricerca per oggetto. Su «cani» escono nove atti del 10 agosto 2016, tutti identici e tutti relativi alla rimozione di un box per cani da caccia nell'ex scavo minerario di Malfidano. Su «animal» esce una sola ordinanza, del 9 settembre 2022, per lo smaltimento di animali morti mediante sotterramento in loco. Su «spiagg» escono due atti: il divieto di sosta di caravan e autocaravan nell'area limitrofa alla spiaggia di San Nicolò (ordinanza sindacale n. 18 del 26 luglio 2023) e un intervento di pulizia delle spiagge del 2012. Su «balnear» escono nove ordinanze, tutte deroghe al divieto di transito per titolari e fornitori del ristorante San Nicolò e dello stabilimento balneare, dal 2019 al 2024. In vent'anni di ordinanze il Comune di Buggerru non ha mai disciplinato l'accesso dei cani all'arenile. È la prova negativa più solida che abbiamo raccolto in questo tratto di costa.

                                                                          • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                            FluminimaggioreSU · 1 scheda
                                                                            • Scheda ufficiale del Comune di Fluminimaggiore per il luogo «Portixeddu (mare)».
                                                                              Il testo intero, e gli orari

                                                                              Scheda ufficiale del Comune di Fluminimaggiore per il luogo «Portixeddu (mare)». Testo: «Piccola frazione marina nata attorno agli anni '60, è praticamente luogo di residenze estive con alcuni ristoranti e bar. Limitrofa alla spiaggia di Portixeddu in Comune di Buggerru ha un piccolo porto minerario oramai fatiscente. La costa fluminese parte dal limite della spiaggia e prosegue verso nord fino a Murru Biancu comprendendo le belle spiagge di Su portu de sa Perdixedda Piccola e Grande». È il Comune stesso a dire che la spiaggia di Portixeddu ricade nel Comune di Buggerru e che il litorale fluminese è quello a nord di essa. La scheda non nomina i cani e non cita ordinanze, e non pubblica coordinate.

                                                                            • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                              ArbusSU · 1 scheda
                                                                              • Ricerca sul sito istituzionale del Comune di Arbus, fatta col motore di ricerca del sito.
                                                                                Il testo intero, e gli orari

                                                                                Ricerca sul sito istituzionale del Comune di Arbus, fatta col motore di ricerca del sito. La parola «cani» restituisce quattro risultati: il modulo di modulistica «Furto o smarrimento cani», l'errata corrige del disciplinare di gara per la concessione della gestione dei parcheggi a pagamento nella fascia costiera della Marina di Arbus 2024/2027, e le schede turistiche della spiaggia di Gutturu de Flumini e del Monte Arcuentu. La parola «animali» restituisce nove risultati, tutti avvisi di disinfestazione piu' una scheda «Rifugio per animali». La parola «balneare» restituisce due risultati: l'affidamento del servizio di salvamento a mare per la stagione balneare 2025 e un'ordinanza sulla circolazione veicolare nel villaggio di Torre dei Corsari. Le parole «arenile» e «spiaggia» restituiscono solo le schede turistiche delle spiagge del Comune: Torre dei Corsari, Scivu, Portu Maga, Porto Palma, Pistis, Piscinas, Gutturu de Flumini, Funtanazza. L'elenco delle pubblicazioni correnti dell'albo pretorio del Comune non contiene nessuna voce su cani, animali, spiagge o arenili. Nessun atto del Comune di Arbus individua un'area attrezzata per gli animali sugli arenili.

                                                                              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                TerralbaOR · 1 scheda
                                                                                • Ricerca sul sito istituzionale del Comune di Terralba (piattaforma Municipium), fatta interrogando l'endpoint di ricerca del sito.
                                                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                                                  Ricerca sul sito istituzionale del Comune di Terralba (piattaforma Municipium), fatta interrogando l'endpoint di ricerca del sito. La parola «balneare» non restituisce nessuna notizia. La parola «cani» restituisce nove notizie, tutte relative a bandi di sterilizzazione straordinaria di cani e gatti, alla distribuzione di alimenti per animali in difficolta' e alle adozioni dal canile. La parola «animali» restituisce sedici notizie, tutte su interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare e su diserbo dei marciapiedi. Le sezioni «Albo pretorio e storico atti» e «Amministrazione trasparente» del motore di ricerca rispondono «Servizio in manutenzione». La sitemap del sito, 822 indirizzi, cercata per le parole cani, dog, animali, balneare, spiaggia, arenile, litorale e mare, restituisce solo le pagine sui canili e sulle adozioni, i bandi di sterilizzazione, la pagina del Museo del mare di Marceddi' e la notizia sull'attivazione della valutazione ambientale strategica del Piano di Utilizzo dei Litorali. Nessun atto comunale che individui un'area attrezzata per gli animali sugli arenili.

                                                                                • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                  ArboreaOR · 3 schede
                                                                                  • Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine).
                                                                                    Il testo intero, e gli orari

                                                                                    Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.

                                                                                  • Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
                                                                                  • Limite di peso non verificato
                                                                                  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                                                                                  Le condizioni per esteso

                                                                                  Il documento del Comune non pone limiti di taglia ne' di peso e non li nomina: non e' una dichiarazione di assenza di limiti, e' un silenzio, perche' il testo delle due ordinanze sindacali non l'abbiamo letto. Gli animali «devono essere custoditi ai sensi della vigente normativa in materia, salvaguardando l'incolumita' e la tranquillita' dei cittadini, la balneazione pubblica ed assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche»; i proprietari devono avere con se' l'attrezzatura per raccogliere le deiezioni e conferirle negli appositi contenitori. Il guinzaglio non e' imposto espressamente. Le aree sono delimitate da cartelli, non da recinzioni.

                                                                                  Santa GiustaOR · 1 scheda
                                                                                  • Questa verifica registra un fallimento, e lo registra perché una lacuna dichiarata è utile e una nascosta è un danno.
                                                                                    Il testo intero, e gli orari

                                                                                    Questa verifica registra un fallimento, e lo registra perché una lacuna dichiarata è utile e una nascosta è un danno. Il 24 agosto 2026 abbiamo tentato tre strade per cercare un'eventuale ordinanza balneare del Comune di Santa Giusta, e nessuna ha funzionato. PRIMA STRADA, l'albo pretorio digitale: il Comune lo affida alla piattaforma SaturnWeb ospitata su servizipubblicaamministrazione.it con codice ente sntgst1191. Il modulo di ricerca è stato compilato e inviato programmaticamente, replicando i campi nascosti ASP.NET, su sette parole: «spiagg», «arenil», «balnear», «cani», «animali», «demanio», «litoral». Tutte e sette hanno restituito la stessa risposta: «Non sono stati trovati atti che corrispondano ai parametri immessi!». Abbiamo allora interrogato la parola di controllo «determina», che in un albo comunale deve necessariamente comparire: identica risposta negativa. Il motore di ricerca non funziona, e la sua risposta negativa non prova nulla. SECONDA STRADA, il portale delibere e determine: il Comune usa la piattaforma VenereWeb, sempre su servizipubblicaamministrazione.it. Il modulo è stato inviato su tutti e quattro i tipi di atto previsti dai suoi valori interni — DE per le delibere, DT per le determine, DN per gli altri atti, OD per le ordinanze — su cinque parole più la ricerca a vuoto: ventiquattro interrogazioni in tutto, tutte con zero righe di risultato, compresa la ricerca senza filtri che avrebbe dovuto restituire l'intero elenco. Anche questo portale non risponde. TERZA STRADA, il sito istituzionale: la ricerca interna è protetta da un CAPTCHA con codice da digitare e non è interrogabile; l'archivio Notizie espone le ultime venti novità senza paginazione né ricerca, e fra queste le uniche ordinanze sono la n. 55 del 12 agosto 2026 sul traffico durante il Festival Is Fassonis e la n. 58 del 19 agosto 2026 che revoca un divieto di uso dell'acqua potabile; la sezione Documenti e dati contiene un solo documento in tutto, «Ordinanza n. 34 del 21.05.2026», emessa dall'Ufficio di Vigilanza, che abbiamo scaricato nel suo formato firmato digitalmente P7M, estratto con OpenSSL e letto per intero: tre pagine di regolamentazione temporanea della circolazione stradale per i lavori di posa della fibra ottica del PNRR nel centro urbano, con divieti di sosta in via Manzoni, via Darsena, via Fermi, via Garibaldi, via Gramsci, via Kennedy, via Leopardi e via Lussu. Nessun riferimento a spiagge, arenile, demanio marittimo o animali. CONCLUSIONE: non abbiamo trovato un'ordinanza balneare comunale, ma non abbiamo neppure potuto escluderla. Chi riprenderà questa scheda cominci dal protocollo del Comune, 0783 354500, o dalla PEC dell'ente, perché i portali non aiutano.

                                                                                  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                                                                    OristanoOR · 1 scheda
                                                                                    • Notizia del sito istituzionale del Comune di Oristano del 4 marzo 2020: il Consiglio comunale ha approvato all'unanimita' la mozione della Commissione Ambiente che impegna Sindaco e Giunta «ad attivarsi presso la Regione per consentire la presenza dei cani per l'allerta diabete negli arenili», chiedendo l'inserimento della disposizione nell'ordinanza balneare 2020 «consentendo ai cani allerta diabete di transitare e trattenersi negli arenili durante la stagione estiva, al pari di quanto previsto per le unita' cinofile di salvataggio e cani guida per i non vedenti».
                                                                                      Il testo intero, e gli orari

                                                                                      Notizia del sito istituzionale del Comune di Oristano del 4 marzo 2020: il Consiglio comunale ha approvato all'unanimita' la mozione della Commissione Ambiente che impegna Sindaco e Giunta «ad attivarsi presso la Regione per consentire la presenza dei cani per l'allerta diabete negli arenili», chiedendo l'inserimento della disposizione nell'ordinanza balneare 2020 «consentendo ai cani allerta diabete di transitare e trattenersi negli arenili durante la stagione estiva, al pari di quanto previsto per le unita' cinofile di salvataggio e cani guida per i non vedenti». Nel dibattito il presidente della Commissione Ambiente chiede di «sollecitare la Regione a rivedere l'ordinanza che stabilisce i divieti agli animali negli arenili». La notizia conferma, per bocca del Comune stesso, che l'atto che disciplina l'accesso degli animali agli arenili in Sardegna e' regionale e non comunale. Non abbiamo verificato quale esito abbia avuto la richiesta.

                                                                                    • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                                                                      CabrasOR · 4 schede
                                                                                      • Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine).
                                                                                        Il testo intero, e gli orari

                                                                                        Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.

                                                                                      • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                                                                      • Limite di peso non verificato
                                                                                      • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                                                                                      Le condizioni per esteso

                                                                                      Il comunicato del Comune non pone limiti di taglia ne' di peso, ma non e' l'atto: l'ordinanza non l'abbiamo letta e non sappiamo se ne ponga. Il cane deve essere vaccinato e iscritto all'anagrafe canina, avere il collare con targhetta coi dati del proprietario, ed essere accompagnato da un maggiorenne munito di guinzaglio non piu' lungo di un metro e mezzo e di museruola da usare in caso di necessita'. Non e' consentito lasciare il cane incustodito. Ogni due ore circa va condotto fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

                                                                                      San Vero MilisOR · 1 scheda
                                                                                      • Ricerca nell'albo pretorio on line del Comune di San Vero Milis, che consente la consultazione anche degli atti la cui pubblicazione e' scaduta.
                                                                                        Il testo intero, e gli orari

                                                                                        Ricerca nell'albo pretorio on line del Comune di San Vero Milis, che consente la consultazione anche degli atti la cui pubblicazione e' scaduta. Interrogando il campo Oggetto con «animali», «cane», «affezione» e «attrezzat» non si ottiene nessuna pubblicazione. Interrogando «balnear» si ottengono sette pubblicazioni, la piu' recente delle quali e' la n. 17785, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo - Ordinanza Balneare - Determinazione n. 2614/24684», il cui allegato firmato digitalmente si chiama Det_DG2614_2026_Ord_Balneare.pdf: e' l'ordinanza balneare della Regione Sardegna, ridiffusa dal Comune nel proprio albo come prescrive l'art. 8 dell'ordinanza stessa. Le altre sei sono ordinanze balneari regionali di annate precedenti (2019, 2014, 2012, 2011) e ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Oristano. Nessun atto del Comune di San Vero Milis individua un'area attrezzata per gli animali sugli arenili.

                                                                                      • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                        NarboliaOR · 1 scheda
                                                                                        • Ricerca negli atti del Comune di Narbolia.
                                                                                          Il testo intero, e gli orari

                                                                                          Ricerca negli atti del Comune di Narbolia. Nell'albo pretorio on line del Comune il campo Oggetto interrogato con «balnear», «animali», «cani», «spiagg», «demanio», «litoral» e «affezione» non restituisce nessun atto sull'accesso degli animali agli arenili; non restituisce nemmeno l'ordinanza balneare regionale, segno che l'albo espone una finestra temporale limitata. La sitemap del sito istituzionale, 781 indirizzi fra documenti pubblici, notizie, pagine, luoghi, servizi e territorio, contiene sui cani solo avvisi di microchippatura, campagne di adesione all'anagrafe canina regionale e campagne di sterilizzazione; le ordinanze sindacali pubblicate riguardano prescrizioni antincendio, west nile disease e viabilita'. Le tre ordinanze sindacali datate maggio, aperte e lette, non riguardano le spiagge. Nessun atto del Comune di Narbolia individua un'area attrezzata per gli animali sugli arenili.

                                                                                        • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                          CuglieriOR · 1 scheda
                                                                                          • «Regolamento comunale per la prevenzione del randagismo» del Comune di Cuglieri, 7 pagine, letto per intero.
                                                                                            Il testo intero, e gli orari

                                                                                            «Regolamento comunale per la prevenzione del randagismo» del Comune di Cuglieri, 7 pagine, letto per intero. L'articolo che elenca i divieti vieta di condurre cani «nelle seguenti aree: cimitero e area esterna adiacente (prolungamento di via serbatoio); area verde ricompresa tra il corso Umberto 1o e la via dell'Orzo; edificio scolastico e cortile interno adiacente; area di pertinenza del fabbricato dell'ex Seminario Regionale entro le mura e area verde esterna alle mura stesse, altezza intersezione tra via Spano e via Vittorio Emanuele; area verde di santa Caterina di Pittinuri ricompresa tra via Funtana e Mare, via del Boschetto, la spiaggia e l'alveo del Rio Santa Caterina; via Lungomare di S'Archittu», e prescrive che «il divieto sara' essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi»; aggiunge che «il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, puo' stabilire che in aree pubbliche ulteriori sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani». Il regolamento non nomina mai gli arenili ne' la balneazione dei cani, non pone limiti di taglia o di peso e non individua nessuna area attrezzata per gli animali sulle spiagge.

                                                                                          • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                            TresnuraghesOR · 2 schede
                                                                                            • Archivio degli atti pubblicati all'albo pretorio del Comune di Tresnuraghes, filtrato per oggetto.
                                                                                              Il testo intero, e gli orari

                                                                                              Archivio degli atti pubblicati all'albo pretorio del Comune di Tresnuraghes, filtrato per oggetto. «Sgambamento» restituisce tre deliberazioni di Giunta: n. 42 del 04/06/2020 «Istituzione di un'Area per lo sgambamento dei cani individuando un tratto di arenile per la stagione balneare 2020 e approvazione del relativo disciplinare di gestione dello spazio», n. 38 del 16/06/2021 «Conferma dell'Area di Arenile in localita' "Sa Balca Ilfatta" per lo sgambamento dei cani per la stagione balneare 2021» e n. 26 del 24/06/2023 «Conferma per la stagione balneare estiva 2023». «Area cani» ne restituisce sei, aggiungendo la n. 20 del 28/03/2019 «Istituzione di un area per lo "sgambettamento" dei cani, individuando un tratto di arenile per la stagione balneare estiva 2019» e la sua rettifica del 04/04/2019. Non compare nessun atto per le stagioni 2022, 2024, 2025 e 2026. Le ricerche per «balca», «dog» e «accessibile ai cani» non aggiungono nulla; «litorale» restituisce tredici atti, dei quali gli unici del 2026 riguardano i lavori di fruizione del litorale della spiaggia di Porto Alabe (bagni, docce, pedane e solarium per disabili) e non i cani.

                                                                                            • Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine).
                                                                                              Il testo intero, e gli orari

                                                                                              Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.

                                                                                            • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                            • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                                                                            • Limite di peso non verificato
                                                                                            • Guinzaglio obbligatorio
                                                                                            Le condizioni per esteso

                                                                                            Il disciplinare non pone limiti di taglia ne' di peso e non li nomina. I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e vaccinati, ed «essere tenuti al guinzaglio sotto il controllo dell'accompagnatore»; per i cani con problemi comportamentali va usata la museruola. Non possono accedere i cani con patologie contagiose ne' le femmine in calore; i maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio o portati fuori. Se altri cani incompatibili attendono, la permanenza massima e' di 30 minuti. I minori di 16 anni entrano solo se accompagnati. E' obbligatorio raccogliere le deiezioni. Nell'area e' vietato l'addestramento, salvo quello all'obbedienza.

                                                                                            MagomadasOR · 1 scheda
                                                                                            • La scheda «Territorio e storia» del Comune di Magomadas descrive il paese della Planargia come posto «tra il mare e la collina» e cita il litorale solo come panorama: dal belvedere di Santu Nigola e dal nuraghe Lorio si vede «l'intero litorale da Cuglieri ai confini di Bosa-Alghero».
                                                                                              Il testo intero, e gli orari

                                                                                              La scheda «Territorio e storia» del Comune di Magomadas descrive il paese della Planargia come posto «tra il mare e la collina» e cita il litorale solo come panorama: dal belvedere di Santu Nigola e dal nuraghe Lorio si vede «l'intero litorale da Cuglieri ai confini di Bosa-Alghero». Nomina la chiesa di Santa Maria del Mare e la valle del Temo. NON nomina nessuna spiaggia del Comune, non indica località costiere proprie, non parla di cani né di animali e non cita ordinanze. La riportiamo come prova che il Comune non pubblica nulla sul proprio affaccio a mare.

                                                                                            • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                              BosaOR · 2 schede
                                                                                              • Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine).
                                                                                                Il testo intero, e gli orari

                                                                                                Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.

                                                                                              • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                              • Vale dal 1 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                              • Limite di peso non verificato
                                                                                              • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
                                                                                              Le condizioni per esteso

                                                                                              Il regolamento non pone limiti di taglia ne' di peso e non li nomina. Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina, provvisto di microchip, vaccinato contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi ed esente da pulci, zecche e altri parassiti; l'accompagnatore deve avere con se' la scheda di vaccinazione e un documento d'identita' valido, ed essere maggiorenne. Il conduttore deve portare museruola e guinzaglio non piu' lungo di 1,5 metri, non allungabile, da usare in caso di rischio o su richiesta delle autorita'. Il bagno e' consentito nello specchio acqueo delimitato dai gavitelli. L'accesso e' vietato alle femmine in estro, agli animali con sindrome aggressiva e ai cani soggetti a prescrizioni restrittive ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 2009. L'area non ha ombra, acqua ne' servizio di salvataggio.

                                                                                              Villanova MonteleoneSS · 1 scheda
                                                                                              • L'albo delle ordinanze del Comune di Villanova Monteleone consente l'esportazione in CSV anno per anno.
                                                                                                Il testo intero, e gli orari

                                                                                                L'albo delle ordinanze del Comune di Villanova Monteleone consente l'esportazione in CSV anno per anno. Abbiamo scaricato gli elenchi dal 2019 al 2026: 340 ordinanze, con unità organizzativa, numero, data, oggetto, date di pubblicazione e dirigente. Cercando nel campo Oggetto: «cani» 0 occorrenze, «balneare» 0, «arenile» 0, «litorale» 0, «costa» 0; «animali» 29 occorrenze, tutte in ordinanze del tipo «Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della “Febbre catarrale degli ovini” (Blue Tongue) e per lo smaltimento di eventuali animali morti - Azienda zootecnica ...»; «spiaggia» 2 occorrenze: ordinanza del Sindaco n. 24 del 29/07/2019, «Istituzione area pedonale per facile accesso alla linea di bagnasciuga, della Spiaggia di Poglina, da parte di persone con disabilità, e per l'alaggio e il varo di piccole imbarcazioni», e ordinanza n. 12 del 05/06/2020 di identico oggetto. Nessuna ordinanza balneare comunale e nessun atto sui cani in spiaggia. Da queste due ordinanze prendiamo il nome che il Comune dà alla propria spiaggia: Poglina.

                                                                                              • Vale dal 18 giugno 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                                AlgheroSS · 2 schede
                                                                                                • Il «Regolamento sul benessere animale» del Comune di Alghero (15 pagine, pubblicato il 4 gennaio 2018) e' stato scaricato e letto.
                                                                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                                                                  Il «Regolamento sul benessere animale» del Comune di Alghero (15 pagine, pubblicato il 4 gennaio 2018) e' stato scaricato e letto. All'articolo 17, «Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile», dispone: «Nelle aree di libera fruizione dell'arenile, preventivamente individuate dall'amministrazione comunale con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, e' consentito l'accesso agli animali d'affezione nel rispetto delle norme comportamentali allegate alla citata Deliberazione». E' la conferma che ad Alghero l'apertura dell'arenile ai cani passa da un atto di Giunta che individua nominativamente l'area, e che le regole di comportamento sono l'allegato di quell'atto: e' il meccanismo con cui e' nata la Dog Beach di viale I Maggio con la delibera n. 168/2015. L'articolo 16, «Aree destinate ai cani», riguarda invece i giardini, i parchi e le altre aree a verde di uso pubblico, dove il Comune puo' istituire spazi destinati ai cani nei quali gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilita' vigile degli accompagnatori, restando obbligatoria la rimozione delle deiezioni solide. Le premesse del regolamento citano come base regionale la sola legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina», richiamata insieme alla legge statale 281/1991 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo: in tutto il regolamento non compare nessun'altra norma regionale sull'accesso alle spiagge.

                                                                                                • L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate».
                                                                                                  Il testo intero, e gli orari

                                                                                                  L'ordinanza balneare regionale in vigore è quella del 12 giugno 2026, e all'articolo 3 lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate». Le eccezioni che l'atto elenca sono le unità cinofile da salvataggio munite di tessera, i cani guida per i non vedenti e i cani dedicati alla terapia da affezione con le certificazioni di legge. La stagione estiva, per l'articolo 1 lettera a), va dal 1° aprile al 31 ottobre. ⚠️ Fuori da quella fascia oraria l'ordinanza NON dispone, ed è un silenzio, non un permesso: la versione precedente concedeva espressamente il transito fuori orario su tutte le spiagge dell'isola, e la 2026 quella frase l'ha tolta. ⚠️ Per l'articolo 2 lettera b) le concessioni demaniali marittime le rilascia la REGIONE, non il Comune: le «aree appositamente attrezzate» non nascono da un atto comunale autonomo, e l'ordinanza non le elenca.

                                                                                                • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
                                                                                                • Vale dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
                                                                                                • Nessun limite di taglia o peso
                                                                                                • Guinzaglio obbligatorio
                                                                                                Le condizioni per esteso

                                                                                                Le norme di comportamento pubblicate dal Comune sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia ne' di peso: dicono anzi espressamente che possono accedere «i cani di qualsiasi taglia e razza», purche' accompagnati dai rispettivi proprietari o detentori temporanei. L'accesso e' consentito solo agli animali identificabili con microchip e regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in regola con le vaccinazioni e con i trattamenti antiparassitari interni ed esterni; il libretto sanitario che prova la profilassi vaccinale va esibito agli organi di vigilanza quando richiesto. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare dentro l'area: vanno condotti al guinzaglio e, se creano disturbo a persone o ad altri animali o comunque nei casi previsti dalle norme vigenti, vanno muniti di museruola. E' vietato l'ingresso ai cani di natura aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'area non e' dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio: e' il proprietario o detentore a dover garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura, senza usare detergenti. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente e quelle liquide vanno asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. La balneazione del cane e' consentita SENZA LIMITI D'ORARIO, ma solo con la presenza contestuale del proprietario o detentore ed esclusivamente nello specchio acqueo prospiciente la spiaggia delimitata. Il proprietario risponde civilmente e penalmente dei danni o delle lesioni che l'animale puo' arrecare a persone, animali o cose, e l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilita' sui comportamenti aggressivi degli animali. La vigilanza spetta alle Forze di Polizia, alla Polizia locale, ai Barracelli, alle Guardie zoofile volontarie e al Servizio veterinario di Igiene pubblica della ASL; la violazione comporta il divieto di permanenza del cane nella spiaggia per cani.

                                                                                                I comuni sono in ordine di costa, da Stintino a Alghero. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.