Scheda della spiaggia
Spiagge libere e arenili del litorale di Stintino
Stintino (SS) · Sardegna
Aree demaniali marittime, arenile comunale in libero uso e litorale del Comune di Stintino (SS)
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone regolamento comunale di disciplina per la fruizione delle aree demaniali marittime del Comune di Stintino, deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23 maggio 2018, articolo 3 comma 1 lettera o); ordinanza balneare della Regione Sardegna n. 2614 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k).

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza balneare regionale 2026 e' stata scaricata e letta per intero (14 pagine). E' la determinazione del Direttore generale degli Enti locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna n. 2614, prot. 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo - ordinanza», pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026 con inserzione 61928, adottata sugli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17/30 del 15 aprile 2026. L'articolo 1 «Durata della stagione» divide l'anno in stagione estiva, dal 1 aprile al 31 ottobre, e stagione invernale, e precisa che in esecuzione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 la stagione balneare, ricompresa nella stagione estiva, e' fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. L'articolo 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», premette che «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione E' FATTO DIVIETO» e poi elenca le lettere da a) a s); la lettera k) recita: «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». In tutte le 14 pagine la parola «animali» compare una sola volta e la parola «cani» una sola volta, entrambe dentro questa lettera k): l'ordinanza 2026 non contiene nessun'altra disposizione sugli animali, e in particolare non riproduce piu' le regole di dettaglio che l'edizione 2017 dedicava al potere dei Comuni di individuare zone di litorale aperte agli animali, alle aree per animali d'affezione dentro le concessioni e all'accesso dei cani di piccola taglia sotto l'ombrellone. L'articolo 9 «Disposizioni finali e sanzioni» punisce le violazioni ai sensi della normativa vigente, in combinato disposto con l'articolo 1164 del Codice della navigazione, con l'Amministrazione regionale competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/1981, salve le competenze delle Direzioni marittime sulla sicurezza e sul servizio di salvamento a mare. L'ordinanza non pone limiti di taglia ne' di peso.
regolamento comunale di disciplina per la fruizione delle aree demaniali marittime del Comune di Stintino, deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23 maggio 2018, articolo 3 comma 1 lettera o); ordinanza balneare della Regione Sardegna n. 2614 del 12 giugno 2026, articolo 3 lettera k). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Dove si trova
Aree demaniali marittime, arenile comunale in libero uso e litorale del Comune di Stintino (SS)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Il divieto copre tutto il litorale del Comune - le aree del demanio marittimo, l'arenile comunale in libero uso e, per quanto applicabili, le aree in concessione e il mare territoriale - e vale fra le ore 8 e le ore 20. Le eccezioni sono nominate una per una: le unita' cinofile di salvataggio, i cani guida per i non vedenti e i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Il regolamento apre due porte, ma nessuna delle due porta oggi da qualche parte che possiamo indicare. La prima: «il presente divieto non sussiste per quelle aree appositamente individuate a cura dell'Autorita' Amministrativa ed attrezzate per la tutela igienico sanitaria, alla libera fruizione degli animali» - ma non abbiamo trovato nessun atto del Comune di Stintino che individui una simile area, e finche' non lo troviamo non possiamo dire dove sia. La seconda: i concessionari possono consentire, dentro la propria concessione, l'accesso agli animali d'affezione di piccola taglia, salvaguardando l'incolumita' e la tranquillita' del pubblico e assicurando le condizioni igieniche da certificarsi a cura delle Autorita' sanitarie - ma non esiste un elenco pubblico dei concessionari che lo facciano, e la scelta e' del singolo gestore. Restano fuori dalla nostra conoscenza le ore fra le 20 e le 8, sulle quali l'atto non dispone.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti locali e Finanze
- Atto
- determinazione del Direttore generale n. 2614, prot. 24684, del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo - ordinanza», pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; articolo 1 «Durata della stagione» e articolo 3 lettera k). Copia pubblicata dal Comune di Stintino e protocollata in entrata n. 7624/2026 del 19 giugno 2026 del 12 giugno 2026
- Originale
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